CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5027/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate OS - Messina
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000431942 IRPEF-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150011826805000 LL
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030050743174000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520060004448329000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520070045353550000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952011001054721800 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130031741876000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140003046612000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140015530444000 LL
- sull'appello n. 5434/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ag.entrate OS - Roma
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000431942 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030009610082000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520060004448329000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520070045353550000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030050743174000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2835/2022 il sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520229000431942/000, notificata nel giugno 2022, limitatamente alle cartelle sottese di competenza della giurisdizione tributaria, per un importo complessivo pari a euro 31.997,97, relative a IVA, IRPEF, IRAP e tasse automobilistiche.
Il contribuente deduceva, tra l'altro, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'intervenuta prescrizione delle pretese e vari vizi formali degli atti della riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, con sentenza n. 2608/2023, accoglieva il ricorso ritenendo non dimostrata la notifica degli atti prodromici e dichiarando prescritte le pretese, con condanna dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agente della OS alle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione sotto plurimi profili, in particolare con riferimento alla legittimazione passiva dell'Ente impositore, all'onere della prova in tema di notifica delle cartelle, all'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal contribuente ed alla non maturata prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate - OS, svolgendo articolate controdeduzioni e producendo documentazione sulla notifica delle cartelle e degli altri atti interruttivi della prescrizione.
Il contribuente resisteva all'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Avverso la medesima sentenza n. 2608/2023 proponeva appello anche l'Agenzia delle Entrate - OS proponeva appello, introducendo il giudizio n. 5434/2023.
Si costituiva in tale procedimento anche l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riunione al giudizio n. 5027/2023.
Si costituiva anche il Resistente_1.
All'udienza del 15.12.2025 la causa n. 5434/2023 veniva riunita a quella n. 5027/2023 e le due cause riunite venivano trattenute in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto osservato che è infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione del procuratore del libero foro di ADER.
Infatti, il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in legge 28 giugno 2019, con "Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'
Nominativo_1", in vigore dal 30 giugno. Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Nominativo_1, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
Con la norma in questione il legislatore ha inteso chiarire «che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'Nominativo_può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici», e ciò «senza dovere adottare apposita motivata delibera≫ (così, sull'art.
4-novies, le "Schede di lettura” parlamentari del 20.6.2019).
Insomma, il legislatore ha voluto affermare - in senso contrario all'orientamento giurisprudenziale più volte descritto - che la difesa di AD da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del "patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai comma 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. Non si tratta, dunque, di patrocinio obbligatorio (benché derogabile), ma
"convenzionale”, seppur fondato sulla esplicita previsione normativa che a tanto abilita AD e l'Avvocatura dello Stato. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza opera dunque solo nel caso in cui AD, nonostante la specifica
-
controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. Si tratta di previsione del tutto condivisibile, atteso che il ricorso ad un libero professionista ha un costo che, anche indirettamente, finisce col gravare su disponibilità pubbliche. La regola non opera, tuttavia, nell'ipotesi inversa, quando cioè sia l'Avvocatura dello Stato a declinare il patrocinio, giacché la sua indisponibilità finisce in tal caso con l'esonerare AD dall'adozione dell'iter aggravato.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, "nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace" (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023". La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Dalla documentazione prodotta in appello da Nominativo_1 emerge che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate al contribuente. Anche il successivo preavviso di fermo è stato validamente notificato. La sequenza procedimentale della riscossione risulta rispettata.
In ogni caso, si osservi che con il ricorso di primo grado la parte contribuente ha fatto valere l'omessa notifica delle cartelle. Pertanto, per fare poi valere difetti di notifica andavano formulati motivi aggiunti (Cass.
16797/2025).
Va ora osservato che le argomentazioni difensive del contribuente basate sul disconoscimento delle copie e sulla pretesa necessità della produzione degli originali non possono essere condivise, posto che è ammessa la prova della notifica anche mediante copie in assenza di un disconoscimento specifico e circostanziato idoneo a inficiare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta. Le copie fotostatiche prodotte hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale
è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Va poi aggiunto che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione (mancante nel presente giudizio) che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 16557/19).
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 27633/18; 29993/17).
Deve ora osservarsi che il contribuente ha sollevato, in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, eccezioni riferite ad atti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
L'omessa impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge ne determina la definitività, precludendo al contribuente la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione dell'atto successivo, eccezioni attinenti al merito della pretesa tributaria.
Ne consegue che le doglianze relative alla validità originaria delle cartelle non sono più scrutinabili in questa sede.
Le eccezioni di prescrizione sollevate dal contribuente sono infondate.
In presenza di cartelle regolarmente notificate e di atti interruttivi della prescrizione, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione delle pretese erariali, tenuto conto della natura dei tributi coinvolti, della sequenza degli atti notificati e delle sospensioni dei termini di prescrizione previste dalla normativa emergenziale.
Le eventuali prescrizioni maturate prima della notifica delle cartelle andavano fatte valere tramite impugnazione delle cartelle. Né risultano fatte valere prescrizioni maturate in epoca successiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno accolti gli appelli riuniti, va riformata la sentenza impugnata e va rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della produzione documentale avvenuta in sede di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, accoglie gli appelli riuniti e, riformando integralmente la sentenza n. 2608/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di entrambi i giudizi riuniti.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RN EL IC LO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MATTARELLA BERNARDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5027/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via S Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate OS - Messina
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000431942 IRPEF-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520150011826805000 LL
CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030050743174000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520060004448329000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520070045353550000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952011001054721800 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520130031741876000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140003046612000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520140015530444000 LL
- sull'appello n. 5434/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ag.entrate OS - Roma
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 27/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000431942 000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030009610082000 LL
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520060004448329000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520070045353550000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520030050743174000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G.R. 2835/2022 il sig. Resistente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520229000431942/000, notificata nel giugno 2022, limitatamente alle cartelle sottese di competenza della giurisdizione tributaria, per un importo complessivo pari a euro 31.997,97, relative a IVA, IRPEF, IRAP e tasse automobilistiche.
Il contribuente deduceva, tra l'altro, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'intervenuta prescrizione delle pretese e vari vizi formali degli atti della riscossione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, con sentenza n. 2608/2023, accoglieva il ricorso ritenendo non dimostrata la notifica degli atti prodromici e dichiarando prescritte le pretese, con condanna dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agente della OS alle spese di lite.
Avverso tale pronuncia proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'erroneità della decisione sotto plurimi profili, in particolare con riferimento alla legittimazione passiva dell'Ente impositore, all'onere della prova in tema di notifica delle cartelle, all'inammissibilità delle eccezioni sollevate dal contribuente ed alla non maturata prescrizione dei crediti.
Si costituiva in giudizio anche Agenzia delle Entrate - OS, svolgendo articolate controdeduzioni e producendo documentazione sulla notifica delle cartelle e degli altri atti interruttivi della prescrizione.
Il contribuente resisteva all'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
Avverso la medesima sentenza n. 2608/2023 proponeva appello anche l'Agenzia delle Entrate - OS proponeva appello, introducendo il giudizio n. 5434/2023.
Si costituiva in tale procedimento anche l'Agenzia delle Entrate chiedendo la riunione al giudizio n. 5027/2023.
Si costituiva anche il Resistente_1.
All'udienza del 15.12.2025 la causa n. 5434/2023 veniva riunita a quella n. 5027/2023 e le due cause riunite venivano trattenute in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto osservato che è infondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione del procuratore del libero foro di ADER.
Infatti, il legislatore è intervenuto sulla questione con l'art.
4-novies, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in legge 28 giugno 2019, con "Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'
Nominativo_1", in vigore dal 30 giugno. Essa così dispone: «Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Nominativo_1, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.
Con la norma in questione il legislatore ha inteso chiarire «che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'Nominativo_può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici», e ciò «senza dovere adottare apposita motivata delibera≫ (così, sull'art.
4-novies, le "Schede di lettura” parlamentari del 20.6.2019).
Insomma, il legislatore ha voluto affermare - in senso contrario all'orientamento giurisprudenziale più volte descritto - che la difesa di AD da parte dell'Avvocatura dello Stato, nella forma tradizionale del "patrocinio autorizzato” ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611/1933 (con conseguente procedimento aggravato previsto dai comma 3 e 4), ha carattere eccezionale, giacché la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è proprio la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. Non si tratta, dunque, di patrocinio obbligatorio (benché derogabile), ma
"convenzionale”, seppur fondato sulla esplicita previsione normativa che a tanto abilita AD e l'Avvocatura dello Stato. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza opera dunque solo nel caso in cui AD, nonostante la specifica
-
controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. Si tratta di previsione del tutto condivisibile, atteso che il ricorso ad un libero professionista ha un costo che, anche indirettamente, finisce col gravare su disponibilità pubbliche. La regola non opera, tuttavia, nell'ipotesi inversa, quando cioè sia l'Avvocatura dello Stato a declinare il patrocinio, giacché la sua indisponibilità finisce in tal caso con l'esonerare AD dall'adozione dell'iter aggravato.
Sulla produzione documentale in appello si noti che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, è sempre ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti all'epoca del primo grado e anche in caso di contumacia.
Invero, "nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace" (Cass. 17921/2021).
Peraltro, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023". La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Ne consegue la piena valutabilità dei documenti prodotti.
Dalla documentazione prodotta in appello da Nominativo_1 emerge che le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate al contribuente. Anche il successivo preavviso di fermo è stato validamente notificato. La sequenza procedimentale della riscossione risulta rispettata.
In ogni caso, si osservi che con il ricorso di primo grado la parte contribuente ha fatto valere l'omessa notifica delle cartelle. Pertanto, per fare poi valere difetti di notifica andavano formulati motivi aggiunti (Cass.
16797/2025).
Va ora osservato che le argomentazioni difensive del contribuente basate sul disconoscimento delle copie e sulla pretesa necessità della produzione degli originali non possono essere condivise, posto che è ammessa la prova della notifica anche mediante copie in assenza di un disconoscimento specifico e circostanziato idoneo a inficiare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta. Le copie fotostatiche prodotte hanno la stessa efficacia delle autentiche se la loro conformità con l'originale
è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Va poi aggiunto che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione (mancante nel presente giudizio) che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass. 16557/19).
La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. 27633/18; 29993/17).
Deve ora osservarsi che il contribuente ha sollevato, in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento, eccezioni riferite ad atti divenuti definitivi per mancata impugnazione.
L'omessa impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge ne determina la definitività, precludendo al contribuente la possibilità di sollevare, in sede di impugnazione dell'atto successivo, eccezioni attinenti al merito della pretesa tributaria.
Ne consegue che le doglianze relative alla validità originaria delle cartelle non sono più scrutinabili in questa sede.
Le eccezioni di prescrizione sollevate dal contribuente sono infondate.
In presenza di cartelle regolarmente notificate e di atti interruttivi della prescrizione, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione delle pretese erariali, tenuto conto della natura dei tributi coinvolti, della sequenza degli atti notificati e delle sospensioni dei termini di prescrizione previste dalla normativa emergenziale.
Le eventuali prescrizioni maturate prima della notifica delle cartelle andavano fatte valere tramite impugnazione delle cartelle. Né risultano fatte valere prescrizioni maturate in epoca successiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno accolti gli appelli riuniti, va riformata la sentenza impugnata e va rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio in considerazione della produzione documentale avvenuta in sede di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, definitivamente pronunciando, accoglie gli appelli riuniti e, riformando integralmente la sentenza n. 2608/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, rigetta il ricorso introduttivo proposto da Resistente_1.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di entrambi i giudizi riuniti.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
RN EL IC LO