Rigetto
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/03/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01910/2025REG.PROV.COLL.
N. 05283/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5283 del 2023, proposto da
NN SE EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Meinhard Durnwalder, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Orsini n. 34, Int. 16;
contro
Provincia NO di BO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00315/2022, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione NO di BO, n. 315/2022, pubblicata in data 13.12.2022, non notificata, con cui è stato respinto il ricorso n. r.g. 102/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia NO di BO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Meinhard Durnwalder e Lukas Plancker.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 315 del 2022 del Tar BO, recante rigetto dell’originario gravame nel merito e la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria per difetto di giurisdizione.
L’originario gravame era stato proposto dalla stessa parte al fine di ottenere l’annullamento del decreto n. 3366/2020 del 24.2.2020, notificato il 19.3.2020 del direttore di Ripartizione, avente ad oggetto la “ Revoca parziale del contributo concesso al sig. EN NN SE, Predoi - pratica n. BE305.17 ” e della precedente comunicazione dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Ufficio Energia e tutela del clima del 29.07.2019; era stata altresì formulata domanda di risarcimento danni.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
- erroneità della sentenza appellata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e degli artt. 1, 4, 13, 16 del Regolamento (UE) n. 1589/2015, degli artt. 21-quater, 21-octies, 21- quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990 in combinato 14 disposto con l’art. 2 della legge provinciale n. 9 del 2010, nonché per motivazione insufficiente e contraddittoria. Riproposizione del motivo di ricorso I: Violazione degli artt. 107 e 108 TFUE in combinato disposto con l’art. 11 Cost, nonché violazione dell’art. 2 della legge provinciale n. 9 del 2010 e della delibera della Giunta provinciale n. 1804 del 2010, in quanto il contributo concesso non costituisce aiuto incompatibile con il mercato interno, anche perché la Commissione Europea non ha mai deciso sul punto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, con la conseguenza che la “revoca” definitiva di una parte del contributo è da ritenersi illegittima. Riproposizione del motivo di ricorso II: Violazione dei principi dell’affidamento legittimo e della certezza del diritto, in quanto la revoca parziale e definitiva è intervenuta dopo l’ultimazione dei lavori per la costruzione dell’impianto idroelettrico e pertanto illegittima. Riproposizione dei motivi di ricorso III e IV: Violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, in quanto non sono state rispettate le norme di diritto interno per il recupero e in quanto il provvedimento di “revoca” non provvede alla corresponsione di un indennizzo;
- sulla questione di giurisdizione per la domanda di risarcimento del danno. Riproposizione della domanda di risarcimento del danno di cui al motivo n. 6 del ricorso.
La Provincia parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. L’odierna parte appellante propone appello contro la sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione NO di BO in epigrafe che ha respinto il suo ricorso avvero il provvedimento di riduzione da una misura di sostegno per eseguire la costruzione di un impianto idroelettrico per la fornitura di energia elettrica in autoconsumo per la malga Lahner.
2. Preliminarmente, va richiamata la statuizione resa, nel corso del giudizio di prime cure, dalla Corte di giustizia UE. Infatti, con ordinanza del 10 febbraio 2021, n. 36, il TR sospendeva il processo, dando atto che in due altri ricorsi analoghi (ordinanze n. 30 e 31 del 2021) il Tribunale amministrativo bolzanino aveva presentato questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e che tali questioni erano rilevanti anche ai fini della decisione del presente ricorso.
3. Con le predette ordinanze il TR aveva deferito al Giudice di Lussemburgo le seguenti tre questioni pregiudiziali:
- se l’aiuto, autorizzato dalla Commissione, nella misura dell’80 per cento, con decisione SA.32113 (2010/N) del 25 luglio 2012, relativo alla costruzione di micro centrali idroelettriche destinate alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il consumo proprio di malghe e rifugi in territorio di alta montagna sulle Alpi, per le quali non è possibile eseguire un allacciamento alla rete elettrica senza un adeguato impegno tecnico e finanziario, sia scaduto il 31 dicembre 2016;
- in caso di risposta affermativa alla suddetta questione:
a) se l’art. 20 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio debba essere interpretato nel senso che, nel caso di aiuti attuati in modo abusivo, la Commissione, prima dell’intervento dell’autorità statale, debba adottare una decisione di recupero;
b) se il citato aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE in quanto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, o se sia atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi fra Stati membri.
