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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/11/2024, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1959/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Luca Cavuoto, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] ad [...] (avv. Luca Cavuoto, giusta procura in Controparte_1
atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 23/9/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cervinara (BN) il 7/6/2003.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce
p. 1/2 l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 22/12/2023, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Cervinara (BN) il 7/6/2003 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto, da intendersi qui riportati e trascritti. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi della figlia delle parti, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da
E , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Cervinara (BN) il 7/6/2003 tra e (atto nr. 4, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A, volume U, anno 2003), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cervinara (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 20 novembre 2024
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 1959/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato il [...] a [...] (avv. Luca Cavuoto, giusta procura in Parte_1
atti) parte ricorrente
E
, nata il [...] ad [...] (avv. Luca Cavuoto, giusta procura in Controparte_1
atti) parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/11/2024, che richiamano quelle già formulate in atti. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 23/9/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Cervinara (BN) il 7/6/2003.
2. La domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce
p. 1/2 l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 22/12/2023, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Cervinara (BN) il 7/6/2003 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso introduttivo, da loro debitamente sottoscritto, da intendersi qui riportati e trascritti. Poiché tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi della figlia delle parti, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione.
5. Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda congiuntamente proposta da
E , ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Cervinara (BN) il 7/6/2003 tra e (atto nr. 4, parte II, Parte_1 Controparte_1
serie A, volume U, anno 2003), alle condizioni sopra richiamate;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cervinara (BN);
- compensa le spese di lite.
Benevento, 20 novembre 2024
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 2/2