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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14457 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51836/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 51836 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino all'8.9.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 29.9.2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Franco Carlini, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo
ATTORE
CONTRO
P.IVAA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante , Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Fabio Ferrari, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.6.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21.7.2022, ha Parte_1 chiesto l'emissione nei confronti della di una pronuncia di condanna al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 20.173,66 a titolo di compensi professionali spettanti per le prestazioni svolte in suo favore.
A tal fine ha esposto: - di svolgere attività professionale quale consulente del lavoro;
- di aver prestato in particolare la propria attività in favore della in un primo momento in forza di Controparte_1 conferimento di incarico in forma verbale e successivamente, in data 21.1.2020, giusto contratto in pagina 1 di 5 forma scritta avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 del contratto;
- che i rapporti con la erano stati intrattenuti per mezzo del sig. nipote Controparte_1 Controparte_3 dell'amministratore unico - che tale rapporto era proseguito fino al mese di giugno 2022; - che il CP_2 corrispettivo era stato regolato in € 4.540,00 per l'attività di consulenza annuale, suddiviso in rate trimestrali;
- che a fronte della corretta esecuzione di tutte le prestazioni previste la società convenuta aveva omesso il pagamento di una fattura e di 15 preavvisi di parcella per un totale di € 20.173,66; - che la società convenuta non aveva tenuto un comportamento collaborativo in ordine alla necessaria consegna di documentazione, più volte sollecitata;
- che l'attività svolta dal dott. era Pt_1 documentata dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti;
- che negli anni 2018 e 2019 l'attività svolta era ampiamente provata dalla documentazione allegata, specificamente riguardante ciascun preavviso di parcella;
- che a decorrere dalla stipula del contratto scritto erano stati emessi preavvisi di parcella in relazione al corrispettivo pattuito, a seguito del regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste nella scrittura privata;
- che quindi sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
A seguito della rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio la in data 9.5.2024, chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1 controparte.
A tal fine ha dedotto: - di non aver mai conferito l'incarico verbale alla controparte;
- che il mandato necessitava di forma scritta ad probationem; - che la documentazione prodotta dalla controparte non aveva alcuna valenza probatoria, trattandosi di semplici e-mail non riferibili alla convenuta;
- che le fatture non potevano costituire prova della qualità e quantità delle prestazioni svolte;
- che la sottoscrizione del contratto non era riferibile al legale rappresentante della società, che la disconosceva formalmente;
- che non era stato documentato alcun pagamento da in Controparte_1 favore del dott. ; - che qualunque attività dovesse dimostrarsi essere stata svolta, sarebbe Pt_1 stata eseguita indebitamente ed illegittimamente.
In data 17.5.2024, la difesa di ha prodotto scrittura privata del 10.1.2023 Parte_1 sottoscritta dalle parti. Anche la sottoscrizione apposta a tale documento è stata disconosciuta.
È stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario.
Le istanze istruttorie formulate dalle parti non sono state ammesse.
All'udienza del 9.6.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Il presente procedimento ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del diritto di credito vantato dal dott. in relazione al corrispettivo per prestazioni professionali svolte in favore della società Pt_1 convenuta nel periodo dall'anno 2018 all'anno 2022 per l'importo di € 20.173,66.
pagina 2 di 5 Va premesso che nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c. la parte attrice ha formulato domanda per l'ulteriore somma di € 8.117,55 per il periodo dal terzo trimestre 2022 al primo trimestre 2024, fondata sul contratto di consulenza intercorso tra le parti. Tale domanda deve essere ritenuta ammissibile, sostanziandosi in una modifica di quella originaria, essendo fondata sul medesimo titolo contrattuale già dedotto in giudizio.
Per sostenere la domanda di condanna, la parte attrice ha depositato fatture e preavvisi di parcella relativi all'intero arco temporale in esame, il contratto di incarico professionale del 21.1.2020 che prevedeva un compenso annuo di € 4.540,00, la scrittura privata del 10.1.2023, nella quale la convenuta si era riconosciuta debitrice e le parti avevano pattuito il pagamento della somma di €
21.386,77 per l'attività professionale svolta oltre alla somma di € 3.500,00 a titolo di spese legali, mediante la rateizzazione in n.19 tranches e l'estratto del conto corrente della parte attrice da cui risulta il pagamento di alcune rate.
La difesa della società convenuta ha negato l'esistenza di un accordo verbale tra le parti per il periodo dal 2018 al 2019, ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto del 21.1.2020 ed inoltre quella apposta alla scrittura privata del 10.1.2023, negando di essere debitrice dell'attore.
In relazione alle corrette modalità di formalizzazione del disconoscimento della sottoscrizione va ricordato quanto costantemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del
17/06/2021; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012). Più nello specifico con riferimento al disconoscimento operato da persona giuridica è stato precisato che perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente
(cfr. in tal senso Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 7240 del 14/03/2019; Sez. 1, Sentenza n. 3620 del
16/02/2010).
Il disconoscimento operato dalla società convenuta non ha le caratteristiche formali richieste dall'art. 214 c.p.c., essendosi limitata la difesa della a negare l'avvenuta sottoscrizione dei Controparte_1
pagina 3 di 5 documenti, senza fornire ulteriori specificazioni: di conseguenza non è stata ritenuta la necessità di procedere alla verificazione, pure richiesta dalla parte attrice.
Peraltro, con riguardo alla scrittura del 10.1.2023, la parte attrice ha dedotto e documentato l'avvenuto pagamento da parte della di alcune delle rate previste dall'accordo, circostanza che Controparte_1 corrobora ancor più la prospettazione della difesa del dott. , secondo cui, a seguito Pt_1 dell'introduzione del procedimento, le parti si erano accordate per il pagamento rateale della somma di
€ 24.886,77, che avrebbe determinato la rinuncia al giudizio e l'estinzione del diritto di credito.
È noto che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi - nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria - senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr. Cass. civile sez. I, 12/12/2023, n.34733; Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha assolto l'onere sulla medesima gravante relativo alla inesistenza o invalidità del rapporto contrattuale mentre la parte attrice con la produzione documentale effettuata ha fornito elementi sufficienti a ritenere che l'incarico professionale sia stato in un primo momento conferito in forma verbale per poi essere formalizzato nell'anno 2020.
Deve ricordarsi, in linea generale, che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, presuppone l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, bensì colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico al professionista, ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sul professionista che richieda la liquidazione del compenso.
La giurisprudenza di merito anche di recente ha chiarito che “l'incarico per lo svolgimento di una prestazione d'opera professionale non necessita di forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Dunque, è contraddittorio, da un lato, affermare che la prova del contratto e delle relative condizioni economiche non possa essere fornita ricorrendo alle presunzioni e, dall'altro, far assurgere pagina 4 di 5 l'assenza di forma scritta del patto a fatto secondario sintomatico dell'inesistenza di un accordo” (in tal senso Corte appello Bari sez. II, 14/07/2021, n.1355; negli stessi termini Tribunale Firenze sez. III,
31/03/2023, n.994; Tribunale Nola sez. I, 13/01/2023, n.93).
Deve quindi ritenersi provata la maturazione del compenso in capo al dott. per l'importo Pt_1 riconosciuto nella scrittura privata del 10.1.2023 pari ad € 21.386,77 e per l'ulteriore somma di €
5.637,93, ottenuta tenuto conto degli importi di cui ai preavvisi di parcella relativi al periodo successivo alla data di sottoscrizione della predetta scrittura, per un totale di € 27.024,70, a cui va detratto quanto corrisposto in attuazione dell'accordo di rateizzazione (€ 7.000,00 secondo quanto riconosciuto dallo stesso attore).
Conclusivamente, deve quindi emettersi condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 20.024,70, cui vanno aggiunti gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- condanna la al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 20.024,70, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
- condanna la convenuta al pagamento in favore del procuratore antistatario di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compensi ed € 45,00 spese, oltre
[...] spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 19.10.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 51836 del ruolo generale per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino all'8.9.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 29.9.2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Franco Carlini, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo
ATTORE
CONTRO
P.IVAA ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante , Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Fabio Ferrari, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
CONVENUTO
OGGETTO: contratto d'opera professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 9.6.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21.7.2022, ha Parte_1 chiesto l'emissione nei confronti della di una pronuncia di condanna al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 20.173,66 a titolo di compensi professionali spettanti per le prestazioni svolte in suo favore.
A tal fine ha esposto: - di svolgere attività professionale quale consulente del lavoro;
- di aver prestato in particolare la propria attività in favore della in un primo momento in forza di Controparte_1 conferimento di incarico in forma verbale e successivamente, in data 21.1.2020, giusto contratto in pagina 1 di 5 forma scritta avente ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1 del contratto;
- che i rapporti con la erano stati intrattenuti per mezzo del sig. nipote Controparte_1 Controparte_3 dell'amministratore unico - che tale rapporto era proseguito fino al mese di giugno 2022; - che il CP_2 corrispettivo era stato regolato in € 4.540,00 per l'attività di consulenza annuale, suddiviso in rate trimestrali;
- che a fronte della corretta esecuzione di tutte le prestazioni previste la società convenuta aveva omesso il pagamento di una fattura e di 15 preavvisi di parcella per un totale di € 20.173,66; - che la società convenuta non aveva tenuto un comportamento collaborativo in ordine alla necessaria consegna di documentazione, più volte sollecitata;
- che l'attività svolta dal dott. era Pt_1 documentata dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti;
- che negli anni 2018 e 2019 l'attività svolta era ampiamente provata dalla documentazione allegata, specificamente riguardante ciascun preavviso di parcella;
- che a decorrere dalla stipula del contratto scritto erano stati emessi preavvisi di parcella in relazione al corrispettivo pattuito, a seguito del regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste nella scrittura privata;
- che quindi sussistevano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
A seguito della rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, si è costituita in giudizio la in data 9.5.2024, chiedendo il rigetto della domanda di Controparte_1 controparte.
A tal fine ha dedotto: - di non aver mai conferito l'incarico verbale alla controparte;
- che il mandato necessitava di forma scritta ad probationem; - che la documentazione prodotta dalla controparte non aveva alcuna valenza probatoria, trattandosi di semplici e-mail non riferibili alla convenuta;
- che le fatture non potevano costituire prova della qualità e quantità delle prestazioni svolte;
- che la sottoscrizione del contratto non era riferibile al legale rappresentante della società, che la disconosceva formalmente;
- che non era stato documentato alcun pagamento da in Controparte_1 favore del dott. ; - che qualunque attività dovesse dimostrarsi essere stata svolta, sarebbe Pt_1 stata eseguita indebitamente ed illegittimamente.
In data 17.5.2024, la difesa di ha prodotto scrittura privata del 10.1.2023 Parte_1 sottoscritta dalle parti. Anche la sottoscrizione apposta a tale documento è stata disconosciuta.
È stato disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario.
Le istanze istruttorie formulate dalle parti non sono state ammesse.
All'udienza del 9.6.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Il presente procedimento ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del diritto di credito vantato dal dott. in relazione al corrispettivo per prestazioni professionali svolte in favore della società Pt_1 convenuta nel periodo dall'anno 2018 all'anno 2022 per l'importo di € 20.173,66.
pagina 2 di 5 Va premesso che nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 c.p.c. la parte attrice ha formulato domanda per l'ulteriore somma di € 8.117,55 per il periodo dal terzo trimestre 2022 al primo trimestre 2024, fondata sul contratto di consulenza intercorso tra le parti. Tale domanda deve essere ritenuta ammissibile, sostanziandosi in una modifica di quella originaria, essendo fondata sul medesimo titolo contrattuale già dedotto in giudizio.
Per sostenere la domanda di condanna, la parte attrice ha depositato fatture e preavvisi di parcella relativi all'intero arco temporale in esame, il contratto di incarico professionale del 21.1.2020 che prevedeva un compenso annuo di € 4.540,00, la scrittura privata del 10.1.2023, nella quale la convenuta si era riconosciuta debitrice e le parti avevano pattuito il pagamento della somma di €
21.386,77 per l'attività professionale svolta oltre alla somma di € 3.500,00 a titolo di spese legali, mediante la rateizzazione in n.19 tranches e l'estratto del conto corrente della parte attrice da cui risulta il pagamento di alcune rate.
La difesa della società convenuta ha negato l'esistenza di un accordo verbale tra le parti per il periodo dal 2018 al 2019, ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto del 21.1.2020 ed inoltre quella apposta alla scrittura privata del 10.1.2023, negando di essere debitrice dell'attore.
In relazione alle corrette modalità di formalizzazione del disconoscimento della sottoscrizione va ricordato quanto costantemente ribadito dalla Suprema Corte, secondo cui “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti;
inoltre, la relativa eccezione deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17313 del
17/06/2021; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012). Più nello specifico con riferimento al disconoscimento operato da persona giuridica è stato precisato che perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente
(cfr. in tal senso Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 7240 del 14/03/2019; Sez. 1, Sentenza n. 3620 del
16/02/2010).
Il disconoscimento operato dalla società convenuta non ha le caratteristiche formali richieste dall'art. 214 c.p.c., essendosi limitata la difesa della a negare l'avvenuta sottoscrizione dei Controparte_1
pagina 3 di 5 documenti, senza fornire ulteriori specificazioni: di conseguenza non è stata ritenuta la necessità di procedere alla verificazione, pure richiesta dalla parte attrice.
Peraltro, con riguardo alla scrittura del 10.1.2023, la parte attrice ha dedotto e documentato l'avvenuto pagamento da parte della di alcune delle rate previste dall'accordo, circostanza che Controparte_1 corrobora ancor più la prospettazione della difesa del dott. , secondo cui, a seguito Pt_1 dell'introduzione del procedimento, le parti si erano accordate per il pagamento rateale della somma di
€ 24.886,77, che avrebbe determinato la rinuncia al giudizio e l'estinzione del diritto di credito.
È noto che la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e determina la cd. astrazione processuale della causa debendi e la conseguente relevatio ab onere probandi - nel senso che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume esistente fino a prova contraria - senza però costituire un'autonoma fonte di obbligazione, poiché presuppone pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (cfr. Cass. civile sez. I, 12/12/2023, n.34733; Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022).
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha assolto l'onere sulla medesima gravante relativo alla inesistenza o invalidità del rapporto contrattuale mentre la parte attrice con la produzione documentale effettuata ha fornito elementi sufficienti a ritenere che l'incarico professionale sia stato in un primo momento conferito in forma verbale per poi essere formalizzato nell'anno 2020.
Deve ricordarsi, in linea generale, che il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, presuppone l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò comporta che il cliente del professionista non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione d'opera intellettuale, bensì colui che, stipulando il relativo contratto, ha conferito l'incarico al professionista, ed è conseguentemente tenuto al pagamento del corrispettivo. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto rapporto, grava sul professionista che richieda la liquidazione del compenso.
La giurisprudenza di merito anche di recente ha chiarito che “l'incarico per lo svolgimento di una prestazione d'opera professionale non necessita di forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Dunque, è contraddittorio, da un lato, affermare che la prova del contratto e delle relative condizioni economiche non possa essere fornita ricorrendo alle presunzioni e, dall'altro, far assurgere pagina 4 di 5 l'assenza di forma scritta del patto a fatto secondario sintomatico dell'inesistenza di un accordo” (in tal senso Corte appello Bari sez. II, 14/07/2021, n.1355; negli stessi termini Tribunale Firenze sez. III,
31/03/2023, n.994; Tribunale Nola sez. I, 13/01/2023, n.93).
Deve quindi ritenersi provata la maturazione del compenso in capo al dott. per l'importo Pt_1 riconosciuto nella scrittura privata del 10.1.2023 pari ad € 21.386,77 e per l'ulteriore somma di €
5.637,93, ottenuta tenuto conto degli importi di cui ai preavvisi di parcella relativi al periodo successivo alla data di sottoscrizione della predetta scrittura, per un totale di € 27.024,70, a cui va detratto quanto corrisposto in attuazione dell'accordo di rateizzazione (€ 7.000,00 secondo quanto riconosciuto dallo stesso attore).
Conclusivamente, deve quindi emettersi condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 20.024,70, cui vanno aggiunti gli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'espletamento di tutte le fasi processuali e del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- condanna la al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di € 20.024,70, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale;
- condanna la convenuta al pagamento in favore del procuratore antistatario di Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compensi ed € 45,00 spese, oltre
[...] spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 19.10.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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