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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/11/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3671/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. APPIANI CINZIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. CASATI MATTEO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, degli atti del procedimento.
OGGETTO separazione
I coniugi hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Besana in Brianza il 15.7.2011 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Besana in Brianza - anno 2011, atto n. 9, parte II, serie A).
Per_ Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nata il [...]). MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza di comparizione delle parti in data 3.11.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale ed il successivo divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per Per_
2. le figlie minori, (nata il [...]) e (nata il [...]) rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19 fino alla domenica sera ore 21 (cena compresa), con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi previamente tra i genitori, di regola il mercoledì) dalle ore 19 uscita con pernottamento e riaccompagnamento Per_ a scuola la mattina seguente e, solo , tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 19 alle ore 21, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio (per le festività
2026, la prima settimana con la madre e la seconda con il padre); le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno. Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori che tengano conto degli impegni e delle esigenze delle figlie;
4. dall'uscita da scuola (le minori rincasano autonomamente) fino al rientro della madre dal lavoro, verso le ore 16.30, le nonne paterna e materna si alterneranno nell'abitazione materna per accudire le ragazze;
5. assegnazione della casa coniugale alla madre;
6. l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre;
7. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 600, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Besana in Brianza il 15.7.2011 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Besana in Brianza - anno 2011, atto n. 9, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
PROVVEDE, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore, ai fini della prosecuzione del giudizio per la pronuncia divorzile.
SPESE al definitivo.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BESANA IN BRIANZA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. APPIANI CINZIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. CASATI MATTEO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, degli atti del procedimento.
OGGETTO separazione
I coniugi hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Besana in Brianza il 15.7.2011 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Besana in Brianza - anno 2011, atto n. 9, parte II, serie A).
Per_ Per_ Dalla loro unione sono nati i figli (nata il [...]) e (nata il [...]). MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza di comparizione delle parti in data 3.11.2025, queste ultime hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione della controversia, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale ed il successivo divorzio alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Per Per_
2. le figlie minori, (nata il [...]) e (nata il [...]) rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
3. quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori figli minori a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 19 fino alla domenica sera ore 21 (cena compresa), con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi previamente tra i genitori, di regola il mercoledì) dalle ore 19 uscita con pernottamento e riaccompagnamento Per_ a scuola la mattina seguente e, solo , tutti i martedì ed i giovedì dalle ore 19 alle ore 21, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
una settimana durante le vacanze natalizie, corrispondente ad anni alterni, al periodo tra il 24 e il 30 dicembre oppure tra il 31 dicembre e il 6 gennaio (per le festività
2026, la prima settimana con la madre e la seconda con il padre); le vacanze pasquali e gli altri ponti seguiranno il principio dell'alternanza; durante le vacanze estive, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per almeno 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il 30 marzo di ogni anno. Sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori che tengano conto degli impegni e delle esigenze delle figlie;
4. dall'uscita da scuola (le minori rincasano autonomamente) fino al rientro della madre dal lavoro, verso le ore 16.30, le nonne paterna e materna si alterneranno nell'abitazione materna per accudire le ragazze;
5. assegnazione della casa coniugale alla madre;
6. l'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla madre;
7. il padre verserà, con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma di € 600, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018, di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Besana in Brianza il 15.7.2011 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Besana in Brianza - anno 2011, atto n. 9, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
PROVVEDE, come da separata ordinanza, per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore, ai fini della prosecuzione del giudizio per la pronuncia divorzile.
SPESE al definitivo.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BESANA IN BRIANZA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 7.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao