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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/10/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2405/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Siderno, alla Via Gorizia n. 16/A, presso lo studio dell'Avv. SCOLERI DOMENICA
MONICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso direzione provinciale di Reggio CP_1
Calabria, alla Via Domenico Romeo, n. 15; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 2234/2023 R.G.) in CP_1
ragione del mancato riconoscimento in suo favore da parte dell'ente, in sede amministrativa, della sussistenza dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento e allo status di cui all'art. 3, c. 3 l. 104/92. Nella presente sede, ha contestato le conclusioni rassegnate dal CTU nominato per la fase di TPO, che a sua volta ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari rivendicati, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alle provvidenze richieste.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, a seguito dell'udienza dell'11.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
***
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore
a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie la comunicazione del decreto di fissazione del termine di giorni trenta per la presentazione della contestazione delle conclusioni della CTU è intervenuta in data 31.7.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 19.8.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il giorno 3.9.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la
CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che lo stesso avrebbe omesso di considerare nella propria valutazione parte della documentazione medica prodotta in giudizio.
Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile.
A fronte delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente veniva disposto il rinnovo delle operazioni con la nomina di diverso CTU. Il CTU nominato nella presente fase ha concluso affermando che l'istante non è meritevole del riconoscimento né del diritto all'indennità di accompagnamento né dei benefici connessi al riconoscimento dello status di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92. La ricorrente è stata difatti riconosciuta invalida al
100%, ma non impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita o a deambulare autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore e con capacità complessiva individuale residua tale da non comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, essendo essa in grado di autogestire la propria condizione di disabilità.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Attesa la presenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
Per lo stesso motivo le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi di CP_1
giudizio che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 07/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2405/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Siderno, alla Via Gorizia n. 16/A, presso lo studio dell'Avv. SCOLERI DOMENICA
MONICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. PISANU RITA ASSUNTA MARIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso direzione provinciale di Reggio CP_1
Calabria, alla Via Domenico Romeo, n. 15; resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 2234/2023 R.G.) in CP_1
ragione del mancato riconoscimento in suo favore da parte dell'ente, in sede amministrativa, della sussistenza dei requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento e allo status di cui all'art. 3, c. 3 l. 104/92. Nella presente sede, ha contestato le conclusioni rassegnate dal CTU nominato per la fase di TPO, che a sua volta ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari rivendicati, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alle provvidenze richieste.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependo l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, a seguito dell'udienza dell'11.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
***
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore
a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie la comunicazione del decreto di fissazione del termine di giorni trenta per la presentazione della contestazione delle conclusioni della CTU è intervenuta in data 31.7.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 19.8.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il giorno 3.9.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la
CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che lo stesso avrebbe omesso di considerare nella propria valutazione parte della documentazione medica prodotta in giudizio.
Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile.
A fronte delle contestazioni sollevate dalla parte ricorrente veniva disposto il rinnovo delle operazioni con la nomina di diverso CTU. Il CTU nominato nella presente fase ha concluso affermando che l'istante non è meritevole del riconoscimento né del diritto all'indennità di accompagnamento né dei benefici connessi al riconoscimento dello status di cui all'art. 3 co. 3 l. 104/92. La ricorrente è stata difatti riconosciuta invalida al
100%, ma non impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita o a deambulare autonomamente senza l'ausilio di un accompagnatore e con capacità complessiva individuale residua tale da non comportare la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuo e globale, essendo essa in grado di autogestire la propria condizione di disabilità.
La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Attesa la presenza di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite si compensano integralmente tra le parti.
Per lo stesso motivo le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi di CP_1
giudizio che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 07/10/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi