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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1692/2022 R.G. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Paolozzi, presso il cui studio è Parte_1 elett.te domiciliato in in Napoli al Centro Direzionale is. G/1
-appellante-
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura IN, in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2021 presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, cieco civile assoluto con diritto alla Parte_1 pensione (riconosciuto con sentenza n. 1436/2013, con decorrenza dal 1.12.1998) - premesso che con sentenza del medesimo Tribunale n. 1407/2018 aveva ottenuto il riconoscimento del diritto ai ratei maturati dall'1.4.2013 al 6.9.2017, che tuttavia l'IN non aveva più erogato la prestazione per i ratei successivi alla suddetta sentenza n. 1407/2018 - chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione maturati a CP_1 decorrere dal 1.10.2017 all'11.10.2021, per un importo complessivo di € 16.172,49.
L'IN si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del n. 796/2022 del 24.5.2022 il giudice adito rigettava la domanda.
Con atto di appello tempestivamente depositato presso questa Corte il 12.7.2022 il predetto ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo la presenza del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 1436/2013, che aveva riconosciuto il diritto del
PO alla pensione per cieco civile assoluto, indipendentemente dal reddito dello stesso.
L'appellante ha poi contestato la pronuncia del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto sussistente la carenza del requisito reddituale ai fini della concessione del beneficio, per il superamento del limite di reddito stabilito dalla legge, deducendone la irrilevanza in ragione dell'accertamento del diritto al ripristino della pensione quale cieco assoluto senza alcuna limitazione, anche temporale.
L'IN si è costituito in giudizio chiedendo respingersi l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
Lette le note scritte, all'udienza odierna, la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Appare opportuno premettere l'esame della disciplina della prestazione oggetto di giudizio.
La pensione non reversibile per i ciechi assoluti è stata istituita dall'art. 8 della legge
10.2.1962 n. 66 in favore dei soggetti di età non inferiore a 18 anni, che presentino una cecità assoluta in entrambi gli occhi (totale mancanza della vista o mera percezione dell'ombra della luce) e che versino in stato di bisogno. Tale stato di bisogno, individuato dall'art. 5 della legge n. 382 del 1970 nella non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi e successivamente dall'art. 6 DL n. 30/1974 conv. in L. n.
114/1974 e poi dall'art. 14 septies DL n.663/1979 conv. in L. n. 33/1980, nel possesso di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore ad un certo limite, rappresenta, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale (cfr. Cass. sez. lav. 5/8/2000 n. 10335).
Dunque, logica conseguenza di tale assunto è che il venir meno dello stato di bisogno comporti, al pari del venir meno del requisito sanitario, la revoca del trattamento pensionistico.
Il presente gravame si fonda sul giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 1436/2013 che aveva accolto la domanda del riconoscendo il diritto alla pensione per ciechi Pt_1 civili a prescindere dal reddito, sul presupposto che nel caso del ricorrente, il reddito di quest'ultimo derivasse dall'attività lavorativa, in linea con l'orientamento della Suprema
Corte (cfr. Cass. sez. un. 24/2/2005 n. 3814).
È bene sottolineare che la sentenza n. 1436/2013, nell'adeguarsi all'orientamento della
Corte di Cassazione, stabilisce, per poter prescindere dal superamento del reddito ai fini del riconoscimento della pensione per ciechi civili, il presupposto che detto reddito sia originato da lavoro.
Sostiene invece l'appellante che in virtù della sentenza favorevole del Tribunale che ha dichiarato il ripristino della pensione già goduta come cieco assoluto, quest'ultima sia comunque spettante, ancorchè sia stato superato il limite reddituale non per redditi da lavoro ma per redditi da pensione.
L'assunto non può essere condiviso.
Innanzitutto, deve rilevarsi che gli artt. 68 l.n.153/1969 e 8 comma bis DL 463/1983 stabiliscono, in favore dei ciechi titolari di pensione di invalidità ordinaria, una deroga al principio generale secondo cui l'aumento della capacità di guadagno al di sopra di 1/3 e l'aumento del reddito al di sopra dei limiti di legge comporta la revoca del trattamento pensionistico. La conservazione di tale trattamento nonostante il mutamento delle condizioni di legge è stata stabilita dal legislatore in favore di tale categoria di invalidi “allo scopo di non distogliere l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa” (cfr. Cass. sez. un. 24/2/2005 n. 3814, cit.). Nella stessa pronuncia la Suprema
Corte aveva affermato che “le speciali finalità di tutela del cittadino pensionato e del suo inserimento nelle attività lavorative malgrado la minorazione fisica impediscono di ravvisare nel combinato disposto ora citato l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità ai ciechi” ed aveva ritenuto che tale principio sia di “specialissima e di stretta interpretazione”.
La pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito del comma 1 dell'articolo 38 della nostra
Costituzione, con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 118/1971; vanno infatti ritenuti inapplicabili a detta prestazione sia l'articolo 68 della legge 153/1969, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'IN, sia il comma 1-bis dell'articolo 8 del
Dl 463/1983, che consentono l'erogazione della pensione IN in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nel comma 2 dell'articolo 38 della Costituzione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di interpretazione analogica (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2017, n.11437).
Alla luce dei suesposti principi, deve quindi ritenersi che per un trattamento assistenziale quale la pensione non reversibile di cui all'art. 8 l. n. 66/1962, viga il principio generale secondo cui l'aumento del reddito al di sopra dei limiti di legge comporti la revoca del trattamento stesso.
Nel caso di specie - dopo la sentenza n. 1436/2013 - la pronuncia n. 1407/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 3.07.2018, ha dichiarato il diritto del ricorrente all'erogazione della pensione di cieco civile assoluto dall'1.4.2013 al 6.9.2017, anche in questa circostanza sul medesimo presupposto della invariata situazione reddituale del beneficiario.
Tuttavia, la questione all'esame del Collegio verte sulla richiesta dei ratei maturati a decorrere dal 1.10.2017 all'11.10.2021, quindi con riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello costituente l'oggetto della suddetta sentenza n. 1407/2018.
Ebbene, nella precedente fase del giudizio de quo è emerso che vi è stato un mutamento degli elementi di fatto e di diritto preesistenti, in quanto la soglia reddituale è stata superata non più a causa di redditi da lavoro, ma per redditi da pensione, come si evince, in particolare, dai cud prodotti dall in primo grado in relazione agli anni 2017-2021. CP_1
Risulta quindi infondato il gravame, in quanto il giudicato invocato dal ricorrente, formatosi sulla sentenza n. 1436/2013, involge dei presupposti fattuali del tutto mutati, quali il superamento del limite reddituale derivante da reddito da pensione.
È irrilevante, infine, l'eccezione di tardività riguardante il deposito delle certificazioni uniche da parte dell'IN, considerato che l'onere probatorio circa l'adeguatezza dello stato reddituale ai fini del diritto a percepire la pensione per cieco civile, grava esclusivamente sulla parte che richiede l'accertamento del diritto alla prestazione e non sull'Istituto previdenziale.
Pertanto, l'appello va respinto.
Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese del grado, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 14.7.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1692/2022 R.G. sez. lav., vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Paolozzi, presso il cui studio è Parte_1 elett.te domiciliato in in Napoli al Centro Direzionale is. G/1
-appellante-
E
, in persona del Presidente p.t, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elett.te domicilia presso la sede dell'Avvocatura IN, in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55
-appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2021 presso il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, cieco civile assoluto con diritto alla Parte_1 pensione (riconosciuto con sentenza n. 1436/2013, con decorrenza dal 1.12.1998) - premesso che con sentenza del medesimo Tribunale n. 1407/2018 aveva ottenuto il riconoscimento del diritto ai ratei maturati dall'1.4.2013 al 6.9.2017, che tuttavia l'IN non aveva più erogato la prestazione per i ratei successivi alla suddetta sentenza n. 1407/2018 - chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei di pensione maturati a CP_1 decorrere dal 1.10.2017 all'11.10.2021, per un importo complessivo di € 16.172,49.
L'IN si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del n. 796/2022 del 24.5.2022 il giudice adito rigettava la domanda.
Con atto di appello tempestivamente depositato presso questa Corte il 12.7.2022 il predetto ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado eccependo la presenza del giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 1436/2013, che aveva riconosciuto il diritto del
PO alla pensione per cieco civile assoluto, indipendentemente dal reddito dello stesso.
L'appellante ha poi contestato la pronuncia del giudice di primo grado, il quale ha ritenuto sussistente la carenza del requisito reddituale ai fini della concessione del beneficio, per il superamento del limite di reddito stabilito dalla legge, deducendone la irrilevanza in ragione dell'accertamento del diritto al ripristino della pensione quale cieco assoluto senza alcuna limitazione, anche temporale.
L'IN si è costituito in giudizio chiedendo respingersi l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
Lette le note scritte, all'udienza odierna, la Corte ha riservato la causa in decisione.
L'appello è infondato.
Appare opportuno premettere l'esame della disciplina della prestazione oggetto di giudizio.
La pensione non reversibile per i ciechi assoluti è stata istituita dall'art. 8 della legge
10.2.1962 n. 66 in favore dei soggetti di età non inferiore a 18 anni, che presentino una cecità assoluta in entrambi gli occhi (totale mancanza della vista o mera percezione dell'ombra della luce) e che versino in stato di bisogno. Tale stato di bisogno, individuato dall'art. 5 della legge n. 382 del 1970 nella non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi e successivamente dall'art. 6 DL n. 30/1974 conv. in L. n.
114/1974 e poi dall'art. 14 septies DL n.663/1979 conv. in L. n. 33/1980, nel possesso di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore ad un certo limite, rappresenta, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale (cfr. Cass. sez. lav. 5/8/2000 n. 10335).
