Art. 3. Uso del titolo
Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorita' giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.
Gli avvocati indicati all'articolo 1 debbono fare uso del proprio titolo professionale, espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartengono ovvero dell'autorita' giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione a norma delle disposizioni vigenti in detto Stato.