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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 141 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3724/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli, promossa
DA
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Zuccalà e dell'Avv.
CA AZ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano,
Corso Plebisciti n. 9
APPELLANTE
CONTRO
(cf. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati Gianluca Manini e Giovanni Trapani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via B. Oltrocchi n. 11
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 10/02/2025.
Per l'appellato: come da memoria difensiva depositata in data 29/05/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 3724/24 il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto da impiegato dipendente della società convenuta (operante nel CP_1 settore della intermediazione immobiliare) dal 24/01/22 sino al 01/08/23, con il quale chiedeva la condanna della al pagamento Parte_1 complessivo di euro 6.154,70 di cui 4.107,53 a titolo di t.f.r., la retribuzione di agosto 2023 per euro 974,60 ed euro 1072,57 per retribuzione variabile del luglio
2023.
La società, in relazione ai crediti rivendicati dal ricorrente, contestava specificatamente l'importo di euro 1072,57 in quanto la detta provvigione non era maturata a favore del dipendente non avendo lo stesso rispettato, nella relativa vendita, il range superiore di provvigione di agenzia previsto a quel fine;
chiedeva inoltre, svolgendo eccezione di compensazione, la restituzione di un importo per altra provvigione corrisposta non spettantegli.
Relativamente agli ulteriori crediti, la convenuta svolgeva domanda riconvenzionale con la quale, come riproposta in appello, chiedeva la condanna del al pagamento in favore della ex datrice di lavoro della somma CP_1 complessiva di Euro 30.000,00 a titolo di penale oltre ad Euro 2.638,00 a titolo di risarcimento, per aver l'ex dipendente stornato n. 2 Clienti (i Sigg.ri Parte_2
e ) in diretta violazione della clausola n. 8 del contratto di lavoro e della Pt_3 normativa vigente in materia, rispetto agli immobili siti in Milano, Via Valsolda, 5
e Via Lazzaro Papi, 19 (entrambi di proprietà del Sig. cliente della Parte_2
. Parte_1
Il Tribunale, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, disattendendo le istanze istruttorie orali, riteneva non dovuto l'importo di euro 1072,57 stante il mancato raggiungimento del range prefissato nel contratto, disponeva la parziale compensazione dei rispettivi crediti accertati (euro 5082,13 a carico della società ed euro 2.227,15 a carico del ricorrente) e rigettava per mancanza di prova le domande riconvenzionali, considerato che non risultavano elementi per i denunciati
“storni” dei clienti (vendita immobile di via Valsolda e vendita immobile di via
Papi) e che oltretutto il secondo ipotetico storno si sarebbe verificato dopo la cessazione del rapporto tra le parti, le quali non avevano stipulato un patto di non concorrenza.
2
Ha proposto tempestivo appello la società con un unico motivo, censurando la sentenza per “Carenza di motivazione riguardo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori;
Contraddittorietà tra il rigetto delle prove e la denunziata carenza di prova a sostegno delle domande riconvenzionali;
Errore sul fatto e sulla sua valutazione”.
L'appellante eccepisce la plurima violazione da parte del del disposto CP_1 dell'art. 8 del contratto di assunzione, recante il titolo “Divieto di storno dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti”. In particolare la società deduce lo storno da parte del di due Clienti: il Sig. (proprietario di due CP_1 Parte_2 immobili, di cui uno conferito in vendita a ) e la Sig.ra Parte_1 Pt_3 che si era rivolta all'appellante per acquistare un immobile e che, nei fatti, finiva con l'acquistare proprio uno tra gli immobili (Via Valsolda) per cui il Sig. aveva conferito incarico di mediazione;
immobile, di cui era venuta a Parte_2 conoscenza proprio ed esclusivamente grazie al contatto con l'agenzia immobiliare.
I due stipulavano poi la vendita il 27/6/23, il tutto – secondo la tesi appellante – con l'ausilio del che conosceva anche personalmente la . CP_1 Pt_3
Relativamente all'altro storno, la società deduce che il avesse gestito la CP_1 vendita (nel febbraio 2023, cessato il rapporto di lavoro da meno di un anno) di altro immobile di proprietà del (in via Papi) che veniva pubblicizzato Parte_2 nel profilo “facebook” dell'ex dipendente, nonché dalla agenzia concorrente
[...]
CP_2
La difesa appellante censura la motivazione resa dal primo giudice, il quale avrebbe dovuto accertare la violazione degli obblighi del alla luce dei documenti CP_1 prodotti e valutati secondo un criterio logico giuridico e che avrebbe dovuto ammettere le prove orali, che avrebbero così fornito ulteriori elementi di fondatezza della domanda riconvenzionale come riproposta in appello. Contesta infine la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ricondotto il “divieto di storno” al patto di non concorrenza, laddove andava inquadrato nell'ambito della concorrenza sleale, con diretto inadempimento dell'art. 8 contrattuale e degli artt. 2104 e 2105
c.c.-
Si è costituito resistendo al gravame e chiede il rigetto della Controparte_1 impugnazione con il favore delle spese.
Alla udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa, come da
3
dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
La società appellante richiama l'art. 8 del contratto di lavoro recante il titolo
“Divieto di storno dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti”, che prevedeva:
“
8.3 Il Dipendente si obbliga inoltre a non contattare, direttamente o indirettamente, e a non stornare alcun cliente dipendente o collaboratore della
Società o interferire in alcun modo nei rapporti tra la Società ed i clienti o i dipendenti o i collaboratori della stessa.
8.4 Le parti convengono che per “cliente” debba intendersi chiunque fornisca i propri dati al fine di fruire di qualsivoglia servizio reso dalla medesima”.
8.5 Le parti convengono che costituisce “storno” ai fini della presente clausola, sia il passaggio di clienti personalmente trattati dal
Dipendente a soggetti che svolgano attività in concorrenza con quella della
Società, sia l'analogo passaggio di dipendenti o di collaboratori che abbiano cooperato con il Dipendente, qualora il passaggio dei clienti o dei dipendenti o dei collaboratori presso un soggetto che, quale che sia la sua forma giuridica, svolge attività in concorrenza con quella svolta dalla Società, si verifichi entro un anno dalla cessazione del presente rapporto di lavoro.
8.6 In caso di inadempimento, anche solo parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, il Dipendente dovrà corrispondere alla Società, a titolo di penale, una somma pari ad Euro
10.000 per ogni cliente/dipendente/collaboratore oggetto di storno salvo il diritto per la Società di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.”
Le condotte ascritte dall'appellante al sono relative a: 1) Immobile sito CP_1 in via Valsolda n. 5 – clienti e e 2) Immobile sito in via Parte_2 Pt_3
Lazzaro Papi n. 19 – cliente Parte_2
Osserva il Collegio che la società non ha fornito, né ha allegato alcuna prova circa l'attività di sviamento che il dipendente avrebbe posto in essere.
Relativamente all'immobile di via Valsolda l'appellante si è limitato a produrre l'atto notarile di vendita del 02/06/23 stipulato tra e Parte_4 [...]
, ma alcun capitolo di prova, come articolato (cfr. da n. 47 a Persona_1
n. 61 della memoria di primo grado , verte su circostanze atte a Parte_1 dimostrare la attività di coinvolgimento nell'affare e quindi di sviamento del cliente ad opera del alcun capitolo di prova descrive in concreto una condotta CP_1
4
del tale da poter essere poi valutata come illecita o comunque integrante CP_1 la violazione della clausola contrattuale richiamata.
Risulta – anche in base alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero – che il nel mese di maggio 2023 abbia invitato la , CP_1 Pt_3 interessata ad acquistare un immobile, negli uffici della società presentandola al responsabile e che poi non abbia più avuti contatti con la stessa.
La ricostruzione dei fatti descritta dall'appellante è inoltre contrastante con il documento della stessa società (all. n. 16 del fascicolo di primo grado appellante) che riporta ben 97 visite di clienti presso il detto immobile ad opera del CP_1
e nel quale non compare alcuna visita effettuata dalla . Pt_3
Relativamente all'immobile di via Lazzaro Papi n. 19, la società imputa al di avere continuato ad operare come agente immobiliare e di essersi CP_1 occupato – unitamente alla agenzia - dell'appartamento, di Controparte_2 proprietà del nel febbraio 2024 (successivamente alla cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro, intervenuta ad agosto 2023) producendo al tal fine una foto dell'appellato che propone un bilocale ubicato in quella via ed una visura catastale che attesta la proprietà in capo a di un immobile di 4 vani sito Parte_4 in via Lazzaro Papi n. 19.
Come correttamente motivato dal primo giudice, nessuna prova è stata offerta né di eventuali rapporti del con la né della coincidenza CP_1 Controparte_2 dell'appartamento offerto in vendita dallo stesso con quello di proprietà del
Parte_2
Posto che l'art. 8 contrattuale prevede il divieto di storno di clientela, non vi è prova che il lavoratore abbia posto condotte illecite dirette a sviare i clienti della
[...]
ovvero il;
alcun comportamento del Parte_1 Parte_4 CP_1 integra una violazione dell'art. 2598, n. 3, come dedotto dall' appellante.
Anche in tal caso i capitoli di prova orale, come proposti dalla società, risultano del tutto irrilevanti considerato che sono volti a cercare di provare che l'appellato pubblica sulla sua pagine internet degli annunci immobiliari, che nell'aprile 2024 ha proposto in vendita un immobile posto in via Papi e che collabori con la
[...]
: quand'anche fossero confermati tali fatti, alcuna rilevanza avrebbero CP_2 ai fini della decisione, considerato che non è mai stato stipulato tra le parti un valido
5
patto di non concorrenza, per il quale è infatti prescritto un corrispettivo.
Infine si osserva che la società appellante si è limitata ad allegare capitoli di prova anche generici, in quanto le attività ed i fatti lì descritti, oltre a non integrare alcuna violazione contrattuale da parte del in danno della appellante, non CP_1 risultano circostanziati e collocati nel tempo.
Rileva infatti il Collegio che, secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte, “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (ex plurimis Cass. ordinanza n. 1808 del 02/02/2015).
Appare quindi condivisibile la decisone del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale richiesta dalla Parte_1
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello va respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022 n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3724/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3500,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
UR OV VI RI VA
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N.R.G. 141 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 3724/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli, promossa
DA
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Stefano Zuccalà e dell'Avv.
CA AZ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano,
Corso Plebisciti n. 9
APPELLANTE
CONTRO
(cf. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati Gianluca Manini e Giovanni Trapani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via B. Oltrocchi n. 11
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 10/02/2025.
Per l'appellato: come da memoria difensiva depositata in data 29/05/2025.
FATTO E DIRITTO
1
Con sentenza n. 3724/24 il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente il ricorso proposto da impiegato dipendente della società convenuta (operante nel CP_1 settore della intermediazione immobiliare) dal 24/01/22 sino al 01/08/23, con il quale chiedeva la condanna della al pagamento Parte_1 complessivo di euro 6.154,70 di cui 4.107,53 a titolo di t.f.r., la retribuzione di agosto 2023 per euro 974,60 ed euro 1072,57 per retribuzione variabile del luglio
2023.
La società, in relazione ai crediti rivendicati dal ricorrente, contestava specificatamente l'importo di euro 1072,57 in quanto la detta provvigione non era maturata a favore del dipendente non avendo lo stesso rispettato, nella relativa vendita, il range superiore di provvigione di agenzia previsto a quel fine;
chiedeva inoltre, svolgendo eccezione di compensazione, la restituzione di un importo per altra provvigione corrisposta non spettantegli.
Relativamente agli ulteriori crediti, la convenuta svolgeva domanda riconvenzionale con la quale, come riproposta in appello, chiedeva la condanna del al pagamento in favore della ex datrice di lavoro della somma CP_1 complessiva di Euro 30.000,00 a titolo di penale oltre ad Euro 2.638,00 a titolo di risarcimento, per aver l'ex dipendente stornato n. 2 Clienti (i Sigg.ri Parte_2
e ) in diretta violazione della clausola n. 8 del contratto di lavoro e della Pt_3 normativa vigente in materia, rispetto agli immobili siti in Milano, Via Valsolda, 5
e Via Lazzaro Papi, 19 (entrambi di proprietà del Sig. cliente della Parte_2
. Parte_1
Il Tribunale, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, disattendendo le istanze istruttorie orali, riteneva non dovuto l'importo di euro 1072,57 stante il mancato raggiungimento del range prefissato nel contratto, disponeva la parziale compensazione dei rispettivi crediti accertati (euro 5082,13 a carico della società ed euro 2.227,15 a carico del ricorrente) e rigettava per mancanza di prova le domande riconvenzionali, considerato che non risultavano elementi per i denunciati
“storni” dei clienti (vendita immobile di via Valsolda e vendita immobile di via
Papi) e che oltretutto il secondo ipotetico storno si sarebbe verificato dopo la cessazione del rapporto tra le parti, le quali non avevano stipulato un patto di non concorrenza.
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Ha proposto tempestivo appello la società con un unico motivo, censurando la sentenza per “Carenza di motivazione riguardo alla mancata ammissione dei mezzi istruttori;
Contraddittorietà tra il rigetto delle prove e la denunziata carenza di prova a sostegno delle domande riconvenzionali;
Errore sul fatto e sulla sua valutazione”.
L'appellante eccepisce la plurima violazione da parte del del disposto CP_1 dell'art. 8 del contratto di assunzione, recante il titolo “Divieto di storno dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti”. In particolare la società deduce lo storno da parte del di due Clienti: il Sig. (proprietario di due CP_1 Parte_2 immobili, di cui uno conferito in vendita a ) e la Sig.ra Parte_1 Pt_3 che si era rivolta all'appellante per acquistare un immobile e che, nei fatti, finiva con l'acquistare proprio uno tra gli immobili (Via Valsolda) per cui il Sig. aveva conferito incarico di mediazione;
immobile, di cui era venuta a Parte_2 conoscenza proprio ed esclusivamente grazie al contatto con l'agenzia immobiliare.
I due stipulavano poi la vendita il 27/6/23, il tutto – secondo la tesi appellante – con l'ausilio del che conosceva anche personalmente la . CP_1 Pt_3
Relativamente all'altro storno, la società deduce che il avesse gestito la CP_1 vendita (nel febbraio 2023, cessato il rapporto di lavoro da meno di un anno) di altro immobile di proprietà del (in via Papi) che veniva pubblicizzato Parte_2 nel profilo “facebook” dell'ex dipendente, nonché dalla agenzia concorrente
[...]
CP_2
La difesa appellante censura la motivazione resa dal primo giudice, il quale avrebbe dovuto accertare la violazione degli obblighi del alla luce dei documenti CP_1 prodotti e valutati secondo un criterio logico giuridico e che avrebbe dovuto ammettere le prove orali, che avrebbero così fornito ulteriori elementi di fondatezza della domanda riconvenzionale come riproposta in appello. Contesta infine la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ricondotto il “divieto di storno” al patto di non concorrenza, laddove andava inquadrato nell'ambito della concorrenza sleale, con diretto inadempimento dell'art. 8 contrattuale e degli artt. 2104 e 2105
c.c.-
Si è costituito resistendo al gravame e chiede il rigetto della Controparte_1 impugnazione con il favore delle spese.
Alla udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata discussa e decisa, come da
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dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
La società appellante richiama l'art. 8 del contratto di lavoro recante il titolo
“Divieto di storno dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti”, che prevedeva:
“
8.3 Il Dipendente si obbliga inoltre a non contattare, direttamente o indirettamente, e a non stornare alcun cliente dipendente o collaboratore della
Società o interferire in alcun modo nei rapporti tra la Società ed i clienti o i dipendenti o i collaboratori della stessa.
8.4 Le parti convengono che per “cliente” debba intendersi chiunque fornisca i propri dati al fine di fruire di qualsivoglia servizio reso dalla medesima”.
8.5 Le parti convengono che costituisce “storno” ai fini della presente clausola, sia il passaggio di clienti personalmente trattati dal
Dipendente a soggetti che svolgano attività in concorrenza con quella della
Società, sia l'analogo passaggio di dipendenti o di collaboratori che abbiano cooperato con il Dipendente, qualora il passaggio dei clienti o dei dipendenti o dei collaboratori presso un soggetto che, quale che sia la sua forma giuridica, svolge attività in concorrenza con quella svolta dalla Società, si verifichi entro un anno dalla cessazione del presente rapporto di lavoro.
