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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 2539/2024 avente ad oggetto “ricorso congiunto per regolamentazione di figli naturali”, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Cerignola al Parte_1 C.F._1
Viale S. Antonio n. 61, presso lo studio degli avv.ti DOMENICO CARAVELLA e NICOLA
CARAVELLA, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cerignola alla CP_1 C.F._2
Via L. Barriello n. 46, presso lo studio dell'avv. MARIA ROSARIA FINO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 23/10/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli istanti, fra loro non coniugati, in qualità di genitori di (nata a [...] il Persona_1
31.10.2022) e di (nata a [...] il [...]), con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 Pt_2
c.p.c. depositato in data 12.09.2024, hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione in relazione alle figlie naturali minori, come da accordi raggiunti tra le parti ed esposti nel ricorso.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, le parti hanno ribadito la richiesta di accoglimento della regolamentazione nei riguardi delle figlie sulla base delle condizioni pattuite.
Di tali accordi il Tribunale prende atto, ai sensi dell'art. 337 ter, 2° comma, 3° periodo, c.c., recependoli con la presente sentenza, dopo averne verificato la non contrarietà all'interesse morale e materiale della prole;
gli stessi, che si intendono qui per integralmente riportati e trascritti, non sono peraltro contrari a norme imperative.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso delle minori, con collocazione stabile presso la madre e alle modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti, per come documentata in atti;
lo stesso può affermarsi per tutte le altre condizioni concordate tra i genitori.
Trattandosi di pronuncia su richiesta congiunta delle parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
• approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti nei riguardi delle figlie minori
[...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), come da accordi indicati nel ricorso Per_1 Pt_2 congiunto depositato in data 12.09.2024, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
14.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonio Buccaro Presidente
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore
dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.g. 2539/2024 avente ad oggetto “ricorso congiunto per regolamentazione di figli naturali”, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Cerignola al Parte_1 C.F._1
Viale S. Antonio n. 61, presso lo studio degli avv.ti DOMENICO CARAVELLA e NICOLA
CARAVELLA, che la rappresentano e difendono come da procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cerignola alla CP_1 C.F._2
Via L. Barriello n. 46, presso lo studio dell'avv. MARIA ROSARIA FINO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
ricorrente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 23/10/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli istanti, fra loro non coniugati, in qualità di genitori di (nata a [...] il Persona_1
31.10.2022) e di (nata a [...] il [...]), con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 Pt_2
c.p.c. depositato in data 12.09.2024, hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione in relazione alle figlie naturali minori, come da accordi raggiunti tra le parti ed esposti nel ricorso.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024, le parti hanno ribadito la richiesta di accoglimento della regolamentazione nei riguardi delle figlie sulla base delle condizioni pattuite.
Di tali accordi il Tribunale prende atto, ai sensi dell'art. 337 ter, 2° comma, 3° periodo, c.c., recependoli con la presente sentenza, dopo averne verificato la non contrarietà all'interesse morale e materiale della prole;
gli stessi, che si intendono qui per integralmente riportati e trascritti, non sono peraltro contrari a norme imperative.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Si ritiene, in particolare, che siano conformi all'ordine pubblico e all'interesse della prole le scelte in merito all'affido condiviso delle minori, con collocazione stabile presso la madre e alle modalità di visita per il padre, nonché la misura del mantenimento pattuita a carico del padre, che risulta congrua alla luce della situazione economica delle parti, per come documentata in atti;
lo stesso può affermarsi per tutte le altre condizioni concordate tra i genitori.
Trattandosi di pronuncia su richiesta congiunta delle parti, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta da e Parte_1
con l'intervento del P.M., così provvede: CP_1
• approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti nei riguardi delle figlie minori
[...]
(nata il [...]) e (nata il [...]), come da accordi indicati nel ricorso Per_1 Pt_2 congiunto depositato in data 12.09.2024, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
• nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno
14.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro