Ordinanza cautelare 21 luglio 2025
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 802 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Tartarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza (prot. uscita n. -OMISSIS- del-OMISSIS- emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il 5 giugno 2025, e comunicato il 9 giugno 2025, nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. LA IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 19 giugno 2025 e depositato il successivo 26 giugno 2025 il nominato in epigrafe ha dedotto quanto segue.
2. Il ricorrente, in qualità di richiedente la protezione internazionale, è stato ospitato presso la struttura sita in -OMISSIS-, -OMISSIS-, gestita dalla Cooperativa sociale “-OMISSIS-”.
Con provvedimento del 5 giugno 2025 il Prefetto di -OMISSIS- ha revocato le misure di accoglienza, adducendo la percezione di un reddito superiore all’assegno sociale per l’anno 2024, ai sensi degli artt. 14 e 23 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
3. Impugnando il suddetto provvedimento il ricorrente ha dedotto la violazione della direttiva 2013/33/UE, la violazione del principio di proporzionalità e la mancata considerazione delle condizioni individuali. Ha altresì chiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’allontanamento dalla struttura.
Con ordinanza cautelare della Prima Sezione, -OMISSIS- questo Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
Stante la contiguità tra le censure, i motivi possono essere trattati congiuntamente.
4.1. È utile premettere che la normativa eurounitaria in materia di misure di accoglienza, dettata dalla direttiva 2013/33/UE, è improntata al rispetto del principio di proporzionalità: in particolare, per ciò che riguarda la revoca o la riduzione delle misure di accoglienza, l’art. 20, par. 5 dispone che « le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza […] sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, […] tenendo conto del principio di proporzionalità ».
Anche la Corte di Giustizia, con plurime decisioni (1° agosto 2022, C-422/21; 12 novembre 2019, C-233/18), ha ribadito il primario rilievo del principio di proporzionalità in tale settore, conseguentemente relegando il campo operativo della revoca a situazioni eccezionali.
4.2. La normativa nazionale è costituita dagli artt. 14 e 23 del d.lgs. n. 142 del 2015.
L’art. 14 dispone, al co. 1, che « il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto »; al co. 3 prevede che « al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale ».
L’art. 23, co. 1 così recita: « Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: […] d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ». Nella versione emendata con l'art. 5- quater , comma 1, lett. c) del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, il co. 2- bis aggiunge che « le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente ».
La revoca disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 142 del 2015 si configura come un provvedimento di decadenza con effetti ex nunc , laddove consegua a una valutazione relativa alla sopravvenuta « disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti », ossia ad un apprezzamento della complessiva posizione dell’interessato, tale da far ritenere che, per effetto della nuova situazione lavorativa e reddituale, lo stesso possa fare a meno delle misure di accoglienza.
Interpretando tale fattispecie, che viene in rilievo nell’odierna controversia, la giurisprudenza ha chiarito che per giustificare la revoca, « i mezzi sufficienti pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale (il quale costituisce il parametro legislativamente stabilito per valutare l’adeguatezza delle risorse al proprio sostentamento), devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di 1 anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale » (Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023 n. 2386).
4.3. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si può osservare quanto segue.
Risulta dal ricorso che nel 2024 il ricorrente ha conseguito un reddito pari a euro 9.334,75 lordi, a fronte di un parametro dell’assegno sociale stabilito, per il medesimo anno, in euro 6.947,33 netti.
A fronte di un superamento inferiore a 2.500,00 euro, sulla base di un importo peraltro considerato al netto delle imposte, la Prefettura ha ritenuto di motivare semplicemente con riguardo all’intervenuto superamento dell’assegno sociale, così venendo meno all’obbligo di individualizzazione della valutazione imposto dalla normativa euronitaria e pienamente recepito in quella nazionale tramite la suddetta novella del 2023.
Peraltro, anche a voler considerare il solo profilo reddituale, astraendo per un momento dalle condizioni personali del ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare – sulla scorta della giurisprudenza sopra evocata – una valutazione prognostica circa le prospettive di stabilità dell’impiego lavorativo. Infatti – è opportuno precisarlo chiosando le conclusioni l’indirizzo pretorio in commento – la soglia costituita dall’assegno sociale non può costituire un parametro rigido ed esclusivo, come del resto si evince dal tenore letterale dell’art. 14 del d.lgs. n. 142 del 2015, che non a caso discorre di « riferimento » all’assegno sociale, così evocando un potere-dovere dell’interprete di arricchire la valutazione mediante la considerazione di ulteriori elementi, per assicurare il doveroso rispetto dei principi unionali.
4.4. Per completezza, rispetto alla richiesta di disapplicazione della normativa nazionale e, in subordine, di rinvio pregiudiziale, formulata in senso al primo motivo di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.
Il ricorrente deduce che il legislatore italiano non ha recepito l’istituto della riduzione delle misure di accoglienza, alternativo alla revoca. Effettivamente, stando al dato normativo, anche in seguito alla novella del 2023, la riduzione sembrerebbe possibile solo per le ipotesi di cui al co. 2 dell’art. 23, tra le quali non figura quella del possesso di mezzi economici sufficienti, contemplata dal co. 1.
Tale assetto non assicura una piena gradualità del sistema, in quanto per le fattispecie diverse da quelle di cui al co. 2 l’alternativa è secca tra revoca e mantenimento delle misure. Nondimeno, la scelta di prevedere una riduzione delle misure non è imposta dalla direttiva, che si esprime sempre in termini di facoltà; ne discende che non può configurarsi un obbligo a carico del legislatore interno.
Ovviamente, sul terreno sistematico, tale opzione non può in alcun modo limitare l’operatività del canone della proporzionalità, che spiega effetti diretti – questo sì – sulla fattispecie concreta, soprattutto in seguito all’aggiunta, nel corpo dell’art. 23, del co. 2- bis ; con la conseguenza che nell’eventualità in cui un provvedimento di revoca risulti, alla luce delle circostanze concrete, sproporzionato rispetto alla situazione del destinatario, al giudice non resta che annullarlo, anche se nel caso di specie una mera riduzione delle misure sarebbe stata adeguata.
5. La domanda risarcitoria deve essere invece rigettata, non essendo stato allegato né provato, neanche in corso di causa, alcun pregiudizio derivante dal provvedimento gravato, peraltro sospeso da questo Tribunale a distanza di pochi giorni dall’allontanamento.
6. Conclusivamente il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato; deve essere rigettata la domanda risarcitoria.
Resta fermo, ovviamente, il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi ove vengano accertati ulteriori sforamenti reddituali connotati dalla menzionata stabilità dell’incremento della capacità economica, sempre in relazione alle condizioni personali del destinatario.
7. In considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, posto che, altrimenti, si porrebbe in essere una mera partita di giro contabile (T.A.R. Liguria, Sez. I, 13 giugno 2024, n. 429). La liquidazione degli onorari della parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato avverrà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita parcella.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI CA, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
LA IS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IS | GI CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.