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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5712 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Marta
Correggia all'esito della camera di consiglio, emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 14494/2021 avente ad OGGETTO: accertamento accantonamento TF
RA
, nato ad [...] il [...], (C.F. [...] Parte_1
), elettivamente domiciliato in Portici, Piazzale F. C.F. 1
Brunelleschi n. 15 presso lo studio dell'avv. Eduardo Napolitano dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti ricorrente
E
(in Controparte_2 Controparte_1
(C.F./ P.IVA: P.IVA 1 in persona del legale rapp.te p.t. e la
,
(c.f./P.Iva P.IVA_2 in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., entrambe rappresentate e difese dall'Avv.
Francesco Silvestri come da procure in atti ed elettivamente domiciliate come in memoria
Resistenti, intervenuti ex art 11 cpc
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro deducendo: di avere lavorato alle dipendenze della S.p.A. Autostrade Meridionali, con la mansione di esattore (inquadrato nel IV livello, poi definito livello C, CCNL Autostrade e Trafori), sulla base di una pluralità di contratti a termine nei periodi: dal 23.06.1989 al 30.09.89, dal 20.12.89 al 19.01.90, dal 01.07.90 al 30.09.90, dal 01.07.91 al 30.09.91, dal
30.12.91 al 28.01.92, dal 01.07.92 al 30.09.92, dal 24.12.92 al 22.01.93, dal 01.07.93 al 30.09.93, dal 19.12.93 al 19.01.94, dal 01.07.94 al
31.08.94, dal 01.10.94 al 31.10.94, dal 23.12.94 al 22.01.95, dal 01.07.95 al 31.08.95, dal 01.10.95 al 31.10.95, dal 17.12.95 al 16.01.96, dal
01.07.96 al 30.09.96, dal 20.12.96 al 19.01.97, dal 01.07.97 al 30.09.97, dal 20.12.97 al 19.01.98, dal 01.06.98 al 30.09.98, dal 23.12.98 al
22.01.99, dal 01.06.99 al 05.08.99, dal 01.12.99 al 05.01.00; di essere stato riassunto in data 16.05.00 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed utilizzazione part-time, ma con la mansione di ausiliario alla viabilità, per cui era stato inquadrato nel livello "C1" (anziché livello "C") ed aveva pertanto subito una decurtazione sulla retribuzione contrattuale di circa €
300,00 mensili per la durata di quattro anni;
che a decorrere dal maggio
2001 gli era stato attribuito il livello "C" d'inquadramento e, infine, in data
01.10.01 il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo pieno;
che il
G.U.L. del Tribunale di Napoli con sentenza del 26.05.09 n. 16040, passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità del contratto a termine sottoscritto il 20.07.1992, dichiarando la sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato da tale data e condannando la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
che la società con il prospetto paga di ottobre 2009 aveva spontaneamente adempiuto a quanto disposto in sentenza, versando € 18.809,70 a titolo di differenze retributive ed aveva - dal 01.07.1992 al 31.12.20 - versato la retribuzione indicata negli allegati prospetti paga, accantonando e versando al Fondo alla data del 31.12.2020 un TF come da allegata certificazione unica
2021; che, tuttavia, la somma a titolo di T.F.R. accantonato, versato al
CP_4 e/o anticipato al ricorrente dal 01.07.1992 al 31.12.20 non era. corrispondente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., in quanto nella relativa base di calcolo la società non aveva tenuto conto di "tutti gli elementi di natura retributiva, aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione dei soli rimborsi spese e con inclusione del vitto ed alloggio"; che in particolare la retribuzione utile al calcolo del TF doveva comprendere le seguenti voci, aventi carattere fisso continuativo, erogate in dipendenza del rapporto di lavoro: stipendio (minimo tabellare,
•
indennità di contingenza, superminimo, ad personam ed aumenti di anzianità), elemento differenziato della retribuzione ed elemento distinto della retribuzione (art. 18, 21 e 22 CCNL settore), elemento retributivo territoriale (art. 42 CCNL), tredicesima (art. 23 CCNL), premio annuo
(art. 24 CCNL), ferie (art. 25 CCNL); indennità lavori complementari
•
(ex art. 39 lett. a CCNL diretta a compensare i lavori complementari di cui all'art. 6 punto 7), indennità di zona (ex cit. art. 39 lett. c diretta a compensare il disagio del lavoratore impegnato ad eseguire la prestazione nell'ambito di una zona di lavoro), indennità maneggio danaro (ex art. 39 lett. d diretta a compensare il maneggio di denaro, con oneri per errori), indennità di reperibilità (ex cit. art. 39 lett. f diretta a compensare la disponibilità a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario), indennità di mensa (ex cit. art. 39 lett. g); premio esazione pedaggi e
.
premio produttività (ex artt. 41 e 42 CCNL finalizzati ad incentivare/remunerare la produttività del lavoratore/del casello assegnatogli), indennità di trasferta (ex art. 26 n. 2 CCNL diretta a compensare forfettariamente il disagio del lavoratore impegnato al di fuori della propria zona di lavoro), ore di guida (ex art. 26 n. 2 CCNL diretta a compensare le ore di viaggio - fuori del normale orario di lavoro - trascorse alla guida di un mezzo sociale o privato di proprietà, purché preventivamente autorizzato, da personale che non sia adibito a mansioni di autista) indennità per festività non godute;
lavoro eccedente il
•
minimo, lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno (ex art. 8 CCNL) prestato in maniera non occasionale, ma continuativa;
indennità ex accordo del 10.02.2011 che, peraltro, ne riconosce espressamente l'utilità ai fini del calcolo del TF;
• arretrati retributivi erogati in esecuzione della sentenza che ha convertito il rapporto a tempo indeterminato;
compensi liquidati per permessi retribuiti non goduti e ferie non godute alla fine di ciascun rapporto a termine, nonché indennità di vacanza contrattuale;
che aveva diffidato a mezzo PEC la società lamentando l'insufficienza degli importi accantonatigli a titolo di TF, ma tale richiesta era rimasta inevasa;
che le differenze di accantonamento TF al 31.12.2020 erano quelle indicate nei conteggi allegati e pari ad € 11.375,59, oltre rivalutazione successiva.
Tanto premesso concludeva chiedendo: "1. Accertare il diritto del ricorrente, per i titoli di cui in premessa, alle differenze di accantonamento
TF indicate nei conteggi allegati, per un ammontare complessivo al
31.12.2020 di € 11.375,59, oltre rivalutazione successiva come per legge" con vittoria di spese e competenze, ed attribuzione.
Si costituivano quali interventori volontari ex art. 111 c.p.c. il [...]
Controparte_1 e la Controparte_3
deducendo preliminarmente che, a decorrere dal
[...]
31.3.2022, nel rapporto di lavoro con il ricorrente era subentrato il Controparte_1 come da verbale di
Accordo in sede sindacale in data 18.3.2022, nella qualità di Gestore della progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale su incarico della società Concessionaria CP_3 CP_3
- CP_3 و
come da verbale diSubentrante SALERNO Controparte_3
subentro in data 31.3.2022.
Deducevano l'avvenuto integrale pagamento del TF accantonato nel periodo 1992 /2000 (5.1.2000) evidenziando, rispetto ai conteggi depositati dal ricorrente, una differenza a proprio credito di euro 402,06.
Eccepivano la prescrizione del diritto di credito relativo agli accantonamenti annuali maturati in data anteriore al 26.5.2016 (nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso); contestavano la pretesa creditoria facendo rilevare che solo parte delle voci retributive elencate in ricorso erano effettivamente dovute in quanto facenti parte legittimamente della base di calcolo per il TF, fuoriuscendo invece da tale novero le indennità di mensa e indennità di reperibilità, nonché il "lavoro straordinario eccedente il minimo", essendo stato prestato in maniera assolutamente occasionale e comunque mai mensilmente, e l'indennità festività non goduta”, in quanto assolutamente occasionale.
In via meramente gradata, limitatamente all'integrazione del TF per lo svolgimento del lavoro straordinario (nella denegata ipotesi che lo stesso fosse stato effettivamente continuativo), deduceva che ciò avrebbe comportato una differenza al più ulteriori euro 2.457,39, solo per il periodo 2002/2009, ovvero in totale di euro 2.768,45 sulla base di tutto lo straordinario, pur non continuativo, prestato.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva conferito incarico CTU e, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale decide come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Costituisce oggetto della presente controversia la determinazione e la misura del trattamento di fine rapporto.
Parte ricorrente lamenta l'insufficienza degli importi accantonati a titolo di TF dalla società datrice;
afferma, in particolare, il proprio diritto a vedersi computare, nella quota di retribuzione da accantonarsi anno per anno ai fini del TF il compenso per lavoro straordinario e/o supplementare, anche festivo e notturno, annualmente percepito, secondo il disposto dell'art. 2120 c.c.; altresì, tutti gli altri elementi di natura retributiva, aventi carattere fisso e continuativo, erogati in dipendenza del rapporto di lavoro, come in ricorso precisati.
Preliminarmente, va rilevato che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente appare infondata.
Va ricordato che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, secondo quanto previsto dall'art. 2120 cod. civ., al momento della cessazione del rapporto.
Pertanto, appare irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, accertare la data in cui è avvenuto l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo.
Nella fattispecie, il rapporto di lavoro è, pacificamente, ancora in corso.
Inoltre, il ricorrente, dopo avere lavorato alle dipendenze della società con contratti a tempo Controparte_5
determinato, nel periodo dal 1989 al 2000 (cfr. atti), era riassunto con contratto a tempo indeterminato in data 16.05.2000 e utilizzazione part time e che, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli del
25.05.09 n. 16040 depositata il 19.01.10, in accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore, accertava la nullità del contratto a termine del
20.07.1992, dichiarando la sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato da tale data, condannando la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Nel merito, si evidenzia che l'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito l'indennità di anzianità con il trattamento di fine rapporto, stabilendo che "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per per 13,5.l'anno stesso divisa
Il secondo comma della disposizione in esame precisa, poi, che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del calcolo del t.f.r., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Pertanto, il canone generale è il cd. criterio dell'onnicomprensività della retribuzione, mentre eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che è autorizzata anche a prevedere una diversa nozione di retribuzione ai fini del calcolo del t.f.r. (Cass. Sez. Lav.
n. 19695/2007).
Tanto premesso, occorre delineare la nozione legale di retribuzione accolta dall'art. 2120 c.c.
In proposito, si osserva - in linea con quanto affermato dalla Suprema
Corte in plurime occasioni - che il Legislatore del 1982 ha inteso abbandonare la nozione di "continuità" ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2121 c.c., introducendo un sistema di determinazione del t.f.r. non più basato, come in passato, sull'ultima retribuzione percepita, ma sulla sommatoria di quote di retribuzione accantonate. L'innovazione di cui si è detto, ha indotto la giurisprudenza a non attribuire particolare rilievo alla ripetitività e/o alla frequenza delle erogazioni, ma a far leva sulla "qualità" dell'emolumento corrisposto, attribuendo così decisiva valenza al nesso di corrispettività e, quindi, di derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo (vale a dire, alla "causa" dell'emolumento) ed escludendo dalla base di calcolo del t.f.r. i compensi sporadici ed occasionali, ovvero quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite (Cass. Sez. Lav. n. 16591/2014; Cass. Sez. Lav. n. 9252/2008;
Cass. Sez. Lav. n. 11607/2002).
Nella fattispecie, parte ricorrente rivendica il proprio diritto al riconoscimento, nella base di calcolo del TF, del compenso per il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, nonché delle altre voci, puntualmente individuate in ricorso, sul presupposto del carattere non meramente saltuario delle stesse, quali compensi per prestazioni rese con frequenza non sempre identica e, tuttavia, in ottemperanza ad esigenze non occasionali dell'azienda; altresì, della assenza di specifiche disposizioni di contrattazione collettiva volte ad escluderle dal computo del TF.
La società, si è difesa affermando, per alcuni di essi, di avere già provveduto ad includerli nella base di calcolo del TF (ad es. indennità di lavori complementari, indennità di zona); per altri, che trattasi di voci retributive escluse dal calcolo del TF per previsione del C.C.N.L. e non continuative.
Tali le contrapposte posizioni delle parti, si è proceduto all'affidamento di incarico di consulenza contabile al CTU, dott.ssa . allo Persona_1
,
scopo di individuare e conteggiare gli importi, risultanti dalle buste paga, da includersi nella base di calcolo del TF, non esclusi dalle previsioni della contrattazione collettiva e, tuttavia, non calcolati dalla società.
Il CTU ha elaborato più prospetti contabili, sviluppati distinguendo tra il primo periodo di lavoro, con contratti a tempo determinato, dal luglio
1992 al mese di febbraio 2000, e il secondo periodo di lavoro, successivo alla assunzione a tempo indeterminato, da maggio 2000 fino al
31.12.2020: per ciascun periodo ha considerato tutti gli elementi ed i relativi importi, presenti nei cedolini, al fine di verificare l'effettiva considerazione degli stessi nel TF indicato dalla società; quindi, ha provveduto ad elaborare plurime tabelle ai fini del calcolo del TF, mediante l'inclusione, una alla volta, delle singole voci non computate dalla società ai fini del calcolo del TF (cfr. atti).
Reputa il Tribunale che le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio possano essere condivise, in quanto sorrette da accertamenti tecnici condotti con retti e convincenti criteri e esaurientemente motivate.
In particolare, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni di cui alle tabelle n. 12
Si legge nella parte illustrativa della relazione: " la scrivente ha ritenuto necessario distinguere le due tabelle: La prima, denominata
- Pt_1
Verifica elementi TF da luglio 1992 a febbraio 2000". Tabella n. 1, riporta tutti gli elementi indicati nei cedolini, relativi ai periodi lavorativi durante il quale il ricorrente aveva un rapporto lavorativo a tempo determinato, dal luglio 1992 a febbraio 2000 Tabella n. 1. - La seconda, denominata "Aversa Verifica elementi TF da maggio 2000" Tabella n.
