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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12016/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US TO Presidente
- SE Nocera Componente
- EL NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 12016/2024
R.G. e pendente tra rappresentata e difesa da Avv. Claudio Parte_1
Alboreto,
-parte attrice-
e rappresentato e difeso da Avv.ti Francesco Controparte_1
AO Di OD e MA OI,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1 di essere madre del minore (16.05.2014) nato Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 6 R.G. 12016/2024.
fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dichiarato che la convivenza tra i genitori è cessata e che lei è rimasta a vivere nella casa familiare in Santeramo già concessa in comodato dai nonni paterni.
Ha dichiarato di essere disoccupata e di aver lavorato in precedenza nel settore della ristorazione con redditi medi pari a circa € 800,00 mensili. Mentre il convenuto è operaio con un reddito di € 1.500,00 mensili oltre ad essere proprietario di altra casa di abitazione nel medesimo stabile.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare;
un contributo paterno pari ad € 500,00 mensili oltre 70% per spese straordinarie (ricorso depositato in data
15.11.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di essere lavoratore dipendente con un reddito mensile di € 1.500,00 circa e di avere la proprietà della casa di abitazione per la quale corrisponde una rata mensile di mutuo di circa € 300,00. Mentre la madre lavora continuativamente ed ha entrate anche non dichiarate al Fisco.
Ha lamentato carenze da parte della madre nella gestione quotidiana del figlio.
Ha concluso per: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé o, in subordine, presso la madre;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
un calendario di incontri madre-figlio; un contributo materno al mantenimento secondo giustizia. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di costituzione e risposta depositata in data
23.05.2025).
I.3.- Il pubblico ministero è intervenuto in giudizio.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 23.06.2025 il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti1 rimettendo la causa al Collegio per la decisione in assenza di mezzi istruttori da assumere. 1 Breviter, con ordinanza del 25.06.2025, il giudice delegato ha disposto: affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 6 R.G. 12016/2024.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico con integrale conferma dei provvedimenti provvisori adottati.
III.- I provvedimenti personali riguardanti il minore
(16.05.2014) possono essere adottati come Persona_1 segue.
III.1.- Il minore resterà affidato ad entrambi i genitori.
Non sono emersi, infatti, elementi tali da giustificare l'adozione di un regime di affidamento diverso da quello che il legislatore prevede come ordinario.
III.2.- Il minore deve essere collocato prevalentemente presso la madre.
Infatti, a fronte della richiesta di ciascun genitore di collocamento prevalente presso di sé, deve essere preferita l'opzione materna per due ordini di ragioni. Da un lato, il minore vive preso la madre sin dal febbraio 2025 sicché è preferibile dare continuità all'assetto familiare in essere onde evitare mutamenti radicali alle abitudini del figlio.
Dall'altro lato, tale soluzione realizza meglio l'interesse alla bigenitorialità del minore che può contare sulla vicina ed immediata presenza del padre che vive in altra abitazione del medesimo stabile, cosa che non potrebbe accadere a parti invertite.
III.3.- Gli incontri tra il padre e il figlio seguiranno il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 13:00 del sabato alle 22:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in madre;
disciplina degli incontri;
contributo paterno pari ad € 250,00 mensili oltre 50% spese straordinarie;
AUU al 100% in favore della madre.
Il Giudice estensore Emanuele NT
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occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
III.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono.
III.4.1.- Il padre, genitore non collocatario prevalente, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura pari ad € 250,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze del minore, parametrabili a quelle ordinarie di un bambino di pari età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti prevalentemente dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre percepisce redditi mensili non inferiori ad € 800,00 circa. Il suo attuale stato di disoccupazione, di cui peraltro non vi è prova certa avendo il padre introdotto elementi indiziari che fanno presumere il contrario, non osta alla sua capacità lavorativa che ha sempre messo frutto per lo più nel settore della ristorazione. È verosimile che le dichiarazioni reddituali non siano del tutto attendibili, ma in ogni caso esse danno conto di una redditualità non inferiore ad €
6.000,00 annui di media con un trend in aumento. Inoltre, in ragione del collocamento prevalente del minore presso di lei, la madre beneficia della casa familiare di cui ha il godimento esclusivo ottenendo così un risparmio di spesa almeno pari a quello di un canone di locazione per un alloggio corrispondente.
Quanto al padre, egli percepisce redditi medi mensili per €
1.500,00 ed è proprietario di una abitazione per la quale corrisponde una rata di mutuo mensile pari ad € 300,00. La sua immediata vicinanza all'abitazione del figlio impone di considerare un discreto carico degli oneri domestici anche da parte sua.
In definitiva, alla luce delle suddette argomentazioni e anche avendo riguardo a quanto si dirà oltre in punto di
Il Giudice estensore Emanuele NT
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attribuzione dell'A.U.U., il Collegio stima congruo fissare il contributo paterno nella suddetta misura di € 250,00 mensili.
III.4.2.- Le spese straordinarie per il figlio minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
Non trova fondamento la richiesta materna di una diversa distribuzione atteso che non vi è notevole sproporzione reddituale ed economica tra i genitori.
III.4.3.- L'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente e avendo riguardo alla esigenza di integrazione della contribuzione ordinaria paterna.
IV.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e dell'adozione di provvedimenti nell'interesse di un minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 12016/2024 introdotto con ricorso del
15.11.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che il figlio minore (16.05.2014) Persona_1 resti affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che il godimento della casa familiare in Santeramo in Colle resti attribuito alla madre;
3) DISPONE che gli incontri tra padre e figlio restano regolamentati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente in favore di la somma di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio (oltre aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI) con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025;
Il Giudice estensore Emanuele NT
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5) DISPONE che le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
6) DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito al 100% da la quale potrà Parte_1 rivolgersi direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT US TO
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* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- US TO Presidente
- SE Nocera Componente
- EL NT Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio, iscritto al n. 12016/2024
R.G. e pendente tra rappresentata e difesa da Avv. Claudio Parte_1
Alboreto,
-parte attrice-
e rappresentato e difeso da Avv.ti Francesco Controparte_1
AO Di OD e MA OI,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Bari, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono essere riassunti come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo Parte_1 di essere madre del minore (16.05.2014) nato Persona_1
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 1 di 6 R.G. 12016/2024.
fuori dal matrimonio a seguito della relazione con la parte convenuta.
Ha dichiarato che la convivenza tra i genitori è cessata e che lei è rimasta a vivere nella casa familiare in Santeramo già concessa in comodato dai nonni paterni.
Ha dichiarato di essere disoccupata e di aver lavorato in precedenza nel settore della ristorazione con redditi medi pari a circa € 800,00 mensili. Mentre il convenuto è operaio con un reddito di € 1.500,00 mensili oltre ad essere proprietario di altra casa di abitazione nel medesimo stabile.
Ha concluso domandando: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé e assegnazione della casa familiare;
un contributo paterno pari ad € 500,00 mensili oltre 70% per spese straordinarie (ricorso depositato in data
15.11.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio Controparte_1 contestando le avverse prospettazioni.
Ha dichiarato di essere lavoratore dipendente con un reddito mensile di € 1.500,00 circa e di avere la proprietà della casa di abitazione per la quale corrisponde una rata mensile di mutuo di circa € 300,00. Mentre la madre lavora continuativamente ed ha entrate anche non dichiarate al Fisco.
Ha lamentato carenze da parte della madre nella gestione quotidiana del figlio.
Ha concluso per: l'affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso di sé o, in subordine, presso la madre;
l'assegnazione a sé della casa familiare;
un calendario di incontri madre-figlio; un contributo materno al mantenimento secondo giustizia. Con vittoria di spese di lite
(comparsa di costituzione e risposta depositata in data
23.05.2025).
I.3.- Il pubblico ministero è intervenuto in giudizio.
I.4.- All'udienza di prima comparizione del 23.06.2025 il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti1 rimettendo la causa al Collegio per la decisione in assenza di mezzi istruttori da assumere. 1 Breviter, con ordinanza del 25.06.2025, il giudice delegato ha disposto: affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 2 di 6 R.G. 12016/2024.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico con integrale conferma dei provvedimenti provvisori adottati.
III.- I provvedimenti personali riguardanti il minore
(16.05.2014) possono essere adottati come Persona_1 segue.
III.1.- Il minore resterà affidato ad entrambi i genitori.
Non sono emersi, infatti, elementi tali da giustificare l'adozione di un regime di affidamento diverso da quello che il legislatore prevede come ordinario.
III.2.- Il minore deve essere collocato prevalentemente presso la madre.
Infatti, a fronte della richiesta di ciascun genitore di collocamento prevalente presso di sé, deve essere preferita l'opzione materna per due ordini di ragioni. Da un lato, il minore vive preso la madre sin dal febbraio 2025 sicché è preferibile dare continuità all'assetto familiare in essere onde evitare mutamenti radicali alle abitudini del figlio.
Dall'altro lato, tale soluzione realizza meglio l'interesse alla bigenitorialità del minore che può contare sulla vicina ed immediata presenza del padre che vive in altra abitazione del medesimo stabile, cosa che non potrebbe accadere a parti invertite.
III.3.- Gli incontri tra il padre e il figlio seguiranno il seguente calendario: a) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
17:00 alle 21:00 e, a settimane alterne, dalle 13:00 del sabato alle 22:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del 06/01 e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle 16:00 del Venerdì di Pasqua alle 20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in madre;
disciplina degli incontri;
contributo paterno pari ad € 250,00 mensili oltre 50% spese straordinarie;
AUU al 100% in favore della madre.
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 3 di 6 R.G. 12016/2024.
occasione della festività del genitore;
f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori.
III.4.- I provvedimenti economici sono adottati nei termini che seguono.
III.4.1.- Il padre, genitore non collocatario prevalente, è tenuto a contribuire al mantenimento ordinario del figlio in misura pari ad € 250,00 mensili.
A tale misura si perviene in forza del principio di proporzionalità di cui all'art. 337-ter c.c. avendo riguardo alle esigenze del minore, parametrabili a quelle ordinarie di un bambino di pari età, alla valorizzazione dei compiti di cura domestica svolti prevalentemente dalla madre, nonché alle disponibilità reddituali dei genitori.
A tale ultimo proposito, è emerso che la madre percepisce redditi mensili non inferiori ad € 800,00 circa. Il suo attuale stato di disoccupazione, di cui peraltro non vi è prova certa avendo il padre introdotto elementi indiziari che fanno presumere il contrario, non osta alla sua capacità lavorativa che ha sempre messo frutto per lo più nel settore della ristorazione. È verosimile che le dichiarazioni reddituali non siano del tutto attendibili, ma in ogni caso esse danno conto di una redditualità non inferiore ad €
6.000,00 annui di media con un trend in aumento. Inoltre, in ragione del collocamento prevalente del minore presso di lei, la madre beneficia della casa familiare di cui ha il godimento esclusivo ottenendo così un risparmio di spesa almeno pari a quello di un canone di locazione per un alloggio corrispondente.
Quanto al padre, egli percepisce redditi medi mensili per €
1.500,00 ed è proprietario di una abitazione per la quale corrisponde una rata di mutuo mensile pari ad € 300,00. La sua immediata vicinanza all'abitazione del figlio impone di considerare un discreto carico degli oneri domestici anche da parte sua.
In definitiva, alla luce delle suddette argomentazioni e anche avendo riguardo a quanto si dirà oltre in punto di
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attribuzione dell'A.U.U., il Collegio stima congruo fissare il contributo paterno nella suddetta misura di € 250,00 mensili.
III.4.2.- Le spese straordinarie per il figlio minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm..
Non trova fondamento la richiesta materna di una diversa distribuzione atteso che non vi è notevole sproporzione reddituale ed economica tra i genitori.
III.4.3.- L'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito al 100% dalla madre in quanto genitrice collocataria prevalente e avendo riguardo alla esigenza di integrazione della contribuzione ordinaria paterna.
IV.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e dell'adozione di provvedimenti nell'interesse di un minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. 12016/2024 introdotto con ricorso del
15.11.2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra
[...] questione, così provvede:
1) DISPONE che il figlio minore (16.05.2014) Persona_1 resti affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2) DISPONE che il godimento della casa familiare in Santeramo in Colle resti attribuito alla madre;
3) DISPONE che gli incontri tra padre e figlio restano regolamentati nei modi e termini meglio precisati in motivazione;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di pagare Controparte_1 mensilmente in favore di la somma di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio (oltre aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI) con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025;
Il Giudice estensore Emanuele NT
Pagina 5 di 6 R.G. 12016/2024.
5) DISPONE che le spese straordinarie per la prole saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm.;
6) DISPONE che l'assegno unico e universale per il figlio sarà percepito al 100% da la quale potrà Parte_1 rivolgersi direttamente e in via esclusiva all'Ente erogatore;
7) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 07 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele NT US TO
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