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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/10/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2737/2020 promossa da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIETRO REFERZA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corso Cerulli n. 31; Pt_1
OPPONENTE
contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA RULLI, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 5 maggio 2020, iscritto al ruolo generale n. 1115/2020 presso l'intestato Tribunale, la esponeva di essere Parte_2 dotata di autorizzazione della Regione Abruzzo all'esercizio di attività sanitaria;
Riferiva di essere Tribunale di Teramo
titolare di una specifica posizione concessoria con la Regione Abruzzo e con il Servizio Sanitario per l'erogazione, in regime di accreditamento, di prestazioni di riabilitazione e che nell'anno 2006, in virtù di contratto sottoscritto in data 23 marzo 2005, aveva erogato prestazioni a favore degli utenti del SSN.
Lamentava che la non avesse provveduto a corrispondere totalmente gli importi Parte_3 fatturati, per prestazioni rese dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, pari ad € 671.945,59. Chiedeva Parte pertanto al Tribunale l'emanazione di un provvedimento monitorio a carico dell' opponente per la somma suddetta, oltre accessori.
Con decreto ingiuntivo n. 816 depositato 1° settembre 2020, notificato il successivo 11 settembre, il Tribunale di Teramo accoglieva la richiesta, condannando l' al Parte_1 pagamento della somma di € 671.945,59 oltre agli interessi come da domanda e spese.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l' , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Dichiarare nullo, annullare, comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando che nulla è dovuto a in dipendenza delle difese e delle eccezioni sollevate nel presente Controparte_1 atto.
2. Condannare l'opposta al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi di avvocato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo 2021 si costituiva in giudizio contestando, sotto più profili, l'avversa opposizione. Controparte_1
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio;
2) dichiarare la prescrizione del diritto della alla restituzione -mediante Parte_3 compensazione - delle somme corrisposte in pagamento per prestazioni rese dalla Struttura nel 2005 e ritenute inappropriate;
3) e comunque rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo recante il n. 816/2020, notificata in data 20 ottobre 2020 nell'interesse della , in quanto del tutto Parte_1 infondata in fatto e in diritto per le ragioni e le eccezioni dedotte nel presente atto e, per l'effetto:
4) confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 816/2020 e, in ogni caso, condannare l'
[...]
al pagamento, per i titoli dedotti, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 671.945,59, ovvero della diversa somma risultante dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali previsti dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture emesse sino al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze anche del procedimento monitorio;
5) in via subordinata, nel caso in cui le decurtazioni derivanti da verifiche ispettive fossero ritenute Part
-anche in parte - legittimamente opponibili dalla alla pretesa creditoria avanzata da , CP_1
2 Tribunale di Teramo
accertare e dichiarare che le predette decurtazioni devono essere detratte dalla produzione resa dalla
(e non già dal tetto di spesa) e, per l'effetto, comunque condannare l' Controparte_1 [...]
al pagamento, per i titoli dedotti, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 671.945,59, ovvero della diversa somma risultante dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali previsti dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture emesse sino al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze anche del procedimento monitorio . Il tutto con vittoria di spese e competenze anche del giudizio di opposizione.
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 21 aprile 2021, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto articolata dalla società opposta;
la causa era istruita mediante ctu contabile volta a quantificare l'esatto dare/avere tra le parti.
All'esito dell'espletata consulenza, le parti, anche su sollecitazione del Tribunale, intavolavano delle trattative sulla base delle risultanze della relazione del ctu. Perfezionati gli accordi e cessata la materia del contendere, la causa perveniva all'udienza del 30 settembre 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato espressamente evidenziato da entrambe le parti che sono venuti meno i motivi di contesa.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nel tessuto connettivo del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332,; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268)
3 Tribunale di Teramo
Giova in ogni caso rammentare che “è dovere del giudice rilevare detta carenza anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ordinanza, (ud. 27-06-2019) 22-
04-2020, n. 8034).
Ciò premesso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048, cit.).
Nel caso di specie, non residua controversia neanche in ordine al governo delle spese di lite, in quanto le parti hanno raggiunto un'intesa anche su tale aspetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2737/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso, in Teramo, il giorno 2 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2737/2020 promossa da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIETRO REFERZA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Corso Cerulli n. 31; Pt_1
OPPONENTE
contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALESSANDRA RULLI, con domicilio eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30 settembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con ricorso per decreto ingiuntivo in data 5 maggio 2020, iscritto al ruolo generale n. 1115/2020 presso l'intestato Tribunale, la esponeva di essere Parte_2 dotata di autorizzazione della Regione Abruzzo all'esercizio di attività sanitaria;
Riferiva di essere Tribunale di Teramo
titolare di una specifica posizione concessoria con la Regione Abruzzo e con il Servizio Sanitario per l'erogazione, in regime di accreditamento, di prestazioni di riabilitazione e che nell'anno 2006, in virtù di contratto sottoscritto in data 23 marzo 2005, aveva erogato prestazioni a favore degli utenti del SSN.
Lamentava che la non avesse provveduto a corrispondere totalmente gli importi Parte_3 fatturati, per prestazioni rese dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, pari ad € 671.945,59. Chiedeva Parte pertanto al Tribunale l'emanazione di un provvedimento monitorio a carico dell' opponente per la somma suddetta, oltre accessori.
Con decreto ingiuntivo n. 816 depositato 1° settembre 2020, notificato il successivo 11 settembre, il Tribunale di Teramo accoglieva la richiesta, condannando l' al Parte_1 pagamento della somma di € 671.945,59 oltre agli interessi come da domanda e spese.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l' , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Dichiarare nullo, annullare, comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto accertando che nulla è dovuto a in dipendenza delle difese e delle eccezioni sollevate nel presente Controparte_1 atto.
2. Condannare l'opposta al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi di avvocato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3 marzo 2021 si costituiva in giudizio contestando, sotto più profili, l'avversa opposizione. Controparte_1
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire:
1) in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del provvedimento monitorio;
2) dichiarare la prescrizione del diritto della alla restituzione -mediante Parte_3 compensazione - delle somme corrisposte in pagamento per prestazioni rese dalla Struttura nel 2005 e ritenute inappropriate;
3) e comunque rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo recante il n. 816/2020, notificata in data 20 ottobre 2020 nell'interesse della , in quanto del tutto Parte_1 infondata in fatto e in diritto per le ragioni e le eccezioni dedotte nel presente atto e, per l'effetto:
4) confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 816/2020 e, in ogni caso, condannare l'
[...]
al pagamento, per i titoli dedotti, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 671.945,59, ovvero della diversa somma risultante dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali previsti dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture emesse sino al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze anche del procedimento monitorio;
5) in via subordinata, nel caso in cui le decurtazioni derivanti da verifiche ispettive fossero ritenute Part
-anche in parte - legittimamente opponibili dalla alla pretesa creditoria avanzata da , CP_1
2 Tribunale di Teramo
accertare e dichiarare che le predette decurtazioni devono essere detratte dalla produzione resa dalla
(e non già dal tetto di spesa) e, per l'effetto, comunque condannare l' Controparte_1 [...]
al pagamento, per i titoli dedotti, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma pari ad € 671.945,59, ovvero della diversa somma risultante dall'espletanda istruttoria, oltre interessi legali previsti dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze delle fatture emesse sino al saldo effettivo, nonché delle spese e competenze anche del procedimento monitorio . Il tutto con vittoria di spese e competenze anche del giudizio di opposizione.
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 21 aprile 2021, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto articolata dalla società opposta;
la causa era istruita mediante ctu contabile volta a quantificare l'esatto dare/avere tra le parti.
All'esito dell'espletata consulenza, le parti, anche su sollecitazione del Tribunale, intavolavano delle trattative sulla base delle risultanze della relazione del ctu. Perfezionati gli accordi e cessata la materia del contendere, la causa perveniva all'udienza del 30 settembre 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni.
***
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stato espressamente evidenziato da entrambe le parti che sono venuti meno i motivi di contesa.
Come è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Secondo un costume giurisprudenziale ormai radicato, si designa con tale locuzione una forma di definizione del processo con cui il Giudice viene a dare atto del sopravvenuto esaurimento, per fatti intercorsi in pendenza della lite, di ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti (cfr. Cass. civ. 3 dicembre 2005 n. 3455; Cass. civ. 3 settembre 2003 n. 12844).
L'istituto non è regolato dal codice di rito (a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), ma, attraverso una compiuta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, esso si è inserito, ormai, nel tessuto connettivo del processo civile.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, una fattispecie da decidere con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. (cfr. ex multis: Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n.
10478; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332,; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268)
3 Tribunale di Teramo
Giova in ogni caso rammentare che “è dovere del giudice rilevare detta carenza anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cass. civ. Sez. VI, ordinanza, (ud. 27-06-2019) 22-
04-2020, n. 8034).
Ciò premesso, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
La pronuncia è inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 28 settembre 2000 n. 1048, cit.).
Nel caso di specie, non residua controversia neanche in ordine al governo delle spese di lite, in quanto le parti hanno raggiunto un'intesa anche su tale aspetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2737/2020 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso, in Teramo, il giorno 2 ottobre 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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