2, riporta tutti gli elementi indicati nei cedolini, relativi ai periodi lavorativi durante il quale il ricorrente aveva un rapporto a tempo indeterminato, da maggio 2000 a dicembre 2020. (poco più di anni 20 anni pari a 248 mensilità). In ogni tabella le voci dei cedolini, non ricompresi nel calcolo del TF da parte dell'azienda, sono state evidenziate ed indicate con un carattere maggiore;
lì dove l'importo della retribuzione utile ai fini del calcolo del TF non risulta coerente con quello calcolato dalla scrivente, gli stessi sono stati evidenziati ed indicati con carattere corsivo. Svolta questa prima e necessaria verifica, la scrivente ha proceduto, distinguendo sempre i due periodi, alla determinazione dell'accantonamento per TF per il periodo oggetto di causa tenendo conto nella base di calcolo tutti gli elementi, indicate in busta paga, esclusi dall'azienda dalla base di calcolo del TF". Si precisa che, come precedentemente relazionato, per alcune annualità non è stato possibile determinare il computo utilizzato dall'azienda per la determinazione del TF, pertanto ai fini della quantificazione della differenza di accantonamento TF la scrivente, ha elaborato molteplici prospetti di calcolo includendo e/o escludendo alcuni elementi della busta paga, al fine di esporre alla SV maggiori possibilità di valutazione. Si precisa che ai fini del calcolo non sono state considerati
"Premio pr. Acc. 2004", "Una tantum”, “ind. Turno spezz PT”, “ind. Lav dom", "Ferie liquidate fine rapporto", "rimb. Art 40”, l'elemento retributivo temporaneo (E.R.T.) e l'elemento retributivo territoriale.
(E.T.R), così come confermato dalle parti in sede delle operazioni peritali del 9/4/2024. Per alcuni elementi presenti in busta paga risultano accordi per i quali tali elementi non rientrano nella base di calcolo del TF, in particolare: 1) E.T.R. art. 46 (elemento retributivo tabellare), presente nell'anno 2013, 2016 è 2019, ed erogati a copertura economica per il mancato rinnovo del CCNL. A tergo della lettera A dell'art. 46 del CCNL si riporta quanto segue: "Gli importi corrisposti a tale titolo non hanno alcun riflesso su altri istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il TF. Di quanto erogato si dovrà tenere conto in sede di accordo di rinnovo" 2)
Premio Produttività Accordo 2004: l'accordo 26/10/2004 precisa che "Gli importi del Premio di cui al presente accordo non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto"
3) indennità lavoro domenicale: art. 29 CCNL: fermo restando che il lavoro prestato nella giornata di domenica dal personale turnista già compensato dalla contrattazione collettiva che prevede, tra l'altro, per lo stesso personale, a parità di retribuzione con il personale non turnista, una minore durata della prestazione annua, viene istituita un'indennità per il lavoro domenicale. Pertanto al personale turnista che effettui nel corso della domenica una prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore viene corrisposto un importo pari a lire 10.000. Detta indennità non utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale del trattamento di fine rapporto;
4) una tantum;
le indennità una tantum corrisposte occasionalmente, non previste dal contratto collettivo o dai rinnovi, non entrano a far parte della base di calcolo del TF;
Tanto chiarito, reputa il Tribunale che debbano essere esclusi dal computo gli elementi non compresi nel calcolo del TF per previsione del C.C.N.L., vale a dire E.T.R., Premio produttività Accordo 2004,
Indennità lavoro domenicale, una tantum, indennità Turno spezz PT"," Ferie liquidate fine rapporto", " rimborso art.40", "E.R.T" per come rilevato nella premessa della relazione e non contestato dalle parti.
Diversamente, la non occasionalità dei compensi per le ulteriori prestazioni di cui alle buste paga, come riscontrata dal CTU, integra il presupposto di cui all'art. 2120 c.c. per includere essi nella base di computo del TF su base annua (v. Cass. Sez. lav n. 22291 del 2017). Ne deriva che, in applicazione delle tabelle N.12 di cui all'elaborato peritale, spetta al ricorrente l'accantonamento nella misura di € 3.875,76 dal luglio
1992 fino al 31.12.2020, ai fini della determinazione del TF complessivamente maturato nel periodo oggetto di causa.
Trattandosi di crediti non ancora esigibili, secondo la prospettazione fatta in ricorso, per cui il rapporto non è ancora cessato, non si ritengono dovuti maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria e imposta sostituiva
Entro tali limiti, sopra indicati, va accolto il ricorso.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà; nel residuo, le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Allo stesso modo, sono posti a carico della società soccombente le spese relative alla consulenza contabile espletata, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'accantonamento nel trattamento di fine rapporto accantonato, per il periodo di lavoro indicato in parte motiva, nella misura di euro €
3.875,76
-rigetta per il resto il ricorso;
-compensa per la metà le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi che liquida in euro
657,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione al procuratore anticipatario.
Napoli, 10.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli - sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Marta
Correggia all'esito della camera di consiglio, emette la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 14494/2021 avente ad OGGETTO: accertamento accantonamento TF
RA
, nato ad [...] il [...], (C.F. [...] Parte_1
), elettivamente domiciliato in Portici, Piazzale F. C.F. 1
Brunelleschi n. 15 presso lo studio dell'avv. Eduardo Napolitano dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti ricorrente
E
(in Controparte_2 Controparte_1
(C.F./ P.IVA: P.IVA 1 in persona del legale rapp.te p.t. e la
,
(c.f./P.Iva P.IVA_2 in Controparte_3 persona del legale rapp.te p.t., entrambe rappresentate e difese dall'Avv.
Francesco Silvestri come da procure in atti ed elettivamente domiciliate come in memoria
Resistenti, intervenuti ex art 11 cpc
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro deducendo: di avere lavorato alle dipendenze della S.p.A. Autostrade Meridionali, con la mansione di esattore (inquadrato nel IV livello, poi definito livello C, CCNL Autostrade e Trafori), sulla base di una pluralità di contratti a termine nei periodi: dal 23.06.1989 al 30.09.89, dal 20.12.89 al 19.01.90, dal 01.07.90 al 30.09.90, dal 01.07.91 al 30.09.91, dal
30.12.91 al 28.01.92, dal 01.07.92 al 30.09.92, dal 24.12.92 al 22.01.93, dal 01.07.93 al 30.09.93, dal 19.12.93 al 19.01.94, dal 01.07.94 al
31.08.94, dal 01.10.94 al 31.10.94, dal 23.12.94 al 22.01.95, dal 01.07.95 al 31.08.95, dal 01.10.95 al 31.10.95, dal 17.12.95 al 16.01.96, dal
01.07.96 al 30.09.96, dal 20.12.96 al 19.01.97, dal 01.07.97 al 30.09.97, dal 20.12.97 al 19.01.98, dal 01.06.98 al 30.09.98, dal 23.12.98 al
22.01.99, dal 01.06.99 al 05.08.99, dal 01.12.99 al 05.01.00; di essere stato riassunto in data 16.05.00 con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed utilizzazione part-time, ma con la mansione di ausiliario alla viabilità, per cui era stato inquadrato nel livello "C1" (anziché livello "C") ed aveva pertanto subito una decurtazione sulla retribuzione contrattuale di circa €
300,00 mensili per la durata di quattro anni;
che a decorrere dal maggio
2001 gli era stato attribuito il livello "C" d'inquadramento e, infine, in data
01.10.01 il rapporto di lavoro era stato trasformato a tempo pieno;
che il
G.U.L. del Tribunale di Napoli con sentenza del 26.05.09 n. 16040, passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità del contratto a termine sottoscritto il 20.07.1992, dichiarando la sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato da tale data e condannando la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive;
che la società con il prospetto paga di ottobre 2009 aveva spontaneamente adempiuto a quanto disposto in sentenza, versando € 18.809,70 a titolo di differenze retributive ed aveva - dal 01.07.1992 al 31.12.20 - versato la retribuzione indicata negli allegati prospetti paga, accantonando e versando al Fondo alla data del 31.12.2020 un TF come da allegata certificazione unica
2021; che, tuttavia, la somma a titolo di T.F.R. accantonato, versato al
CP_4 e/o anticipato al ricorrente dal 01.07.1992 al 31.12.20 non era. corrispondente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c., in quanto nella relativa base di calcolo la società non aveva tenuto conto di "tutti gli elementi di natura retributiva, aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione dei soli rimborsi spese e con inclusione del vitto ed alloggio"; che in particolare la retribuzione utile al calcolo del TF doveva comprendere le seguenti voci, aventi carattere fisso continuativo, erogate in dipendenza del rapporto di lavoro: stipendio (minimo tabellare,
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indennità di contingenza, superminimo, ad personam ed aumenti di anzianità), elemento differenziato della retribuzione ed elemento distinto della retribuzione (art. 18, 21 e 22 CCNL settore), elemento retributivo territoriale (art. 42 CCNL), tredicesima (art. 23 CCNL), premio annuo
(art. 24 CCNL), ferie (art. 25 CCNL); indennità lavori complementari
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(ex art. 39 lett. a CCNL diretta a compensare i lavori complementari di cui all'art. 6 punto 7), indennità di zona (ex cit. art. 39 lett. c diretta a compensare il disagio del lavoratore impegnato ad eseguire la prestazione nell'ambito di una zona di lavoro), indennità maneggio danaro (ex art. 39 lett. d diretta a compensare il maneggio di denaro, con oneri per errori), indennità di reperibilità (ex cit. art. 39 lett. f diretta a compensare la disponibilità a svolgere immediate prestazioni oltre il normale orario), indennità di mensa (ex cit. art. 39 lett. g); premio esazione pedaggi e
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premio produttività (ex artt. 41 e 42 CCNL finalizzati ad incentivare/remunerare la produttività del lavoratore/del casello assegnatogli), indennità di trasferta (ex art. 26 n. 2 CCNL diretta a compensare forfettariamente il disagio del lavoratore impegnato al di fuori della propria zona di lavoro), ore di guida (ex art. 26 n. 2 CCNL diretta a compensare le ore di viaggio - fuori del normale orario di lavoro - trascorse alla guida di un mezzo sociale o privato di proprietà, purché preventivamente autorizzato, da personale che non sia adibito a mansioni di autista) indennità per festività non godute;
lavoro eccedente il
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minimo, lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno (ex art. 8 CCNL) prestato in maniera non occasionale, ma continuativa;
indennità ex accordo del 10.02.2011 che, peraltro, ne riconosce espressamente l'utilità ai fini del calcolo del TF;
• arretrati retributivi erogati in esecuzione della sentenza che ha convertito il rapporto a tempo indeterminato;
compensi liquidati per permessi retribuiti non goduti e ferie non godute alla fine di ciascun rapporto a termine, nonché indennità di vacanza contrattuale;
che aveva diffidato a mezzo PEC la società lamentando l'insufficienza degli importi accantonatigli a titolo di TF, ma tale richiesta era rimasta inevasa;
che le differenze di accantonamento TF al 31.12.2020 erano quelle indicate nei conteggi allegati e pari ad € 11.375,59, oltre rivalutazione successiva.
Tanto premesso concludeva chiedendo: "1. Accertare il diritto del ricorrente, per i titoli di cui in premessa, alle differenze di accantonamento
TF indicate nei conteggi allegati, per un ammontare complessivo al
31.12.2020 di € 11.375,59, oltre rivalutazione successiva come per legge" con vittoria di spese e competenze, ed attribuzione.
Si costituivano quali interventori volontari ex art. 111 c.p.c. il [...]
Controparte_1 e la Controparte_3
deducendo preliminarmente che, a decorrere dal
[...]
31.3.2022, nel rapporto di lavoro con il ricorrente era subentrato il Controparte_1 come da verbale di
Accordo in sede sindacale in data 18.3.2022, nella qualità di Gestore della progettazione, costruzione e gestione del Collegamento Autostradale su incarico della società Concessionaria CP_3 CP_3
- CP_3 و
come da verbale diSubentrante SALERNO Controparte_3
subentro in data 31.3.2022.
Deducevano l'avvenuto integrale pagamento del TF accantonato nel periodo 1992 /2000 (5.1.2000) evidenziando, rispetto ai conteggi depositati dal ricorrente, una differenza a proprio credito di euro 402,06.
Eccepivano la prescrizione del diritto di credito relativo agli accantonamenti annuali maturati in data anteriore al 26.5.2016 (nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso); contestavano la pretesa creditoria facendo rilevare che solo parte delle voci retributive elencate in ricorso erano effettivamente dovute in quanto facenti parte legittimamente della base di calcolo per il TF, fuoriuscendo invece da tale novero le indennità di mensa e indennità di reperibilità, nonché il "lavoro straordinario eccedente il minimo", essendo stato prestato in maniera assolutamente occasionale e comunque mai mensilmente, e l'indennità festività non goduta”, in quanto assolutamente occasionale.
In via meramente gradata, limitatamente all'integrazione del TF per lo svolgimento del lavoro straordinario (nella denegata ipotesi che lo stesso fosse stato effettivamente continuativo), deduceva che ciò avrebbe comportato una differenza al più ulteriori euro 2.457,39, solo per il periodo 2002/2009, ovvero in totale di euro 2.768,45 sulla base di tutto lo straordinario, pur non continuativo, prestato.
Acquisita la documentazione prodotta, veniva conferito incarico CTU e, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale decide come da presente sentenza.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Costituisce oggetto della presente controversia la determinazione e la misura del trattamento di fine rapporto.
Parte ricorrente lamenta l'insufficienza degli importi accantonati a titolo di TF dalla società datrice;
afferma, in particolare, il proprio diritto a vedersi computare, nella quota di retribuzione da accantonarsi anno per anno ai fini del TF il compenso per lavoro straordinario e/o supplementare, anche festivo e notturno, annualmente percepito, secondo il disposto dell'art. 2120 c.c.; altresì, tutti gli altri elementi di natura retributiva, aventi carattere fisso e continuativo, erogati in dipendenza del rapporto di lavoro, come in ricorso precisati.
Preliminarmente, va rilevato che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente appare infondata.
Va ricordato che il diritto al trattamento di fine rapporto sorge, secondo quanto previsto dall'art. 2120 cod. civ., al momento della cessazione del rapporto.
Pertanto, appare irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, accertare la data in cui è avvenuto l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo.
Nella fattispecie, il rapporto di lavoro è, pacificamente, ancora in corso.
