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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 2204 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2021 – avente a oggetto: contratti bancari tra e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Attori Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent ucci e AR TR Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12 Parte_13
, , , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 i l Parte_24 Parte_25 Parte_26 ri scritto al n. RG n. 12554/2020). Controparte_2 Gli odierni attori, (giudizio separato come da Parte_1 Parte_2 ordinanza resa in d o di el c/c n. 116/01021956 e del conto deposito titoli n. 116/20020663 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- per n. 2080 azioni BPB pari ad un controvalore di € 18.506,85 di cui: a luglio Parte_2 2014 BPB pari ad un controvalore di € 9.530,00; in aumento di capitale del 2014 n. 1003 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.976,85;
- per n. 4463 azioni BPB pari ad un controvalore di € 39.134,05 di cui: Parte_1 a lug i BPB di cui difetta la relativa documentazione e che gli attori assumevano pari ad un controvalore di € 21.475,70; in aumento di capitale del 2014 n. 1003 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.976,85; a luglio 2015 n. 970 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.681,50. Asserivano la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepivano la nullità, ex art. 23 TUF, per mancata consegna del contratto quadro, precisando che per la posizione di il contratto esibito fosse successivo ai primi acquisti Parte_2 contestati, nonché la vio lighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asserivano che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
sostenevano di non aver mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestavano la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007. Evidenziavano che nel questionario del 2010, redatto congiuntamente, gli attori avessero espresso la volontà di non rischiare i propri risparmi. Concludevano, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore degli attori alla restituzione del capitale investito pari ad € 18.506,85 per ed € 39.134,05 per , oltre interessi e danno da Parte_2 Parte_1 sval ria. In subordine, chiedevano il risarcimento del danno per grave inadempimento della banca convenuta, quantificato nella somma di € 18.506,85 per ed € 39.134,05 per Parte_2
, oltre interessi e danno da svalu ia, vinte le spese di Parte_1
Con comparsa del 23.12.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti anche dagli odierni attori (all. n. 16 e 17 fasc. convenuta), affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità (all. n. da 67 a 73 fasc. convenuta). Evidenziava che, attraverso la compilazione del questionario di profilatura (all. n. 47 fasc. convenuta), erano state fornite alla informazioni perfettamente compatibili con CP_2 l'acquisto dei titoli oggetto di controve on la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel 2013, 2014 e 2015, tutti gli investitori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. da 74 a 76 fasc. convenuta). Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, era divenuto titolare Parte_2 di n.
2.205 azioni BPB, per un controvalore complessivo di e era divenuta titolare di n.
4.588 azioni BPB, per un controvalore Parte_1 c Operazioni tutte precedute da ordini regolarmente sottoscritti dagli investitori (all. n. da 113 a 117 fasc. convenuta) ed accompagnati da specifica informativa sui fattori di rischio degli investimenti. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; inoltre, evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio- alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc gli attori aderivano alla ricostruzione effettuata dalla banca convenuta, chiedendo quindi la restituzione del capitale investito, o in subordine il risarcimento del danno, pari alla somma di €.18.506,85 in favore di e alla Parte_2 somma di € 35.579,20 in favore di . Parte_1 Con ordinanza del 18.02.2021, principale iscritto al n. RG n. 12554/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da e veniva iscritta al Parte_1 Parte_2 n. 2204/2021, trattenuta in decision 0 ne dei termini di cui all'art. 190 cpc e qui esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (13.10.2020) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 28.09.2020 (all. n. 3 fasc. attori). Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande precedentemente formulate, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 e al Regolamento n. 16190/2007, emanato in recepimento alla CP_3 direttiva MIFID con cui è stata introdo isciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. In relazione alle operazioni d'investimento oggetto di controversia, il ctu ha rinvenuto in atti la presenza di due contratti quadro sottoscritti congiuntamente dagli attori in data 24.06.2010 e in data 30.06.2014. Il primo risulta essere conforme a quanto disposto dalla normativa di settore, mentre il secondo lo è solo parzialmente, in quanto manca in atti il relativo questionario di profilatura, benché dal contratto sia desumibile il profilo di rischio attribuito agli attori, medio laddove nel primo contratto era stato attribuito un profilo di rischio medio-alto. Nei due contratti risulta, altresì, essere stata assolta l'informativa precontrattuale, avendo gli investitori dichiarato di aver ricevuto copia sia del contratto che preventivamente di tutta la relativa documentazione. Relativamente al rispetto di quanto disposto dalla comunicazione n. 9019104/2009, il CP_3 ctu ha accertato che per gli ordini successivi alla data della citata , l'intermediario non si è attenuto a quanto prescritto non avendo effettuato la valutazione di adeguatezza e, per l'ordine d'investimento del 17.07.2015, mancando del tutto anche le informazioni relative al conflitto di interessi e alla liquidità
