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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 26/02/2026, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1253/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
TT SE, LA
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3657/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 A Rl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palombara Sabina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15629/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 828 DEL 2022 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 660/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Palombara Sabina, la Ricorrente_1 società consortile a r.l., con sede in Palombara Sabina al Indirizzo_1, impugnava la sentenza n. 15629/35/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma il 20.12.2023 - depositata il
29.12.2023 e non notificata -, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 828 del 27.9.2022, avente ad oggetto una richiesta di pagamento di euro
14.567,00 a titolo di IMU 2017, oltre sanzioni ed interessi.
In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante eccepiva la illegittimità dell'avviso di accertamento n. 828 del 27.9.2022, stante:
a) la carenza di motivazione;
b) la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lvo 504/1992, in materia di determinazione della base imponibile dell'IMU, non avendo l'ente creditore considerato la minore potenzialità edificatoria ed il decremento del valore venale delle aree tassate;
c) la illegittima applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Il Giudice di prime cure, nella rilevata contumacia del Comune di Palombara Sabina, accoglieva, come detto, parzialmente il ricorso riducendo il valore venale del terreno tassato da euro 37,00 al mq. ad euro
13,00 al mq.
Con l'atto di appello in esame, la Ricorrente_1 società consortile a r.l. eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia, stante:
1) la omessa valutazione, ad opera del primo Giudice, della dedotta nullità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione in ordine agli elementi essenziali della pretesa tributaria;
2) la omessa applicazione del giudicato esterno formatosi tra le parti in ordine ad annualità IMU diverse da quelle oggetto del presente giudizio;
3) la immotivata statuizione di compensazione delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Palombara Sabina non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello infondato.
Non meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa l'eccepita nullità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione.
Sul punto, come è noto, l'art. 7 l. 212/2000 prevede che gli atti impositivi che siano autonomamente impugnabili devono essere motivati e, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato, a meno che non ne venga riportato il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengano sussistenti e fondati. Altresì, i fatti e i mezzi di prova posti a fondamento dell'atto impositivo non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, sempre che ne sussistano i presupposti e non siano maturate decadenze. Inoltre, gli atti tributari devono indicare: l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Ricorre, pertanto, una grave compressione del diritto di difesa del contribuente, laddove l'amministrazione ometta di indicare nell'avviso di accertamento gli elementi identificativi del petitum e della causa petendi o di allegare o riprodurre, nel suo contenuto essenziale, eventuali atti enunciati per relationem.
Dunque, l'aspetto “motivo”, lungi dall'essere un mero presupposto formale di legittimità dell'atto impositivo
(e, in generale di tutti gli atti amministrativi ex art. 3 l. 241/1990), è estensione diretta dell'esercizio del diritto di difesa del contribuente e, prima ancora, è espressione del principio di legalità amministrativa.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità e di merito sulla questione non è stata sempre univoca. Invero, in un primo momento prevaleva il principio della cosiddetta provocatio ad opponendum . Secondo tale orientamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 d.P.R. 633/1972, l'atto amministrativo che includa gli elementi essenziali della pretesa tributaria, che sia idoneo cioè a mettere il contribuente nelle condizioni di contestarne efficacemente l”an' ed il 'quantum debeatur'. Ragionando a contrario dovrebbe affermarsi che l'ente impositore non è tenuto ad indicare nell'avviso di accertamento elementi o atti posti a fondamento dello stesso, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto essenziale, sull'assunto della fede privilegiata attribuibile, ai sensi dell'art. 2700 c.c., a tutti gli atti redatti dagli organi del controllo fiscale, quanto ai fatti in esso descritti. Sarà sufficiente perciò la sola regolarità formale dello stesso.
Successivamente, ha preso forma un orientamento maggiormente restrittivo, secondo cui l'atto della amministrazione tributaria non può ridursi ad una mera ed astratta enunciazione impositiva, avulsa dalla ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi della obbligazione tributaria. Ciò è possibile soltanto quando la motivazione contenga una chiara ricostruzione della causa petendi e del petitum. Sul piano processuale ciò trova conforto negli artt. 23 e 32 d.lvo 546/1992, laddove si afferma che, in sede di impugnazione giudiziale dell'atto impositivo, l'amministrazione può produrre gli atti e i documenti richiamati nell'atto stesso e, sulla base di questi, ne può dedurre dei nuovi, in base al principio di consequenzialità. Tale disposizione ha senso proprio perché presuppone la loro compiuta allegazione nell'atto impugnato.
Orbene, alla luce di tali considerazioni tecnico-giuridiche, ritiene la Corte che l'avviso di accertamento impugnato si appalesi sufficientemente motivato in ordine alle ragioni che giustificano la pretesa impositiva non esaurendosi quest'ultima in una astratta enunciazione della imposizione fiscale. In esso, invero, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello in esame, sono chiaramente specificati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti alla base del provvedimento adottato. Del resto, rientrando l'atto tributario impugnato nella categoria degli atti vincolati, ne consegue che l'ente impositore, in presenza di determinati presupposti di diritto e di fatto, ha l'obbligo giuridico di emettere l'atto con contenuti prestabiliti dalla legge.
Né può ritenersi violato l'obbligo di allegazione degli atti richiamati, riguardando, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, quali certamente non sono la delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 20.11.2006, posta a fondamento della determinazione del valore dell'area, trattandosi di atto generale soggetto a pubblicità legale.
Infondata è anche l'eccepita inapplicabilità delle sanzioni. Invero, il regolamento comunale dell'ente appellato, richiamando il d.lvo 472/1997, prevede che, in caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza di imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
Non coglie nel segno, inoltre, neppure l'eccezione di illegittimità della gravata pronuncia, stante l'omessa applicazione del giudicato esterno formatosi tra le parti in ordine ad annualità IMU diverse da quelle oggetto del presente giudizio. Invero, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una annualità non esplica effetto vincolante su annualità successive o precedenti, specie se, come nel caso in esame, sia intervenuta nell'anno precedente una modifica rilevante consistente nella attribuzione alle aree tassate la natura di suoli edificabili. Adeguatamente motivata, infine, deve ritenersi anche la statuizione delle spese sancita nella sentenza appellata, atteso il richiamo alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOLAINI LUCA, Presidente
TT SE, LA
GRECHI CATERINA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3657/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 A Rl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palombara Sabina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15629/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
35 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 828 DEL 2022 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 660/2026 depositato il
10/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Palombara Sabina, la Ricorrente_1 società consortile a r.l., con sede in Palombara Sabina al Indirizzo_1, impugnava la sentenza n. 15629/35/23 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma il 20.12.2023 - depositata il
29.12.2023 e non notificata -, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 828 del 27.9.2022, avente ad oggetto una richiesta di pagamento di euro
14.567,00 a titolo di IMU 2017, oltre sanzioni ed interessi.
In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante eccepiva la illegittimità dell'avviso di accertamento n. 828 del 27.9.2022, stante:
a) la carenza di motivazione;
b) la violazione dell'art. 5, comma 5, d.lvo 504/1992, in materia di determinazione della base imponibile dell'IMU, non avendo l'ente creditore considerato la minore potenzialità edificatoria ed il decremento del valore venale delle aree tassate;
c) la illegittima applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Il Giudice di prime cure, nella rilevata contumacia del Comune di Palombara Sabina, accoglieva, come detto, parzialmente il ricorso riducendo il valore venale del terreno tassato da euro 37,00 al mq. ad euro
13,00 al mq.
Con l'atto di appello in esame, la Ricorrente_1 società consortile a r.l. eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia, stante:
1) la omessa valutazione, ad opera del primo Giudice, della dedotta nullità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione in ordine agli elementi essenziali della pretesa tributaria;
2) la omessa applicazione del giudicato esterno formatosi tra le parti in ordine ad annualità IMU diverse da quelle oggetto del presente giudizio;
3) la immotivata statuizione di compensazione delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Palombara Sabina non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello infondato.
Non meritevole di accoglimento, in primo luogo, si appalesa l'eccepita nullità dell'avviso impugnato per carenza di motivazione.
Sul punto, come è noto, l'art. 7 l. 212/2000 prevede che gli atti impositivi che siano autonomamente impugnabili devono essere motivati e, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato, a meno che non ne venga riportato il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengano sussistenti e fondati. Altresì, i fatti e i mezzi di prova posti a fondamento dell'atto impositivo non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, sempre che ne sussistano i presupposti e non siano maturate decadenze. Inoltre, gli atti tributari devono indicare: l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. Ricorre, pertanto, una grave compressione del diritto di difesa del contribuente, laddove l'amministrazione ometta di indicare nell'avviso di accertamento gli elementi identificativi del petitum e della causa petendi o di allegare o riprodurre, nel suo contenuto essenziale, eventuali atti enunciati per relationem.
Dunque, l'aspetto “motivo”, lungi dall'essere un mero presupposto formale di legittimità dell'atto impositivo
(e, in generale di tutti gli atti amministrativi ex art. 3 l. 241/1990), è estensione diretta dell'esercizio del diritto di difesa del contribuente e, prima ancora, è espressione del principio di legalità amministrativa.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità e di merito sulla questione non è stata sempre univoca. Invero, in un primo momento prevaleva il principio della cosiddetta provocatio ad opponendum . Secondo tale orientamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 d.P.R. 633/1972, l'atto amministrativo che includa gli elementi essenziali della pretesa tributaria, che sia idoneo cioè a mettere il contribuente nelle condizioni di contestarne efficacemente l”an' ed il 'quantum debeatur'. Ragionando a contrario dovrebbe affermarsi che l'ente impositore non è tenuto ad indicare nell'avviso di accertamento elementi o atti posti a fondamento dello stesso, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto essenziale, sull'assunto della fede privilegiata attribuibile, ai sensi dell'art. 2700 c.c., a tutti gli atti redatti dagli organi del controllo fiscale, quanto ai fatti in esso descritti. Sarà sufficiente perciò la sola regolarità formale dello stesso.
Successivamente, ha preso forma un orientamento maggiormente restrittivo, secondo cui l'atto della amministrazione tributaria non può ridursi ad una mera ed astratta enunciazione impositiva, avulsa dalla ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi della obbligazione tributaria. Ciò è possibile soltanto quando la motivazione contenga una chiara ricostruzione della causa petendi e del petitum. Sul piano processuale ciò trova conforto negli artt. 23 e 32 d.lvo 546/1992, laddove si afferma che, in sede di impugnazione giudiziale dell'atto impositivo, l'amministrazione può produrre gli atti e i documenti richiamati nell'atto stesso e, sulla base di questi, ne può dedurre dei nuovi, in base al principio di consequenzialità. Tale disposizione ha senso proprio perché presuppone la loro compiuta allegazione nell'atto impugnato.
Orbene, alla luce di tali considerazioni tecnico-giuridiche, ritiene la Corte che l'avviso di accertamento impugnato si appalesi sufficientemente motivato in ordine alle ragioni che giustificano la pretesa impositiva non esaurendosi quest'ultima in una astratta enunciazione della imposizione fiscale. In esso, invero, contrariamente a quanto dedotto nell'atto di appello in esame, sono chiaramente specificati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti alla base del provvedimento adottato. Del resto, rientrando l'atto tributario impugnato nella categoria degli atti vincolati, ne consegue che l'ente impositore, in presenza di determinati presupposti di diritto e di fatto, ha l'obbligo giuridico di emettere l'atto con contenuti prestabiliti dalla legge.
Né può ritenersi violato l'obbligo di allegazione degli atti richiamati, riguardando, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente, solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, quali certamente non sono la delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 20.11.2006, posta a fondamento della determinazione del valore dell'area, trattandosi di atto generale soggetto a pubblicità legale.
Infondata è anche l'eccepita inapplicabilità delle sanzioni. Invero, il regolamento comunale dell'ente appellato, richiamando il d.lvo 472/1997, prevede che, in caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza di imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
Non coglie nel segno, inoltre, neppure l'eccezione di illegittimità della gravata pronuncia, stante l'omessa applicazione del giudicato esterno formatosi tra le parti in ordine ad annualità IMU diverse da quelle oggetto del presente giudizio. Invero, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una annualità non esplica effetto vincolante su annualità successive o precedenti, specie se, come nel caso in esame, sia intervenuta nell'anno precedente una modifica rilevante consistente nella attribuzione alle aree tassate la natura di suoli edificabili. Adeguatamente motivata, infine, deve ritenersi anche la statuizione delle spese sancita nella sentenza appellata, atteso il richiamo alla reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla spese.