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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/11/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO ER OZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3878 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Faà di Bruno n. 15, presso lo studio del Parte_1 procuratore Avv. Bartolo Mancuso, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
in persona del e legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante Dott. elettivamente domiciliata in Roma via Trionfale n. Controparte_3
6812, presso lo studio del procuratore Avv. Flavia Anelli, che la rappresenta e difende unitamente al procuratore Avv. Maria Patrizia Rosatelli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20 luglio 2022 ha rappresentato: di lavorare alle Parte_1 dipendenze di , dapprima con contratto di lavoro a tempo determinato e dal 30 aprile CP_4
2007 a tempo indeterminato;
di essere stata assegnata, dal 2006, all'Ufficio Invalidi Civili della sede di Albano Laziale, occupandosi anche dell'attività di sportello;
di essere stata trasferita, nel dicembre 2018, presso la sede del di essere stata assegnata, dal 15 Controparte_5
Perso ottobre 2019 al 30 novembre 2021, (centro di assistenza domiciliare) e, insieme, dal 15 giugno al settembre 2020 affiancando gli operatori addetti al triage dell' come attività CP_5 principale;
di essere stata assegnata, nel dicembre 2021 e fino al 7 febbraio 2022, al dipartimento di prevenzione dell' di Ariccia, come addetta all'attività di contact-tracing; di Parte_2 essere stata retribuita in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.
In diritto, la lavoratrice ha affermato il proprio diritto all'inquadramento nel livello BS
c.c.n.l. comparto sanità pubblica, con la qualifica di Coadiutore amministrativo esperto o alla qualifica di OSS, e di essere creditrice della somma di € 6.535,14, per differenze retribuite maturate dall'1 febbraio 2017 al 31 marzo 2022; ha quindi convenuto in giudizio l' Controparte_1
6, chiedendo al giudice di accertare il diritto
[...]
1.1. Si è costituita in giudizio l' , che ha contestato quanto Controparte_1 affermato dal lavoratore, eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere e chiesto il rigetto del ricorso;
in subordine, ha domandato, per l'ipotesi in cui fosse accertato l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori della Categoria B ovvero BS, di dichiarare che la somma effettivamente dovuta per il periodo dall'1 febbraio 2017 al 31 marzo 2022 è pari, per la cat. B, ad € 873,31 e, per la cat.
BS, ad € 4.245,17.
2. Esaurita l'istruttoria, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. La ricorrente ha affermato il suo diritto all'inquadramento nella categoria BS, profilo di
“Coadiutore amministrativo esperto”.
Su tale base, ha domandato il pagamento della somma di € 5.535,14, per differenze retributive maturate dall'1 febbraio 2017 al 31 marzo 2022.
3.1. La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato, pertanto, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che, in applicazione dell'art. 52 del medesimo d.lgs., l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore (Cass. 24 aprile 2023, n. 10811).
3.1.1. Ne deriva che, stante l'applicabilità del d.lgs. 165/2001 (art. 1 comma 2) al rapporto di lavoro oggetto di causa, non può essere dichiarato il diritto della lavoratrice al superiore inquadramento, mentre deve essere esaminata la domanda di pagamento di differenze retributive, come richieste.
3.2. A tale specifico fine, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento (Cass. 28 aprile 2015 n. 8589).
Inoltre, nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (Cass. 27 settembre 2016 n. 18943).
3.2.1. Il c.c.n.l. applicato che appartiene alla categoria B, livello economico BS, profilo
“Coadiutore amministrativo esperto” il dipendente che “Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative di una certa complessità, quali, ad esempio, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi anche non predeterminati, operazioni di natura contabile con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi - anche di autonoma elaborazione - mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello” (doc. 11 di parte ricorrente).
3.2.2. Risultano agli atti: attestato di servizio del 26 settembre 2022, da cui emerge che la ricorrente lavora a tempo indeterminato alle dipendenze di dal 13 maggio 2007, quale CP_4
“Ausiliario Spec.to Servizi Socio Sanitari ctg A, a tempo pieno e indeterminato” (doc. 2 di parte ricorrente); disposizione direttoriale prot. n. 16402 del 15 ottobre 2019 di assegnazione della ricorrente al servizio Cure Intermedie del Distretto H2 di Albano Laziale, dall'1 novembre 2019
(doc. 6 di parte ricorrente); disposizione, prot. 16017 del 29 novembre 2021, di assegnazione temporanea della lavoratrice dal CAD di Albano al Dipartimento di Prevenzione con compiti ed attività di contact tracing dall'1 dicembre 2021 (doc. 8 di parte ricorrente); disposizione datoriale, prot. 1820 dell'8 febbraio 2022, con decorrenza immediata, di riassegnazione della ricorrente dal
Contact Tracing di Ariccia al Distretto H2 di Albano (doc. 7 di parte ricorrente).
Nel corso dell'istruttoria, la teste , che ha lavorato dal 2008 a marzo 2022 Testimone_1 per quale impiegata amministrativa nell'ufficio medicina legale, nell'ufficio invalidi, CP_4 ad Albano, ha riferito: “nel 2008, lei lavorava già da qualche anno, ad Albano, si occupava dell'ufficio invalidi civili, come impiegata amministrativa. Abbiamo lavorato sempre a stretto contatto sino al 2019.
La ricorrente faceva ricevimento al pubblico, due volte a settimana, si occupava di tutta la parte dell'ufficio invalidi, cioè riceveva e domande, le esaminava, dopo dava gli appuntamenti non ricorso se immediatamente, e gestiva le pratiche dell'invalidità. Il calendario degli appuntamenti lo gestiva la ricorrente. SI è occupava anche dell'archivio, dal 2008 al 2019, cioè sistemava i fascicoli in scatoloni da trasferire all'archivio centrale, che poi venivano movimentati da una ditta esterna;
successivamente ha utilizzato un applicativo informativo, gestionale aziendale, quando la CP_ competenza è passata all' ma la ricorrente dava gli appuntamenti per le visite secondo un calendario che gestiva lei soprattutto da sola;
so che c'era un responsabile, , so Persona_2 però che la persona più esperta era la ricorrente.
La ricorrente è passata al CAD, quando è stato soppresso l'ufficio invalidi, tempo dopo il CP_ passaggio delle competenze all' nel 2019 circa;
il CAD è un ufficio che si occupa di tutti i Con pazienti invalidi, a domicilio e in carico all' per l'assistenza sanitaria;
la ricorrente prendeva gli appuntamenti con i pazienti e i loro familiari”.
Il teste infermiere coordinatore con incarico di gestione del personale Testimone_2 infermieristico, dall'1 febbraio 2018, ha dichiarato in udienza: “ho conosciuto la ricorrente, che era in medicina legale, mi sembra facesse l'impiegata, quando le competenze per l'accertamento della CP_ invalidità civile è stata trasferita all'
In quel momento il servizio di medicina legale si è trovato con un parziale esubero di personale, mi sembra nel 2019.
Alla fine di quell'anno, credo a novembre 2019, ho disposto il trasferimento della Pers ricorrente, con il Dirigente competente Dott. verso il , dove ha aiutato la Tes_3 coordinatrice e da quello che ho visto ha comunicato ad indossare la divisa.
Nel medesimo periodo non ha lavorato al triage dell' ma prendeva Controparte_5 solo la temperatura e i dati delle persone che avevano appuntamento.
Durante la pandemia la ricorrente non poteva essere vaccinata ed è stata trasferita temporaneamente al SISP, al Dipartimento di Prevenzione di Ariccia, dove rispondeva al telefono, ma per pochi mesi.
Successivamente è tornata ad Albano Laziale, a disposizione dell'ufficio infermieristico, assegnata all'Ambulatorio, dove aiuta tuttora il coordinatore per le telefonate per la gestione delle liste di attesa”.
La teste coordinatrice della da settembre 2019 al CAD di Testimone_4 CP_4
Albano, ha dichiarato che “ha prestato servizio nel mio reparto: mi supportava, alle Parte_1 mie dipendenze, per le cartelle cliniche, e sotto la mia direttiva assegnava alle cartelle cliniche un numero progressivo per l'archiviazione. Si occupava soprattutto dell'archiviazione dei fascicoli delle cartelle cliniche, riceveva la documentazione e annotava le richieste dell'utenza sul registro,
a volte;
non dava gli appuntamenti;
si occupava dell'inserimento dei nuovi pazienti in un file sul pc, con indicazione di nome, cognome, data di nascita e nome del medico: a volte rispondeva al telefon\o; controllava molto sommariamente il numero di accessi per medico di famiglia”.
La teste che lavora per una azienda interinale, presso in forza Testimone_5 CP_4 di un contratto di appalto, e in particolare al Distretto di Albano dal 2007 al 2013, nell'ufficio invalidi civili e successivamente presso la Direzione Sanitaria ad Albano da gennaio 2019, ha dichiarato: “Dal 2019 sono in segreteria, al piano terra del distretto;
da ottobre 2019 la ricorrente ha lavorato al CAD, al secondo piano, sino a fine 2020.
