Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1313/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico, dr. Federico Bile all'udienza del 4.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1313/2024 n.r.g. Sez. Lavoro e Previdenza vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesca Ferrari e
Nerino Allocati, giusta procura alle liti in atti elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Via R. Gomez D'Ayala 6 (comunicazioni alle PEC: e e ) Email_1 Email_2
RICORRENTE E
Controparte_1
in persona del Direttore Generale l.r.p.t. Dott. ,
[...] Controparte_2 con Sede Legale in Napoli, Via S. M. di Costantinopoli n. 104, P.IVA rapp.ta P.IVA_1
e difesa, con procura alle liti in calce alla memoria difensiva, sulla base della Deliberazione
D.G. n. 575 del 4 luglio 2024, dal Prof. Avv. Marcello D'Aponte ed elett.te dom.ta in Napoli, Via Toledo n. 156 presso lo Studio del Prof. Avv. Marcello D'Aponte (comunicazioni al n. fax 081/5524773 e/o alle pec: e Email_3
) Email_4
RESISTENTE NONCHE' (GIÀ Controparte_3
, (C.F. , in CP_4 Controparte_5 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Via Diaz, n. 11, è domiciliata per legge (comunicazioni al fax n. 081/5525215 ed alla PEC:
) Email_5
RESISTENTE
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente
“1. accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, quanto meno a far data dalla sua assunzione a tempo indeterminato, decorrente dall'1/10/2019, mansioni di Biologo, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 396/1967 al D.P.R. 328/2001 ed alla Legge 3/2018;
2. Accertare e dichiarare - anche previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi - che il ricorrente, in qualità di Biologo dipendente delle convenute, ha diritto all'inquadramento nella categoria EP del (già Controparte_6 [...]
), con diritto a percepire un trattamento economico equiparato, anche Controparte_7 ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 761/1979, al ruolo unico della Dirigenza Medica e Sanitaria previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità 2016-2018. In via subordinata:
, già ,
[...] Controparte_7
3. accertare e dichiarare - anche previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi - il diritto del ricorrente all'inquadramento nel ruolo unico della
Dirigenza previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità 2016-2018; 4. per l'effetto, condannare le convenute amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. in solido, o ciascuna per la parte che sarà ritenuta soccombente, alla corresponsione, in favore del ricorrente, della differenza retributiva, anche a titolo di indennità di equiparazione ex art. 31 D.P.R. 761/1979, tra il trattamento economico di cui alla Dirigenza Medica e Sanitaria previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità 2016-2018 e quello percepito come dipendente inquadrato in categoria DS CCNL 29/31 Comparto Sanità,
a far data dal 01/10/2019 ad oggi, o dalla diversa data o per il diverso periodo o nella diversa misura che risulteranno accertati in corso di causa ad oggi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, il tutto da quantificarsi in separato giudizio.
In via alternativa:
5. Previo accertamento delle mansioni superiori svolte dal ricorrente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ex art. 52 D. Lgs. 165/2001, come successivamente modificato, nonché, ex art. 36 Cost., il solo trattamento economico spettante al Dirigente
Medico e Sanitario, così come previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità (2016-2018) e per l'effetto, 6. condannare le convenute amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. in solido, o per la parte che sarà ritenuta soccombente, alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive conteggiate tra il trattamento economico spettante al
Dirigente Medico e Sanitario previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità (2016-2018) e quello percepito come dipendente inquadrato nella categoria DS del CCNL Comparto Sanità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da calcolarsi con separato giudizio;
In ogni caso,
7. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio nonché spese generali e Contributo
Unificato, da attribuirsi ai procuratori costituti per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge”. Per l' : Controparte_1
“In via principale per l'integrale rigetto del ricorso, inammissibile, improcedibile e comunque completamente infondato, attesa l'inconferenza di ogni presupposto in fatto ed in diritto a supporto della domanda, per i motivi tutti esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Per l : Controparte_3
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o istanza, rigettare la domanda proposta nei confronti dell' Controparte_3 siccome inammissibile o, comunque, infondata in fatto e in diritto. Con il
[...] favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 19.1.2024 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva:
- di essere in possesso di laurea in Scienze Biologiche in Diagnostica Biosanitaria conseguita presso l' Controparte_5
- di essere iscritto a far data dal 27/01/2011, nella Sezione A dell'Albo dei Biologi della