Inoltre, il ricorrente, dopo avere lavorato alle dipendenze della società con contratti a tempo Controparte_5
determinato, nel periodo dal 1989 al 2000 (cfr. atti), era riassunto con contratto a tempo indeterminato in data 16.05.2000 e utilizzazione part time e che, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli del
25.05.09 n. 16040 depositata il 19.01.10, in accoglimento del ricorso promosso dal lavoratore, accertava la nullità del contratto a termine del
20.07.1992, dichiarando la sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato da tale data, condannando la società al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Nel merito, si evidenzia che l'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha sostituito l'indennità di anzianità con il trattamento di fine rapporto, stabilendo che "in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per per 13,5.l'anno stesso divisa
Il secondo comma della disposizione in esame precisa, poi, che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua, ai fini del calcolo del t.f.r., comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Pertanto, il canone generale è il cd. criterio dell'onnicomprensività della retribuzione, mentre eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che è autorizzata anche a prevedere una diversa nozione di retribuzione ai fini del calcolo del t.f.r. (Cass. Sez. Lav.
n. 19695/2007).
Tanto premesso, occorre delineare la nozione legale di retribuzione accolta dall'art. 2120 c.c.
In proposito, si osserva - in linea con quanto affermato dalla Suprema
Corte in plurime occasioni - che il Legislatore del 1982 ha inteso abbandonare la nozione di "continuità" ravvisabile nel vecchio testo dell'art. 2121 c.c., introducendo un sistema di determinazione del t.f.r. non più basato, come in passato, sull'ultima retribuzione percepita, ma sulla sommatoria di quote di retribuzione accantonate. L'innovazione di cui si è detto, ha indotto la giurisprudenza a non attribuire particolare rilievo alla ripetitività e/o alla frequenza delle erogazioni, ma a far leva sulla "qualità" dell'emolumento corrisposto, attribuendo così decisiva valenza al nesso di corrispettività e, quindi, di derivazione eziologica tra erogazione della prestazione e rapporto lavorativo (vale a dire, alla "causa" dell'emolumento) ed escludendo dalla base di calcolo del t.f.r. i compensi sporadici ed occasionali, ovvero quelle prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite (Cass. Sez. Lav. n. 16591/2014; Cass. Sez. Lav. n. 9252/2008;
Cass. Sez. Lav. n. 11607/2002).
Nella fattispecie, parte ricorrente rivendica il proprio diritto al riconoscimento, nella base di calcolo del TF, del compenso per il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, nonché delle altre voci, puntualmente individuate in ricorso, sul presupposto del carattere non meramente saltuario delle stesse, quali compensi per prestazioni rese con frequenza non sempre identica e, tuttavia, in ottemperanza ad esigenze non occasionali dell'azienda; altresì, della assenza di specifiche disposizioni di contrattazione collettiva volte ad escluderle dal computo del TF.
La società, si è difesa affermando, per alcuni di essi, di avere già provveduto ad includerli nella base di calcolo del TF (ad es. indennità di lavori complementari, indennità di zona); per altri, che trattasi di voci retributive escluse dal calcolo del TF per previsione del C.C.N.L. e non continuative.
Tali le contrapposte posizioni delle parti, si è proceduto all'affidamento di incarico di consulenza contabile al CTU, dott.ssa . allo Persona_1
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scopo di individuare e conteggiare gli importi, risultanti dalle buste paga, da includersi nella base di calcolo del TF, non esclusi dalle previsioni della contrattazione collettiva e, tuttavia, non calcolati dalla società.
Il CTU ha elaborato più prospetti contabili, sviluppati distinguendo tra il primo periodo di lavoro, con contratti a tempo determinato, dal luglio
1992 al mese di febbraio 2000, e il secondo periodo di lavoro, successivo alla assunzione a tempo indeterminato, da maggio 2000 fino al
31.12.2020: per ciascun periodo ha considerato tutti gli elementi ed i relativi importi, presenti nei cedolini, al fine di verificare l'effettiva considerazione degli stessi nel TF indicato dalla società; quindi, ha provveduto ad elaborare plurime tabelle ai fini del calcolo del TF, mediante l'inclusione, una alla volta, delle singole voci non computate dalla società ai fini del calcolo del TF (cfr. atti).
Reputa il Tribunale che le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio possano essere condivise, in quanto sorrette da accertamenti tecnici condotti con retti e convincenti criteri e esaurientemente motivate.
In particolare, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni di cui alle tabelle n. 12
Si legge nella parte illustrativa della relazione: " la scrivente ha ritenuto necessario distinguere le due tabelle: La prima, denominata
- Pt_1
Verifica elementi TF da luglio 1992 a febbraio 2000". Tabella n. 1, riporta tutti gli elementi indicati nei cedolini, relativi ai periodi lavorativi durante il quale il ricorrente aveva un rapporto lavorativo a tempo determinato, dal luglio 1992 a febbraio 2000 Tabella n. 1. - La seconda, denominata "Aversa Verifica elementi TF da maggio 2000" Tabella n.
2, riporta tutti gli elementi indicati nei cedolini, relativi ai periodi lavorativi durante il quale il ricorrente aveva un rapporto a tempo indeterminato, da maggio 2000 a dicembre 2020. (poco più di anni 20 anni pari a 248 mensilità). In ogni tabella le voci dei cedolini, non ricompresi nel calcolo del TF da parte dell'azienda, sono state evidenziate ed indicate con un carattere maggiore;
lì dove l'importo della retribuzione utile ai fini del calcolo del TF non risulta coerente con quello calcolato dalla scrivente, gli stessi sono stati evidenziati ed indicati con carattere corsivo. Svolta questa prima e necessaria verifica, la scrivente ha proceduto, distinguendo sempre i due periodi, alla determinazione dell'accantonamento per TF per il periodo oggetto di causa tenendo conto nella base di calcolo tutti gli elementi, indicate in busta paga, esclusi dall'azienda dalla base di calcolo del TF". Si precisa che, come precedentemente relazionato, per alcune annualità non è stato possibile determinare il computo utilizzato dall'azienda per la determinazione del TF, pertanto ai fini della quantificazione della differenza di accantonamento TF la scrivente, ha elaborato molteplici prospetti di calcolo includendo e/o escludendo alcuni elementi della busta paga, al fine di esporre alla SV maggiori possibilità di valutazione. Si precisa che ai fini del calcolo non sono state considerati
"Premio pr. Acc. 2004", "Una tantum”, “ind. Turno spezz PT”, “ind. Lav dom", "Ferie liquidate fine rapporto", "rimb. Art 40”, l'elemento retributivo temporaneo (E.R.T.) e l'elemento retributivo territoriale.
(E.T.R), così come confermato dalle parti in sede delle operazioni peritali del 9/4/2024. Per alcuni elementi presenti in busta paga risultano accordi per i quali tali elementi non rientrano nella base di calcolo del TF, in particolare: 1) E.T.R. art. 46 (elemento retributivo tabellare), presente nell'anno 2013, 2016 è 2019, ed erogati a copertura economica per il mancato rinnovo del CCNL. A tergo della lettera A dell'art. 46 del CCNL si riporta quanto segue: "Gli importi corrisposti a tale titolo non hanno alcun riflesso su altri istituti contrattuali e di legge, ivi compreso il TF. Di quanto erogato si dovrà tenere conto in sede di accordo di rinnovo" 2)
Premio Produttività Accordo 2004: l'accordo 26/10/2004 precisa che "Gli importi del Premio di cui al presente accordo non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto"
3) indennità lavoro domenicale: art. 29 CCNL: fermo restando che il lavoro prestato nella giornata di domenica dal personale turnista già compensato dalla contrattazione collettiva che prevede, tra l'altro, per lo stesso personale, a parità di retribuzione con il personale non turnista, una minore durata della prestazione annua, viene istituita un'indennità per il lavoro domenicale. Pertanto al personale turnista che effettui nel corso della domenica una prestazione lavorativa pari o superiore a 4 ore viene corrisposto un importo pari a lire 10.000. Detta indennità non utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale del trattamento di fine rapporto;
4) una tantum;
le indennità una tantum corrisposte occasionalmente, non previste dal contratto collettivo o dai rinnovi, non entrano a far parte della base di calcolo del TF;
Tanto chiarito, reputa il Tribunale che debbano essere esclusi dal computo gli elementi non compresi nel calcolo del TF per previsione del C.C.N.L., vale a dire E.T.R., Premio produttività Accordo 2004,
Indennità lavoro domenicale, una tantum, indennità Turno spezz PT"," Ferie liquidate fine rapporto", " rimborso art.40", "E.R.T" per come rilevato nella premessa della relazione e non contestato dalle parti.
Diversamente, la non occasionalità dei compensi per le ulteriori prestazioni di cui alle buste paga, come riscontrata dal CTU, integra il presupposto di cui all'art. 2120 c.c. per includere essi nella base di computo del TF su base annua (v. Cass. Sez. lav n. 22291 del 2017). Ne deriva che, in applicazione delle tabelle N.12 di cui all'elaborato peritale, spetta al ricorrente l'accantonamento nella misura di € 3.875,76 dal luglio
1992 fino al 31.12.2020, ai fini della determinazione del TF complessivamente maturato nel periodo oggetto di causa.
Trattandosi di crediti non ancora esigibili, secondo la prospettazione fatta in ricorso, per cui il rapporto non è ancora cessato, non si ritengono dovuti maggiorazione per interessi legali e rivalutazione monetaria e imposta sostituiva
Entro tali limiti, sopra indicati, va accolto il ricorso.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese nella misura della metà; nel residuo, le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo. Allo stesso modo, sono posti a carico della società soccombente le spese relative alla consulenza contabile espletata, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'accantonamento nel trattamento di fine rapporto accantonato, per il periodo di lavoro indicato in parte motiva, nella misura di euro €
3.875,76
-rigetta per il resto il ricorso;
-compensa per la metà le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, dei restanti due terzi che liquida in euro
657,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione al procuratore anticipatario.
Napoli, 10.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta Correggia