Per quanto attiene alla adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio degli attori, deve innanzitutto osservarsi che in atti è presente soltanto un questionario di profilatura, sottoscritto congiuntamente dagli attori e datato 24.06.2010, quindi contestuale al primo dei contratti quadro depositati. Il contratto quadro del 30.06.2014, benché riporti il profilo di rischio attribuito ai clienti (medio), non è corredato da apposito questionario di profilatura, necessario ai fini della valutazione di adeguatezza degli investimenti. Orbene, deve sottolinearsi che tra i due profili di rischio attribuiti agli investitori nei contratti quadro vi è una divergenza, infatti nel primo contratto l'intermediario attribuiva agli investitori un profilo di rischio medio-alto, mentre nel secondo contratto attribuiva un profilo di rischio medio. Già solo questa modifica, attenuativa del profilo di rischio, avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione dalla banca ai fini della valutazione di adeguatezza, tenuto conto in ogni caso che l'acquisto di titoli illiquidi, come quelli contestati, non può ritenersi compatibile con un profilo di rischio medio. Ad ogni buon conto, dall'analisi del questionario di profilatura del 24.06.2010 emerge, per quanto qui di interesse, che gli investitori volevano proteggere nel tempo il capitale investito e riceve flussi di cassa periodici, anche contenuti, costanti e prevedibili;
che erano disposti ad accettare la perdita solo di una piccola parte del capitale investito;
che in passato avevano investito solo in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari;
che effettuavano meno di una operazione a trimestre. Tutte le risposte date restituiscono un profilo di rischio decisamente prudenziale, non compatibile con l'acquisto di prodotti illiquidi, ad elevato rischio, come quelli oggetto di controversia. A ciò deve aggiungersi che, ai fini della corretta valutazione di adeguatezza, la sottoscrizione congiunta inficia l'attendibilità del questionario, in quanto impedisce all'intermediario di effettuare una valutazione specifica ed individuale del singolo investitore, necessaria ai fini dell'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dello stesso. Quanto al contratto quadro del 30.06.2014, in disparte l'attribuzione di un profilo di rischio medio, comunque non in linea con l'acquisto dei titoli contestati, l'assenza di uno specifico questionario di profilatura determina di per sé l'inadeguatezza delle operazioni, non potendo concretamente l'intermediario effettuare la necessaria valutazione. Né all'uopo può considerarsi sufficiente la consegna da parte della banca dei prospetti informativi, costituendo questi documentazione particolarmente voluminosa e non di facile comprensione da parte di un investitore non professionista e dovendo, quindi, il rispetto degli obblighi informativi da parte dell'intermediario avvenire in concreto e non in modo meramente formale. Inoltre, lo stesso ctu, analizzando tutti gli e/c disponibili e riguardanti tutte le operazioni di investimento poste in essere dagli attori, ha evidenziato che gli stessi manifestavano una propensione al rischio decisamente bassa (pag. 43 elaborato peritale). Ad eccezione dei titoli di BPB, infatti, gli investimenti risultano essere costituiti quasi del tutto da titoli di stato, con le sole due eccezioni di due operazioni, comunque non rilevanti all'interno del portafoglio, riguardanti un investimento di € 256,00 nel fondo comune di investimento Arca e un investimento di €.3.008,36 in occasione dell'offerta pubblica di vendita della quarta Part tranche dell Tra l'altro, re dagli e/c del dossier titoli, il ctu ha potuto accertare una preferenza da parte degli attori per il BOT semestrale, che è considerato il titolo più sicuro tra i titoli di stato, dimostrando ulteriormente la volontà degli stessi di mantenere un profilo di tipo conservativo. Questo tipo di investimenti, poi, confligge tanto con la dichiarazione di possedere una buona conoscenza ed esperienza finanziaria, tanto con la valutazione medio-alta effettuata dalla banca, permettendo di evidenziare che in concreto il profilo di rischio degli investitori fosse non adeguato ad un investimento in titoli illiquidi. Come sottolinea il perito nominato, “la coerenza tra gli obiettivi dichiarati e le scelte di investimento effettive sottolineano una chiara focalizzazione sulla preservazione del capitale e la gestione del rischio, anche quando le indicazioni formali sul profilo di rischio potrebbero suggerire un livello di tolleranza più elevato” (pag. 43 elaborato peritale). Orbene, ai fini della quantificazione del danno, tenuto conto di quanto emerso dalla compiuta analisi peritale ed accertata l'adesione di parte attrice alla ricostruzione effettuata dalla banca convenuta, quest'ultima deve essere condannata alla restituzione della somma di € 35.579,20 in favore di e della somma di € 18.506,85 in favore di Parte_1 Parte_2 Alla luce d e, l'inosservanza degli obblighi di infor passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 e con citazione notificata il 13.10.2020, nei confron Parte_2 [...]
ora così provvede: Controparte_4 Controparte_1 anto anda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma complessiva di € 35.579,20 e in favore di Parte_1 plessiva di € 18.506,85, oltre al danno da svalutazione Parte_2 rminato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier titoli n. titoli n. 116/20020663 in favore della CP_2
2. CONDANNA la in persona del le presentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di e in solido, delle spese processuali che Parte_1 Parte_2 liquida in .p. se generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 08.01.2024, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, depositata in cancelleria il 06/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
Attori Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent ucci e AR TR Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************* Con atto di citazione notificato il 13.10.2020, , Parte_1 Parte_2 [...]
, Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12 Parte_13
, , , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 i l Parte_24 Parte_25 Parte_26 ri scritto al n. RG n. 12554/2020). Controparte_2 Gli odierni attori, (giudizio separato come da Parte_1 Parte_2 ordinanza resa in d o di el c/c n. 116/01021956 e del conto deposito titoli n. 116/20020663 sul quale la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- per n. 2080 azioni BPB pari ad un controvalore di € 18.506,85 di cui: a luglio Parte_2 2014 BPB pari ad un controvalore di € 9.530,00; in aumento di capitale del 2014 n. 1003 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.976,85;
- per n. 4463 azioni BPB pari ad un controvalore di € 39.134,05 di cui: Parte_1 a lug i BPB di cui difetta la relativa documentazione e che gli attori assumevano pari ad un controvalore di € 21.475,70; in aumento di capitale del 2014 n. 1003 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.976,85; a luglio 2015 n. 970 azioni BPB pari ad un controvalore di € 8.681,50. Asserivano la violazione da parte della banca convenuta della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Eccepivano la nullità, ex art. 23 TUF, per mancata consegna del contratto quadro, precisando che per la posizione di il contratto esibito fosse successivo ai primi acquisti Parte_2 contestati, nonché la vio lighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asserivano che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio degli investitori, erano viziati da una inadeguata informazione, sia in termini di quantificazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
sostenevano di non aver mai ricevuto copia dei prospetti informativi e contestavano la violazione da parte della banca convenuta dell'art. 21 TUF, nonché dei Regolamenti Consob n. 11522/1998 e n. 16190/2007. Evidenziavano che nel questionario del 2010, redatto congiuntamente, gli attori avessero espresso la volontà di non rischiare i propri risparmi. Concludevano, quindi, chiedendo la nullità delle operazioni di investimento, ex art. 23 TUF, con condanna in favore degli attori alla restituzione del capitale investito pari ad € 18.506,85 per ed € 39.134,05 per , oltre interessi e danno da Parte_2 Parte_1 sval ria. In subordine, chiedevano il risarcimento del danno per grave inadempimento della banca convenuta, quantificato nella somma di € 18.506,85 per ed € 39.134,05 per Parte_2
, oltre interessi e danno da svalu ia, vinte le spese di Parte_1
Con comparsa del 23.12.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti anche dagli odierni attori (all. n. 16 e 17 fasc. convenuta), affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità (all. n. da 67 a 73 fasc. convenuta). Evidenziava che, attraverso la compilazione del questionario di profilatura (all. n. 47 fasc. convenuta), erano state fornite alla informazioni perfettamente compatibili con CP_2 l'acquisto dei titoli oggetto di controve on la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel 2013, 2014 e 2015, tutti gli investitori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori (all. da 74 a 76 fasc. convenuta). Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, era divenuto titolare Parte_2 di n.
2.205 azioni BPB, per un controvalore complessivo di e era divenuta titolare di n.
4.588 azioni BPB, per un controvalore Parte_1 c Operazioni tutte precedute da ordini regolarmente sottoscritti dagli investitori (all. n. da 113 a 117 fasc. convenuta) ed accompagnati da specifica informativa sui fattori di rischio degli investimenti. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore al 13.10.2010; inoltre, evidenziava che, sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che, in ogni caso, la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio- alto. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. In memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc gli attori aderivano alla ricostruzione effettuata dalla banca convenuta, chiedendo quindi la restituzione del capitale investito, o in subordine il risarcimento del danno, pari alla somma di €.18.506,85 in favore di e alla Parte_2 somma di € 35.579,20 in favore di . Parte_1 Con ordinanza del 18.02.2021, principale iscritto al n. RG n. 12554/2020, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. La domanda separata promossa da e veniva iscritta al Parte_1 Parte_2 n. 2204/2021, trattenuta in decision 0 ne dei termini di cui all'art. 190 cpc e qui esaminata. Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (13.10.2020) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito delle domande di mediazione avvenuto in data 28.09.2020 (all. n. 3 fasc. attori). Considerata la reiterazione, in comparsa conclusionale, della sola domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, con espressa rinuncia alle altre domande precedentemente formulate, residuerà quale oggetto del presente giudizio esclusivamente la domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati posti in essere gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 e al Regolamento n. 16190/2007, emanato in recepimento alla CP_3 direttiva MIFID con cui è stata introdo isciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. In relazione alle operazioni d'investimento oggetto di controversia, il ctu ha rinvenuto in atti la presenza di due contratti quadro sottoscritti congiuntamente dagli attori in data 24.06.2010 e in data 30.06.2014. Il primo risulta essere conforme a quanto disposto dalla normativa di settore, mentre il secondo lo è solo parzialmente, in quanto manca in atti il relativo questionario di profilatura, benché dal contratto sia desumibile il profilo di rischio attribuito agli attori, medio laddove nel primo contratto era stato attribuito un profilo di rischio medio-alto. Nei due contratti risulta, altresì, essere stata assolta l'informativa precontrattuale, avendo gli investitori dichiarato di aver ricevuto copia sia del contratto che preventivamente di tutta la relativa documentazione. Relativamente al rispetto di quanto disposto dalla comunicazione n. 9019104/2009, il CP_3 ctu ha accertato che per gli ordini successivi alla data della citata , l'intermediario non si è attenuto a quanto prescritto non avendo effettuato la valutazione di adeguatezza e, per l'ordine d'investimento del 17.07.2015, mancando del tutto anche le informazioni relative al conflitto di interessi e alla liquidità
Per quanto attiene alla adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio degli attori, deve innanzitutto osservarsi che in atti è presente soltanto un questionario di profilatura, sottoscritto congiuntamente dagli attori e datato 24.06.2010, quindi contestuale al primo dei contratti quadro depositati. Il contratto quadro del 30.06.2014, benché riporti il profilo di rischio attribuito ai clienti (medio), non è corredato da apposito questionario di profilatura, necessario ai fini della valutazione di adeguatezza degli investimenti. Orbene, deve sottolinearsi che tra i due profili di rischio attribuiti agli investitori nei contratti quadro vi è una divergenza, infatti nel primo contratto l'intermediario attribuiva agli investitori un profilo di rischio medio-alto, mentre nel secondo contratto attribuiva un profilo di rischio medio. Già solo questa modifica, attenuativa del profilo di rischio, avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione dalla banca ai fini della valutazione di adeguatezza, tenuto conto in ogni caso che l'acquisto di titoli illiquidi, come quelli contestati, non può ritenersi compatibile con un profilo di rischio medio. Ad ogni buon conto, dall'analisi del questionario di profilatura del 24.06.2010 emerge, per quanto qui di interesse, che gli investitori volevano proteggere nel tempo il capitale investito e riceve flussi di cassa periodici, anche contenuti, costanti e prevedibili;
