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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 12651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12651 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione II Lavoro
N. 29776 /2025 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Canè, all'udienza del 09/12/2025 , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. DEL GAUDIO GENNARO pec Parte_1
giusta procura in atti . Email_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente non costituita
Conclusioni: come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 29/8/25, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare :
“ 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di n. 45,58 ferie maturate e non godute, ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia;
2. per l'effetto, sulla base del CCNL Comparto Scuola, ordinare al a corrispondere alla ricorrente la somma Controparte_2 di € 3.062,68, richiamato nell'allegato 5, ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 22,75 ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2018/2019; n. 22,83 ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2019/2020; 3. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, si chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della docente, precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, ad ottenere l'indennità sostitutiva nel limite dei giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica, quantificati in n. 11,58, come da separato conteggi di cui allegato n. 13; per l'effetto , sulla base del CCNL Comparto Scuola, ordinare al a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente la somma di € 778,13, richiamato nell'allegato 13, ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino all'integrale soddisfo;
4. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
5. munire la sentenza di clausola come per legge.” La prima udienza veniva fissata in data 9/12/25. All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio , il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata , il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui :”in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui :” il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza ,dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 9/12/025 Il giudice
N. 29776 /2025 R.Gen.
Il Giudice designato, dott.ssa Claudia Canè, all'udienza del 09/12/2025 , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ex art. 429, I comma, c.p.c nella causa
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. DEL GAUDIO GENNARO pec Parte_1
giusta procura in atti . Email_1
ricorrente
E
Controparte_1
resistente non costituita
Conclusioni: come da ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto il 29/8/25, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma , sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare :
“ 1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ad ottenere l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di n. 45,58 ferie maturate e non godute, ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia;
2. per l'effetto, sulla base del CCNL Comparto Scuola, ordinare al a corrispondere alla ricorrente la somma Controparte_2 di € 3.062,68, richiamato nell'allegato 5, ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 22,75 ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2018/2019; n. 22,83 ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2019/2020; 3. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, si chiede accertarsi e dichiararsi il diritto della docente, precaria con contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, ad ottenere l'indennità sostitutiva nel limite dei giorni di ferie superiore ai giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali sommati ai giorni di ferie eventualmente goduti durante il periodo di normale attività scolastica, quantificati in n. 11,58, come da separato conteggi di cui allegato n. 13; per l'effetto , sulla base del CCNL Comparto Scuola, ordinare al a Controparte_2 corrispondere alla ricorrente la somma di € 778,13, richiamato nell'allegato 13, ovvero alla somma maggiore o minore che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto sino all'integrale soddisfo;
4. Si chiede condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'avvocato antistatario;
5. munire la sentenza di clausola come per legge.” La prima udienza veniva fissata in data 9/12/25. All'udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio , il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata , il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto. Tale decisione è conforme all'orientamento della Suprema Corte secondo cui :”in caso di rinuncia agli atti, il giudice deve d'ufficio dichiarare la estinzione del giudizio, indipendentemente da eccezione di parte” evidenziandosi dal comportamento tenuto da parte ricorrente la volontà della medesima di rinunziare agli atti del giudizio, mancando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla parte convenuta. Quest'ultima non essendo stata portata a conoscenza dell'instaurazione del rapporto giuridico processuale, non è ovviamente neppure stata posta in condizione di accettare la rinunzia stessa (arg. pure ex art. 306 c.p.c.). In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui :” il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine.” Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza ,dalla sentenza n 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso ,di una pronuncia di mero rito affermando: “ nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Roma, 9/12/025 Il giudice