Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:
1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;
2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;
3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;
4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;
5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio".
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , e' sostituito dal seguente:
"L'esame ha luogo in Roma, davanti ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro e composta:
1) dal direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, che la presiede;
2) dal direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;
3) dal direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali giudiziari;
4) da un magistrato di appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;
5) da un ufficiale giudiziario che abbia compiuto almeno quindici anni di servizio".