4. Con la sentenza del 7.4.2022, la Sezione IX della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cause riunite C-102/21 e C-103/21, ECL:EU:C:2022:272) dichiarava che:
a) l’autorizzazione del regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche contenuta nella decisione della Commissione C(2012) 5048 final, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.32113 (2010/N) – Italia: regimi di aiuto in materia di risparmio energetico, teleriscaldamento ed elettrificazione di zone isolate in Alto Adige/Südtirol non era più in vigore quando la Provincia autonoma di BO ha concesso i contributi a KW e a SG;
b) l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che non spetta alla Commissione europea richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Il giudice di primo grado, dopo aver riassunto il giudizio, con la sentenza in epigrafe rigettava il ricorso. In particolare, il Tribunale:
- ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Provincia NO di BO, rientrando la fattispecie in esame fra le materie della produzione di energia e della revoca di aiuti di stato, devolute alla giurisdizione del G.A. ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o) e z-sexies) cod. proc. amm., ed inoltre perché secondo il TR la giurisdizione del G.O. per la materia di recupero di contributi sussiste soltanto quando vi è un’inosservanza di obblighi collegati alla concessione del contributo, confermano quindi la giurisdizione del Giudice Amministrativo per l’azione impugnatoria;
- ha dichiarato però la richiesta di risarcimento dei danni proposta con il sesto motivo (ed in subordine) come inammissibile, accertando per tale cognizione la competenza del Giudice ordinario;
- nel merito, il primo giudice ha ritenuto che il comportamento della Provincia a revocare parzialmente il contributo, adeguando il regime alle prescrizioni dell’art. 41 del Regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento UE n. 651/2014 del 17.6.2014), era esente da censure. Nel caso di specie la GU aveva accertato che il regime è da considerare un nuovo aiuto e come tale (mancando una positiva valutazione da parte della Commissione Europea) era da considerarsi illegale ai sensi dell’art. 1, lett. f) del Regolamento UE n. 2105/1589, essendo violato l’art. 108 comma 3 del TFUE. Pertanto all’amministrazione provinciale rimaneva solo la possibilità di ricalcolare il contributo ai sensi del Regolamento n. 651/2014. Il TR chiariva inoltre che una notifica del nuovo aiuto non servirebbe a nulla in quanto non ne sarebbe prevedibile l’esito e che tale (eventuale) decisione futura era da considerarsi meramente ipotetica che non poteva avere alcun influsso sul caso di specie, non potendo il TR decidere sull’esercizio di poteri non ancora esercitati. Nel caso di specie il primo giudice riteneva provato che non era stato erogato alcun aiuto illegale e che il pagamento del contributo è avvenuto solo nell’intensità prevista dal Regolamento 651/2014, per cui sotto questo profilo non era dovuto il pagamento di alcun interesse;
- scrutinando il secondo motivo del ricorso incentrato sulla violazione del legittimo affidamento e della certezza del diritto, il TR chiariva che il quadro giuridico del precedente regime di aiuti (che appunto scadeva il 31.12.2016) era noto e ben riconoscibile ad ognuno (stante la pubblicazione sul B.U.R. n. 46 del 13.11.2012), non potendo l’imprenditore confidare automaticamente sul principio dell’affidamento che una disciplina a lui favorevole possa continuare ad esistere senza modifiche anche nel futuro. Questo dovrebbe valere soprattutto per i regimi di aiuto che hanno subito già in passato innumerevoli modifiche e che avevano ed hanno grandi probabilità di subire continue modifiche: per questo la ricorrente era tenuta a verificare il regime di aiuti. Né può derivare da ciò una pretesa di legittimità dei contributi dall’eventuale illegale concessione di contributi ad altri richiedenti nel 2017 e 2018, non potendo l’errore commesso in alcuni casi obbligare l’amministrazione a continuare a commettere lo stesso errore. Il TR ha ricordato che per giurisprudenza costante della GU il diritto di appellarsi al principio del legittimo affidamento presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Secondo il TR dagli atti dimessi non si rileva alcun indizio sul fatto che al proprietario della malga fossero mai state fatte tali assicurazioni in particolare da parte di un organo dell’Unione, per cui questo principio della tutela del legittimo affidamento per la causa qui in esame paia non essere rilevante;
- per quanto riguarda la violazione dell’art. 21-quinquies e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (nel terzo motivo si prospettava il mancato rispetto delle regole nazionali sul recupero di aiuti, difettando il provvedimento di motivi di pubblico interesse per la revoca ed una modifica della fattispecie in modo imprevedibile, violando anche il limite massimo di 18 mesi indicato dalla legge, mentre nel quarto motivo si denunciava l’omesso annullamento del decreto di concessione del contributo) e l’art. 7 della legge provinciale n. 17/1993 e degli artt. 3 e 21-quinquies della legge n. 241/1990 (affermando, con il quinto motivo, la mancanza di un indennizzo ed il difetto di motivazione), il TR accertava che:
a) si trattava di un provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 di un aiuto concesso illegalmente, con l’effetto che l’amministrazione non era tenuta ad indennizzare alcunché ai sensi dell’art. 21-quinquies della medesima legge;
b) la stessa GU aveva chiarito nella pronuncia del 7.4.2022 che in caso di aiuto illegale non solo i giudici nazionali devono garantire che vengano tratte tutte le conseguenze di un’eventuale violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase del TFUE, segnatamente per quanto riguarda sia la validità degli atti di esecuzione sia il recupero delle sovvenzioni finanziarie concesse in violazione della disposizione sopra citata, cosicché l’oggetto del loro compito è di adottare le misure idonee a rimediare all’illegittimità della messa ad esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione, ma anche tutti gli organi amministrativi non sono solo legittimati, ma obbligati a chiedere la restituzione dell’aiuto, indipendentemente da un provvedimento conclusivo di un procedimento rispettivamente di una decisione di richiesta di restituzione da parte della Commissione;
c) l’amministrazione era quindi tenuta a ricalcolare l’aiuto già concesso e per l’importo restante annullarlo in autotutela, a vantaggio della beneficiaria del contributo, avendo il divieto previsto all’art. 108, comma 3, frase 3 TUEF di dare esecuzione a alle misure progettate di aiuto effetto immediato;
d) l’obbligo al ricalcolo da parte dell’amministrazione era stato ampiamente spiegato e motivato coerentemente nel decreto impugnato;
e) la censura secondo la quale l’amministrazione avrebbe omesso di revocare l’originario provvedimento di concessione dell’aiuto e di approvarlo nuovamente con le modifiche necessarie a renderlo conforme al Regolamento generale di esenzione per categoria è inammissibile, in quanto si avrebbe con questa procedura ottenuto esattamente lo stesso risultato, potendo l’effetto incentivante ai sensi dell’art. 6 del Regolamento generale di esenzione per categoria essere ritenuto ancora sussistente, come quello creato dall’amministrazione con il parziale annullamento in autotutela (inoltre il TR considerava tale motivo generico ed incomprensibile);
f) sulla mancata indicazione dei motivi di pubblico interesse per l’annullamento dei contributi e l’omessa ponderazione degli interessi, il TR ha ricordato che nel caso di specie il pubblico interesse era in re ipsa , non necessitando di particolare motivazione;
g) per quanto riguarda la doglianza dell’eccessivo lasso temporale per esercitare il potere di annullamento parziale dell’aiuto originariamente concesso, il TR ricordava che l’amministrazione provinciale aveva sospeso il procedimento su istanza del difensore della ricorrente ed in attesa di un parere legale. Secondo il primo giudice sono invece applicabili il termine decennale per il recupero degli aiuti ex art. 17 del Regolamento (UE) n. 2015/1589 e il termine di prescrizione quadriennale per il perseguimento di irregolarità a tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, dovendo quindi escludere nel caso di specie l’incongruità della durata del procedimento, atteso che il contributo concesso nel 2018 è stato riportato allo stato di legalità, con comunicazione del procedimento del 30.7.2019 e sospensione del procedimento a partire dal 30.9.2019, in data 8.4.2020, rispettando quindi senza dubbio il limite massimo di 18 mesi previsto dall’art. 21-nonies;
- il TR ha infine dichiarato inammissibile l’azione risarcitoria proposta con il sesto ed ultimo motivo, per difetto di giurisdizione.
6. La parte originaria ricorrente ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata sulla base di plurime censure.
7. Con un primo articolato motivo (2.1), l’odierna parte appellante censura la sentenza per aver confermato la legittimità del provvedimento di revoca parziale, riproponendo i motivi 1-5 del ricorso di primo grado.
7.1 L’SS ritiene che l’annullamento definitivo del contributo possa avvenire solo previa dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE da parte della Commissione Europea, o, in subordine, previa decisione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015 (a sua volta a seguito di un procedimento di verifica e comunque sotto il controllo della GU). Ma in base ad una mancante qualificazione di incompatibilità dell’aiuto da parte della Commissione Europea con il mercato interno o ad una decisione negativa ai sensi dell’art. 9 co. 5 Regolamento 1589/2015, mancando quindi il presupposto giuridico per un recupero. Secondo l’appellante l’unica possibilità rimasta alla PAB nel caso di specie sarebbe stato – in analogia a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) n. 1589/2015 ed in applicazione del diritto interno (art. 21-quater comma 2 l. n. 241/1990) – la sospensione provvisoria del contributo e la richiesta alla Commissione di verifica di compatibilità dell’aiuto. Sarebbe errata la conclusione che la natura di nuovo aiuto dovesse indurre l’ente pubblico all’annullamento definitivo del contributo concesso, come sarebbe errato sostenere che la notificazione (ex post) non potesse incidere sulla necessarietà dell’annullamento definitivo. Invece secondo la tesi dell’SS appellante: il TR avrebbe confuso gli effetti che l’aiuto illegale esprimerebbe sulla fase di esecuzione del contributo concesso senza previa notifica con gli effetti che la decisione finale della Commissione Europa esprimerebbe sulla validità del contributo. L’aiuto illegale, prima di rimuoverlo dal mondo giuridico, dovrebbe essere sospeso nella sua esecuzione, e se già erogato, andrebbe recuperato nella somma fino alla decisione finale. Ma ogni decisione finale potrebbe solo essere presa in seguito al verdetto della Commissione Europea ai sensi dell’art. 107 TFUE, non prima. Solo qualora il sostegno economico fosse dichiarato incompatibile l’aiuto illegale sarebbe anche da qualificare come contributo illegittimo. L’aiuto illegale non sarebbe quindi da classificare come un aiuto incompatibile con il mercato interno fino alla decisione finale della Commissione, mentre sarebbe evidente che fino alla decisione, l’aiuto illegale non dovrebbe essere eseguito o in caso contrario recuperato a titolo provvisorio. La Commissione Europea avrebbe infatti la possibilità di riqualificare l’aiuto illegale come contributo che i) non costituisce aiuto, ii) come aiuto compatibile (“decisione positiva”) o iii) come aiuto incompatibile (“decisione negativa”). Secondo la tesi dell’SS solo in caso di decisione negativa lo Stato membro dovrebbe provvedere all’eliminazione del contributo, secondo il rispettivo diritto interno, in quanto rilevatosi illegittimo per incompatibilità con il mercato interno. La sequenza procedurale determinato dal Regolamento (UE) n. 1589/2015 comporterebbe che la Commissione Europea non avrebbe il potere di ordinare allo Stato membro misure definitive in assenza di una decisione negativa di incompatibilità dell’aiuto ai sensi dell’art. 107 TFUE. Pertanto sarebbe precluso all’amministrazione provinciale l’annullamento definitivo dell’aiuto prima di una qualsiasi decisione finale da parte della Commissione Europea. Il TR avrebbe interpretato erroneamente la decisione della GU del 7.4.2022, che avrebbe circoscritto l’ambito di applicazione alla fase anteriore alla decisione finale e ai soli casi in cui si fosse già data esecuzione all’aiuto illegale mediante erogazione. Solo prima della decisione finale, il contributo si potrebbe qualificare come “aiuto illegale”, in quanto l’aiuto concesso in violazione dell’art. 108, comma 3 TFUE potrebbe rilevarsi ex post come legittimo sin dall’origine (in quanto non costituisce aiuto) o come aiuto compatibile (in assenza dei rispettivi presupposti) in seguito alla verifica della Commissione. La sentenza della GU, laddove parlerebbe di recupero dell’aiuto illegale, si potrebbe solo riferire al recupero provvisorio ed anteriore alla decisione finale della Commissione Europea, non avendo quest’ultima il potere di ordinare il recupero senza una previa decisione espressa di incompatibilità. La sentenza della GU del 7.4.2022 avrebbe escluso che lo Stato membro debba, a fronte di un aiuto illegale, annullare definitivamente il provvedimento di concessione per violazione dell’art. 107 o 108, senza previa decisione finale e negativa da parte della Commissione Europea, pertanto la sentenza gravata si porrebbe in contrasto con essa. Il TR avrebbe confuso il recupero dell’aiuto illegale con i doveri dello Stato membro scaturenti dalla decisione negativa sull’aiuto di cui all’art. 9, comma 5 del Regolamento (UE) n. 1589/2015 (che sarebbe l’unico provvedimento in grado a qualificare l’aiuto illegale nel merito come aiuto incompatibile ai sensi dell’art. 107 TFUE). Ma il primo giudice avrebbe anche erroneamente ritenuto che la futura decisione della Commissione, a seguito di una notifica, non potrebbe influire sulla legittimità dell’annullamento disposto dal provvedimento impugnato. Considerando che il provvedimento impugnato disporrebbe la revoca perché il contributo si pone in contrasto con il mercato interno dell’Unione Europea, soltanto la decisione finale della Commissione Europea potrebbe stabilire definitivamente se il presupposto per la revoca o l’annullamento del contributo sussista o meno.
7.2 Esaminando invece l’annullamento dal punto di vista del diritto interno, l’appellante sostiene che il TR avrebbe dovuto accogliere i tre diversi motivi proposti in primo grado in quanto – per l’assenza della decisione definitiva sull’incompatibilità del contributo – il provvedimento di riduzione del contributo sarebbe:
a) una revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 (successiva mancanza di interesse al perseguimento della notificazione dell’aiuto);
b) un annullamento in autotutela per la violazione dell’art. 108, comma 3, terzo periodo.
Secondo la prospettazione attorea, nel primo caso, mancherebbe però ogni motivazione circa il pubblico interesse o il mutamento della situazione di fatto, unitamente all’inammissibilità della nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. L’interesse pubblico mancherebbe quando l’amministrazione decide unilateralmente di non perseguire la notificazione del contributo che ha concesso in base alla legge provinciale cui deve dare esecuzione. La legge provinciale imporrebbe che l’amministrazione porti in esecuzione la normativa, con condotte idonee e necessarie per l’effettiva realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alla legge provinciale. In queste si dovrebbe includere la notificazione del contributo individuale concesso. In altre parole, secondo l’SS sussisterebbe l’interesse pubblico alla notificazione, ma non quello alla rinuncia di notificazione. In subordine, il provvedimento sarebbe illegittimo perché la decisione di non notificare il contributo arrecherebbe un pregiudizio, non disponendo neppure il pagamento di un indennizzo. La riduzione del contributo non terrebbe conto degli interessi dell’SS in quanto questa avrebbe l’interesse a vedersi accertata dalla Commissione Europea che il contributo concesso non costituisce aiuto o che costituisce aiuto compatibile ai sensi dell’art. 107 TFUE. Ed infine l’annullamento sarebbe anche tardivo, in quanto l’SS avrebbe già iniziato ed ultimato i lavori del progetto sovvenzionato, violando il diritto al legittimo affidamento di cui all’art. 21-nonies legge n. 241 del 1990.
8. Con un secondo motivo (2.2), ed in subordine, l’SS WA censura il capo della sentenza in cui il TR ha declinato la giurisdizione rispetto alla domanda risarcitoria. Il primo giudice avrebbe assunto erroneamente che la ricorrente avesse proposto la domanda risarcitoria soltanto per la lesione del legittimo affidamento riposto nella legittimità del provvedimento di concessione, sicché il danno patito sarebbe riferibile alla mera condotta della P.A., mentre avrebbe ignorato che l’azione di risarcimento del danno era stato basato anche sulla violazione dell’art. 108, comma 3 TFUE da parte della Provincia autonoma di BO. A questo potrebbe solo conseguire la competenza del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z-sexies cod. proc. amm., con riproposizione della domanda al risarcimento del danno di cui al sesto motivo del ricorso di primo grado. Secondo l’SS la condotta sarebbe colposa, perché non rispettava i principi di buona amministrazione nell’amministrazione di contributi pubblici soggetti alla disciplina del diritto dell’Unione Europea. Il danno deriverebbe dal fatto che l’appellante non avrebbe realizzato l’impianto idroelettrico senza l’effetto incentivante del provvedimento di concessione, danno che consisterebbe nella riduzione del contributo dato in concessione a seguito del provvedimento impugnato. Sarebbe anche sussistente il rapporto di causalità fra condotta illecita della Provincia e il danno, in quanto diversamente la ricorrente non avrebbe costruito l’impianto idroelettrico, che sarebbe diventato antieconomico a causa della riduzione del contributo. L’art. 21-nonies, comma 1, ultimo periodo della legge n. 241 del 1990 disporrebbe nel caso dell’annullamento in autotutela, che rimangono ferme le responsabilità dell’amministrazione connesse all’adozione del provvedimento successivamente annullato. Con tale premessa l’SS ha chiesto la condanna al risarcimento del danno, nella misura di 49.734,40 Euro, o nella misura maggiore o minore accertata dal Giudice secondo diritto, anche in via equitativa.
9. L’appello è infondato, per cui l’eccezione di inammissibilità dell’appello spiegata da parte della Provincia NO di BO può essere disattesa, stante l’infondatezza del gravame.
10. Come è noto un aiuto di stato consiste nell'intervento di un’autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero provinciale o comunale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti. Sono vietati, ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli aiuti concessi in modo selettivo da parte dei paesi dell'Unione europea, ovvero tramite risorse statali e che possono ostacolare gli scambi fra i paesi dell'UE ovvero ostacolare la concorrenza.
10.1 Gli aiuti di Stato possono tuttavia essere autorizzati allorquando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura. I paesi dell'UE devono comunicare alla Commissione europea gli aiuti che essi erogano, ad eccezione di alcuni casi specifici. Ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione europea ha il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi dai paesi dell'UE, sia pianificati che già operativi, in modo da garantire che essi non ostacolino la concorrenza.
10.2 Il regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento UE n. 651/2014) punta a permettere ai governi dell’Unione europea di destinare importi maggiori di denaro pubblico a un insieme più ampio di imprese, senza prima dover richiederne il permesso alla Commissione europea. Il regolamento esenta gli Stati membri dall’obbligo di notifica, purché siano soddisfatti i criteri del regolamento generale di esenzione per categoria. L’esenzione è progettata per ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali e locali e per incoraggiare i governi dell’UE a incanalare gli aiuti verso la crescita economica, senza dare ai riceventi un ingiusto vantaggio competitivo. Il predetto regolamento copre una vasta gamma di aiuti in esenzione, tra cui anche gli aiuti per la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica, compresi quelli per le energie rinnovabili ed il risparmio energetico, stabilendo i limiti massimi dell’intensità dell’aiuto (la percentuale del costo ammissibile coperta dall’aiuto), il budget dell’aiuto (l’importo totale degli aiuti concessi da uno Stato membro in un determinato periodo), le condizioni specifiche relative al tipo di progetto o di impresa ammissibile all’aiuto, le modalità di calcolo del costo ammissibile (la base su cui si applica l’intensità dell’aiuto), le norme in materia di cumulabilità degli aiuti (la possibilità di combinare più fonti di aiuto per lo stesso progetto o impresa) ed infine le norme in materia di trasparenza degli aiuti.
10.3 Il settore oggetto del presente contenzioso è disciplinato dall’articolo 41 del Regolamento n. 651/2014 che recita (sono citati solamente le parti rilevanti): “ Articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili. 1. Gli aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. (…) 7. L'intensità di aiuto non supera: a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b); b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c). 8. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. ”.
11. Chiarita in questi termini la cornice degli aiuti concessi dalla Provincia di BO con il provvedimento del 2018 e corretta nel 2019 attraverso una riduzione, si può affrontare il primo articolato motivo che eccepisce l’erroneità della decisione del TR in quanto non avrebbe valutato che in mancanza di una notifica dell’aiuto non sarebbe possibile una revoca del contributo. L’appellante deduce sostanzialmente che – alla luce del fatto che il contributo non era mai stato erogato – non essendovi nulla da restituire, prima dell’accertamento dell’incompatibilità della misura con il mercato interno l’amministrazione non avrebbe potuto revocare parzialmente l’aiuto. Su tale premessa si fonda quindi la tesi dell’appellante che la Provincia avrebbe l’obbligo di notificare l’aiuto (illegittimamente concesso) alla Commissione Europea e che sarebbe precluso ritenere aperto l’ambito di applicazione del regolamento di esenzione europeo.
12. Il motivo non è convincente.
12.1 Preliminarmente va osservato che la notifica di un progetto di aiuto di Stato è un atto politico, prodromico all’approvazione di una legge ( quindi un atto preparatorio di una legge e non di un provvedimento amministrativo che può essere adottato solo a valle della legge ) con la conseguenza che il ricorso volto ad azionare un interesse alla notifica di una misura di aiuto ( nuova per quanto detto dalla CgUE nella sentenza intervenuta in questo contenzioso su rinvio pregiudiziale chiesto su istanza della stessa parte appellante ) con riesame ( ora per allora della sua legittimità ) , in disparte la contrarietà e/o problematicità di un riesame ora per allora di un regime di aiuto di cui è stata ormai accertata la natura illegale per omessa notifica, impinge su atto preparatorio di un procedimento legislativo ed quindi su un atto politico ai sensi dell’art. 7 comma 1 del c.p.a.
Inoltre va osservato che la tesi dell’obbligatorietà della notifica dell’aiuto illegale si fonda secondo l’appellante nell’interpretazione analogica del Regolamento (UE) n. 1589/2015 in combinato disposto con l’art. 21-quater comma 2 della legge n. 241/1990. Non può essere rimesso in discussione dopo la sentenza della Corte UE 7 /4/2022 che l’aiuto originariamente concesso e poi ricalcolato nei limiti regolamento di esenzione era illegale perché mai notificato, non abusivo ( abusivo è solo quello concesso in violazione della decisione favorevole ma condizionata della commissione ). Detto aiuto non è stato “scoperto” dalla Commissione ma corretto dalla stessa Provincia che lo aveva in un primo momento concesso.
12.2 Orbene, l’art. 9 del predetto regolamento stabilisce che il procedimento d'indagine formale si conclude con una decisione ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione. La Commissione, se constata, eventualmente dopo che lo Stato membro interessato vi abbia apportato modifiche, che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno non sussistono più, decide che l'aiuto è compatibile con il mercato interno («decisione positiva»). La decisione specifica quale sia la deroga applicata a norma del TFUE. La Commissione può subordinare una decisione positiva a condizioni che consentano di considerare l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della decisione stessa («decisione condizionale»). La Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato interno, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione («decisione negativa»). Il successivo articolo 13 prevede che dopo aver dato allo Stato membro interessato l'opportunità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione può adottare una decisione, con la quale: a) ordina allo Stato membro di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di sospensione»); b) ordina allo Stato membro di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («ingiunzione di recupero»), se vengono rispettati i seguenti criteri: a) in base a una pratica consolidata non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione; b) occorre affrontare una situazione di emergenza; c) esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente. Il recupero viene eseguito secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3. Dopo l'effettivo recupero dell'aiuto la Commissione adotta una decisione entro i termini applicabili agli aiuti notificati. La Commissione può autorizzare lo Stato membro ad abbinare il recupero dell'aiuto alla corresponsione di un aiuto di emergenza all'impresa in questione.
12.3 Le predette disposizioni regolano quindi la procedura di accertamento in caso di aiuti di stato illegali, ma far discendere da tale norma in via di interpretazione analogica l’obbligatorietà di notificare l’aiuto illegale alla Commissione per l’eventuale dichiarazione di compatibilità con il mercato interno è del tutto fuorviante, per la diversa ratio e finalità che distinguono l’uno e l’altro caso. L’istituto giuridico che l’appellante invoca per applicazione analogica è previsto dal legislatore europeo per l’implementazione dell’art. 108 TFUE e quindi per i casi ove la Commissione “ esamina informazioni su presunti aiuti illegali provenienti da qualsiasi fonte ” (art. 12 del Regolamento). Ma nel caso di specie è stata la stessa Provincia NO di BO ad essersi accorta del proprio errore nell’aver adottato provvedimenti di sostegno economico senza la necessaria cornice giuridica, avendo “dimenticato” che gli effetti della previa decisione di compatibilità delle misure con il mercato interno del 2012 erano limitati fino al 31.12.20216.
12.4 È ben vero che la PAB avrebbe potuto, come nel 2012 per il regime autorizzato con la decisione SA.32113, procedere previamente alla concessione dei contributi e quindi a dare continuità all’esecuzione della legge provinciale n. 9/2010 anche dal 2017 poi provvedendo alla notifica dell’aiuto ma va rilevato che la decisione in ordine alla notifica di un progetto di aiuto di Stato ( che è contenuto in un’ipotesi normativa ) riguardante un nuovo aiuto di Stato ( valido pro futuro ) ma questa ipotizzata è una decisione eminentemente politica attinente una condizione di validità della normativa interna mentre la idea della parte appellante è che il diritto unionale consenta una tardiva notifica con una sorta di sanatoria ora per allora dell’aiuto accertato come illegale ( nella specie accertato come tale dalla sentenza intervenuta nel presente contenzioso a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal giudice di primo grado ). Va anche considerato che nel frattempo è stata modificata sostanzialmente la cornice giuridica europea sugli aiuti di stato, atteso che nel 2014 è stato adottato il Regolamento generale di esenzione per alcune categorie, con la ratio di ridurre gli oneri amministrativi degli Stati Membri e per incoraggiare essi a incanalare gli aiuti verso la crescita economica, senza dare ai riceventi un ingiusto vantaggio competitivo. Non può sfuggire in questo contesto che tra tali aiuti esentati sotto certe condizioni è espressamente prevista un’ampia platea di sovvenzioni per la protezione dell’ambiente e l’efficienza energetica, le energie rinnovabili ed il risparmio energetico e quindi anche per le misure contemplate dalla legge provinciale n. 9/2010 che hanno come oggetto la realizzazione di impianti per la fornitura di energia elettrica a malghe e rifugi altrimenti sprovviste del servizio elettrico e che non devono essere allacciate alla rete elettrica.
12.5 Alla luce di tali sviluppi normativi risulta quindi corretto – nei limiti dello scrutinio consentito in sede giurisdizionale - che la Provincia abbia deciso di adeguare il proprio regime di aiuti al Regolamento di esenzione del 2014, norma direttamente applicabile ai sensi dell’art. 288 TFUE, senza notificare nuovamente la misura dopo la scadenza.