Campania;
- di aver prestato la propria attività lavorativa come Biologo/Biotecnologo presso il per la determinazione di fattori Controparte_8 prognostici e di risposta ai farmaci nelle patologie da infezione, presso l'UOC Malattie Infettive dell' Controparte_9 (già Napoli) e tanto dal 15/10/2013 al
[...] Controparte_10
14/10/2014 con contratto di prestazione d'opera professionale, più volte prorogato sino al
31/08/2017, quale Biologo/Biotecnologo Molecolare esperto in virologia molecolare e dal
02/11/2017 al 01/11/2018 con contratto a tempo determinato prorogato sino al 30/09/2019 sempre per le medesime mansioni e tanto a seguito di superamento del bando di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzato al conferimento di un incarico a tempo determinato di un anno per personale laureato in Scienze Biologiche e/o equipollenti;
- che, dal 01/10/2019 ad oggi, ha svolto le mansioni di cui sopra sulla base di un contratto a tempo pieno indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma
1 del D.Lgs. 75/2017 del personale precario dell'AOU;
- che sin dall'inizio del rapporto e quindi già con contratto di prestazione d'opera professionale è stato assegnato alla UOC di Malattie Infettive attualmente diretta dal Prof. Persona_1 ed in precedenza diretta dal Prof collocato in quiescenza nell'anno 2019; Parte_2
- di prestare, più specificamente, la propria attività presso il Laboratorio di alta specializzazione della suddetta UOC, per la determinazione di fattori prognostici e di risposta ai farmaci nelle patologie da infezione;
- che detto laboratorio è stato istituito nell'anno 2013, in ragione di una decennale attività di ricerca svolta nell'ambito delle malattie infettive con riferimento alle quali vengono effettuate indagini mirate a determinare i fattori diagnostici, prognostici e di risposta ai farmaci nelle patologie da infezione di virus epatici (HCV, HBV, HDV, HEV), nonché HIV, Brucella, helicobacter, tubercolosi, covid-19;
- che tale laboratorio di alta specializzazione è un punto di riferimento non solo aziendale, ma anche regionale;
- che il laboratorio è composto, oltre che dal ricorrente, da altri due Biologi, di cui, uno con contratto a tempo indeterminato, il Dott. - che espleta mansioni identiche a Persona_2 quelle del ricorrente - ed altro, con Contratto di Collaborazione Continuativa, la Dott.ssa
; Persona_3
- che all'UOC di Malattie Infettive afferiscono, inoltre, una Psicologa, la Dott.ssa
[...]
Dirigenti Medici specialisti in Infettivologia, un caposala, infermieri ed Operatori Per_4
Socio Sanitari;
- che presso il suddetto laboratorio egli effettua, anzitutto, test di biologia molecolare di alta specializzazione nelle malattie infettive e che l'esecuzione di detti test è riservata a personale altamente specializzato e formato nella disciplina della Biologia Molecolare e Bioinformatica applicata ai virus;
- che i test di resistenza ai farmaci di biologia molecolare ivi effettuati (elencati nel ricorso) , servono ad indentificare mutazioni e genotipo del genoma dei virus HCV, HBV, HIV, in regioni specifiche, che causano fallimento terapeutico al trattamento con i nuovi farmaci
Anti HCV. HBV, HIV;
- che questi test consentono il conseguimento di un doppio beneficio: per i pazienti (che hanno la possibilità di essere trattati subito con il farmaco giusto che consente di eradicare il virus)
e per la Regione Campania (per il risparmio di spesa che ne deriva evitando l'utilizzo da parte dei medici di farmaci con effetto fallimentare;
- che il laboratorio di Alta specializzazione è stato tra i primi in Italia e primo in tra CP_1 l'altro, ad effettuare test di resistenza ai farmaci HCV ed attualmente è il laboratorio di riferimento per la Regione Campania;
- che ivi giungono campioni da tutti i centri di Epatologia e Malattie Infettive della Regione e che tutti i test di resistenza ai farmaci per la cura di HCV, HBV, HIV prevedono una serie di passaggi predeterminati di competenza del personale biologo;
- che le procedure elencate in ricorso consentono di identificare le mutazioni correlate al fallimento delle terapie che vengono riportate sul referto, il quale viene definitivamente completato dal Direttore dell'UOC, Prof. (Dirigente Medico), per la parte Persona_1 che concerne la specifica indicazione della migliore terapia da seguire sotto l'aspetto medico, in conseguenza dell'esito del test;
- che, infine, i test Real Time per rilevazione del Covid-19 sono effettuati nel laboratorio sin dall'inizio della pandemia da Covid-19 e da maggio 2020 il laboratorio è diventato il riferimento per le analisi da tamponi molecolari Covid-19 per l'azienda e consente di identificare la presenza del virus Covid -19 sempre con metodica simile a quella dei test di resistenza ai farmaci per la cura di HCV, HBV, HIV;
i test per la rilevazione del Covid-19, in particolare, vengono effettuati su tutti i pazienti che devono essere ricoverati presso le Contr strutture dell' convenuta;
il referto viene poi reso disponibile entro 24 ore e registrato su apposita piattaforma regionale;
- che per queste attività egli si relaziona direttamente con il Responsabile della struttura, Prof.
