Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 907 / 2022 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to BELLI MARTA e Avv.to Parte_1
Paoloetti Michele presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to ANTONGIOVANNI ELISA presso il Controparte_1
cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
E nei confronti di
PARTE APPELLATA CONTUMACE Controparte_2
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n.
2144/2022 emessa inter partes dal Tribunale di Genova – Dott. Paolo Gibelli - il 21.6.2022,
1
- annullare la sentenza n. 2144/2022 emessa inter partes dal Tribunale di Genova – Dott. Paolo
Gibelli - il 21.6.2022, pubblicata il 20.09.2022, comunicata in data 21.09.2022, notificata in data
22.09.2022, in quanto definitivamente sostituita dalla sentenza (definitiva) emessa, in punto giurisdizione, dalla Corte di Appello di Genova con sentenza n. 1301/2021 del 29.12.2021;
- confermare l'avvenuta declaratoria di difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria italiana per quanto attiene al rapporto tra le Società BE LO e Parte_1
così come già dichiarato da questa Corte nella sentenza n. 1301/2021 del 29.12.2021;
[...]
- in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] in proprio e, per l'effetto, dichiarare nulla per vizio di ultrapetizione ex Parte_1
art. 112 cpc la sentenza impugnata in forza del II motivo di appello ovvero accertare e dichiarare la carenza di titolarità passiva in capo ad del diritto soggettivo Parte_1 azionato da controparte e, per l'effetto, rigettare ogni statuizione di merito pronunciata dal
Giudice di primo grado;
- condannare la al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
uale agente generale in Italia di MSC SA delle spese e dei compensi di lite relativi al primo
[...]
grado giudizio;
- condannare la Società anche al pagamento delle spese e compensi del Controparte_1 presente grado di giudizio. Salvis juribus”.
PARTE APPELLATA
Voglia la Corte d'Appello di Genova, previa ogni opportuna declaratoria e con qualsiasi statuizione, in via gravata e salvo gravame: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello di Parte_1
per carenza di interesse ad impugnare;
[...]
sempre in via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio R.G. 17397/2022 pendente avanti alla Corte di Cassazione;
rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza n. 2144/2022 del Tribunale di
Genova e comunque condannare nella sua dichiarata qualità a corrispondere a Parte_1
della somma di Euro 150.122,68, oltre interessi e rivalutazione dalle Controparte_1
singole scadenze al saldo, o di quella diversa, anche maggiore, che risulterà dovuta.
Si intendono riproposte ex art. 346 c.p.c. le domande ed eccezioni non accolte.
Con vittoria di competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
2 Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1
sentenza definitiva del Tribunale di Genova che la condannava al pagamento di una somma in favore di Controparte_1
Esponeva che nel corso del giudizio era stata emessa l'ordinanza che “non definitivamente pronunciando, visto l'art. 42 del c.p.c.: DICHIARA la propria competenza in ordine all'intero oggetto di causa. FISSA udienza all'8.11.19 per la prosecuzione del giudizio, salvo regolamento di competenza” . Tale ordinanza, avendo natura di sentenza e soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibile, in mancanza, di passare in giudicato ( tali essendo i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio ( Cass.Ordinanza n. 3945 del 19/02/2018), era stata impugnata davanti alla Corte di Appello che con sentenza nr. 1491/2021 ha “dichiara(to) il difetto di giurisdizione per quanto attiene al rapporto tra BE LO e Parte_1
.
[...]
Il giudizio era proseguito in primo grado tra tutte le parti e si era concluso con la sentenza definitiva attualmente impugnata.
Si costituiva la parte appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'attuale appello per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ; chiedeva la sospensione della presente decisione in attesa dalla pronuncia della Suprema Corte sulla precedente sentenza di appello ( giudizio Cass.
RG 1739/22); nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le parti depositavano tempestivamente le note conclusive.
1. Sull'ammissibilità dell'appello
Occorre premettere che oggetto dell'impugnazione è solo la statuizione sulla domanda svolta da nei confronti delle nella sua qualità di agente generale e CP_1 Parte_1
agente raccomandatario del soggetto indicato negli atti di costituzione e di mandato.
Ciò premesso si rileva che secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione “La parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti
3 dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale” (Ordinanza n.
15411 del 06/06/2019).
Inoltre nel caso in esame non può essere disposta la sospensione, per evitare conflitto di giudicati, in quanto “Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio é unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale. (Cass. Ordinanza n. 8664 del 08/05/2020; Ordinanza n. 22944 del
30/10/2007; conf.: Sentenza n. 21590 del 12/10/2009; Ordinanza n. 814 del 19/01/2010;
Ordinanza n. 5894 del 24/03/2015; Ordinanza n. 15411 del 06/06/2019).
Nel caso in esame si tratta del medesimo giudizio in cui è stata emessa una sentenza parziale, riformata con declinazione della giurisdizione in favore di una autorità straniera;
giudizio che è proseguito in primo grado con la sentenza definitiva ora impugnata.
Si tratta quindi della medesima vicenda processuale che potrebbe subire una sospensione solo per concorde istanza delle parti, che non risulta formulata.
Peraltro “A norma dell'art. 336 cod. proc. civ., la sentenza di riforma resa in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente - in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado”.
( Cass. Sentenza n. 24821 del 08/10/2008).
Infatti l'art.336 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990 n.353, ha modificato il secondo comma nel senso di non più subordinare al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni;
ciò determina non solo la caducazione immediata della sentenza riformata, le cui statuizioni vengono automaticamente sostituite da quelle della sentenza di riforma (comma 1) ma, altresì, la immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata (comma 2).
In applicazione del principio della ragione più liquida non vengono esaminate le altre questioni proposte dalle parti.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dei principi di diritto sopra indicati.
2.sulle spese di giudizio
Attesa la decisione in rito e la peculiarità della vicenda in esame sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente grado di giudizio.
4 Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Spese di lite del presente grado di giudizio interamente compensate;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è dichiarato inammissibile;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 16/10/2024
Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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