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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11219 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NT IZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 5/11/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 33524/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. STASIO DOMENICO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario RESISTENTE
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in
[...] giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: servizio scolastico all'estero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 18.9.2024, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al reinserimento ora per allora nelle graduatorie di cui al Decreto Maeci n. 0745/2024 (codici
1 funzione 019 SCI, 0019E SEU, aree linguistiche inglese e spagnolo) dalle quali è stata esclusa con il provvedimento impugnato;
- accertarsi e dichiararsi, per l'effetto, il diritto alla nomina quale docente italiana all'estero con decorrenza dal 1.9.2024 in quanto collocata in graduatoria in posizione utile, “su una delle sedi disponibili al proprio turno di chiamata” con conseguente condanna della “Amministrazione convenuta ad adempiere a quanto sopra richiesto”. La ricorrente, premesso di essere docente scolastica a tempo indeterminato, ha esposto quanto segue:
- ella ha partecipato alla procedura bandita dal con “DD n. CP_3
2021 del 2018 per la selezione di personale docente ed ATA da destinare all'estero”;
- all'esito della predetta procedura selettiva, si è classificata in posizione n. 29 nella graduatoria per area linguistica inglese per l'insegnamento all'estero nelle scuole europee e in posizione n. 25 per area linguistica inglese nelle scuole extra europee per matematica e fisica di lingua inglese;
- nei mesi scorsi è venuta a conoscenza dell'invio di “pec contenenti le proposte di nomina ad aspiranti anche collocati in posizione a sé deteriore di graduatoria per il trasferimento su scuole all'estero”;
- già nel mese di aprile del 2024, la propria Istituzione scolastica di titolarità, su sollecitazione del le aveva Controparte_2 chiesto di specificare se avesse potuto assicurare sei anni di servizio continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;
- quindi, con “missiva”, ella ha specificato che, “sulla base delle evoluzioni e degli incrementi previsti dalla vigente normativa pensionistica… avrebbe potuto ricoprire l'incarico di docente all'estero per 6 anni”;
- tuttavia, le rassicurazioni date non hanno sortito l'effetto sperato ed ella non ha ricevuto il nulla osta per l'assunzione di servizio all'estero;
- il diniego di nulla osta non le è stato mai comunicato ufficialmente;
- a seguito di apposita diffida, il ha decretato la sua CP_4 esclusione dalle graduatorie di cui al Decreto Maeci n. 0745/2024 (codici funzione 019 SCI, 0019E SEU, aree linguistiche inglese e spagnolo) e ciò “su indicazione dell'Ufficio IV AT Chieti e Pescara” che ha certificato l'impossibilità per lei di ricoprire il ruolo per sei anni consecutivi. Ciò premesso, si è fatto rilevare quanto segue:
2 - l'esclusione dalle graduatorie di cui al Decreto Maeci n. 0745/2024 è avvenuta sulla base di quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 64/2017 secondo cui “Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici”, tuttavia non applicabile alla fattispecie;
- la procedura di cui si tratta è regolata, infatti, dall'art. 116 del CCNL scuola 2016/2018 ai sensi del quale il personale scolastico può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici, e, pertanto, la durata minima del rapporto di lavoro è di 5 anni e non di 6;
- in effetti, la materia delle procedure selettive relative agli insegnanti all'estero afferisce alla mobilità professionale e come tale è riservata alla contrattazione collettiva in applicazione dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001; si evidenzia che lo stesso art. 109 del CCNL chiarisce che la destinazione all'estero del personale docente ed ATA costituisce mobilità professionale ed è regolata ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001 dalla contrattazione collettiva. In subordine, si è evidenziato che la ricorrente “sarebbe comunque in possesso del requisito dei 6 anni di servizio continuativo” in quanto:
- “il suo collocamento a riposo non può essere stabilito sulla base della normativa attuale che stabilisce quale condizione di uscita i 67 anni di età da compiersi entro il 1/9 dell'anno di riferimento, ma su quello che sarà nel 2029”;
- la disciplina delle pensioni di vecchiaia è regolata dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, che ha stabilito i requisiti anagrafici ai fini del collocamento a riposo da adeguarsi e aggiornarsi sulla base delle aspettative di vita;
- in una tabella della Ragioneria Generale dello Stato sui requisiti per l'accesso alla pensione nel regime pubblico, l'età anagrafica è fissata nel 2029 a 67 anni e 1 mese;
- alla luce di ciò, la ricorrente maturerebbe tale requisito il 9.9.2029 e, pertanto, dopo il 1° settembre 2029 cosicché “potrebbe essere collocata a riposo solo dal 01/09/2030 garantendo così ii 6 anni di servizio continuativo”. Tutto ciò esposto e considerato, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate.