12.6 Ma la decisione della Provincia risulta corretta anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che ha chiarito che nel caso di specie “ aiuti come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali devono essere considerati nuovi aiuti che, essendo stati concessi in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, costituiscono «aiuti illegali» ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, si deve, pertanto, riformulare la seconda questione nel senso che essa verte in realtà sulla questione di stabilire se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che spetta alla Commissione richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589. A tal proposito, da una giurisprudenza costante risulta che il divieto di messa ad esecuzione dei progetti di aiuto enunciato all’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE è provvisto di effetto diretto, e che l’immediata applicabilità di detto divieto di messa ad esecuzione stabilito da tale disposizione si estende a qualsiasi aiuto che sia stato portato ad esecuzione senza essere notificato (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 88e giurisprudenza ivi citata). La Corte ne ha dedotto che spetta ai giudici nazionali garantire che vengano tratte, conformemente al loro diritto nazionale, tutte le conseguenze di un’eventuale violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, segnatamente per quanto riguarda sia la validità degli atti di esecuzione sia il recupero delle sovvenzioni finanziarie concesse in violazione della disposizione sopra citata, cosicché l’oggetto del loro compito è di adottare le misure idonee a rimediare all’illegittimità della messa ad esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione (sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).”
12.7 Come è noto ogni norma del diritto europeo, in quanto gerarchicamente sovraordinata a quelle interne degli Stati membri, deve prevalere su qualsiasi contraria norma di diritto interno, d'ogni ordine e grado, anteriore o successiva, sicché deve essere trattato dal giudice nazionale come diritto interno. Ma le disposizioni direttamente applicabili del diritto dell'Unione devono essere rispettate anche dalle rispettive autorità amministrative (GU, sentenza del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, ECLI:EU:C:2019:172). L’intervento correttivo della Provincia NO di BO, ancora prima di una procedura della Commissione sulla compatibilità dell’intensità d’aiuto, con il dichiarato fine di ristabilire la legalità della misura nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 è logica e razionale. In questo preciso senso si è espressa la stessa GU nell’ambito del giudizio pregiudiziale avviato dal TR di BO, laddove ha chiarito che “ Occorre aggiungere che, in un caso del genere, nulla vieta, in linea di principio, allo Stato membro interessato di considerare che soltanto la parte dell’aiuto non rispondente ai criteri fissati dal regolamento n. 651/2014 debba essere rimborsata. ” (par. 49 della sentenza). Questo rileva anche al fine di rigettare anche la censura che la sentenza oggi appellata contrasti con la pronuncia della GU del 7.4.2022.
12.8 Correttamente il TR ha rilevato che nel caso di specie non si trattava di un aiuto che si basava (solamente) su una mancata notifica, ma sul fatto che il contributo era stato concesso in assenza di una base normativa sugli aiuti di Stato, sebbene (e questo risulta fondamentale al Collegio) in presenza di un sovraordinato regolamento di esenzione. La correzione dell’intensità del contributo tramite il gravato provvedimento in autotutela si profila quindi in perfetta sintonia con la citata giurisprudenza della Corte.
13. Appaiono destituiti di fondamento anche i successivi ragionamenti dell’appellante nel ritenere violata la normativa interna sulla revoca ovvero sull’annullamento in autotutela. Va rilevato che secondo la Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (2019/C 247/01) “l’obbligo di recupero è un obbligo di risultato. Per eliminare le distorsioni della concorrenza causate dagli aiuti, gli Stati membri devono riuscire a recuperare l’importo totale da recuperare” ( punto 151 della citata comunicazione ).
Non corrisponde al vero che mancherebbe una motivazione circa il pubblico interesse, essendo invece pienamente ragionevole e convincente la motivazione espressa nel provvedimento del 2019. Non si è, ad avviso del Collegio, in presenza di una decisione unilaterale dell’ente pubblico di non voler notificare nuovamente l’assetto contributivo; era invece corretto e doveroso applicare direttamente il Regolamento di esenzione al fine di rientrare nell’alveo della legittimità eurounionale. Risulta proprio questo comportamento della P.A. – contrariamente a quanto sostenuto dall’SS appellante – una condotta idonea e necessaria per l’effettiva realizzazione dell’interesse pubblico sotteso alla legge provinciale ( la via della confomazione diretta al diritto unionale ). Non è rilevante in questo contesto la censura che la mancante notifica avrebbe arrecato al beneficiario un pregiudizio, alla luce dell’onere della Provincia a ristabilire la cornice giuridica corretta. Come autorevolmente insegnato, “ il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Infatti, il diritto di cui sopra spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative. Costituiscono assicurazioni siffatte, indipendentemente dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C630/11 P a C633/11 P, EU:C:2013:387, punto 132). (…) In particolare, quando un aiuto è stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla Commissione ed è pertanto illegittimo in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto in questione non può, in quel momento, nutrire alcun legittimo affidamento quanto alla regolarità della concessione del medesimo (sentenze del 15 dicembre 2005, Unicredito Italiano, C148/04, EU:C:2005:774, punto 104, e del 19 marzo 2015, OTP Bank, C672/13, EU:C:2015:185, punto 77) ” (GU, sentenza del 5.3.2019, C-349/17 Eesti Pagar AS, ECLI:EU:C:2019:172, par. 97 e 98). Correttamente il TR ha quindi concluso al par. 135 della sentenza appellata che “ dagli atti dimessi non si rileva alcun indizio sul fatto che al proprietario della malga … fossero mai state fatte tali assicurazioni in particolare da parte di un organo dell’Unione, per cui questo principio della tutela del legittimo affidamento per la causa qui in esame paia non essere rilevante. ”
