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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 261/2024 R.G. e vertente
TRA
nata in [...] il [...] e residente a Parte_1
Castell'Umberto in c.da Contura n. 81 cf: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo, 5 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Maria Adelaide e Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: indebito in materia di indennità di malattia agricola
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il giorno 30/01/2024 parte ricorrente adiva codesto
Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta , Controparte_3 per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative.
Esponeva che, essendo stato ammalato dal 11.01.2018 al 14.02.2018, dal
12.03.2018 al 05.04.2018 e dal 26.04.2018 al 20.05.2018, aveva richiesto all' di Messina la corresponsione della relativa indennità di malattia, CP_1 che l'Istituto provvedeva ad erogare.
Lamentava che l' , con provvedimento del 10/02/2023, le aveva CP_1 comunicato che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal
11.01.2018 al 14.02.2018, presentata in data 12.01.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito delle cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per
l'anno 2017”; che con provvedimento del 10/02/2023, le aveva comunicato che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 12.03.2018 al
05.04.2018, presentata in data 12.03.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito delle cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno
2017 ”; che con provvedimento del 10/02/2023, le aveva comunicato che
“la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 26.04.2018 al
20.05.2018, presentata in data 26.04.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: l'indennità di malattia erogata è divenuta indebita a seguito delle cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno
2017 ”.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi CP_1 anagrafici per l'anno e le giornate cancellate, come sopra indicati, oltre al riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di malattia per il periodo dal 11.01.2018 al 14.02.2018, dal 12.03.2018 al 05.04.2018 e dal
2 26.04.2018 al 20.05.2018 con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito e con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
La ricorrente domanda l'annullamento dell'indebito notificatogli con nota del 10/02/2023 e relativo all'indennità di malattia per i periodi indicati. A tal fine, la ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il medesimo anno, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate nel 2017 alle dipendenze della ditta CP_3
.
[...]
Ed in effetti, l'indennità di malattia risulta disciplinata dall'art. 5, co. 6, d.l.
n. 463/83, convertito nella l. n. 638/83, a mente del quale “I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia”.
Presupposto fondamentale, ai fini del chiesto riconoscimento, è dunque
(anche) l'aver prestato – nell'anno precedente a quello di verificazione dell'evento protetto – attività lavorativa per il numero di giornate indicato,
3 da comprovarsi essenzialmente tramite l'iscrizione nelle liste all'uopo istituite, ciò che peraltro non assume la veste di prova legale circa la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività.
La normativa che regola la materia ha, infatti, consentito alla giurisprudenza di sancire il principio generale dell'allocazione in capo al lavoratore dell'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti costituitivi del diritto all'invocata prestazione: “in materia di assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura, presupposto indispensabile per l'iscrizione negli elenchi nominativi e quindi per l'instaurazione del rapporto assicurativo è lo svolgimento di un'attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate nell'anno di riferimento, la cui prova unitamente a tutti gli altri requisiti previsti dalla legge deve esser fornita dall'interessato” (Cass. n. 3820/99).
Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.
Dalla documentazione in atti, ed in particolare dal secondo elenco di variazione del Comune di residenza del 2020, pubblicato sul sito Internet dell' dal 15/09/2020 al 30/09/2020, risulta che per l'anno 2017 parte CP_1
ricorrente sia stata cancellata dai detti elenchi per un numero di 102 giornate lavorative. Tale dato viene confermato anche dall'estratto ARLA, seppur non storico, prodotto in atti dall'ente previdenziale (cfr. produzione documentale dell' ). CP_1
Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito CP_1
internet per la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui:
“Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi l'interessato può
4 proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' possono proporre, CP_1
entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto
Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
3. (…)”.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto
5 "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass.
Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n.
20086/2013).
Nel caso di specie, è presente in atti copia del ricorso contro la mancata iscrizione elenchi anagrafici per l'anno 2017 presentato dalla ricorrente in data 05/10/2020 (come si evince dalla ricevuta del ricorso amministrativo depositato in atti).
Dalla documentazione in atti risulta inoltre che l' si pronunciava sul CP_1
ricorso, respingendolo in data 03/12/2020.
Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, parte ricorrente avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017.
Tenuto conto che parte ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio solo in data 30/01/2024 lo stesso risulta oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.
La ricorrente va, quindi, dichiarata decaduta da ogni domanda relativa al riconoscimento delle proprie giornate agricole per l'anno 2017 alle dipendenze della ditta . Controparte_3
Posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere l'annullamento del provvedimento di indebito relativo all'indennità di malattia per il periodo dal 11.01.2018 al 14.02.2018, dal 12.03.2018 al 05.04.2018 e dal 26.04.2018 al 20.05.2018 non può trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione.
Né si può procedere ad un accertamento incidentale sui presupposti della prestazione dedotta (sul punto vedasi Cass. 29756/25).
6 Per i suddetti motivi il ricorso va rigettato.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 30.01.2024 nei confronti dell' , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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