Articolo 34 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
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20 luglio 1962
Art. 34. Mancata corrispondenza alle caratteristiche del tipo approvato

Colui che fornisce o installa a bordo di navi mercantili, apparecchi, dispositivi, o materiali per i quali e' richiesto il riconoscimento di tipo approvato e che non corrispondono alle caratteristiche del "tipo approvato" e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962