3 Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
e il
[...] Controparte_2
si sono costituiti in giudizio resistendo alla domanda.
[...]
Il ha chiesto dichiararsi Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c. in quanto “Secondo dichiarato dalla ricorrente l'ultima sede di effettivo servizio è sita in Pescara, e la competenza, pertanto è del Tribunale di Pescara”. Il ha Controparte_2 fatto rilevare quanto segue:
- il 31 maggio 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 64 che ha sostituito la previgente normativa relativamente alle destinazioni all'estero di Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato;
- successivamente, sono intervenuti gli emendamenti 975 -77 alla legge di bilancio 2020, entrata in vigore il 1.1.2021, “con cui sono state trasferite le competenze relative alla selezione del personale nuovamente al ferma restante la predetta procedura di CP_4 nomina”;
- dunque, l'assegnazione alla sede di servizio all'estero deve essere preceduta dall'indefettibile concessione del nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza “che deve attestare con lo stesso la possibilità di detto personale di svolgere sei anni pieni di servizio come previsto dalla vigente normativa, art. 21 del D.lgs. 64/17”;
- l'Amministrazione di appartenenza è l'unica legittimata a valutare la posizione pensionistica dei propri dipendenti;
- nel caso di specie, l'Ambito Territoriale di Chieti e Pescara ha risposto, con nota del 8.8.2024, precisando che la docente “non potrà garantire un mandato di sei anni scolastici secondo la normativa vigente” e, di conseguenza, il non poteva CP_1 procedere e, in data 6.9.2024, è stato emesso il decreto di
“depennamento dalle graduatorie”;
- non può accogliersi la tesi di parte ricorrente in base alla quale la materia rientra nell'ambito della mobilità e, come tale, è riservata alla contrattazione collettiva ex art. 40 del D.Lgs. 165/2001 atteso che la contrattazione collettiva non potrebbe incidere sull'aspetto della durata del servizio all'estero che è disciplinata, invece, dall'art. 21 del D.Lgs. 64/2017;
4 - lo stesso art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 prevede che “Nelle materie…, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”;
- al contrario di quanto sostiene la ricorrente, le clausole di cui agli artt. 109 e sgg. del CCNL del comparto per il quadriennio normativo 2006-2009 in tela di mobilità verso le scuole italiane all'estero non sono più applicabili in quanto incompatibili con la sopravvenuta disciplina legislativa di cui al D.lgs. 64/2017;
- quanto alle osservazioni di parte attorea circa la possibilità di poter espletare per intero il sessennio, fondate sulla presunzione della modifica dell'attuale normativa sulle pensioni, che prevederebbe l'allungamento della permanenza in servizio, le stesse non possono essere condivise venendo meno altrimenti la certezza del diritto. Il ricorso è stato notificato, altresì, all'
[...]
Controparte_5
– sede di Pescara che, con memoria depositata in data 6.12.2024,
[...] ha fatto rilevare di essersi limitato a dare riscontro negativo alla nota con la quale il “chiedeva di attestare se, a decorrere dall'a.s. CP_4
2024/25, 'la docente in parola potrà, da un punto di vista meramente anagrafico, svolgere un intero mandato di sei anni scolastici ai sensi dell'art. 21 del Decreto Leg.vo n. 64/2017 e succ. mod., fatte salve le condizioni risolutive del rapporto di servizio previste dalla normativa vigente'”, proprio in considerazione dell'età anagrafica della docente. Quindi, la causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. La controversia verte sulla esclusione della docente dalle Parte_1 graduatorie di cui al Decreto Maeci n. 0745/2024 (codici funzione 019 SCI, 0019E SEU, aree linguistiche inglese e spagnolo), relative al personale scolastico (dirigenti scolastici, docenti e ATA) da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, esclusione di cui al decreto della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Ufficio V, 4815/0907 (all. 2 al fasc. di parte).
1. La competenza per territorio di questo Tribunale – si può discutere se l'art. 27 del D.Lgs. 64/2017 a norma del quale “Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma” sia applicabile anche al personale non ancora destinato al servizio all'estero – deve ritenersi radicata non essendo stato,
5 comunque, rilevato il difetto eccepito entro il limite della “udienza di cui all'art. 420” (art. 428, comma 1, c.p.c.).
2. Nel merito, l'esclusione è stata disposta – si legge nel provvedimento –
“in applicazione dell'art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 64/2017 citato in premessa e dalle relative operazioni di nomina per il periodo di validità della medesima graduatoria”. Nelle premesse viene menzionata la “Nota di risposta dell'08.08.2024, prot. n. 0018825, con cui l' , ambito Controparte_6 territoriale di Chieti Pescara, relativamente alla richiesta di Nulla Osta al collocamento fuori ruolo della docente di scuola secondaria di secondo grado nata a [...] il [...], ha Parte_1 comunicato che, '… considerata l'anzianità anagrafica, non potrà garantire un mandato di sei anni scolastici secondo la normativa vigente'” (all. 3 al fasc. Controparte_5
di Chieti-Pescara – sede di Pescara).
[...]
Stabilisce l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 64/2017, nella parte di specifico interesse, che “Il personale di cui al presente capo può essere destinato all'estero se assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici” (si fa riferimento ai “Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato” da destinare all'estero di cui al Capo III). Contesta l'applicabilità di tale disposizione la ricorrente la quale ritiene pertinente alla fattispecie la diversa norma sulla durata del mandato all'estero del contratto collettivo del Comparto ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018, art. 116, comma 1, che così recita:
“Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle Scuole Europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni”. Sulla scorta di tale inferiore durata, il diniego opposto dal Ministero competente al nulla osta, seppur mai comunicato “ufficialmente”, sarebbe illegittimo. Ciò detto, il D.Lgs. 64/2017 reca la disciplina normativa di riferimento della scuola italiana all'estero. In particolare, l'art. 21 del Decreto, al comma 1, dispone:
“La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a due periodi ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, inclusi gli anni in cui ha luogo l'effettiva assunzione in
6 servizio all'estero. I due periodi sono separati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale.”. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha – stabilisce l'art. 2, comma 2, del citato Decreto – come “obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la legge n. 107 del 2015”. La normativa prevede l'invio all'estero di un contingente di personale scolastico assunto a tempo indeterminato, ovvero dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo, che a tal fine viene collocato fuori ruolo (art. 18, comma 1). Sulla durata del servizio all'estero di cui in questa sede si dibatte, ai sensi dell'art. 21, comma 2, come si è visto, il personale scolastico può essere destinato all'estero “se assicura una permanenza in servizio… per sei anni scolastici” tant'è che, se rientra in Italia prima che sia decorso il sessennio “in applicazione dell'articolo 26 comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”. L'art. 26, comma 2, fa riferimento alla irrogazione di una sanzione disciplinare “superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni” la quale comporta, infatti, la “immediata cessazione dal servizio all'estero”. Qualora si verifichi tale ipotesi ovvero qualora l'anticipato rientro non sia giustificato da motivi personali o familiari gravi, non spetteranno al personale i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla Parte Terza, Titolo II, del d.P.R. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), artt. 190-202. Va dato conto del recente inserimento, dopo il comma 2 dell'art. 21, dei commi 2bis e 2ter per effetto dell'art. 14 del D.L. 71/2024, entrato in vigore il 1.6.2024 e convertito con modificazioni dalla L. 106/2024, che è intervenuto sulla durata del servizio all'estero. Le nuove disposizioni attribuiscono al personale scolastico, alternativamente a quanto già previsto, la facoltà di optare per una diversa articolazione del servizio all'estero, la facoltà cioè di scegliere di
“permanere all'estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco dell'intera carriera, compreso quello in cui ha
7 avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero” a condizione di non aver già svolto servizio all'estero per “oltre cinque anni scolastici nell'arco della vita lavorativa”. L'opzione, ai fini di un'ordinata organizzazione dei trasferimenti e della copertura dei posti che si rendano via via vacanti, può essere esercitata entro la fine del quinto anno scolastico del primo sessennio di permanenza all'estero e, inoltre, può essere esercitata “esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo, per almeno un settennio”; anche in questa ipotesi, in coerenza con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 21, si prevede che, ove il personale rientri in Italia prima del termine “in applicazione dell'articolo 26, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18”. Fatte queste puntualizzazioni, la tesi patrocinata dalla ricorrente che richiama la diversa durata del mandato come prevista dal CCNL prima menzionato non può essere condivisa. È vero che la materia è materia di mobilità e, come tale, può esplicare su di essa il proprio intervento la contrattazione collettiva. Rileva, in proposito, l'art. 40, comma 1, D.Lgs. 165/2001 secondo cui
“Nelle materie…, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita…”. L'art. 109 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 vigente pur dopo la stipula del CCNL del Comparto ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018 richiamato dalla ribadisce: Pt_1
“1. La destinazione all'estero del personale docente ed ATA ai posti di contingente di cui all'art. 639 del TU 16-4-1994, n.297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001, dalla contrattazione collettiva.
2. Le norme che seguono mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l'altro”. Tuttavia, l'art. 40, comma 1, prima cit. prosegue affermando che la contrattazione collettiva è consentita “nei limiti previsti dalle norme di legge”. Ora, è del tutto evidente che il D.Lgs. 64/2017, sopravvenuto alla disciplina contrattuale, abbia reso lo spazio d'intervento delle parti
8 sociali residuale e di dettaglio rispetto al quadro regolamentare delineato dal legislatore;
ne consegue che alla procedura selettiva in esame, bandita sotto il vigore della nuova disciplina normativa di riferimento (con Decreto Dipartimentale del
[...]
del 20 dicembre 2018, n. 2021), trovi Controparte_7 certamente applicazione il limite di durata di cui all'art. 21 del D.Lgs. 64/2017. All'art. 37, comma 7, di tale Decreto è chiaramente previsto che
“L'articolo 21, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente”. In effetti, nel rapporto tra legge e contrattazione collettiva, possono ritenersi consentite da quest'ultima solo deroghe che non siano in contrasto con gli obiettivi che il legislatore si è prefissato, nel caso in esame una durata congruente con la necessità di garantire la continuità del servizio scolastico – sottolineata dalla scelta del verbo “assicura” – rafforzata dalla penalizzazione economica in ipotesi di anticipato rientro non giustificato da motivi personali o familiari gravi;
più esattamente, se da un lato il vincolo dei sei anni ha una funzione di equilibrio fra le esigenze dell'Amministrazione italiana, “la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero”, e la garanzia del riassorbimento del personale nei ruoli nazionali evitando una mobilità a tempo indefinito, dall'altro la previsione di un periodo minimo, il sessennio, intende garantire stabilità al servizio e credibilità del mandato. È, poi, del tutto evidente che l'assicurazione in questione debba essere fornita dal docente tenendo conto della normativa vigente allo stato. Si vanificherebbero gli scopi avuti di mira dal legislatore se l'assicurazione de qua si basasse su proiezioni normative future. Va esente allora da censura la condotta dell'Amministrazione scolastica di appartenenza la quale, “considerata l'età anagrafica, e vista la normativa oggi vigente sulle cessazioni per limiti di età dal servizio”, come chiarito nel riscontro alla diffida della docente (all. 5 al fasc.
Controparte_8
– sede di Pescara), ha dato
[...] risposta negativa alla richiesta del Controparte_2
(si veda la nota in all. 3 al medesimo fasc.).
[...]
Come correttamente osservato dal Tribunale di Roma nell'ordinanza prodotta in all. 2 alle note difensive depositate dal
[...]
, non può attribuirsi rilevanza Controparte_2
9 ad un ipotetico innalzamento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia in termini più favorevoli alla ricorrente in base al principio generale tempus regit actum in virtù del quale la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione (si legge in Corte Cost. 124/2010, “in applicazione del principio tempus regit actum, ogni atto amministrativo (anche endoprocedimentale) deve essere conforme alla legge in vigore nel momento in cui viene posto in essere”).
*** Per i motivi esposti, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 5.901,60, ridotto ex art. 152bis disp. att. c.p.c. ed oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e vanno corrisposte, in parti eguali, al
[...]
ed al Controparte_1 Controparte_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna, di conseguenza, al pagamento, in favore del Parte_1
ed al Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi Controparte_2 legali rappresentanti pro-tempore, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 5.901,60, ridotto ex art. 152bis disp. att. c.p.c. ed oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in parti eguali.
Così deciso in Roma il 5.11.2025
IL GIUDICE
NT IZ
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