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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 30/01/2026, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1339/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FILIPPINI STEFANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17075/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501408972 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 901/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Dipartimento Risorse economiche di Roma Capitale - direzione Entrate tributarie, a seguito di controlli, emetteva nei confronti del ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo, per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2023 n. 2501408972 del 10/07/2025.
Con tempestivo ricorso il contribuente ha impugnato l'atto, assumendo di non essere proprietario/ utilizzatore/titolare di alcun immobile in Roma che possa legittimare la pretesa in questione. Ha anche chiesto la sospensione dell'atto.
Tanto premesso, ha chiesto annullarsi l'avviso di accertamento in questione.
Roma Capitale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata decisa all'esito dell'udienza del 15.12.2025.
Osserva il giudicante che il ricorso appare fondato in quanto, a fronte delle puntuali deduzioni e produzioni di parte ricorrente (dalle quali emerge che lo stesso non è titolare di alcun immobile nel
Comune di Roma), nulla di rilevante ha replicato Roma Capitale.
Può dunque definirsi la lite con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 47 ter della procedura tributaria, ricorrendo i necessari presupposti.
L'atto di accertamento va di conseguenza annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite per € 400 oltre
CUT e accessori di legge.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FILIPPINI STEFANO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17075/2025 depositato il 24/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501408972 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 901/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: non costituito Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Dipartimento Risorse economiche di Roma Capitale - direzione Entrate tributarie, a seguito di controlli, emetteva nei confronti del ricorrente l'avviso di accertamento esecutivo, per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2023 n. 2501408972 del 10/07/2025.
Con tempestivo ricorso il contribuente ha impugnato l'atto, assumendo di non essere proprietario/ utilizzatore/titolare di alcun immobile in Roma che possa legittimare la pretesa in questione. Ha anche chiesto la sospensione dell'atto.
Tanto premesso, ha chiesto annullarsi l'avviso di accertamento in questione.
Roma Capitale, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata decisa all'esito dell'udienza del 15.12.2025.
Osserva il giudicante che il ricorso appare fondato in quanto, a fronte delle puntuali deduzioni e produzioni di parte ricorrente (dalle quali emerge che lo stesso non è titolare di alcun immobile nel
Comune di Roma), nulla di rilevante ha replicato Roma Capitale.
Può dunque definirsi la lite con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 47 ter della procedura tributaria, ricorrendo i necessari presupposti.
L'atto di accertamento va di conseguenza annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'ente convenuto al pagamento delle spese di lite per € 400 oltre
CUT e accessori di legge.