Dunque, logica conseguenza di tale assunto è che il venir meno dello stato di bisogno comporti, al pari del venir meno del requisito sanitario, la revoca del trattamento pensionistico.
Il presente gravame si fonda sul giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 1436/2013 che aveva accolto la domanda del riconoscendo il diritto alla pensione per ciechi Pt_1 civili a prescindere dal reddito, sul presupposto che nel caso del ricorrente, il reddito di quest'ultimo derivasse dall'attività lavorativa, in linea con l'orientamento della Suprema
Corte (cfr. Cass. sez. un. 24/2/2005 n. 3814).
È bene sottolineare che la sentenza n. 1436/2013, nell'adeguarsi all'orientamento della
Corte di Cassazione, stabilisce, per poter prescindere dal superamento del reddito ai fini del riconoscimento della pensione per ciechi civili, il presupposto che detto reddito sia originato da lavoro.
Sostiene invece l'appellante che in virtù della sentenza favorevole del Tribunale che ha dichiarato il ripristino della pensione già goduta come cieco assoluto, quest'ultima sia comunque spettante, ancorchè sia stato superato il limite reddituale non per redditi da lavoro ma per redditi da pensione.
L'assunto non può essere condiviso.
Innanzitutto, deve rilevarsi che gli artt. 68 l.n.153/1969 e 8 comma bis DL 463/1983 stabiliscono, in favore dei ciechi titolari di pensione di invalidità ordinaria, una deroga al principio generale secondo cui l'aumento della capacità di guadagno al di sopra di 1/3 e l'aumento del reddito al di sopra dei limiti di legge comporta la revoca del trattamento pensionistico. La conservazione di tale trattamento nonostante il mutamento delle condizioni di legge è stata stabilita dal legislatore in favore di tale categoria di invalidi “allo scopo di non distogliere l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa” (cfr. Cass. sez. un. 24/2/2005 n. 3814, cit.). Nella stessa pronuncia la Suprema
Corte aveva affermato che “le speciali finalità di tutela del cittadino pensionato e del suo inserimento nelle attività lavorative malgrado la minorazione fisica impediscono di ravvisare nel combinato disposto ora citato l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità ai ciechi” ed aveva ritenuto che tale principio sia di “specialissima e di stretta interpretazione”.
La pensione non reversibile per i ciechi civili (assoluti o parziali) è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito del comma 1 dell'articolo 38 della nostra
Costituzione, con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 118/1971; vanno infatti ritenuti inapplicabili a detta prestazione sia l'articolo 68 della legge 153/1969, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'IN, sia il comma 1-bis dell'articolo 8 del
Dl 463/1983, che consentono l'erogazione della pensione IN in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nel comma 2 dell'articolo 38 della Costituzione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di interpretazione analogica (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2017, n.11437).
Alla luce dei suesposti principi, deve quindi ritenersi che per un trattamento assistenziale quale la pensione non reversibile di cui all'art. 8 l. n. 66/1962, viga il principio generale secondo cui l'aumento del reddito al di sopra dei limiti di legge comporti la revoca del trattamento stesso.
Nel caso di specie - dopo la sentenza n. 1436/2013 - la pronuncia n. 1407/2018 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 3.07.2018, ha dichiarato il diritto del ricorrente all'erogazione della pensione di cieco civile assoluto dall'1.4.2013 al 6.9.2017, anche in questa circostanza sul medesimo presupposto della invariata situazione reddituale del beneficiario.
Tuttavia, la questione all'esame del Collegio verte sulla richiesta dei ratei maturati a decorrere dal 1.10.2017 all'11.10.2021, quindi con riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello costituente l'oggetto della suddetta sentenza n. 1407/2018.
Ebbene, nella precedente fase del giudizio de quo è emerso che vi è stato un mutamento degli elementi di fatto e di diritto preesistenti, in quanto la soglia reddituale è stata superata non più a causa di redditi da lavoro, ma per redditi da pensione, come si evince, in particolare, dai cud prodotti dall in primo grado in relazione agli anni 2017-2021. CP_1
Risulta quindi infondato il gravame, in quanto il giudicato invocato dal ricorrente, formatosi sulla sentenza n. 1436/2013, involge dei presupposti fattuali del tutto mutati, quali il superamento del limite reddituale derivante da reddito da pensione.
È irrilevante, infine, l'eccezione di tardività riguardante il deposito delle certificazioni uniche da parte dell'IN, considerato che l'onere probatorio circa l'adeguatezza dello stato reddituale ai fini del diritto a percepire la pensione per cieco civile, grava esclusivamente sulla parte che richiede l'accertamento del diritto alla prestazione e non sull'Istituto previdenziale.
Pertanto, l'appello va respinto.
Dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese del grado, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; dichiara la parte non tenuta al pagamento delle spese del grado;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 14.7.2025
Il cons. est. Magistrato Ausiliario Il Presidente