14. L’appellante non può essere nemmeno seguita nella riproposizione degli ulteriori motivi, alla luce dei seguenti ragionamenti:
- sulla tardività è sufficiente richiamare l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2015/1589 – come illustrato precedentemente direttamente applicabile al caso de quo – che dispone il termine prescrizionale per il recupero degli aiuti di dieci anni;
- la non conformità del regime di sostegno della Provincia dopo il 31.12.2016 e l’illegalità dei contributi concessi nella misura dell'80% dei costi ammissibili è emerso dalla corrispondenza intercorsa con gli uffici della Commissione Europea Unione (doc. 11-17 di primo grado), pertanto la revoca parziale risultava un provvedimento sostanzialmente vincolato, attuato in sede di autotutela al fine di ridurre l'aiuto illegalmente concesso e di ripristinarne in tal modo la sua compatibilità con il mercato interno. Risulta quindi un provvedimento sufficientemente motivato sul piano fattuale e giuridico;
- ne coglie nel segno la censura, correttamente rigettata dal TR, che il decreto di concessione avrebbe dovuto essere revocato nella sua interezza in applicazione degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, atteso che in caso di revoca totale un nuovo contributo da concedere avrebbe dovuto essere approvato in conformità al regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014, con l’evidente effetto negativo che esplica l'articolo 6 del medesimo regolamento, secondo il quale il beneficiario del contributo avrebbe dovuto presentare una domanda scritta di aiuto prima dell'inizio (e non solo dopo il completamento) dei lavori per il progetto o l'attività (il cosiddetto effetto incentivante) e quindi la perdita totale del contributo per l’istante, con contestuale difetto di interesse per la parte appellante e la conseguente inammissibilità della doglianza.
15. Infine è da scrutinare l’ultima doglianza con la quale si contesta la statuizione di inammissibilità per difetto di giurisdizione per quanto riguarda l’istanza risarcitoria, riproposta poi anche in sede di appello.
16. Il Collegio ritiene che la decisione del giudice di primo grado sul difetto di giurisdizione nel caso di specie vada confermata. Il TR rilevava che l’SS aveva chiesto il risarcimento dei danni facendo valere la violazione del principio del legittimo affidamento per la revoca di un provvedimento amministrativo favorevole, ma illegittimo (danno derivante dall’annullamento del provvedimento favorevole, ma illegittimo) e ha concluso che tale actio sia riconducibile ad una condotta della P.A. ritenuta incompatibile con i principi di diritto civile di correttezza e tutela del legittimo affidamento e quindi di competenza dell’A.G.O.
17. Innanzitutto non è fondata la censura che l’azione di risarcimento del danno sarebbe stata basata anche sulla violazione dell’art. 108, comma 3 TFUE da parte della Provincia autonoma di BO, non emergendo una tale prospettazione nella specifica censura (punto 2.6) del ricorso di primo grado, che – come ha correttamente concluso il TR – è stato basato unicamente alla violazione del principio del legittimo affidamento.
18. Nel merito è opportuno ricordare che come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “ la nozione di affidamento rilevante ai fini della responsabilità dell'Amministrazione non coincide con quella emergente dalla disciplina dettata dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, non postulando una ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione di un atto illegittimo con quelli privati del beneficiario di tale atto e degli eventuali controinteressati, ma configurandosi come una situazione autonoma, tutelata in sé e non nel suo collegamento con l'interesse pubblico, e cioè come affidamento incolpevole di natura civilistica, che si sostanzia nella fiducia, nella delusione della fiducia e nel danno subito a causa della condotta dettata dalla fiducia mal riposta. Tali conclusioni, in parte già raggiunte in riferimento alla disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, sono state ritenute conformi anche a quella introdotta dagli artt. 7, comma primo, e 30, comma secondo, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, essendosi rilevato che e) nel caso in cui il comportamento della Pubblica Amministrazione abbia leso l'affidamento del privato, in quanto non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, non sussiste alcun collegamento, nemmeno mediato, tra il comportamento dell'Amministrazione e l'esercizio del potere, dal momento che il comportamento dell'Amministrazione rilevante ai fini dell'affidamento del privato si pone su un piano diverso rispetto da quello della scansione degli atti procedimentali che conducono al provvedimento con cui viene esercitato il potere amministrativo, f) anche nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la giurisdizione amministrativa su diritti presuppone che questi ultimi risultino coinvolti nella esplicazione della funzione pubblica, esercitata mediante provvedimenti o mediante accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, g) perché sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, è necessario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo, ciò che non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non già nel cattivo esercizio del potere amministrativo, bensì in un comportamento la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto, sia esso pubblico o privato .” (Cass. civ., SS.UU., ordinanza n. 1567/2023). Anche la Sezione conferma l’orientamento che – come nel caso che ci occupa – la domanda risarcitoria proposta nei confronti della P.A. per i danni subiti dal privato che abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione ordinaria, non trattandosi di una lesione dell'interesse legittimo pretensivo del danneggiato (interesse soddisfatto, seppur in modo illegittimo), ma di una lesione della sua integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale l'esercizio del potere amministrativo non rileva in sé, ma per l'efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole (Cons. Stato, sez. IV, n. 5980/2017).
19. In conclusione, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. La particolarità della controversia permette di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO