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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3862/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1877/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F300685 2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F300685 2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F300685 2021 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2172/2025 depositato il 1 23/07/2025
Svolgimento del processo Resistente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento notificato il 29.10.2021 ai fini Irpef 2016 dell'importo di euro 4.993,08, emesso sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza, Compagnia di Nettuno del 7.12.2017, dal quale emergeva Nominativo_1che il Sig. aveva dichiarato di condurre in locazione l'immobile di proprietà della odierna ricorrente sito in Nettuno, Indirizzo_1 dall'1.1.20123 senza contratto, e che sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio aveva ritenuto non registrato il contratto in parola ed ex art. 41 ter del Dpr n. 600/73 aveva presunto l'esistenza del rapporto locativo anche per i 4 anni precedenti, con canone commisurato al 10% del valore dell'immobile (rendita catastale euro 823,75) con attribuzione dell'importo netto, a rettifica del reddito dichiarato, pari ad 9.860,28. Parte ricorrente deduceva di aver permesso a titolo di cortesia alla Sig.ra Nominativo_2, che si trovava a fronteggiare uno sfratto, nell'ottobre 2013, di occupare temporaneamente l'immobile in parola, ereditato dalla madre e che Parte ricorrente intendeva vendere, subendo poi l'abusivo Nominativo_2ingresso della famiglia della predetta e la permanenza di tale nucleo familiare per lungo tempo. Negava l'esistenza di qualsivoglia rapporto locativo, avendo provveduto a pagare oneri condominiali, TARI ed utenze sempre la stessa ricorrente come da documentazione allegata al ricorso. Citava altresì denuncia e controdenuncia intervenuta tra la ricorrente stessa e il marito della Nominativo_2 Nominativo_3predetta , tale . Lamentava altresì l'omesso contraddittorio e la insufficiente motivazione dell'atto. L'Ufficio si costituiva ed eccepiva la tardività del ricorso. La CGT accoglieva il ricorso con sentenza n. 1877/2023. Così motiva la decisione impugnata: «Rileva il Collegio che assume rilevanza assorbente ai fini del decidere la mancata prova del rapporto locativo, il cui onere gravava sull'Ufficio, come da ampia e consolidata giurisprudenza. Infatti, in tal senso non può considerarsi prova la mera dichiarazione di sussistenza di rapporto di locazione dal 2013 resa dagli occupanti dell'immobile, i quali si trovavano in evidente posizione conflittuale con la proprietaria, odierna ricorrente, con conseguente scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese a verbale e poste dall'Ufficio ad unico fondamento dell'accertamento, la documentazione probatoria prodotta dalla ricorrente sul pagamento delle utenze e degli oneri gravanti sull'immobile e la circostanza che l'immobile era stato oggetto di preliminare di vendita escludono ulteriormente la configurabilità del rapporto locatizio su cui si fonda indebitamente l'accertamento, che va dunque annullato, con assorbimento degli altri motivi. Il ricorso va accolto. spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite per euro 1.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato». Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma.
Espone parte appellante che, come già esposto nel diniego della mediazione e poi anche nelle controdeduzioni di primo grado era stata eccepita la tardività della presentazione del ricorso in quanto l'atto impugnato era stato notificato in data 12/11/2021, ed i termini per l'impugnazione erano scaduti l'11.01.2022, mentre il ricorso in esame era stato presentato in data 12/01/2022. Tanto premesso deduce come motivi di appello:
2 preliminarmente si duole dell'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione dello stesso ai sensi dell'art 21 Dlgs 546/1992. Espone che la CGT di primo grado, nonostante abbia scritto nella parte in fatto della sentenza che:
“”ufficio si costituiva ed eccepiva la tardività del ricorso” nulla ha argomentato in merito. Evidenzia che dagli stessi documenti prodotti da parte ricorrente risultava che il ricorso è stato inviato tramite pec in data 12/01/2022. Mentre l'ultimo giorno utile per presentare ricorso, 11/01/2021, non era né festività nazionale, né comunale. Nel merito deduce l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. Richiama la sentenza della CGT di primo grado, sez. 5, di Roma, che con sentenza n. 9177/2022, depositata il 02/08/2022 ha rigettato il ricorso affermando che “Nel merito, è incontestato – perché dedotto dalla stessa ricorrente – che l'immobile de quo è stato adibito, per un periodo non meglio precisato, ad abitazione di un terzo. L'amministrazione ha dunque fatto corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 41-ter del D.P.R. 600/73, secondo il quale “in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso;
ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore dell'immobile…”. Evidenzia che tale decisione è divenuta definitiva in data 28/02/2023 poiché, nonostante la parte abbia presentato appello, successivamente non si è costituita in giudizio e non ha quindi incardinato il procedimento del secondo grado, acquisendo quindi efficacia di giudicato esterno trattandosi del medesimo presupposto. Produce copia di tale decisione con l'attestazione della mancata impugnazione. Conclude chiedendo:
1. In via preliminare: di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
2. In via principale di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio. Parte appellata non si è costituita in giudizio. La causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio odierna. Motivi della decisione. L'impugnativa risulta notificata in data 31 luglio 2024 all'indirizzo pec (Email_2) del difensore domiciliatario del primo grado. Ritiene il Collegio che parte appellante non sia decaduta dal termine tenuto conto dell'art. 1, comma 199, della legge 197 del 2022 che ha prorogato i termini scadenti sino al 31 ottobre 2023 di undici mesi (trattandosi di controversia astrattamente definibile), sicchè, nel caso presente, al termine ordinario semestrale (non risultando la decisione notificata), che sarebbe scaduto, tenuto conto della sospensione feriale, il 13 settembre 2023, deve aggiungersi il suddetto termine di 11 mesi, con scadenza quindi il 13 agosto 2024 (assorbita la ulteriore sospensione feriale). Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto. È infatti fondata la eccezione di tardività del ricorso, dedotta già in sede di diniego della mediazione e comunque anche in primo grado, ma non considerata dalla decisione impugnata. Risulta infatti che l'atto impugnato sia stato ritirato in data 12.11.2021 (vedi cartolina verde allegata al
3 ricorso in calce all'avviso): i sessanta giorni previsti dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 scadevano martedì 11 gennaio 2022, giorno non festivo, mentre il ricorso è stato proposto in data 12 gennaio 2022. Per tale motivo il ricorso era stato proposto tardivamente e quindi la CGT di primo grado ha errato nel non accogliere tale eccezione. Ad abundantiam, si osserva che, anche laddove dovesse ritenersi tempestivamente proposto il ricorso, si produrrebbero in questa sede gli effetti del giudicato esterno prodotti dalla sentenza definitiva della CGT di primo grado n.9177 del 2022, tenuto conto della identità delle parti e del medesimo rapporto oggetto di esame anche in punto di fatto, sicchè le valutazioni espresse in quella sede, che hanno ritenuto provata la avvenuta locazione, valgono e condizionano anche il giudizio presente, seppur riferito ad altra annualità. Per tali motivi la decisione deve essere riformata e, conseguentemente dichiarare inammissibile il ricorso. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Ufficio e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Condanna la contribuente Resistente_1 alle spese del doppio grado liquidate in favore dell'Ufficio in euro 750,00 per il primo grado ed euro 950,00 per il secondo grado. Così deciso in Roma, 9 luglio 2025 Il Giudice est. dott. Paolo Novelli La Presidente avv. Giuliana Passero
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Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 09/07/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore BRUNETTI ROMEO, Giudice
in data 09/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3862/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1877/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 1 e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F300685 2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F300685 2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F300685 2021 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2172/2025 depositato il 1 23/07/2025
Svolgimento del processo Resistente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, un avviso di accertamento notificato il 29.10.2021 ai fini Irpef 2016 dell'importo di euro 4.993,08, emesso sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza, Compagnia di Nettuno del 7.12.2017, dal quale emergeva Nominativo_1che il Sig. aveva dichiarato di condurre in locazione l'immobile di proprietà della odierna ricorrente sito in Nettuno, Indirizzo_1 dall'1.1.20123 senza contratto, e che sulla base di tale dichiarazione l'Ufficio aveva ritenuto non registrato il contratto in parola ed ex art. 41 ter del Dpr n. 600/73 aveva presunto l'esistenza del rapporto locativo anche per i 4 anni precedenti, con canone commisurato al 10% del valore dell'immobile (rendita catastale euro 823,75) con attribuzione dell'importo netto, a rettifica del reddito dichiarato, pari ad 9.860,28. Parte ricorrente deduceva di aver permesso a titolo di cortesia alla Sig.ra Nominativo_2, che si trovava a fronteggiare uno sfratto, nell'ottobre 2013, di occupare temporaneamente l'immobile in parola, ereditato dalla madre e che Parte ricorrente intendeva vendere, subendo poi l'abusivo Nominativo_2ingresso della famiglia della predetta e la permanenza di tale nucleo familiare per lungo tempo. Negava l'esistenza di qualsivoglia rapporto locativo, avendo provveduto a pagare oneri condominiali, TARI ed utenze sempre la stessa ricorrente come da documentazione allegata al ricorso. Citava altresì denuncia e controdenuncia intervenuta tra la ricorrente stessa e il marito della Nominativo_2 Nominativo_3predetta , tale . Lamentava altresì l'omesso contraddittorio e la insufficiente motivazione dell'atto. L'Ufficio si costituiva ed eccepiva la tardività del ricorso. La CGT accoglieva il ricorso con sentenza n. 1877/2023. Così motiva la decisione impugnata: «Rileva il Collegio che assume rilevanza assorbente ai fini del decidere la mancata prova del rapporto locativo, il cui onere gravava sull'Ufficio, come da ampia e consolidata giurisprudenza. Infatti, in tal senso non può considerarsi prova la mera dichiarazione di sussistenza di rapporto di locazione dal 2013 resa dagli occupanti dell'immobile, i quali si trovavano in evidente posizione conflittuale con la proprietaria, odierna ricorrente, con conseguente scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese a verbale e poste dall'Ufficio ad unico fondamento dell'accertamento, la documentazione probatoria prodotta dalla ricorrente sul pagamento delle utenze e degli oneri gravanti sull'immobile e la circostanza che l'immobile era stato oggetto di preliminare di vendita escludono ulteriormente la configurabilità del rapporto locatizio su cui si fonda indebitamente l'accertamento, che va dunque annullato, con assorbimento degli altri motivi. Il ricorso va accolto. spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alle spese di lite per euro 1.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato». Contro tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma.
Espone parte appellante che, come già esposto nel diniego della mediazione e poi anche nelle controdeduzioni di primo grado era stata eccepita la tardività della presentazione del ricorso in quanto l'atto impugnato era stato notificato in data 12/11/2021, ed i termini per l'impugnazione erano scaduti l'11.01.2022, mentre il ricorso in esame era stato presentato in data 12/01/2022. Tanto premesso deduce come motivi di appello:
2 preliminarmente si duole dell'omesso esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività della proposizione dello stesso ai sensi dell'art 21 Dlgs 546/1992. Espone che la CGT di primo grado, nonostante abbia scritto nella parte in fatto della sentenza che:
“”ufficio si costituiva ed eccepiva la tardività del ricorso” nulla ha argomentato in merito. Evidenzia che dagli stessi documenti prodotti da parte ricorrente risultava che il ricorso è stato inviato tramite pec in data 12/01/2022. Mentre l'ultimo giorno utile per presentare ricorso, 11/01/2021, non era né festività nazionale, né comunale. Nel merito deduce l'errata applicazione dell'art. 2697 c.c. Richiama la sentenza della CGT di primo grado, sez. 5, di Roma, che con sentenza n. 9177/2022, depositata il 02/08/2022 ha rigettato il ricorso affermando che “Nel merito, è incontestato – perché dedotto dalla stessa ricorrente – che l'immobile de quo è stato adibito, per un periodo non meglio precisato, ad abitazione di un terzo. L'amministrazione ha dunque fatto corretta applicazione di quanto disposto dall'art. 41-ter del D.P.R. 600/73, secondo il quale “in caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso;
ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10% del valore dell'immobile…”. Evidenzia che tale decisione è divenuta definitiva in data 28/02/2023 poiché, nonostante la parte abbia presentato appello, successivamente non si è costituita in giudizio e non ha quindi incardinato il procedimento del secondo grado, acquisendo quindi efficacia di giudicato esterno trattandosi del medesimo presupposto. Produce copia di tale decisione con l'attestazione della mancata impugnazione. Conclude chiedendo:
1. In via preliminare: di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
2. In via principale di riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi di giudizio. Parte appellata non si è costituita in giudizio. La causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio odierna. Motivi della decisione. L'impugnativa risulta notificata in data 31 luglio 2024 all'indirizzo pec (Email_2) del difensore domiciliatario del primo grado. Ritiene il Collegio che parte appellante non sia decaduta dal termine tenuto conto dell'art. 1, comma 199, della legge 197 del 2022 che ha prorogato i termini scadenti sino al 31 ottobre 2023 di undici mesi (trattandosi di controversia astrattamente definibile), sicchè, nel caso presente, al termine ordinario semestrale (non risultando la decisione notificata), che sarebbe scaduto, tenuto conto della sospensione feriale, il 13 settembre 2023, deve aggiungersi il suddetto termine di 11 mesi, con scadenza quindi il 13 agosto 2024 (assorbita la ulteriore sospensione feriale). Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto. È infatti fondata la eccezione di tardività del ricorso, dedotta già in sede di diniego della mediazione e comunque anche in primo grado, ma non considerata dalla decisione impugnata. Risulta infatti che l'atto impugnato sia stato ritirato in data 12.11.2021 (vedi cartolina verde allegata al
3 ricorso in calce all'avviso): i sessanta giorni previsti dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 scadevano martedì 11 gennaio 2022, giorno non festivo, mentre il ricorso è stato proposto in data 12 gennaio 2022. Per tale motivo il ricorso era stato proposto tardivamente e quindi la CGT di primo grado ha errato nel non accogliere tale eccezione. Ad abundantiam, si osserva che, anche laddove dovesse ritenersi tempestivamente proposto il ricorso, si produrrebbero in questa sede gli effetti del giudicato esterno prodotti dalla sentenza definitiva della CGT di primo grado n.9177 del 2022, tenuto conto della identità delle parti e del medesimo rapporto oggetto di esame anche in punto di fatto, sicchè le valutazioni espresse in quella sede, che hanno ritenuto provata la avvenuta locazione, valgono e condizionano anche il giudizio presente, seppur riferito ad altra annualità. Per tali motivi la decisione deve essere riformata e, conseguentemente dichiarare inammissibile il ricorso. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Ufficio e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Condanna la contribuente Resistente_1 alle spese del doppio grado liquidate in favore dell'Ufficio in euro 750,00 per il primo grado ed euro 950,00 per il secondo grado. Così deciso in Roma, 9 luglio 2025 Il Giudice est. dott. Paolo Novelli La Presidente avv. Giuliana Passero
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