Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
in persona del Giudice dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1788/2024 R.G., vertente
TRA
in persona dei curatori Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Granelli
-ATTORE-
E
e Controparte_1 Controparte_2
-CONVENUTI CONTUMACI-
Oggetto: azione revocatoria.
Conclusioni: come da note ex art. 189 comma primo n. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha chiesto che venga dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 2901 c.c., il contratto stipulato il 20 settembre 2023 a rogito Notaio
[...]
(repertorio n. 38121 – raccolta n. 22707) nella parte in cui prevede la cessione da parte Persona_1
di alla figlia del 50% della proprietà dell'immobile Controparte_1 Controparte_2
(appartamento al piano terzo con annesso locale pertinenziale al piano settimo) posto in Macerata,
con accesso da Via Antelmo Severini n.19 e distinto in catasto fabbricati al foglio 116, particella
319/23 zona censuaria 1, categoria A3, classe 2, vani 4, superficie catastale totale mq. 71.
Tale atto di disposizione arrecherebbe infatti un grave ed irreparabile pregiudizio alle ragioni creditorie del , del quale RO LL è debitore per effetto della sentenza, emessa da Parte_1
1
55.184,80 oltre interessi e spese.
Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza del 23 giugno 2023,
che ha rigettato l'appello condannando la parte soccombente al rimborso delle spese di lite del secondo grado.
La domanda è fondata.
L'azione revocatoria ordinaria costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale
(rappresentata da tutti i beni presenti e futuri del debitore: art. 2740 c.c.), diretto a ricostituire detta garanzia, qualora la stessa venga pregiudicata da un atto di disposizione compiuto dal debitore,
accertandone l'inefficacia nei confronti del creditore.
Presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, previsti dall'art. 2901 c.c., sono:
l'esistenza di una ragione di credito, anche eventuale e non accertata giudizialmente (quale il credito condizionato, espressamente menzionato dalla norma citata), la diminuzione (quanto meno potenziale) della garanzia patrimoniale a seguito del compimento di un atto che comporti una riduzione quantitativa od una variazione qualitativa del patrimonio del debitore (conseguente alla conversione di un cespite in beni facilmente occultabili, come il denaro) tale da rendere incerta o difficoltosa l'esecuzione coattiva delle ragioni creditorie e la consapevolezza da parte del debitore nonché (nel caso di atto oneroso) del terzo del pregiudizio che l'atto arreca al creditore o (nel caso di atto anteriore al sorgere del credito) la dolosa preordinazione (da parte del debitore e del terzo acquirente a titolo oneroso) al fine di pregiudicare le ragioni del creditore.
Tali presupposti risultano pienamente provati.
Premesso che l'esistenza del credito sopra menzionato è stata giudizialmente accertata anche in grado di appello, è evidente il pregiudizio che tale atto ha arrecato alle ragioni creditorie del , in Parte_1
quanto ha determinato la cessione a terzi di uno dei pochi cespiti immobiliari del debitore
(proprietario anche di alcuni terreni, che sono stati oggetto di un contratto preliminare di
2 compravendita trascritto il 25 settembre 2023: doc. 7 attore), impedendo l'esecuzione coattiva sul bene ceduto, peraltro in assenza di un corrispettivo pecuniario.
Con il contratto per cui è causa (qualificato dal Notaio rogante come “compravendita con vitalizio”),
RO LL e la moglie hanno ceduto alla figlia (il Parte_2 Controparte_2
rapporto di parentela è dichiarato nel contratto e risulta peraltro provato dal certificato storico di famiglia prodotto quale documento 6) l'appartamento del quale erano comproprietari, pattuendo che il prezzo dell'immobile (euro 36.000,00) venisse pagato mediante l'assunzione, da parte dell'acquirente, “dell'obbligo di corrispondere ai cedenti, e per tutta la durata della loro vita, tutto quanto necessita ai bisogni della vita, ivi comprese le eventuali spese mediche e di medicina, oltre le possibilità economiche dei vitaliziati, la cura della persona, anche in caso di malattia, l'assistenza ospedaliera ed infermieristica e l'assistenza morale”.
Il suddetto contratto è riconducibile alla fattispecie del contratto atipico di vitalizio alimentare (Cass.
ord. 20 gennaio 2020), e costituisce dunque un atto oneroso, posto in essere successivamente al deposito della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale nonché di quella di appello che ha rigettato il gravame.
Risulta quindi provata la consapevolezza del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni creditorie del , sia da parte del debitore che da parte della figlia in Parte_1 Controparte_2
virtù non soltanto dello strettissimo legame di parentela ma anche della verosimile comunanza di interessi economici che emerge indirettamente dalla stipulazione del contratto preliminare di compravendita trascritto il 25 settembre 2023, sopra citato, con il quale RO LL si è
impegnato a vendere i terreni di sua proprietà all'azienda agricola costituita dai figli
[...]
e CP_2 Persona_2
Il contratto per cui è causa deve quindi essere dichiarato inefficace nei confronti del ed Parte_1
essere revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c.
3 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (secondo i valori tariffari medi, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, in riferimento allo scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), seguono la soccombenza dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
così provvede:
1) dichiara inefficace nei confronti del il contratto stipulato il 20 Parte_1
settembre 2023 a rogito Notaio (repertorio n. 38121 – raccolta n. 22707) nella Persona_1
parte in cui prevede la cessione da parte di alla figlia del Controparte_1 Controparte_2
50% della proprietà dell'immobile (appartamento al piano terzo con annesso locale pertinenziale al piano settimo) posto in Macerata, con accesso da Via Antelmo Severini n.19 e distinto in catasto fabbricati al foglio 116, particella 319/23 zona censuaria 1, categoria A3, classe 2, vani 4, superficie catastale totale mq. 71;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere all'annotazione della presente sentenza allorquando sarà passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso in favore del Parte_1
delle spese di lite, liquidate in euro 8.433,00 per compenso professionale ed euro 759,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 comma secondo D.M. 10 marzo 2014 n. 55
nella misura del 15% del compenso e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 5 febbraio 2025.
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA)
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