Persona_1
- di essere responsabile del corretto funzionamento delle apparecchiature di laboratorio, dovendone assicurare la manutenzione e la calibrazione ed ha piena responsabilità decisionale in ordine alla necessità di ricorrere ad eventuali riparazioni o acquisti, sia per eventuali ricambi, sia per acquisto di nuovi macchinari di pertinenza del laboratorio ed ha piena responsabilità decisionale con riferimento agli ordini relativi all'acquisto di kit per l'esecuzione di test di biologia molecolare;
- che, utilizzando personalmente i kit di biologia molecolare nelle metodiche di “PCR” per sequenziamento e in “real time”, ha il compito di valutare le performance dei kit, anche al fine di orientare la scelta di acquisto di taluni modelli piuttosto che di altri per conto della Contr
convenuta;
- che ha la responsabilità della distribuzione dei carichi di lavoro del laboratorio, con potestà decisionale in merito alle modalità ed alle tempistiche dell'esecuzione dei test e della consegna dei relativi referti che vengono richiesti al laboratorio;
- che, come detto, si occupa anche personalmente della esecuzione dei test di biologia molecolare effettuati in laboratorio, con le metodiche avanzate descritte per la cui esecuzione è necessaria un'altissima formazione nel campo della biologia molecolare;
- che si occupa, conseguentemente, anche dell'interpretazione dei risultati, ovvero della interpretazione delle analisi in sequenza, nonché dell'interpretazione dei test in “real time” con metodica “PCR”, test che, come chiarito in precedenza, consentono di rilevare e quantizzare la presenza di virus nel sangue dei pazienti;
- che elabora i referti riportando i risultati di tutti gli studi di biologia molecolare effettuati sui virus, referti sui quali il direttore della UOC, Prof. inserisce (essendo questo Persona_1 il suo ambito di competenza quale Dirigente Medico) le indicazioni mediche circa la miglior terapia da effettuare per ciascun paziente;
- che è personalmente responsabile, quale Biologo, dell'esito dei test molecolari e dei relativi referti che, pertanto, recano sempre in calce la sua firma, quale definitiva attestazione del risultato;
- che dai primi mesi dell'anno 2020, gli è sempre stata riconosciuta la piena responsabilità nell'eseguire i tamponi molecolari per i test Covid-19;
- di essersi occupato anche della formazione degli specializzandi, dei laureandi con tesi nel campo delle malattie infettive e biologia e dei tecnici di laboratorio;
- di svolgere le mansioni di Dirigente Biologo con rapporto di natura esclusiva, non operando in sostituzione di altro Biologo, ma per sopperire alla carenza di personale con tale qualifica, così come evincibile dal bando di selezione cui egli ha partecipato per l'assunzione a tempo determinato e dalla Delibera del D.D.G. con la quale egli è stato stabilizzato con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- che quando è stato assunto a tempo indeterminato per effetto della procedura di stabilizzazione, è stato erroneamente inquadrato dall'AOU che gli ha riconosciuto, in luogo dell'inquadramento nella Dirigenza Sanitaria come Biologo, l'inquadramento nella fascia AOU IX Area Socio Sanitaria del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca e con posizione equivalente al SSN Categoria DS – posizione economica iniziale, con qualifica di
Collaboratore Professionale Sanitario Esperto, con applicazione diretta al rapporto di lavoro;
- che l'AOU ha errato ad emanare la Delibera del D.G. n. 751 del 02/10/2017 con cui ha rivisto l'originario corretto inquadramento previsto dalla precedente Delibera del D.G. n. 283 dell'11/05/2017 avente ad oggetto il bando di selezione per l'assunzione a tempo determinato di un laureato in psicologia e tre laureati in biologia per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di 12 mesi ove in tale delibera si fa esplicito riferimento all'art. 10 del bando rubricato “trattamento economico” che aveva stabilito quanto segue: “il trattamento economico previsto è quello relativo alla categoria EP – posizione economica EP1, con equiparazione al Dirigente Medico del Comparto Sanità, ai sensi e per l'effetto dell'art. 64 del CCNL sottoscritto in data 16/10/2008 e dell'art. 31 del D.P.R.761/1979” (doc. 16_CCNL ; Parte_3
- di avere diritto a vedersi equiparare al personale Dirigente Biologo ed a vedersi riconoscere il relativo trattamento economico, con espresso riconoscimento di tutte le voci stipendiali previste da tale tipologia contrattuale, inesistenti nel contratto collettivo del comparto sanità, quale, a titolo esemplificativo, l'indennità di esclusività e l'indennità di posizione;
- che nel rilevare l'evidente disparità di trattamento tra lo stesso e le unità di personale che a parità di titoli e di mansioni sono state assunte con inquadramento nella categoria universitaria EP1 e con riconoscimento del trattamento economico equiparato a quello della Dirigenza Sanitaria non medica, rivendica anch'egli l'inquadramento nella medesima categoria contrattuale ed il medesimo trattamento economico, anche a titolo equiparativo, di cui al CCNL Dirigenza Area Sanità 2016-2018 (già CCNL della Dirigenza Sanitaria non medica Area III - SPTA, comprendente i dirigenti amministrativi, i chimici, i biologi, i fisici e gli psicologi);
- che ha diritto a vedersi riconoscere una retribuzione proporzionata e sufficiente in ossequio al precetto di cui all'art. 36 Cost., per effetto dello svolgimento di mansioni superiori ascrivibili al ruolo Dirigenziale, ai sensi dell'art. 52, co. 5 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2126 c.c..
Tanto premesso sulla base delle altre considerazioni sviluppate nel corpo del ricorso in punto di fatto ed in punto di diritto il ricorrente concludeva nel modo sopra interamente riportato. L' Controparte_1 si costituiva in giudizio deducendo, sulla base di articolate
[...] argomentazioni in fatto ed in diritto, la correttezza formale e sostanziale dell'inquadramento assegnato al ricorrente con riferimento al quadro normativo e contrattuale applicabile e la conseguente correttezza del mancato inquadramento nella fascia EP della figura professionale di Biologo/Biotecnologo Molecolare esperto in virologia molecolare e concludeva per il rigetto della domanda giudiziale con vittoria di spese di lite.
Anche l' Controparte_3
(GIÀ si costituiva tempestivamente Controparte_12 in giudizio ed a sua volta eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda giudiziale con vittoria di spese di lite. All'udienza del 16.7.2024 veniva effettuato il libero interrogatorio del ricorrente il quale affermava: “ “mi riporto al ricorso ed a tutte le circostanze ivi indicate;
confermo inoltro Co che la mia domanda riguarda il riconoscimento del livello contrattuale a decorrere dal momento dell'avvenuta stabilizzazione del mio rapporto di lavoro ovvero dal 1.10.2019; in Co base ai compiti ed attività che svolgiamo il riconoscimento del livello contrattuale è quello più corrispondente alla realtà dei fatti”. Ritenuto superfluo procedere ad attività istruttoria orale e rinviata, quindi, la causa per la discussione all'udienza del 4.2.2025 la causa veniva decisa in tale udienza mediante lettura del dispositivo e con fissazione di un termine per il deposito della motivazione.
La domanda è parzialmente fondata nei termini di cui alla presente motivazione. Lo scrivente intende richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. il precedente giurisprudenziale allegato dalla parte ricorrente alle note di discussione emesso dal giudice
Dell'Erario (di questo stesso Tribunale e di questa stessa sezione) ovvero la sentenza n. 6966/2024 pubblicata il 23/10/2024 emessa nell'ambito del procedimento avente RG n. 21292/2023 nella causa promossa da , parte più volte citate nel corpo del Persona_4 ricorso dal Parte_1
Eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata, in particolare, dalla si condividono le Controparte_3 argomentazioni svolte dal giudice Dell'Erario nella richiamata sentenza n, 6966/2024 ove, con riferimento al profilo della legittimazione passiva di entrambi gli Enti resistenti si legge condivisibilmente: “la questione oggetto del presente giudizio è stata già esaminata dalla Suprema Corte in plurime decisioni (cfr., in particolare, Cass. 24 maggio 2013 n. 12908; Cass. 7 marzo 2014 n. 5325; Cass. 16 aprile 2015, n. 7739; Cass. 2020 n. 29765) alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che hanno ritenuto, in fattispecie assimilabili, per identità di ratio, a quella in esame, che legittimata passivamente fosse, al pari dell' . Controparte_14
In particolare è stato precisato che mentre alla sussistenza della legittimazione passiva dell' riconduce il rapporto di servizio connesso al particolare Controparte_1 meccanismo che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti universitari 'strutturati' in organismi distinti dalle Università e qualificato per il diretto coinvolgimento dell'Azienda ospedaliera nella gestione dei rapporti di lavoro, la condizione di dipendente dell' CP_3
– e, dunque, la sussistenza di un rapporto di impiego – vale a fondare
[...] l'obbligazione dell' a corrispondere le invocate differenze retributive. CP_3
Anche le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza 9 maggio 2016, n. 9279 hanno confermato che i rapporti tra e Università, quali emergenti dall'esame Parte_4 della normativa che disciplina la loro attività, configurano una vera e propria cogestione, il che giustifica pienamente la sussistenza della legittimazione di entrambi”. L'eccezione deve, pertanto, essere rigettata ed affermata la legittimazione passiva di entrambi gli Enti Pubblici convenuti.
Domanda principale del (cfr. punto 2 delle conclusioni) Parte_1 Passando al merito delle questioni sottoposte all'attenzione di questo giudice va osservato che il ricorrente al punto n.2 delle conclusioni sopra riportate chiede di : “2. Accertare e dichiarare - anche previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti ritenuti illegittimi
- che il ricorrente, in qualità di Biologo dipendente delle convenute, ha diritto all'inquadramento nella categoria EP del (già Controparte_6 CP_7
), con diritto a percepire un trattamento economico equiparato, anche ai sensi
[...] dell'art. 31 D.P.R. 761/1979, al ruolo unico della Dirigenza Medica e Sanitaria previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità 2016-2018”.
Sul punto si legge in maniera del tutto condivisibile nella sentenza 6966/2024 emessa dal giudice dell'Erario – sopra più volte richiamata e che sul punto si condivide in modo particolare - quanto segue: “ Al fine di procedere alla puntuale comprensione del tema di indagine ed all'esatta qualificazione, in termini di petitum e causa petendi, della domanda giudiziale formulata dalla parte ricorrente nei termini sopra prospettati è opportuno, in via preliminare, procedere alla puntuale ricostruzione della vicenda fattuale che ha condotto al contenzioso sottoposto all'esame dell'adito Tribunale. Essa può essere ricostruita, come pacifico tra le parti in causa e come documentalmente provato ( cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'AOU resistente), nei termini di seguito indicati: A1) con Deliberazione D.G. n. 782 del 27.9.2013 erano stati approvati gli atti dell'Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio bandita con DDG n. 698/2013, finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio per laureati in psicologia (Laurea Magistrale) da titolo “Management psicologico dei soggetti con infezione da HIV e di quelli di assistenza domiciliare AIDS” della durata di mesi 13, attività da svolgersi presso il Servizio di Prevenzione e Terapia della malattie tropicali ed esotiche da importazione del viaggiatore” ed era stata nominata vincitrice la dott.ssa (all. n. 1); A2) in Persona_4 applicazione della citata D.D.G. n. 782/2013 ed in conformità al Bando era stato sottoscritto un contratto di borsa di studio in regime di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 7, co. 6, del D. lgs. per il periodo di mesi 12 dal 4.11.2013 al 3.11.2013 (all. 2) prorogato con D.D.G. n. 910 del 31.10.2014 fino al 31.12.2016 (all. n. 3); A3) con Deliberazione D.G. n. 21 del 5.1.2017, nelle more dell'indizione della relativa procedura di selezione pubblica, il contratto di borsa di studio in regime di collaborazione coordinata e continuativa di cui era titolare la dott.ssa era stato prorogato per ulteriori mesi 4 Per_4 (all. n. 4); A4) con Deliberazione D.G. n. 283 dell'11.05.2017, così come rettificata dalla D.D.G. n. 751 del 02.10.2017, era stata indetta selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di mesi 12, eventualmente prorogabili, per le attività del Nucleo Assistenza Domiciliare AIDS L. N.
135/90 (NuAD) dell' tra gli altri, per n. 1 un laureato in psicologia, da CP_15 inquadrare nella fascia AOU IX con equivalente posizione economica quale collaboratore tecnico professionale esperto – cat DS - posizione economica iniziale- del SSN ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2 del CCNL Comparto Università; A5) con Deliberazione D.G. n. 289 dell'11.05.2017 era stato ulteriormente prorogato il contratto di cui era titolare la dott.ssa nelle more dell'espletamento della citata selezione pubblica di cui alla D.G. Per_4
n. 283/2017 per il periodo dal 1.5.2017 al 31.8.2017 (all. n. 7); A6) con Deliberazione D.G. n. 785 del 18.10.2017 erano stati approvati gli atti della citata selezione pubblica e la dott.ssa utilmente posizionata in graduatoria al primo posto, era stata nominata Per_4 vincitore e l'UOC GR era stato autorizzato a predisporre il contratto per il conferimento dell'incarico a tempo determinato della durata di mesi 12, eventualmente prorogabile, per le attività del Nucleo Assistenza Domiciliare n. 135/90 (NuAD) con inquadramento Pt_5 nella fascia AOU XI con equivalente posizione economica quale collaboratore tecnico professionale esperto - cat.g DS - posizione economica iniziale - del SSN ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2 del CCNL Comparto Università (all. n.8); A7) in conformità al Bando era stato sottoscritto contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato - Fascia
AOU XI - art 64, commi 1 e 2 del Comparto Università, con equivalente posizione economica alla Categoria DS posizione economica iniziale del SSN per il periodo dal 2.11.2017 al 1.11.2018; all'art. 2 del contratto individuale di lavoro recante “Qualifica di Inquadramento Professionale” era specificatamente disciplinato che “in applicazione dell'art 2 del CCNL Comparto Università, sottoscritto in data 18.1./2008, il dipendente è collocato nella fascia
A.O.U XI -con equivalente posizione economica quale Collaboratore Tecnico Professionale
Esperto- Catg DS, posizione economica iniziale -del SSN, ai sensi dell'art 64, commi 1 e 2 del citato ” ed all'art. 3 relativo al “Trattamento economico” era stata Controparte_7 indicata la retribuzione lorda annua spettante pari a € 26.005,78 comprensiva della XIII^ mensilità oltre eventuali trattamenti accessori ove dovuti (all. n. 9); A8) con nota del
7.11.2017 il Responsabile del aveva comunicato la presa di servizio, in data CP_16
2.11.2017, della dott.ssa (all. n. 10); A9) con le Deliberazioni D.G. n. 435 Persona_4 del 2.5.2018, n. 1399 del 28.12.2018 e n. 835 del 3.7.2019, nelle more della completa attuazione della normativa nazionale di cui al D. lgs. n. 75/2017 ed alla luce della circolare n 3/2017 del della P.A. in materia di indirizzi operativi in Controparte_17 tema di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto flessibile e superamento del precariato e le indicazioni della DG per la Tutela della Salute ed il Coordinamento prot. n. 75247 del 2.2.2018, il contratto di Parte_6 cui era titolare la dott.ssa era stato prorogato fino al 30.9.2019 (all. n. 11; all. n. 12 Per_4
e all. n. 13); A10) con Deliberazione D.G. n. 552 del 29.4.2019 era stato individuato il personale in possesso dei requisiti per accedere alla stabilizzazione e tra questi era stata inserita la dott.ssa (all. n. 14); A11) con D.D.G. n. 822 del 26.6.2019 era Persona_4 stata indetta la 2^ procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art 20 comma 1 del D. lgs. n.
