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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1152 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 02/12/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BEDETTI CATERINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 13/07/1977); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 30/03/2003 ha contratto matrimonio civile con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1
(06/04/2004), (30/04/2006) e (04/10/2008), ha dedotto che Per_2 Per_3
con decreto del 09/11/2021 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, affido condiviso dei figli minori alla madre con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre,
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro
450,00 mensili, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Sebbene non costituito in giudizio, all'udienza del 31/03/2025 è
comparso personalmente il quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Alla medesima udienza, sentite le parti e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 30/03/2003, 3
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile, rileva il collegio che non vi è
contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso di (2008) Per_3
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e possibilità del padre di vederla e tenerla con sé previo accordo con la madre medesima,
considerata anche l'età della ragazza, e che le parti concordano sulla conferma delle statuizioni economiche separative in forza delle quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro
450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), stante la non indipendenza economica dei figli maggiorenni, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1152/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
30/03/2003 tra (ROMA (RM), 02/12/1982) e Parte_1 4
(ROMA (RM), 13/07/1977) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 203, Parte I,
Serie 02, Anno 2003, alle seguenti condizioni:
la figlia minore (2008) è affidata in modo condiviso ad Per_3
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre vedrà e terrà con sé la figlia previo accordo con la madre;
dispone che a far data dal mese di gennaio 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, Per_1
(2004), (2006) e (2008), la somma mensile di euro 450,00 Per_2 Per_3
(euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2024, e condanna il al pagamento, in CP_1
favore della Pace ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani 5
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1152 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 02/12/1982), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BEDETTI CATERINA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 13/07/1977); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, Parte_1
premesso che in data 30/03/2003 ha contratto matrimonio civile con e che dall'unione sono nati i figli Controparte_1 Per_1
(06/04/2004), (30/04/2006) e (04/10/2008), ha dedotto che Per_2 Per_3
con decreto del 09/11/2021 il Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, segnatamente, affido condiviso dei figli minori alla madre con disciplina dei tempi di permanenza presso il padre,
obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro
450,00 mensili, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Sebbene non costituito in giudizio, all'udienza del 31/03/2025 è
comparso personalmente il quale ha aderito alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
Alla medesima udienza, sentite le parti e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 30/03/2003, 3
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcun coniuge ha proposto domanda di assegno divorzile, rileva il collegio che non vi è
contestazione alcuna in ordine all'affidamento condiviso di (2008) Per_3
ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e possibilità del padre di vederla e tenerla con sé previo accordo con la madre medesima,
considerata anche l'età della ragazza, e che le parti concordano sulla conferma delle statuizioni economiche separative in forza delle quali il padre è tenuto a corrispondere alla madre l'assegno perequativo di euro
450,00 mensili (euro 150,00 per ciascun figlio), stante la non indipendenza economica dei figli maggiorenni, con onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1152/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente;
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ROMA in data
30/03/2003 tra (ROMA (RM), 02/12/1982) e Parte_1 4
(ROMA (RM), 13/07/1977) trascritto nel Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 203, Parte I,
Serie 02, Anno 2003, alle seguenti condizioni:
la figlia minore (2008) è affidata in modo condiviso ad Per_3
entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre vedrà e terrà con sé la figlia previo accordo con la madre;
dispone che a far data dal mese di gennaio 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli, Per_1
(2004), (2006) e (2008), la somma mensile di euro 450,00 Per_2 Per_3
(euro 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base gennaio 2024, e condanna il al pagamento, in CP_1
favore della Pace ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i tre figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 31/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani 5
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi