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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4391/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER IN Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DAVIDE BARBUTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in AR (LU), frazione Fornaci di AR, via Alcide De Gasperi s.n.c., giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) I figli minori ed resteranno affidati ad entrambi i genitori (responsabilità Persona_1 Per_2 genitoriale condivisa), con domicilio presso la madre collocataria che vive nell'abitazione sita in via Duccio Galimberti n° 31, AR (LU), ove ha trasferito da tempo la residenza anagrafica. B) Il sig. resterà ad abitare nella casa familiare di sua proprietà in AR (LU), via Parte_2
G. NI n° 48. C) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 400,00 mensili Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre 100% dell'Assegno Unico spettante per i figli, che verrà percepito dalla sig.ra (con ISEE a suo nome). Il sig. continuerà Parte_1 Pt_2
a sostenere i premi delle polizze malattia in favore dei figli minori (DOC.21) e la polizza vita intestata alla sig.ra con beneficiari i figli (DOC.22). Parte_1
1 D) Tempi di frequentazione: i figli staranno con ciascun genitore indicativamente a settimane alterne, compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi e con le esigenze dei minori. E) Festività e vacanze: criterio dell'alternanza; periodo estivo fino a 15 giorni continuativi per ciascun genitore;
periodo invernale fino a 7 giorni continuativi per ciascun genitore, da concordare. F) Regole di condotta genitoriale: le parti si impegnano a mantenere reciproco rispetto e serena comunicazione, tutelando le figure materna e paterna e seguendo i figli in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche;
si allega piano genitoriale predisposto secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia, compilato dalle parti (DOC.23). G) Le spese straordinarie, scolastiche e mediche del figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura pari al 50% da intendersi, per tali spese, quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Lucca che qui si riportano: spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); - Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); - Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); - Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; - Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); - attività ludico-ricreative (centri estivi); - cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per
SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
In deroga a quanto previsto dal protocollo sopra richiamato i signori e prestano Pt_2 Parte_1 preventivamente il consenso, con il presente atto, a considerare spese straordinarie, da dividersi al 50% ciascuno, quelle sostenute per le attività sportive anche non agonistiche (compresa l'attrezzatura e quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei ivi comprese spese di trasporto e stages) oltre a quelle per attività ludico-ricreative (centri estivi). Il signor EL si obbliga, però, a garantire l'integrale pagamento di tali spese sino all'importo di € 1.000,00 annui (solo, quindi, l'eventuale eccedenza dovrà essere corrisposta nella misura del 50% ciascuno).
2 H) Assegno unico/sostegni familiari: percepiti per intero dal genitore collocatario, sig.ra Parte_1
I) Passaporti: reciproco consenso sin d'ora al rilascio/rinnovo dei passaporti dei figli, con facoltà per ciascun genitore di inserire il figlio nel proprio passaporto. Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AR (LU) il 19/7/2008, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
4/7/2010) ed (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in AR (LU) in data 19/7/2008, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di AR (LU) all'Atto Numero 11, Parte II, Serie A, Ufficio di stato civile, dell'Anno 2008; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ER IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ER IN Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 11/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/10/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DAVIDE BARBUTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in AR (LU), frazione Fornaci di AR, via Alcide De Gasperi s.n.c., giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«A) I figli minori ed resteranno affidati ad entrambi i genitori (responsabilità Persona_1 Per_2 genitoriale condivisa), con domicilio presso la madre collocataria che vive nell'abitazione sita in via Duccio Galimberti n° 31, AR (LU), ove ha trasferito da tempo la residenza anagrafica. B) Il sig. resterà ad abitare nella casa familiare di sua proprietà in AR (LU), via Parte_2
G. NI n° 48. C) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 400,00 mensili Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, oltre 100% dell'Assegno Unico spettante per i figli, che verrà percepito dalla sig.ra (con ISEE a suo nome). Il sig. continuerà Parte_1 Pt_2
a sostenere i premi delle polizze malattia in favore dei figli minori (DOC.21) e la polizza vita intestata alla sig.ra con beneficiari i figli (DOC.22). Parte_1
1 D) Tempi di frequentazione: i figli staranno con ciascun genitore indicativamente a settimane alterne, compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi e con le esigenze dei minori. E) Festività e vacanze: criterio dell'alternanza; periodo estivo fino a 15 giorni continuativi per ciascun genitore;
periodo invernale fino a 7 giorni continuativi per ciascun genitore, da concordare. F) Regole di condotta genitoriale: le parti si impegnano a mantenere reciproco rispetto e serena comunicazione, tutelando le figure materna e paterna e seguendo i figli in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche;
si allega piano genitoriale predisposto secondo il protocollo del Tribunale di Civitavecchia, compilato dalle parti (DOC.23). G) Le spese straordinarie, scolastiche e mediche del figlio saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura pari al 50% da intendersi, per tali spese, quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Lucca che qui si riportano: spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); - Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); - Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); - Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; - Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); - attività ludico-ricreative (centri estivi); - cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per
SI (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
In deroga a quanto previsto dal protocollo sopra richiamato i signori e prestano Pt_2 Parte_1 preventivamente il consenso, con il presente atto, a considerare spese straordinarie, da dividersi al 50% ciascuno, quelle sostenute per le attività sportive anche non agonistiche (compresa l'attrezzatura e quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei ivi comprese spese di trasporto e stages) oltre a quelle per attività ludico-ricreative (centri estivi). Il signor EL si obbliga, però, a garantire l'integrale pagamento di tali spese sino all'importo di € 1.000,00 annui (solo, quindi, l'eventuale eccedenza dovrà essere corrisposta nella misura del 50% ciascuno).
2 H) Assegno unico/sostegni familiari: percepiti per intero dal genitore collocatario, sig.ra Parte_1
I) Passaporti: reciproco consenso sin d'ora al rilascio/rinnovo dei passaporti dei figli, con facoltà per ciascun genitore di inserire il figlio nel proprio passaporto. Con ogni ulteriore pronuncia accessoria e secondo legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AR (LU) il 19/7/2008, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
4/7/2010) ed (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto Per_2 di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in AR (LU) in data 19/7/2008, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di AR (LU) all'Atto Numero 11, Parte II, Serie A, Ufficio di stato civile, dell'Anno 2008; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
3 Così deciso in Lucca, l'11/12/2025.
Il Presidente estensore
ER IN
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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