75/2017, del personale precario e con D. D.G. n. 61 del 26.9.2019 si era proceduto alla stabilizzazione di n. 6 unità, tra le quali la dott.ssa a far data dal 1.10.2019, Persona_4 con la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, confermando la posizione economica in godimento -Fascia AOU XI con equivalenza alla posizione economica della catg. DS del SSN, Fascia economica iniziale -profilo di collaboratore tecnico professionale esperto -psicologo (all. n. 15); A12) in data 1.10.2019 la dott.ssa aveva sottoscritto contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Per_4 stipulato ai sensi del CCNL del Comparto Università ed era stata collocata nella fascia AOU
XI-Area socio-sanitaria- del Comparto con posizione economica Controparte_6 equivalente al SSN categoria DS -posizione economica iniziale–Collaboratore tecnico professionale esperto psicologo (all. n. 16).
In definitiva, da tutto quanto sovra esposto si evince che la dott.ssa essendo Persona_4 stata titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato presso l' CP_18 (già ), ha potuto beneficiare della c.d. stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, co. 1, del CP_19
D. lgs. 75/2017 e s.m.i.
Invero, la richiamata norma, al comma 1, recita testualmente: “le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020 (con le successive proroghe fino al 3 dicembre 2023), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo determinato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a)risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2015 (28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c)abbia maturato, al 31 dicembre 2017 (con le successive proroghe a 31.12.2022), alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
Alla luce di quanto esposto appare evidente che la categoria contrattuale nella quale la ricorrente è risultata inquadrata dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato non è stata frutto di una scelta arbitraria dell'Amministrazione ma è conseguita, piuttosto, ad una precisa applicazione normativa e contrattuale effettuata – correttamente o meno - all'atto del bando di selezione pubblica cui la stessa ha partecipato.
Ed, infatti, nella specie, la ricorrente, al momento della sua assunzione con contratto a tempo indeterminato, è stata inquadrata nella fascia AOU XI-Area socio-sanitaria- del Comparto
Istruzione e Ricerca con posizione economica equivalente al SSN categoria DS-posizione economica iniziale– Collaboratore tecnico professionale esperto psicologo, corrispondente a quella per la quale, con Deliberazione D.G. n. 283 dell'11.05.2017 così come rettificata dalla D.D.G. n. 751 del 02.10.2017, era stata indetta selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico a tempo determinato della durata di mesi 12, eventualmente prorogabili, per le attività del Parte_7 dell' tra gli altri, per n. 1 laureato in psicologia e, di
[...] CP_15 conseguenza, corrispondente a quella per la quale, con D.D.G. n. 822 del 26.6.2019, era stata indetta la 2^ procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art 20, comma 1, del D. lgs. n.
75/2017 del personale precario e, con D. D.G. n. 61 del 26.9.2019, si era proceduto alla stabilizzazione di n. 6 unità, tra le quali la dott.ssa a far data dall'1.10.2019, Persona_4 con la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, confermando la posizione economica in godimento. E' evidente, pertanto, che, ai sensi dell'art. 97, comma 4, della Costituzione (” Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge”) ed avendo l'istante maturato i requisiti per la stabilizzazione ex art. 20, co. 1, del D. lgs. 75/2017 e s.m.i. - nei termini sopra precisati - per effetto dell'avvenuta partecipazione ad una selezione pubblica specificamente relativa proprio a quel determinato profilo contrattuale (Fascia AOU XI con equivalenza alla posizione economica della catg. DS del
SSN, Fascia economica iniziale -profilo di collaboratore tecnico professionale esperto – psicologo), non possa invocare - in questa sede processuale - il suo diritto all'inquadramento in un profilo contrattuale diverso previa disapplicazione, da parte del g.o., di tutti gli atti della pubblica selezione in tesi ritenuti illegittimi in quanto il diritto soggettivo da lei vantato all'inquadramento, in qualità di psicologa, nella categoria EP del CP_6 CP_6
(già ) e/o nel ruolo unico della Dirigenza previsto dal
[...] CP_6 Controparte_7
CCNL Dirigenza Area Sanità 2016-2018 avrebbe potuto, eventualmente, essere invocato solo a seguito dell'annullamento - da parte del g.a.- di tutti gli atti della pubblica selezione così come effettivamente svoltasi e ritenuti illegittimi e della sua partecipazione ad un'ulteriore pubblica selezione indetta relativamente al profilo dirigenziale rivendicato. Ad avviso del Tribunale non può ritenersi, infatti, applicabile, nella specie, l'istituto della disapplicazione.
