Sentenza breve 16 gennaio 2026
Commentario • 1
- 1. Diniego del porto d’armi senza abuso accertatoRaffaele Tuccillo · https://www.avvocatoraffaeletuccillo.it/articoli/ · 24 gennaio 2026
Il diniego di licenza di porto d'armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione prognostica non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne. A stabilirlo é stato il TAR Sicilia Catania, Sezione 1, Sentenza del 16 gennaio 2026, n. 92.
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo porto fucile uso sportivo notificato il 22.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego indicato in oggetto motivato sulla base delle seguenti considerazioni: « in data 09.06.2016 veniva deferito all’A.G. per i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative e truffa aggravata per il conseguimento delle erogazioni pubbliche, nella qualità di direttore -OMISSIS- -OMISSIS-; successivamente lo stesso veniva rinviato a giudizio nell’ambito di un procedimento penale dinanzi la prima sezione del Tribunale di Catania, riconducibile all’articolata attività di polizia giudiziaria denominata “Mafia Capitale”; il predetto procedimento, in data -OMISSIS-, si concludeva con la dichiarazione di intervenuta la prescrizione; in particolare nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Catania, dopo aver affermato che gli imputati avrebbero potuto rinunciare alla prescrizione e proseguire la fase dibattimentale per giungere ad una assoluzione nel merito, evidenzia che "non sono emersi elementi idonei ad escludere in modo assolutamente incontestabile l’esistenza del fatti in contestazione, la loro rilevanza penale o la non commissione dei medesimi da parte degli imputati. Non può ritenersi che l’incompletezza istruttoria coincida con l’emersione di una prova negativa in ordine all’assoluta assenza della prova di colpevolezza ».
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, stante la carenza di qualsivoglia legame logico-giuridico tra il fatto contestatogli e l’uso delle armi, nonché il generico riferimento al suo coinvolgimento nel procedimento penale “Mafia Capitale” di cui la Corte di cassazione ha escluso il carattere mafioso.
Inoltre, il provvedimento avversato sarebbe carente in ordine alla valutazione complessiva della personalità del ricorrente e si riferirebbe a fatti risalenti nel tempo.
2) Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Abnormità del provvedimento
impugnato, poiché l’impiego arma utilizzata a fini sportivi assurge a diritto costituzionale tutelato.
3) Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, giacché il ricorrente non è stato condannato per reati automaticamente ostativi.
4) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della condotta dell’amministrazione, stante il precedente rilascio dei titoli di polizia al ricorrente.
5) Eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza per uso difensivo della discrezionalità amministrativa.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando memoria.
In vista dell’udienza camerale indicata in epigrafe – in vista della quale parte ricorrente ha depositato una memoria – il ricorso è stato posto in decisione previo avviso ex art. 60 c.p.a.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infraprecisati.
I motivi primo, terzo, quarto e quinto sono fondati e vanno accolti.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza la detenzione e l’autorizzazione al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (cfr., T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, sentenza n. 2861 del 12 agosto 2024 e giurisprudenza ivi richiamata).
Il diniego di licenza di porto d’armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione prognostica non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270, 27 aprile 2022, n. 3331; 28 marzo 2022, n. 2229).
L’Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto ritenuto ostativo nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall’esito del giudizio penale eventualmente instaurato in seguito allo stesso e, quindi, indipendentemente anche dalla eventuale formale estinzione del reato ovvero dalla eventuale archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (cfr. T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. V, 6 giugno 2022, n. 3820).
Il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini del diniego dei titoli autorizzatori in materia di armi non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (cfr., T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 10 febbraio 2022 n. 386). Nel compiere tale valutazione, l’Amministrazione può, nell’esercizio del suo potere ampiamente discrezionale, valorizzare anche il verificarsi di situazioni non penalmente rilevanti, ma ciononostante indicative di una condotta non specchiata, richiedendosi, in pratica, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia richiesta, che il soggetto interessato al titolo richiesto osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (ex aliis, T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 17 luglio 2023, n. 2224).
Ciò posto, con riguardo alle ipotesi di reato per cui il ricorrente è stato deferito all’A.G. (falsità ideologica e truffa aggravata), la Sezione ha avuto più volte modo di chiarire (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, I, 25.10.2024, n. 3477) che, venendo in rilievo un fatto che non è connesso all’uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi avrebbe richiesto l’indicazione di quelle “particolari contingenze” (T.A.R. Valle d’Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.
Tale carenza di motivazione è causa dell’(ulteriore) illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, come ritenuto in fattispecie analoghe, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell’applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S.: in particolare, qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi , sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis, T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.a.r. per il Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812).
È stato condivisibilmente osservato, altresì, che il provvedimento di divieto di detenzione e di porto di armi è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l’uso delle armi, si possa desumere l’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità), tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare (cfr. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83).
In altri termini, non essendo evidente la correlazione fra i reati ascritti all’interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il divieto di detenzione delle armi che, nel caso di esame, è stato del tutto omesso.
Infine, avuto riguardo al coinvolgimento del ricorrente nel procedimento penale “Mafia Capitale” deve evidenziarsi come il provvedimento impugnato delinei un automatismo tra l’assenza di un’assoluzione piena (essendosi il procedimento penale incoato dinnanzi al Tribunale di Catania definito con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione) e l’impossibilità di ottenere il titolo di polizia.
Il Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A., sez. giur., 10 giugno 2025, n. 479), in una fattispecie analoga, ha ritenuto che «la motivazione addotta dal Questore per respingere la richiesta del permesso di porto di fucile debba definirsi “perplessa”, in quanto non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico del ragionamento che ha condotto alla formulazione del giudizio prognostico negativo a carico dell’appellante. [...] In ordine alla motivazione del provvedimento del Questore in scrutinio, si osserva che essa prima afferma che il reato, seppur dichiarato estinto per la sopravvenuta prescrizione, può essere (discrezionalmente) valutato ai fini della formulazione del giudizio prognostico, unitamente ad altri elementi fattuali quali le frequentazioni sconsigliate, etc., ma poi conclude che siccome comunque il furto (di energia elettrica) ebbe a verificarsi, l’istanza è respinta. La motivazione del provvedimento confonde il “poter” respingere l’istanza con il “doverla” respingere, elidendo la discrezionalità del Questore dietro una sostanziale vincolatività (automaticità) della decisione, che invece nella presente fattispecie non sussiste. Nessun rilievo di specie si rinviene nel complesso della motivazione, né sulla concreta rilevanza del fatto storico, né sull’eventuale compresenza di ulteriori elementi di fatto che suffraghino il giudizio prognostico negativo».
La motivazione del provvedimento impugnato finisce così per elidere la discrezionalità in materia, dietro una sostanziale vincolatività (automaticità) della decisione, che nella presente fattispecie non sussiste.
Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto, poiché la tutela costituzionale dello sport contemplata dall’art. 33, comma 7, Cost. secondo cui “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme” non delinea un diritto costituzionalmente protetto e assoluto ad ottenere il porto d’armi per uso sportivo, costituendo invero un interesse da bilanciare con gli altri diritti costituzionali che il controllo delle armi assicura.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
L’esito del giudizio e la sussistenza di ampi margini di discrezionalità della P.A. in ordine all’eventuale soddisfacimento della pretesa legittimano la compensazione delle spese di lite, fatto salvo il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate, fatto salvo il rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, da parte dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CR AR SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CR AR SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.