Sentenza 9 marzo 2000
Massime • 1
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non possono essere assoggettati ad alcuna forma di espulsione, la quale comporterebbe in ogni caso il divieto, sia pure temporaneo, di rientrare nel territorio dello Stato italiano, in contrasto con la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri sancito dal trattato istitutivo della Comunità europea, nonché con il divieto di discriminazioni effettuate in base alla nazionalità. (Fattispecie nella quale la richiesta di espulsione, disattesa dal giudice di merito, era stata formulata dal cittadino comunitario sottoposto a provvedimento di custodia cautelare in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti).
Commentario • 1
- 1. L'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 29 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2000, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giovanni Macrì Presidente del 09/03/2000
1. Dott. Gianvittore Fabbri Consigliere SENTENZA
2. Dott. Edoardo Fazzioli " N. 1760
3. Dott. Antonio Marchese " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Umberto Giordano " N. 22783/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- EJ ME SÈ, nato in [...] i 15 luglio 1947,
avverso l'ordinanza emessa il 2 aprile 1999 dal Tribunale di Roma;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- Considerato in
F A T T O
Con ordinanza del 2 aprile 1999, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di espulsione avanzata dal cittadino spagnolo SÈ AL ME, sottoposto a custodia cautelare per illecita detenzione di circa un chilogrammo di cocaina
Avverso tale decisione, l'interessato ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente, denunciando la violazione di legge, sostiene che, essendo egli cittadino di uno Stato appartenente all'Unione europea, la norma abrogativa della disciplina dell'espulsione a richiesta, contenuta nell'art. 40 della legge 6 marzo 1998, n. 40 non è applicabile nei suoi confronti in virtù dell'art. 1, 2^ comma, della stessa legge n. 40/1998, il quale testualmente recita "La presente legge non si applica ai cittadini membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli". Con la conseguenza che è ancora applicabile nei suoi confronti la più favorevole disciplina contenuta nell'art. 7, comma 12 bis, del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990 n. 39. La censura è manifestamente infondata.
In proposito è sufficiente rilevare che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non possono essere assoggettati a nessuna forma di espulsione, la quale comporterebbe in ogni caso il divieto, si pure temporaneo, di rientrare nel territorio dello Stato italiano. Ciò perché, a norma dell'art. 8A del trattato istitutivo della Comunità economica europea (così come introdotto dal trattato sull'Unione europea), "Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", mentre a norma dell'art. 6 dello stesso trattato (nel testo vigente dopo le modifiche apportate dal trattato sull'Unione europea) "è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità".
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma, ritenuta congrua, di L 500.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L 500.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2000