Spesso salivo al secondo piano, stavamo in contatto per gli accessi domiciliari dei medici, i segreteria protocollavamo gli accessi che i medici facevano […].
Ogni medico mensilmente attestava gli accessi ai domicili dei pazienti, e noi della direzione ricevevamo le attestazioni e le protocollavamo.
Queste attestazioni le portavamo fisicamente alla ricorrente, che inseriva i dati al pc. […]
Da febbraio 2021 la ricorrente ha lavorato e lavora al Poliambulatorio che ha sede nel distretto, faceva e fa accoglienza ai pazienti che vengono in visita: prende gli appuntamenti, gestendo le agende dei medici specialisti, comunicando le assenze dei medici ai pazienti e ricalendarizzando le visite annullate”.
3.3. Rileva l'Ufficio che, alla luce delle risultanze documentali e testimoniali, è emerso che ha lavorato presso l' , con attività di Parte_1 Controparte_7 sportello, sino al 2019; dall'1 novembre 2019 è stata assegnata al CAD, anche qui con mansioni connesse anche all'attività di sportello;
ha lavorato contemporaneamente, per un breve periodo, presso il triage dell' con mansioni di rilevazione della temperatura e di Controparte_5 raccolta dei dati dei pazienti che avevano appuntamento;
è stata assegnata temporaneamente al
Dipartimento di Prevenzione con compiti ed attività di contact tracing dall'1 dicembre 2021; dall'8 febbraio 2022 è stata riassegnata al Distretto H2 di Albano, dove “fa accoglienza ai pazienti che vengono in visita: prende gli appuntamenti, gestendo le agende dei medici specialisti, comunicando le assenze dei medici ai pazienti e ricalendarizzando le visite annullate” (teste . Tes_5
3.4. Sulla base delle emergenze probatorie, si deve affermare che è emersa la prova che la ricorrente ha svolto mansioni riconducibili al profilo di coadiutore amministrativo esperto, in quanto di natura amministrativa e connotate da una certa complessità, nella specie nei compiti propri dell'attività di sportello, sino al 30 novembre 2021. Quanto al periodo successivo, risulta invece che ha lavorato al Dipartimento Parte_1 di Prevenzione con compiti di contact tracing e poi, dall'8 febbraio 2022 al Distretto H2, nell'attività di accoglienza dei pazienti e gestione delle liste d'attesa, in ausilio al coordinatore: tali mansioni non risultano invece caratterizzate da significativa complessità, con la conseguenza che per tale periodo la domanda non può essere accolta, ma sono riconducibili alla categoria B.
3.4. Pertanto, il ricorso deve essere accolto parzialmente: visti i conteggi depositati, considerate le contestazioni di parte resistente, in relazione al periodo dall'1 febbraio 2017 al 30 novembre 2021 deve dichiararsi il diritto della ricorrente alla somma di € 5.676,06 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e ciò da:
€ 6.535,14 come indicato dai conteggi di parte resistente, elaborati sulla base delle tabelle retributive vigenti, detratto: quanto riferito ai mesi di dicembre 2021 (€ 80,00), tredicesima anno 2021 (€ 6,67) gennaio, febbraio e marzo 2022 (per complessivi € 240,00);
l'ulteriore somma di € 532,41 relativa ai periodi di assenza dal servizio del dipendente, sino al novembre 2021 (conteggi inseriti in ricorso, che riportando come percepite le somme corrispondenti a quelle liquidate in busta paga).
Per il periodo dall'1 dicembre 2021 al 31 marzo 2025, considerati i conteggi di parte resistente, spettano alla ricorrente le somme di 71,92 per dicembre 2021, di € 5,99 per tredicesima mensilità e di € 215,76 per i mesi da gennaio a marzo 2022, e così per € 293,76.
4. Deve essere disattesa, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente, in relazione al credito fatto valere, per le somme maturate nel periodo antecedente al 25 gennaio 2017, in quanto la lavoratrice ha limitato la propria domanda al periodo successivo all'1 marzo 2017.
5. Conclusivamente, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere CP_4 condannata al pagamento in favore di della somma di € 5.969,73, per differenze Parte_1 retributive maturate dall'1 febbraio 2017 al 31 marzo 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
6. La ricorrente, stante la soccombenza, deve essere condannata in favore della società CP_ resistente e di al pagamento dei compensi di lite, liquidati ai sensi del d.m. 10 marzo 2014 n.
55.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_4
della somma di € 5.969,73, per differenze retributive maturate dall'1 febbraio 2017 al Parte_1
31 marzo 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di CP_4
, dei compensi di lite, liquidati in € 3.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per Parte_1 legge.
Velletri, 11 novembre 2025
Il giudice
RO ER OZ