8.6 In caso di inadempimento, anche solo parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, il Dipendente dovrà corrispondere alla Società, a titolo di penale, una somma pari ad Euro
10.000 per ogni cliente/dipendente/collaboratore oggetto di storno salvo il diritto per la Società di ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.”
Le condotte ascritte dall'appellante al sono relative a: 1) Immobile sito CP_1 in via Valsolda n. 5 – clienti e e 2) Immobile sito in via Parte_2 Pt_3
Lazzaro Papi n. 19 – cliente Parte_2
Osserva il Collegio che la società non ha fornito, né ha allegato alcuna prova circa l'attività di sviamento che il dipendente avrebbe posto in essere.
Relativamente all'immobile di via Valsolda l'appellante si è limitato a produrre l'atto notarile di vendita del 02/06/23 stipulato tra e Parte_4 [...]
, ma alcun capitolo di prova, come articolato (cfr. da n. 47 a Persona_1
n. 61 della memoria di primo grado , verte su circostanze atte a Parte_1 dimostrare la attività di coinvolgimento nell'affare e quindi di sviamento del cliente ad opera del alcun capitolo di prova descrive in concreto una condotta CP_1
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del tale da poter essere poi valutata come illecita o comunque integrante CP_1 la violazione della clausola contrattuale richiamata.
Risulta – anche in base alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio libero – che il nel mese di maggio 2023 abbia invitato la , CP_1 Pt_3 interessata ad acquistare un immobile, negli uffici della società presentandola al responsabile e che poi non abbia più avuti contatti con la stessa.
La ricostruzione dei fatti descritta dall'appellante è inoltre contrastante con il documento della stessa società (all. n. 16 del fascicolo di primo grado appellante) che riporta ben 97 visite di clienti presso il detto immobile ad opera del CP_1
e nel quale non compare alcuna visita effettuata dalla . Pt_3
Relativamente all'immobile di via Lazzaro Papi n. 19, la società imputa al di avere continuato ad operare come agente immobiliare e di essersi CP_1 occupato – unitamente alla agenzia - dell'appartamento, di Controparte_2 proprietà del nel febbraio 2024 (successivamente alla cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro, intervenuta ad agosto 2023) producendo al tal fine una foto dell'appellato che propone un bilocale ubicato in quella via ed una visura catastale che attesta la proprietà in capo a di un immobile di 4 vani sito Parte_4 in via Lazzaro Papi n. 19.
Come correttamente motivato dal primo giudice, nessuna prova è stata offerta né di eventuali rapporti del con la né della coincidenza CP_1 Controparte_2 dell'appartamento offerto in vendita dallo stesso con quello di proprietà del
Parte_2
Posto che l'art. 8 contrattuale prevede il divieto di storno di clientela, non vi è prova che il lavoratore abbia posto condotte illecite dirette a sviare i clienti della
[...]
ovvero il;
alcun comportamento del Parte_1 Parte_4 CP_1 integra una violazione dell'art. 2598, n. 3, come dedotto dall' appellante.
Anche in tal caso i capitoli di prova orale, come proposti dalla società, risultano del tutto irrilevanti considerato che sono volti a cercare di provare che l'appellato pubblica sulla sua pagine internet degli annunci immobiliari, che nell'aprile 2024 ha proposto in vendita un immobile posto in via Papi e che collabori con la
[...]
: quand'anche fossero confermati tali fatti, alcuna rilevanza avrebbero CP_2 ai fini della decisione, considerato che non è mai stato stipulato tra le parti un valido
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patto di non concorrenza, per il quale è infatti prescritto un corrispettivo.
Infine si osserva che la società appellante si è limitata ad allegare capitoli di prova anche generici, in quanto le attività ed i fatti lì descritti, oltre a non integrare alcuna violazione contrattuale da parte del in danno della appellante, non CP_1 risultano circostanziati e collocati nel tempo.
Rileva infatti il Collegio che, secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte, “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (ex plurimis Cass. ordinanza n. 1808 del 02/02/2015).
Appare quindi condivisibile la decisone del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale richiesta dalla Parte_1
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello va respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13 agosto 2022 n.147, in considerazione del valore della controversia, del suo grado di complessità e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3724/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3500,00 oltre spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
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