Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
La norma dell'art. 202 del R.D.L. n. 1775 del 1993, la quale prescrive che il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche deve proporsi nel termine perentorio di quarantacinque giorni, più breve di quello previsto per il procedimento ordinario, non contrasta con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto questa regola diversa è giustificata dalla natura peculiare della controversia e non preclude ne' rende particolarmente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/02/1999, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco BILE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Mario CORDA - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. CO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI CE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BERARDI, rappresentato e difeso dagli avvocati EDUARDO GRASSO, GIUSEPPE NIGROLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DEL LAGO DI LENTINI;
- intimato -
avverso l'ordinanza della Corte suprema di cassazione di ROMA, depositata il 21/06/96;
udita la relazione della causa svolta camera di consiglio il 02/07/98 dal Consigliere Dott. Antonio Vella;
lette le conclusioni dal Sostituto procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per la Corte di cassazione, dichiari il ricorso infondato e, per quanto di ragione inammissibile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 21 giugno 1996 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiararono inammissibile il ricorso - proposto da CO BA nei confronti del Consorzio di bonifica Lago Lentini per l'annullamento della sentenza del 13 gennaio 1995 del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche - avendo ritenuto che era stato notificato dopo il quarantacinquesimo giorno dalla comunicazione del dispositivo di tale sentenza al difensore costituito, in violazione dell'art. 202 ult. comma del R.D.L. 11 dicembre 1933 n. 1775. Il BA ha proposto ricorso per revocazione con tre motivi con i quali sostiene che:
1.- l'ordinanza impugnata è viziata da errore di fatto in quanto il dispositivo della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche non risulta notificato ai sensi degli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile;
2.- per il procedimento in camera di consiglio concluso con l'ordinanza impugnata, le conclusioni del Pubblico Ministero non furono notificate al suo difensore come prescrive l'art. 375 del codice di procedura civile;
3.- l'art. 202 del R.D.L. n. 1775 del 1933 contrasta con gli art. 3 e 24 della Costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1.- L'errore di fatto non sussiste perché dagli atti del processo risulta che il dispositivo della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche fu notificato ritualmente ai difensori del BA (avv. Giuseppe Nigroli ed Eduardo Grasso) presso il domicilio eletto (studio dell'avv.to Claudio Berarri, sito in Roma al viale Angelico n. 92);
2.- anche le conclusioni del Pubblico Ministero risultano essere state notificate regolarmente agli avvocati delle parti;
3.- la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
La norma dell'art. 202 del R.D.L. n. 1775 del 1933, la quale prescrive che il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche deve proporsi nel termine perentorio di quarantacinque giorni, più breve di quello previsto per il procedimento ordinario, non contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto questa regola diversa è giustificata dalla natura peculiare delle controversie e non preclude ne' rende particolarmente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa (sent. nn. 5483 del 1988, 9224 e 301 del 1987). Consegue il rigetto del ricorso.
Non deve emettersi alcun provvedimento sulle spese di questo giudizio non avendo il Consorzio presentato memoria nel termine di cui all'art. 378 del codice di procedura civile.
P.T.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Roma 2 luglio 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 17 FEBBRAIO 1999.