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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8816 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Pirisi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Medda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/06/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare il proprio domicilio dove riterrà più opportuno, previo avviso all'altro coniuge.
2) I genitori avranno l'affidamento condiviso dei minori ed eserciteranno, entrambi, la responsabilità genitoriale;
provvederanno a crescere, educare, mantenere i figli ed a prendere congiuntamente le decisioni importanti relative alla vita, educazione, studi e salute degli stessi.
3) Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto, in favore, o a carico dei coniugi;
verrà corrisposta alla signora una somma una tantum pari ad € 600,00, Pt_1 al fine di sostenere le sue necessità nei primi sei mesi successivi alla dichiarata separazione.
4) La casa familiare, così come è attualmente, verrà suddivisa tra la signora Pt_1
e il signor nel seguente modo: Pt_2
- alla signora verrà assegnata la porzione del piano terra, in qualità di Pt_1 casa familiare, sarà costituita da un appartamento, dopo il frazionamento, con ingresso autonomo, cucina, 3 camere da letto, bagno con la pertinenza di una porzione di giardino;
Pag. 2 di 4 - al signor verrà assegnata sia la porzione del piano terra, già frazionata Pt_2
e separata dalla casa familiare e locata regolarmente da tempo, sia il piano primo, costituito da ingresso autonomo, cucina, due camere da letto e bagno.
Entrambe le unità abitative avranno ingressi e giardini autonomi, delimitati da recinzioni.
I figli minori saranno collocati e avranno la residenza presso l'abitazione familiare, porzione del piano terra come sopra specificata, assegnata alla madre.
5) Il signor si impegna a frazionare in tempi brevi, a propria cura e spese, la Pt_2 casa familiare in due unità indipendenti, con ingressi e giardini autonomi e separati.
Il medesimo, altresì, si impegna a dotare, a proprie spese, il piano terra di impianti, servizi e mobilia.
6) I minori staranno con il padre il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 20.30 alle 23.00, compatibilmente con gli impegni e adempimenti scolastici e sportivi degli stessi;
i weekend alternativamente con ciascun genitore, salvo accordi differenti tra le parti.
Il signor accompagnerà e riprenderà da scuola i minori 2 giorni alla Pt_2 settimana.
7) Il signor provvederà al mantenimento dei figli minori mediante Pt_2 versamento alla madre di una somma pari ad € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT come per legge.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
8) Ove possibile i genitori dovranno partecipare insieme agli incontri con le insegnanti della scuola in occasione dei colloqui ufficiali con le famiglie ed ogni qual volta le insegnanti lo ritenessero necessario.
9) I minori manterranno, inoltre, rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo parentale.
10) Per quanto concerne le festività natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro, salvo differenti accordi.
Relativamente alle vacanze pasquali i minori trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni.
In ordine alle vacanze estive ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi all'anno.
Detto periodo dovrà essere concordato ed individuato con congruo preavviso e col consenso dei minori.
Pag. 3 di 4 I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove si recheranno con i figli, nonché le date di partenza e ritorno.
Si impegnano, altresì, a comunicare all'altro genitore il nominativo e i recapiti delle persone che si occuperanno dei ragazzi, quando gli stessi non possano stare con i medesimi.
11) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli verranno ripartite al 50% tra ciascun genitore.
Al fine di prevenire eventuali contrasti tra i coniugi sull'individuazione delle spese straordinarie, si richiamano le suddette spese individuate nelle Linee Guida dal Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, che si intendono applicate nell'odierno procedimento.
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna.
13) I coniugi si concedono sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo di documento valido per l'espatrio, consentendo che ciascuno possa altresì inserire i figli nel proprio passaporto.
Fino al compimento della maggiore età dei figli, in caso di viaggi all'estero o in Italia (anche di breve durata) - da comunicare all'altro genitore con ampio anticipo - i coniugi prestano sin d'ora il loro reciproco consenso.
14) I coniugi hanno conti correnti personali.
15) I coniugi dichiarano di aver regolato interamente, mediante le pattuizioni di cui sopra, i reciproci rapporti patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere l'un l'altro in dipendenza del matrimonio o a qualsiasi altro titolo o ragione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8816 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Pirisi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Tiziana Medda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 03/06/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare il proprio domicilio dove riterrà più opportuno, previo avviso all'altro coniuge.
2) I genitori avranno l'affidamento condiviso dei minori ed eserciteranno, entrambi, la responsabilità genitoriale;
provvederanno a crescere, educare, mantenere i figli ed a prendere congiuntamente le decisioni importanti relative alla vita, educazione, studi e salute degli stessi.
3) Nessun assegno di mantenimento sarà dovuto, in favore, o a carico dei coniugi;
verrà corrisposta alla signora una somma una tantum pari ad € 600,00, Pt_1 al fine di sostenere le sue necessità nei primi sei mesi successivi alla dichiarata separazione.
4) La casa familiare, così come è attualmente, verrà suddivisa tra la signora Pt_1
e il signor nel seguente modo: Pt_2
- alla signora verrà assegnata la porzione del piano terra, in qualità di Pt_1 casa familiare, sarà costituita da un appartamento, dopo il frazionamento, con ingresso autonomo, cucina, 3 camere da letto, bagno con la pertinenza di una porzione di giardino;
Pag. 2 di 4 - al signor verrà assegnata sia la porzione del piano terra, già frazionata Pt_2
e separata dalla casa familiare e locata regolarmente da tempo, sia il piano primo, costituito da ingresso autonomo, cucina, due camere da letto e bagno.
Entrambe le unità abitative avranno ingressi e giardini autonomi, delimitati da recinzioni.
I figli minori saranno collocati e avranno la residenza presso l'abitazione familiare, porzione del piano terra come sopra specificata, assegnata alla madre.
5) Il signor si impegna a frazionare in tempi brevi, a propria cura e spese, la Pt_2 casa familiare in due unità indipendenti, con ingressi e giardini autonomi e separati.
Il medesimo, altresì, si impegna a dotare, a proprie spese, il piano terra di impianti, servizi e mobilia.
6) I minori staranno con il padre il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 15.30 e dalle 20.30 alle 23.00, compatibilmente con gli impegni e adempimenti scolastici e sportivi degli stessi;
i weekend alternativamente con ciascun genitore, salvo accordi differenti tra le parti.
Il signor accompagnerà e riprenderà da scuola i minori 2 giorni alla Pt_2 settimana.
7) Il signor provvederà al mantenimento dei figli minori mediante Pt_2 versamento alla madre di una somma pari ad € 600,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni ISTAT come per legge.
L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
8) Ove possibile i genitori dovranno partecipare insieme agli incontri con le insegnanti della scuola in occasione dei colloqui ufficiali con le famiglie ed ogni qual volta le insegnanti lo ritenessero necessario.
9) I minori manterranno, inoltre, rapporti significativi con gli ascendenti di ciascun ramo parentale.
10) Per quanto concerne le festività natalizie, ad anni alterni, i figli trascorreranno il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro, salvo differenti accordi.
Relativamente alle vacanze pasquali i minori trascorreranno la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni.
In ordine alle vacanze estive ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 (quindici) giorni consecutivi all'anno.
Detto periodo dovrà essere concordato ed individuato con congruo preavviso e col consenso dei minori.
Pag. 3 di 4 I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove si recheranno con i figli, nonché le date di partenza e ritorno.
Si impegnano, altresì, a comunicare all'altro genitore il nominativo e i recapiti delle persone che si occuperanno dei ragazzi, quando gli stessi non possano stare con i medesimi.
11) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli verranno ripartite al 50% tra ciascun genitore.
Al fine di prevenire eventuali contrasti tra i coniugi sull'individuazione delle spese straordinarie, si richiamano le suddette spese individuate nelle Linee Guida dal Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, che si intendono applicate nell'odierno procedimento.
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, reciprocamente a tutelare la figura paterna e materna.
13) I coniugi si concedono sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo di documento valido per l'espatrio, consentendo che ciascuno possa altresì inserire i figli nel proprio passaporto.
Fino al compimento della maggiore età dei figli, in caso di viaggi all'estero o in Italia (anche di breve durata) - da comunicare all'altro genitore con ampio anticipo - i coniugi prestano sin d'ora il loro reciproco consenso.
14) I coniugi hanno conti correnti personali.
15) I coniugi dichiarano di aver regolato interamente, mediante le pattuizioni di cui sopra, i reciproci rapporti patrimoniali e di non aver più nulla da pretendere l'un l'altro in dipendenza del matrimonio o a qualsiasi altro titolo o ragione.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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