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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1350/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale in Roma, c.f.: , e per essa, quale procuratrice, Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Milano, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Giovanni Grassini;
-appellante -
CONTRO nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo Marceca
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Controparte_2
Marsala n. 379/2018, di pagamento in favore della ricorrente della Parte_1 somma di € 94.615,24, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 399 del 29/05/2021, accoglieva l'opposizione e condannava l'opposta alle spese di lite.
La soccombente ha proposto appello, di cui , costituendosi, ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza. Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 29.5.2024.
MOTIVAZIONE
La società appellante ha denunciato l'erroneità della valutazione del primo giudice in punto di prova, reputata carente, dell'entità dell'energia irregolarmente prelevata.
Reputa il Collegio che le condivisibili osservazioni del Tribunale circa l'inapplicabilità del criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” non escludano la desumibilità aliunde, per via presuntiva, del dato inerente alla decorrenza e alla misura dei consumi non registrati dall'apparecchio di misurazione.
Premessa l'irrilevanza dell'assoluzione dell'opponente dal reato di furto di energia elettrica, posto che la responsabilità dell'utente verso la società venditrice può trovare fondamento, oltre che in una condotta dolosa avente rilevanza penale (furto, truffa), in un inadempimento contrattuale colposo secondo i canoni civilistici degli artt. 1176 e 1218 c.c. (sulla duplicità del titolo di responsabilità, contrattuale e risarcitorio, v. Cass. 7374/2024 in motivazione), e rammentato che il contratto di somministrazione di energia elettrica, volto a soddisfare bisogni continuativi dell'utente, se da un lato obbliga il somministrante a fornire l'energia richiesta, d'altro lato impegna il somministrato al pagamento di tutta l'energia consumata, sia stata essa oppure no misurata con il dispositivo tecnico all'uopo predisposto, non potendo egli sottrarsi al suo obbligo quando, per disattivazione accidentale o voluta del contatore, la quantificazione del consumo non sia possibile con le modalità ordinarie, deve constatarsi come dall'esame della tabella di ricostruzione dei consumi prodotta in giudizio, dalla quale si ricava un brusco e inspiegabile calo dei consumi medi a partire dal mese di giugno del 2011, possa ragionevolmente trarsi che la manomissione dell'apparecchio di misurazione è con ogni probabilità avvenuta in quel mese e che l'entità dei consumi irregolari è perciò pari alla differenza tra la media di quelli rilevati dal contatore in epoca anteriore alla sua manomissione e la media di quelli rilevati successivamente.
Dal dicembre 2009 al maggio 2011 i consumi registrati ammontano a kWh 17.791, con una media mensile di 988,38 kWh. Proiettando tale media sui 33 mesi successivi alla manomissione, il consumo presunto è di 32.616,54 kWh.
pag. 2/3 Il prezzo medio unitario, ricavato dalle fatture, è pari, in via approssimativa, a € 0,2060/kWh.
Applicando tale prezzo unitario al totale dei consumi precedenti e successivi alla manomissione (17.791 + 32.616,54 = 50.407,54 kWh), risulta un importo dovuto di €
10.383,95.
Non essendo provati pagamenti da parte dell'appellata per l'intero periodo, la stessa deve essere condannata a corrispondere la somma anzidetta.
In tal senso andrà parzialmente riformata la sentenza di primo grado, con condanna dell'opponente a rifondere all'altra parte le spese dei due gradi del giudizio parametrate sul valore del decisum.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 399 del 29/05/2021, appellata da e per essa, quale procuratrice, da Parte_1 Controparte_1
condanna a pagare a e per essa, quale procuratrice, Controparte_2 Parte_1
la somma di € 10.451,99 oltre interessi legali dalla Controparte_1 notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere a e per essa, quale procuratrice, Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.900,00 per la fase monitoria e il primo grado del giudizio, e in complessivi euro 2.906,00 per il grado di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 11 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rosanna Guzzo Consigliera
3) Gabriele Strano Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1350/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede legale in Roma, c.f.: , e per essa, quale procuratrice, Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Milano, c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Giovanni Grassini;
-appellante -
CONTRO nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo Marceca
- appellata -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Controparte_2
Marsala n. 379/2018, di pagamento in favore della ricorrente della Parte_1 somma di € 94.615,24, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 399 del 29/05/2021, accoglieva l'opposizione e condannava l'opposta alle spese di lite.
La soccombente ha proposto appello, di cui , costituendosi, ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza. Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte, la causa è stata assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 29.5.2024.
MOTIVAZIONE
La società appellante ha denunciato l'erroneità della valutazione del primo giudice in punto di prova, reputata carente, dell'entità dell'energia irregolarmente prelevata.
Reputa il Collegio che le condivisibili osservazioni del Tribunale circa l'inapplicabilità del criterio della “potenza tecnicamente prelevabile” non escludano la desumibilità aliunde, per via presuntiva, del dato inerente alla decorrenza e alla misura dei consumi non registrati dall'apparecchio di misurazione.
Premessa l'irrilevanza dell'assoluzione dell'opponente dal reato di furto di energia elettrica, posto che la responsabilità dell'utente verso la società venditrice può trovare fondamento, oltre che in una condotta dolosa avente rilevanza penale (furto, truffa), in un inadempimento contrattuale colposo secondo i canoni civilistici degli artt. 1176 e 1218 c.c. (sulla duplicità del titolo di responsabilità, contrattuale e risarcitorio, v. Cass. 7374/2024 in motivazione), e rammentato che il contratto di somministrazione di energia elettrica, volto a soddisfare bisogni continuativi dell'utente, se da un lato obbliga il somministrante a fornire l'energia richiesta, d'altro lato impegna il somministrato al pagamento di tutta l'energia consumata, sia stata essa oppure no misurata con il dispositivo tecnico all'uopo predisposto, non potendo egli sottrarsi al suo obbligo quando, per disattivazione accidentale o voluta del contatore, la quantificazione del consumo non sia possibile con le modalità ordinarie, deve constatarsi come dall'esame della tabella di ricostruzione dei consumi prodotta in giudizio, dalla quale si ricava un brusco e inspiegabile calo dei consumi medi a partire dal mese di giugno del 2011, possa ragionevolmente trarsi che la manomissione dell'apparecchio di misurazione è con ogni probabilità avvenuta in quel mese e che l'entità dei consumi irregolari è perciò pari alla differenza tra la media di quelli rilevati dal contatore in epoca anteriore alla sua manomissione e la media di quelli rilevati successivamente.
Dal dicembre 2009 al maggio 2011 i consumi registrati ammontano a kWh 17.791, con una media mensile di 988,38 kWh. Proiettando tale media sui 33 mesi successivi alla manomissione, il consumo presunto è di 32.616,54 kWh.
pag. 2/3 Il prezzo medio unitario, ricavato dalle fatture, è pari, in via approssimativa, a € 0,2060/kWh.
Applicando tale prezzo unitario al totale dei consumi precedenti e successivi alla manomissione (17.791 + 32.616,54 = 50.407,54 kWh), risulta un importo dovuto di €
10.383,95.
Non essendo provati pagamenti da parte dell'appellata per l'intero periodo, la stessa deve essere condannata a corrispondere la somma anzidetta.
In tal senso andrà parzialmente riformata la sentenza di primo grado, con condanna dell'opponente a rifondere all'altra parte le spese dei due gradi del giudizio parametrate sul valore del decisum.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Marsala n. 399 del 29/05/2021, appellata da e per essa, quale procuratrice, da Parte_1 Controparte_1
condanna a pagare a e per essa, quale procuratrice, Controparte_2 Parte_1
la somma di € 10.451,99 oltre interessi legali dalla Controparte_1 notificazione del decreto ingiuntivo sino al soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere a e per essa, quale procuratrice, Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, che liquida in complessivi euro Controparte_1
2.900,00 per la fase monitoria e il primo grado del giudizio, e in complessivi euro 2.906,00 per il grado di appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 11 settembre 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Gabriele Strano Giuseppe Lupo
pag. 3/3