che erano disposti ad accettare la perdita solo di una piccola parte del capitale investito;
che in passato avevano investito solo in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari;
che effettuavano meno di una operazione a trimestre. Tutte le risposte date restituiscono un profilo di rischio decisamente prudenziale, non compatibile con l'acquisto di prodotti illiquidi, ad elevato rischio, come quelli oggetto di controversia. A ciò deve aggiungersi che, ai fini della corretta valutazione di adeguatezza, la sottoscrizione congiunta inficia l'attendibilità del questionario, in quanto impedisce all'intermediario di effettuare una valutazione specifica ed individuale del singolo investitore, necessaria ai fini dell'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dello stesso. Quanto al contratto quadro del 30.06.2014, in disparte l'attribuzione di un profilo di rischio medio, comunque non in linea con l'acquisto dei titoli contestati, l'assenza di uno specifico questionario di profilatura determina di per sé l'inadeguatezza delle operazioni, non potendo concretamente l'intermediario effettuare la necessaria valutazione. Né all'uopo può considerarsi sufficiente la consegna da parte della banca dei prospetti informativi, costituendo questi documentazione particolarmente voluminosa e non di facile comprensione da parte di un investitore non professionista e dovendo, quindi, il rispetto degli obblighi informativi da parte dell'intermediario avvenire in concreto e non in modo meramente formale. Inoltre, lo stesso ctu, analizzando tutti gli e/c disponibili e riguardanti tutte le operazioni di investimento poste in essere dagli attori, ha evidenziato che gli stessi manifestavano una propensione al rischio decisamente bassa (pag. 43 elaborato peritale). Ad eccezione dei titoli di BPB, infatti, gli investimenti risultano essere costituiti quasi del tutto da titoli di stato, con le sole due eccezioni di due operazioni, comunque non rilevanti all'interno del portafoglio, riguardanti un investimento di € 256,00 nel fondo comune di investimento Arca e un investimento di €.3.008,36 in occasione dell'offerta pubblica di vendita della quarta Part tranche dell Tra l'altro, re dagli e/c del dossier titoli, il ctu ha potuto accertare una preferenza da parte degli attori per il BOT semestrale, che è considerato il titolo più sicuro tra i titoli di stato, dimostrando ulteriormente la volontà degli stessi di mantenere un profilo di tipo conservativo. Questo tipo di investimenti, poi, confligge tanto con la dichiarazione di possedere una buona conoscenza ed esperienza finanziaria, tanto con la valutazione medio-alta effettuata dalla banca, permettendo di evidenziare che in concreto il profilo di rischio degli investitori fosse non adeguato ad un investimento in titoli illiquidi. Come sottolinea il perito nominato, “la coerenza tra gli obiettivi dichiarati e le scelte di investimento effettive sottolineano una chiara focalizzazione sulla preservazione del capitale e la gestione del rischio, anche quando le indicazioni formali sul profilo di rischio potrebbero suggerire un livello di tolleranza più elevato” (pag. 43 elaborato peritale). Orbene, ai fini della quantificazione del danno, tenuto conto di quanto emerso dalla compiuta analisi peritale ed accertata l'adesione di parte attrice alla ricostruzione effettuata dalla banca convenuta, quest'ultima deve essere condannata alla restituzione della somma di € 35.579,20 in favore di e della somma di € 18.506,85 in favore di Parte_1 Parte_2 Alla luce d e, l'inosservanza degli obblighi di infor passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Inoltre, in tema di intermediazione finanziaria, allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 e con citazione notificata il 13.10.2020, nei confron Parte_2 [...]
ora così provvede: Controparte_4 Controparte_1 anto anda e per l'effetto CONDANNA la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di della somma complessiva di € 35.579,20 e in favore di Parte_1 plessiva di € 18.506,85, oltre al danno da svalutazione Parte_2 rminato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier titoli n. titoli n. 116/20020663 in favore della CP_2
2. CONDANNA la in persona del le presentante p.t., al pagamento, in CP_1 favore di e in solido, delle spese processuali che Parte_1 Parte_2 liquida in .p. se generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 08.01.2024, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, depositata in cancelleria il 06/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello