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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 08/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente alle ore 15.20, il Giudice definisce la causa pronunciando la sentenza che segue in assenza del legale che ne ha fatto richiesta, mediante lettura del dispositivo e dei motivi in udienza e loro inclusion nel presente verbale
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Aosta In persona del Giudice dott. Giuseppe de Filippo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 1228/2022 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili instaurata con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. C.F. , con sede in Milano (MI) – Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Mazzini n.9, in persona del legale rappresentante dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Martini Pt_2 ( ), pec presso C.F._1 Email_1 il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata, e dall'Avv. Francesco Dialti (
), del foro di Milano, giusta procura in calce all'atto C.F._2 introduttivo RICORRENTE Contro
, C.F. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Borney e dell'Avv. Massimo Asdrubali
RESISTENTE
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 329/2022
- r.g. n. 980/2022 emesso dal Tribunale di Aosta. All'udienza dell'08.10.2025 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 329/2022, emesso dal Tribunale di Aosta il 13 ottobre 2022 e notificato l'11 novembre 2022; nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 329/2022, emesso dal Tribunale di Aosta il 13 ottobre 2022 e notificato l'11 novembre, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;
- in subordine, nel merito, ridurre l'importo del credito ex adverso azionato a mente dell'impossibilità di Parte_1 di utilizzare l'immobile locato per tutto il periodo della pandemia da Covid '19 come esposto in narrativa. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre agli accessori dovuti per legge Nell'interesse di parte resistente:
1 Non formulate per assenza del procuratore e quindi vanno richiamate quelle formulate nella memoria di costituzione: In via Preliminare: Confermarsi la provvisoria esecuzione stante la modestia degli interessi in gioco e la fondatezza in fatto ed in diritto delle pretese della signora Nel merito: CP_1 Condannarsi comunque la parte resistente a quanto dovuto e qui reclamato nonchè ai danni che la stessa produce con il suo modo di agire, pretestuoso ed infondato, anche ex articolo 96 c.p.c.. In via istruttoria: Ammettersi la parte ricorrente in monitorio alla prova sulle spese sostenute. Con riserva di ogni altra ed ulteriore allegazione e/o produzione MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra chiedendo la revoca del
[...] CP_1 decreto ingiuntivo opposto e la sospensione immediata della provvisoria esecutività del medesimo, avente ad oggetto la somma capitale di € 7.500,00 ingiunta a titolo di quarta rata del canone di locazione relativo all'immobile sito in Courmayeur, via Donzelli n.8, il cui versamento doveva essere effettuato entro il 01.11.2020, dunque in pieno periodo emergenziale da Covid-19. L'opponente chiedeva, in via principale, di dichiararsi non dovuta la somma ingiunta a causa dell'impossibilità di godimento dell'immobile, locato “ad uso turistico”, nel periodo pandemico;
ciò in conseguenza dei provvedimenti governativi adottati per l'emergenza Covid-19, che imposero numerosi divieti e restrizioni alla circolazione all'interno del Paese. In via subordinata, l'opponente chiedeva la riduzione dell'importo ex adverso azionato, sempre in considerazione dell'impossibilità di godimento dell'immobile dipendente da causa non imputabile alla parte. La convenuta si costituiva tardivamente, con memoria contenente le sole conclusioni, lamentando che la notifica dell'atto di opposizione era stata effettuata esclusivamente alla pec dell'avvocato domiciliatario Giovanni Borney, del foro di Aosta, e non anche a quella dell'avvocato Massimo Asdrubali, del foro di Bergamo. In punto notifica, si richiama il principio più volte confermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, qualora la parte si sia costituita in giudizio con più procuratori, la notificazione di atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi (Cass. S.U. n. 12924 del 2014, cit.; Cass. nn. 18622 del 2016, 1076 del 2019, n.25205 del 2019). Quanto al merito della controversia, parte ricorrente fonda la propria opposizione sulla considerazione che l'uso turistico della locazione in oggetto avrebbe rilevanza essenziale, costituendo la causa in concreto del contratto;
pertanto, venuta meno la causa in concreto dello scambio di prestazioni oggetto dell'accordo, per irrealizzabilità della finalità turistica, sarebbe venuto meno il contratto stesso, rimasto privo di uno dei suoi elementi essenziali. Al riguardo, parte ricorrente ha richiamato a proprio favore la giurisprudenza formatasi in materia di locazione ad uso turistico, per cui l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell'obbligazione autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex art. 1463 c.c. e 1464 c.c., stante il venire meno dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio (art. 1174 c.c.; vedasi in tal senso Cass. civ. 16315/2007).
2 Al riguardo si osserva anzitutto che il contratto di locazione in oggetto stipulato in data 20 maggio 2019, con durata sino al 30 aprile 2021 pur indicando nell'intestazione “contratto ad uso turistico” nelle premesse del contratto medesimo esplicitava che la conduttrice aveva “necessità di locare un alloggio da destinare ad abitazione, seppur turnaria, di soci, amministratori e collaboratori”. Ancora all'art. 1 del contratto de quo in punto oggetto si evidenziava che “il locatore cede in locazione al conduttore, che accetta, l'unità immobiliare sita in Courmayeur, via Donzelli 8 come meglio sopra identificata ad uso esclusivo di foresteria”. La finalità esplicitamente enunciata in contratto non era dunque né turistica, né commerciale, ma abitativa. La foresteria è la struttura fisica destinata all'alloggio temporaneo di persone legate a un ente o società (come i dipendenti e nel caso di specie a soci, amministratori e collaboratori), mentre l'uso turistico si riferisce alla locazione di un immobile a turisti per brevi periodi, senza una relazione diretta con un ente o una società specifica. La differenza principale è la destinazione: la foresteria ospita personale dipendente, l'uso turistico ospita viaggiatori. Non trattandosi di contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” non si ritengono applicabili al caso concreto i richiamati principi, enunciati dalla giurisprudenza di Cassazione con precipuo riguardo ai c.d. “pacchetti turistici”. Occorre dunque esaminare quali siano i rimedi offerti dall'ordinamento giuridico per riequilibrare il sinallagma nei contratti di locazione divenuti iniqui a causa delle chiusure e restrizioni imposte dall'Autorità per contrastare la pandemia da Covid-19, nel contesto della normativa emergenziale e alla luce della giurisprudenza formatasi dal marzo 2020 ad oggi. In proposito si registrano in giurisprudenza differenti orientamenti, tra loro contrastanti. Con specifico riguardo alle locazioni commerciali, non sono mancante le pronunce che hanno riconosciuto il potere del giudice di ridurre il canone ai sensi dell'art. 1464 c.c. per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione gravante sul locatore: in tale prospettiva il periodo emergenziale ha determinato un “inadempimento temporaneo parziale” del locatore alla propria obbligazione di mettere a disposizione il bene locato e garantirne l'utilizzabilità da parte del conduttore secondo l'uso concordato (così Tribunale di Milano 27.12.22, che ha ridotto i canoni di locazione del 50% ma solo per i mesi del lockdown, ossia da marzo 2020 a maggio 2020; così anche Tribunale di Milano, sez. XIII, sent. n. 4651 del 28/6/2021, di cui si riporta la massima “In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l' immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell' intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto a ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto.Tale principio va applicato anche in ipotesi in cui il conduttore di un esercizio commerciale non possa godere in pieno dell' immobile, in conseguenza dell'obbligo di sospensione dell'attività commerciale disposta autoritativamente quale misura di contrasto all'emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia di Covid-19.”; si vedano anche Tribunale di
3 Milano 7.2.2022, Tribunale di Venezia 13.7.2021 e Tribunale di Trieste 4.6.2022, favorevoli ad una riduzione del canone anche nei periodi successivi al lockdown). Non sono tuttavia nemmeno mancate pronunce contrarie, che hanno invece negato la riduzione del canone di locazione, richiamando il principio generale genus numquam perit in forza del quale le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie non possono mai essere investite da impossibilità sopravvenuta, attesa la natura fungibile del bene denaro (il rischio di una maggiore difficoltà nell'adempimento grava dunque sempre sul debitore), né può esserlo la prestazione del locatore, estrinsecantisi nella messa a disposizione dell'immobile locato, non resa impossibile, in senso assoluto, dalla situazione epidemiologica (così Tribunale di Roma, sez. VI, sentenza n. 12319 del 5.8.2022, Tribunale di Palermo, sez. II, n. 1773 del 26.4.2021, Tribunale di Roma, sez. VI, sent. n. 2064 del 7/2/2023 di cui si riporta il seguente eloquente estratto: “Nei rapporti locativi " in periodo di epidemia" l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non è quella (pecuniaria) del conduttore che, traducendosi nella prestazione di una somma di denaro, per definizione non diventa mai impossibile (Cass. n. 2555/1968 (genus numquam perit)). Anche il richiamo di parte della giurisprudenza alla parziale e temporanea impossibilità del locatore di mantenere il bene locato nel pacifico godimento del conduttore (vedasi a tal proposito Cass. 18047/2018 e Cass. 20811/2014; Cass.16315/2007 e le recentissime pronunce in ambito locatizio rese dal Trib. Venezia sez. I, ordinanza 28.7.2020 e Trib. Venezia, sez. I, 30 settembre 2020 e Trib. Milano, 21 ottobre 2020; Tribunale di Milano, sez. XIII 18 maggio 2021 n. 4355, giudice C.), per fondare un diritto del conduttore alla riduzione del canone
- o comunque una parziale estinzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo - non ci appare condivisibile (cfr. al riguardo anche Trib. Roma sez. VIsentenze nn. 3109 e 3114 del 19.2.2021 dott. C., sentenze n. 5224 del 25.3.21 e n. 8005 del 7.5.21 dott. N.; Trib. Roma, sez.VI, sentenza n 6017 del 7 aprile 2021, Liberati). Osta, inoltre, alla utilizzabilità da parte del conduttore del rimedio di cui all'art.1464 c.c. la circostanza che la norma richiede che la sopravvenienza abbia carattere di assolutezza e oggettività cui si aggiunge la difficoltà concettuale di "piegare" la causa della locazione che, per quelle commerciali non si estende mai alla garanzia della produttività dell'attività imprenditoriale che il conduttore si accinge a svolgere nei locali concessi (salvo specifica pattuizione al riguardo : Cass.civ. Sez. III, sen. n. 14731 del 2018, parte motiva). Peraltro, nessuna norma connessa all'emergenza conseguente alla Pandemia COVID-19 ha precisato che il conduttore di un immobile locato possa sospendere
o rifiutare il pagamento del canone nell' ipotesi in cui l'attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali (cfr. in proposito Trib. Pordenone 8.7.2020; Trib. Pordenone, 3 luglio 2020 e Trib. Roma sez.VI 13 novembre 2020ordinanza in RG. 27757/2020 pres. B.). Una richiesta di riduzione del canone ad opera del conduttore non può fondarsi sull'art.1464 c.c. per quanto sopra detto, ma neanche sul terzo comma dell'art. 1467 c.c.. A mente della citata disposizione, infatti, solo la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Pertanto, l'offerta predetta non può provenire dalla parte che deduce di subire l'eccessiva onerosità sopravvenuta e la riduzione ad equità è un diritto potestativo del convenuto, legittimato passivo nella azione di
4 risoluzione il quale valuta che l'utilità di conservare il contratto valga più del sovraprezzo che deve sborsare per ridurlo ad equità. Inoltre, né l'art.1374 c.c. né il dovere di solidarietà sociale di cui al precetto costituzionale consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo delle parti di rinegoziare i contratti divenuti svantaggiosi per una di esse, o un potere del giudice di modificare i regolamenti negoziali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge. Allorché la Corte di Cassazione richiama l'art.1374 c.c. (secondo cui " il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità"), o i principi di buona fede, correttezza e solidarietà sociale, ne esplicita il significato nel senso di imporre a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, ma precisa anche che ciò deve avvenire "nei limiti dell' interesse proprio" (Cass.23069/2018) ovvero "nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori" (Cass.17642/2012) ovvero "nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio" (Cass.10182/2009; Cass.15669/2007; Cass.264/2006; Cass.2503/1991) ovvero sempre che "non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse"(Cass.5240/2004). Inoltre la stessa Corte di Cassazione pur riconoscendo che l'art.1374 c.c. consente di ritenere i principi di buona fede e correttezza fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, ne circoscrive tuttavia la portata alle clausole contrattuali ambigue (Cass.6747/2014; Cass.8577/2002), ai testi contrattuali lacunosi (Cass.1884/1983) ovvero ai casi non disciplinati dalle parti al momento della stipula del contratto, da regolarsi ricercando quella che sarebbe stata la volontà delle predette qualora si fossero prospettate la situazione venutasi a creare (cfr. Tribunale di Roma sez. VI sentenze nn. 3109 e 3114 del 19.2.2021, giudice C.). Costituisce principio ricorrente che "la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti" (Cass.19493/2018) (sul punto vedi amplius, Tribunale di Roma, sezione VI, sentenza n.5730 del 6 maggio 2021, giudice N.; Tribunale di Roma, sezione VI, sentenza n. 11336 del 30 giugno 2021, giudice F.). Solo in alcune ipotesi specifiche il legislatore emergenziale ha previsto la possibilità/obbligo di rinegoziazione e proprio le misure COVID-19 evidenziano che il legislatore ha già adottato dei meccanismi compensatori idonei a ripristinare l'equilibrio sinallagmatico o a ridurre lo squilibrio, sicché non sembra fondata la possibilità di operare ulteriori interventi d' imperio ed extra legem (cfr. anche Tribunale di Roma, sez.VI, sentenza n. 5224 del 25.3.21 e n. 8005 del 17 marzo 2021, giudice N.) esclusi anche dalle norme che hanno introdotto un "percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali" (L. n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione del D.L. del 22 marzo 2021 n. 41 (cd. Decreto Rilancio) e L. 23 luglio 2021, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (G.U. Serie Generale
5 n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25) - entrata in vigore in data 25/07/2021.Pertanto, la domanda di condanna al pagamento dei canoni non corrisposi va accolta integralmente con conseguente rigetto della riconvenzionale proposta per la riduzione del canone sotto diversi profili in parte già evidenziati sopra.”). Il Tribunale di Roma, sez. VI, ha dunque escluso l'applicabilità dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella relazione n. 56 dell'8.7.2020
“Novità normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”. Nella citata relazione la Corte di Cassazione, pur senza offrire un chiaro e univoco indirizzo interpretativo, aveva ipotizzato una sorta di obbligo alla rinegoziazione dei contratti divenuti iniqui, in forza del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. e del principio di solidarietà attiva prevista dall'art. 2 Cost. A fronte di una giurisprudenza altalenante, questo giudice ritiene di adottare un approccio casistico, volto alla valorizzazione specifica degli elementi concreti di volta in volta rilevanti. Nel caso di specie, occorre dunque rilevare che il pagamento della somma capitale di € 7.500,00, ingiunta a titolo di quarta rata del canone di locazione relativo all'immobile sito in Courmayeur, via Donzelli n.8, doveva essere effettuato entro il 01.11.2020, dunque in pieno periodo emergenziale da . In detto Pt_3 periodo vennero imposti dall'autorità numerosi divieti e restrizioni alla circolazione all'interno del Paese tali da impedire, per lo meno parzialmente, il godimento dell'immobile da parte della società conduttrice (rectius dei suoi sci, amministratori e collaboratori), avente sede in Milano, dunque in altra regione. In forza del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. e del principio di solidarietà attiva prevista dall'art. 2 Cost., nonché in forza dell'art. 1464 c.c., che prevede la possibilità di riduzione proporzionale della prestazione in caso di impossibilità parziale sopravvenuta, può dunque essere accolta la domanda subordinata di parte ricorrente, volta alla riduzione del canone di locazione. Il canone è ridotto in via equitativa del 50%. Trattandosi di questione su cui permangono differenti orientamenti giurisprudenziali che giungono a soluzioni addirittura antitetiche e tra loro contrastanti, tenuto anche conto delle condizioni straordinarie che hanno caratterizzato il periodo pandemico, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 18/4/2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Aosta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1228/2022 R.G. (introdotta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.), disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza (anche di carattere istruttorio), in accoglimento del ricorso, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 329/2022 - r.g. n. 980/2022 emesso dal Tribunale di Aosta, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
6 - Riconosciuta l'impossibilità parziale della prestazione del conduttore, per effetto della normativa emergenziale, riduce il canone della quarta rata di locazione, scaduta il 01.11.2020, da € 7.500,00 ad € 3.750,00;
- Condanna parte opponente a corrispondere alla sig.ra il CP_1 predetto importo di € 3.750,00, oltre interessi, come da originale domanda, dalla scadenza al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
IL GIUDICE Dr. Giuseppe de Filippo
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Aosta In persona del Giudice dott. Giuseppe de Filippo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 1228/2022 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili instaurata con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. C.F. , con sede in Milano (MI) – Parte_1 P.IVA_1 via Giuseppe Mazzini n.9, in persona del legale rappresentante dott.
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Martini Pt_2 ( ), pec presso C.F._1 Email_1 il cui indirizzo pec è elettivamente domiciliata, e dall'Avv. Francesco Dialti (
), del foro di Milano, giusta procura in calce all'atto C.F._2 introduttivo RICORRENTE Contro
, C.F. nata a [...] il [...] CP_1 C.F._3 e residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Borney e dell'Avv. Massimo Asdrubali
RESISTENTE
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 329/2022
- r.g. n. 980/2022 emesso dal Tribunale di Aosta. All'udienza dell'08.10.2025 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse della parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 329/2022, emesso dal Tribunale di Aosta il 13 ottobre 2022 e notificato l'11 novembre 2022; nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 329/2022, emesso dal Tribunale di Aosta il 13 ottobre 2022 e notificato l'11 novembre, per tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda e pretesa;
- in subordine, nel merito, ridurre l'importo del credito ex adverso azionato a mente dell'impossibilità di Parte_1 di utilizzare l'immobile locato per tutto il periodo della pandemia da Covid '19 come esposto in narrativa. Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre agli accessori dovuti per legge Nell'interesse di parte resistente:
1 Non formulate per assenza del procuratore e quindi vanno richiamate quelle formulate nella memoria di costituzione: In via Preliminare: Confermarsi la provvisoria esecuzione stante la modestia degli interessi in gioco e la fondatezza in fatto ed in diritto delle pretese della signora Nel merito: CP_1 Condannarsi comunque la parte resistente a quanto dovuto e qui reclamato nonchè ai danni che la stessa produce con il suo modo di agire, pretestuoso ed infondato, anche ex articolo 96 c.p.c.. In via istruttoria: Ammettersi la parte ricorrente in monitorio alla prova sulle spese sostenute. Con riserva di ogni altra ed ulteriore allegazione e/o produzione MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente Parte_1 conveniva in giudizio la sig.ra chiedendo la revoca del
[...] CP_1 decreto ingiuntivo opposto e la sospensione immediata della provvisoria esecutività del medesimo, avente ad oggetto la somma capitale di € 7.500,00 ingiunta a titolo di quarta rata del canone di locazione relativo all'immobile sito in Courmayeur, via Donzelli n.8, il cui versamento doveva essere effettuato entro il 01.11.2020, dunque in pieno periodo emergenziale da Covid-19. L'opponente chiedeva, in via principale, di dichiararsi non dovuta la somma ingiunta a causa dell'impossibilità di godimento dell'immobile, locato “ad uso turistico”, nel periodo pandemico;
ciò in conseguenza dei provvedimenti governativi adottati per l'emergenza Covid-19, che imposero numerosi divieti e restrizioni alla circolazione all'interno del Paese. In via subordinata, l'opponente chiedeva la riduzione dell'importo ex adverso azionato, sempre in considerazione dell'impossibilità di godimento dell'immobile dipendente da causa non imputabile alla parte. La convenuta si costituiva tardivamente, con memoria contenente le sole conclusioni, lamentando che la notifica dell'atto di opposizione era stata effettuata esclusivamente alla pec dell'avvocato domiciliatario Giovanni Borney, del foro di Aosta, e non anche a quella dell'avvocato Massimo Asdrubali, del foro di Bergamo. In punto notifica, si richiama il principio più volte confermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui, qualora la parte si sia costituita in giudizio con più procuratori, la notificazione di atti processuali ad uno solo di essi è idonea a produrre gli effetti che ad essa sono connessi (Cass. S.U. n. 12924 del 2014, cit.; Cass. nn. 18622 del 2016, 1076 del 2019, n.25205 del 2019). Quanto al merito della controversia, parte ricorrente fonda la propria opposizione sulla considerazione che l'uso turistico della locazione in oggetto avrebbe rilevanza essenziale, costituendo la causa in concreto del contratto;
pertanto, venuta meno la causa in concreto dello scambio di prestazioni oggetto dell'accordo, per irrealizzabilità della finalità turistica, sarebbe venuto meno il contratto stesso, rimasto privo di uno dei suoi elementi essenziali. Al riguardo, parte ricorrente ha richiamato a proprio favore la giurisprudenza formatasi in materia di locazione ad uso turistico, per cui l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non prevista, è causa di estinzione dell'obbligazione autonoma e distinta dalle cause di impossibilità ex art. 1463 c.c. e 1464 c.c., stante il venire meno dell'elemento funzionale dell'obbligazione costituito dall'interesse creditorio (art. 1174 c.c.; vedasi in tal senso Cass. civ. 16315/2007).
2 Al riguardo si osserva anzitutto che il contratto di locazione in oggetto stipulato in data 20 maggio 2019, con durata sino al 30 aprile 2021 pur indicando nell'intestazione “contratto ad uso turistico” nelle premesse del contratto medesimo esplicitava che la conduttrice aveva “necessità di locare un alloggio da destinare ad abitazione, seppur turnaria, di soci, amministratori e collaboratori”. Ancora all'art. 1 del contratto de quo in punto oggetto si evidenziava che “il locatore cede in locazione al conduttore, che accetta, l'unità immobiliare sita in Courmayeur, via Donzelli 8 come meglio sopra identificata ad uso esclusivo di foresteria”. La finalità esplicitamente enunciata in contratto non era dunque né turistica, né commerciale, ma abitativa. La foresteria è la struttura fisica destinata all'alloggio temporaneo di persone legate a un ente o società (come i dipendenti e nel caso di specie a soci, amministratori e collaboratori), mentre l'uso turistico si riferisce alla locazione di un immobile a turisti per brevi periodi, senza una relazione diretta con un ente o una società specifica. La differenza principale è la destinazione: la foresteria ospita personale dipendente, l'uso turistico ospita viaggiatori. Non trattandosi di contratto di viaggio vacanza “tutto compreso” non si ritengono applicabili al caso concreto i richiamati principi, enunciati dalla giurisprudenza di Cassazione con precipuo riguardo ai c.d. “pacchetti turistici”. Occorre dunque esaminare quali siano i rimedi offerti dall'ordinamento giuridico per riequilibrare il sinallagma nei contratti di locazione divenuti iniqui a causa delle chiusure e restrizioni imposte dall'Autorità per contrastare la pandemia da Covid-19, nel contesto della normativa emergenziale e alla luce della giurisprudenza formatasi dal marzo 2020 ad oggi. In proposito si registrano in giurisprudenza differenti orientamenti, tra loro contrastanti. Con specifico riguardo alle locazioni commerciali, non sono mancante le pronunce che hanno riconosciuto il potere del giudice di ridurre il canone ai sensi dell'art. 1464 c.c. per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione gravante sul locatore: in tale prospettiva il periodo emergenziale ha determinato un “inadempimento temporaneo parziale” del locatore alla propria obbligazione di mettere a disposizione il bene locato e garantirne l'utilizzabilità da parte del conduttore secondo l'uso concordato (così Tribunale di Milano 27.12.22, che ha ridotto i canoni di locazione del 50% ma solo per i mesi del lockdown, ossia da marzo 2020 a maggio 2020; così anche Tribunale di Milano, sez. XIII, sent. n. 4651 del 28/6/2021, di cui si riporta la massima “In relazione ai contratti di locazione di immobili urbani, qualora l' immobile locato venga a versare, anche se non per colpa del locatore, in condizioni tali da non consentire il normale godimento del bene in relazione alla sua destinazione contrattuale, il conduttore convenuto in giudizio per il pagamento dell' intero canone, se non può validamente opporre l'eccezione di inadempimento, ha comunque diritto a ottenere una riduzione del canone, proporzionale alla riduzione dell'utilità che il conduttore consegue, a causa dei limiti esistenti al pieno godimento del bene come contrattualmente previsto.Tale principio va applicato anche in ipotesi in cui il conduttore di un esercizio commerciale non possa godere in pieno dell' immobile, in conseguenza dell'obbligo di sospensione dell'attività commerciale disposta autoritativamente quale misura di contrasto all'emergenza epidemiologica dovuta alla pandemia di Covid-19.”; si vedano anche Tribunale di
3 Milano 7.2.2022, Tribunale di Venezia 13.7.2021 e Tribunale di Trieste 4.6.2022, favorevoli ad una riduzione del canone anche nei periodi successivi al lockdown). Non sono tuttavia nemmeno mancate pronunce contrarie, che hanno invece negato la riduzione del canone di locazione, richiamando il principio generale genus numquam perit in forza del quale le obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie non possono mai essere investite da impossibilità sopravvenuta, attesa la natura fungibile del bene denaro (il rischio di una maggiore difficoltà nell'adempimento grava dunque sempre sul debitore), né può esserlo la prestazione del locatore, estrinsecantisi nella messa a disposizione dell'immobile locato, non resa impossibile, in senso assoluto, dalla situazione epidemiologica (così Tribunale di Roma, sez. VI, sentenza n. 12319 del 5.8.2022, Tribunale di Palermo, sez. II, n. 1773 del 26.4.2021, Tribunale di Roma, sez. VI, sent. n. 2064 del 7/2/2023 di cui si riporta il seguente eloquente estratto: “Nei rapporti locativi " in periodo di epidemia" l'impossibilità sopravvenuta della prestazione non è quella (pecuniaria) del conduttore che, traducendosi nella prestazione di una somma di denaro, per definizione non diventa mai impossibile (Cass. n. 2555/1968 (genus numquam perit)). Anche il richiamo di parte della giurisprudenza alla parziale e temporanea impossibilità del locatore di mantenere il bene locato nel pacifico godimento del conduttore (vedasi a tal proposito Cass. 18047/2018 e Cass. 20811/2014; Cass.16315/2007 e le recentissime pronunce in ambito locatizio rese dal Trib. Venezia sez. I, ordinanza 28.7.2020 e Trib. Venezia, sez. I, 30 settembre 2020 e Trib. Milano, 21 ottobre 2020; Tribunale di Milano, sez. XIII 18 maggio 2021 n. 4355, giudice C.), per fondare un diritto del conduttore alla riduzione del canone
- o comunque una parziale estinzione dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo - non ci appare condivisibile (cfr. al riguardo anche Trib. Roma sez. VIsentenze nn. 3109 e 3114 del 19.2.2021 dott. C., sentenze n. 5224 del 25.3.21 e n. 8005 del 7.5.21 dott. N.; Trib. Roma, sez.VI, sentenza n 6017 del 7 aprile 2021, Liberati). Osta, inoltre, alla utilizzabilità da parte del conduttore del rimedio di cui all'art.1464 c.c. la circostanza che la norma richiede che la sopravvenienza abbia carattere di assolutezza e oggettività cui si aggiunge la difficoltà concettuale di "piegare" la causa della locazione che, per quelle commerciali non si estende mai alla garanzia della produttività dell'attività imprenditoriale che il conduttore si accinge a svolgere nei locali concessi (salvo specifica pattuizione al riguardo : Cass.civ. Sez. III, sen. n. 14731 del 2018, parte motiva). Peraltro, nessuna norma connessa all'emergenza conseguente alla Pandemia COVID-19 ha precisato che il conduttore di un immobile locato possa sospendere
o rifiutare il pagamento del canone nell' ipotesi in cui l'attività esercitata sia risultata interdetta dai provvedimenti emergenziali (cfr. in proposito Trib. Pordenone 8.7.2020; Trib. Pordenone, 3 luglio 2020 e Trib. Roma sez.VI 13 novembre 2020ordinanza in RG. 27757/2020 pres. B.). Una richiesta di riduzione del canone ad opera del conduttore non può fondarsi sull'art.1464 c.c. per quanto sopra detto, ma neanche sul terzo comma dell'art. 1467 c.c.. A mente della citata disposizione, infatti, solo la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. Pertanto, l'offerta predetta non può provenire dalla parte che deduce di subire l'eccessiva onerosità sopravvenuta e la riduzione ad equità è un diritto potestativo del convenuto, legittimato passivo nella azione di
4 risoluzione il quale valuta che l'utilità di conservare il contratto valga più del sovraprezzo che deve sborsare per ridurlo ad equità. Inoltre, né l'art.1374 c.c. né il dovere di solidarietà sociale di cui al precetto costituzionale consentono di ritenere esistente nel nostro ordinamento un obbligo delle parti di rinegoziare i contratti divenuti svantaggiosi per una di esse, o un potere del giudice di modificare i regolamenti negoziali liberamente concordati dalle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, al di fuori delle specifiche ipotesi espressamente previste dalla legge. Allorché la Corte di Cassazione richiama l'art.1374 c.c. (secondo cui " il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi o l'equità"), o i principi di buona fede, correttezza e solidarietà sociale, ne esplicita il significato nel senso di imporre a ciascuna parte del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, ma precisa anche che ciò deve avvenire "nei limiti dell' interesse proprio" (Cass.23069/2018) ovvero "nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio di altri valori" (Cass.17642/2012) ovvero "nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio" (Cass.10182/2009; Cass.15669/2007; Cass.264/2006; Cass.2503/1991) ovvero sempre che "non pregiudichi in modo apprezzabile il proprio interesse"(Cass.5240/2004). Inoltre la stessa Corte di Cassazione pur riconoscendo che l'art.1374 c.c. consente di ritenere i principi di buona fede e correttezza fonti di integrazione della regolamentazione contrattuale, ne circoscrive tuttavia la portata alle clausole contrattuali ambigue (Cass.6747/2014; Cass.8577/2002), ai testi contrattuali lacunosi (Cass.1884/1983) ovvero ai casi non disciplinati dalle parti al momento della stipula del contratto, da regolarsi ricercando quella che sarebbe stata la volontà delle predette qualora si fossero prospettate la situazione venutasi a creare (cfr. Tribunale di Roma sez. VI sentenze nn. 3109 e 3114 del 19.2.2021, giudice C.). Costituisce principio ricorrente che "la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti" (Cass.19493/2018) (sul punto vedi amplius, Tribunale di Roma, sezione VI, sentenza n.5730 del 6 maggio 2021, giudice N.; Tribunale di Roma, sezione VI, sentenza n. 11336 del 30 giugno 2021, giudice F.). Solo in alcune ipotesi specifiche il legislatore emergenziale ha previsto la possibilità/obbligo di rinegoziazione e proprio le misure COVID-19 evidenziano che il legislatore ha già adottato dei meccanismi compensatori idonei a ripristinare l'equilibrio sinallagmatico o a ridurre lo squilibrio, sicché non sembra fondata la possibilità di operare ulteriori interventi d' imperio ed extra legem (cfr. anche Tribunale di Roma, sez.VI, sentenza n. 5224 del 25.3.21 e n. 8005 del 17 marzo 2021, giudice N.) esclusi anche dalle norme che hanno introdotto un "percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali" (L. n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione del D.L. del 22 marzo 2021 n. 41 (cd. Decreto Rilancio) e L. 23 luglio 2021, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (G.U. Serie Generale
5 n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25) - entrata in vigore in data 25/07/2021.Pertanto, la domanda di condanna al pagamento dei canoni non corrisposi va accolta integralmente con conseguente rigetto della riconvenzionale proposta per la riduzione del canone sotto diversi profili in parte già evidenziati sopra.”). Il Tribunale di Roma, sez. VI, ha dunque escluso l'applicabilità dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella relazione n. 56 dell'8.7.2020
“Novità normative sostanziali del diritto emergenziale anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale”. Nella citata relazione la Corte di Cassazione, pur senza offrire un chiaro e univoco indirizzo interpretativo, aveva ipotizzato una sorta di obbligo alla rinegoziazione dei contratti divenuti iniqui, in forza del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. e del principio di solidarietà attiva prevista dall'art. 2 Cost. A fronte di una giurisprudenza altalenante, questo giudice ritiene di adottare un approccio casistico, volto alla valorizzazione specifica degli elementi concreti di volta in volta rilevanti. Nel caso di specie, occorre dunque rilevare che il pagamento della somma capitale di € 7.500,00, ingiunta a titolo di quarta rata del canone di locazione relativo all'immobile sito in Courmayeur, via Donzelli n.8, doveva essere effettuato entro il 01.11.2020, dunque in pieno periodo emergenziale da . In detto Pt_3 periodo vennero imposti dall'autorità numerosi divieti e restrizioni alla circolazione all'interno del Paese tali da impedire, per lo meno parzialmente, il godimento dell'immobile da parte della società conduttrice (rectius dei suoi sci, amministratori e collaboratori), avente sede in Milano, dunque in altra regione. In forza del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. e del principio di solidarietà attiva prevista dall'art. 2 Cost., nonché in forza dell'art. 1464 c.c., che prevede la possibilità di riduzione proporzionale della prestazione in caso di impossibilità parziale sopravvenuta, può dunque essere accolta la domanda subordinata di parte ricorrente, volta alla riduzione del canone di locazione. Il canone è ridotto in via equitativa del 50%. Trattandosi di questione su cui permangono differenti orientamenti giurisprudenziali che giungono a soluzioni addirittura antitetiche e tra loro contrastanti, tenuto anche conto delle condizioni straordinarie che hanno caratterizzato il periodo pandemico, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c. (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 18/4/2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Aosta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1228/2022 R.G. (introdotta con ricorso ex art. 447 bis c.p.c.), disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza (anche di carattere istruttorio), in accoglimento del ricorso, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso avverso il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 329/2022 - r.g. n. 980/2022 emesso dal Tribunale di Aosta, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
6 - Riconosciuta l'impossibilità parziale della prestazione del conduttore, per effetto della normativa emergenziale, riduce il canone della quarta rata di locazione, scaduta il 01.11.2020, da € 7.500,00 ad € 3.750,00;
- Condanna parte opponente a corrispondere alla sig.ra il CP_1 predetto importo di € 3.750,00, oltre interessi, come da originale domanda, dalla scadenza al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
IL GIUDICE Dr. Giuseppe de Filippo
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