In proposito è opportuno richiamare alcune considerazioni di carattere generale. La regola fondante del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle controversie di impiego pubblico contrattualizzato è dettata dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165-2001 che, nel ripetere l'art. 68 del D.Lgs. n. 29-1993 (come modificato dall'art. 33 del D.Lgs. n. 546-1993, dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80-1998 ed infine dall'art. 18 del D.Lgs. n. 387-1998), devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, le indennità di fine rapporto, ancorché vengano in rilievo atti amministrativi presupposti che il giudice ordinario può disapplicare, se rilevanti ai fini della decisione;
alla giurisdizione del giudice ordinario sono sottratte le controversie in materia di procedure concorsuali nonché quelle inerenti ai rapporti di impiego esclusi dalla contrattualizzazione, controversie che restano attribuite il giudice amministrativo, nel secondo caso in sede di giurisdizione esclusiva.
Si tratta, quindi, di un sistema incentrato sul rapporto regola-eccezione che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno valorizzato per affermare che, all'esito della contrattualizzazione, la giurisdizione amministrativa costituisce un'ipotesi eccezionale, con la conseguenza che la normativa che la suddetta eccezione prevede deve essere interpretata in chiave restrittiva.
All'area del diritto pubblico il legislatore ha riservato gli atti di alta amministrazione, che sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165-2001 ed attengono alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici, alla individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed ai modi di conferimento della titolarità dei medesimi, alla determinazione delle dotazioni organiche complessive.
Su un diverso piano si pongono, invece, gli atti indicati nel comma 2 dell'art. 5 dello stesso decreto, ossia "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro" nonché tutti gli atti di "direzione e organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici", atti che per espressa indicazione normativa sono assunti, con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, dagli organi di gestione, non da quelli di indirizzo politico. Si tratta di atti che si collocano ad un livello intermedio fra i provvedimenti di alta amministrazione ai quali devono conformarsi e quelli di gestione dei singoli rapporti, che, a loro volta, devono essere rispondenti all'atto di micro organizzazione.
Il D.Lgs. n. 165-2001 delinea, dunque, un sistema a cerchi concentrici nel quale l'atto di macro-organizzazione posto a monte, espressione di un potere autoritativo rispetto al quale la posizione giuridica non può che essere di interesse legittimo, si riflette sugli atti assunti iure privatorum, siano essi di micro organizzazione o di attuazione limitata al singolo rapporto.
Ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione, ove vengano in rilievo atti sia di macro-organizzazione sia di gestione del rapporto, opera, dunque, il principio, ormai consolidato, enunciato dalla Suprema Corte regolatrice secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia se il dipendente fa valere un diritto soggettivo scaturente dal rapporto di impiego, seppure inciso da un atto di macro- organizzazione, che può essere disapplicato, ove illegittimo. Al contrario la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo se la contestazione investe direttamente ed unicamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge e a regolamento degli atti di macro-organizzazione, perché in detta ipotesi si contestano le scelte discrezionali dell'Amministrazione, a fronte delle quali la situazione giuridica soggettiva è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, che sorge solo all'esito della rimozione dell'atto amministrativo, con conseguente inapplicabilità del potere di disapplicazione (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 27981-2021 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). La giurisdizione va, in questi casi, determinata sulla base della domanda ed occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificare, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuare con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (cfr. fra le tante Cass. S.U. 12 luglio 2023 n. 19966; Cass. S.U. 12 novembre 2020, n. 25578; Cass. S.U. 18 maggio 2021, n. 13492).
Inoltre, ai fini della soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall'effettiva sussistenza dei fatti dedotti, trattandosi di un profilo afferente al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione.
Nelle pronunce giurisprudenziali più rilevanti in materia, nello specifico, si è, quindi, evidenziato che;
"la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo” (Cass.
SU 27 novembre 2007, n. 24625; Cass. SU 25 giugno 2010, n. 15323; Cass. SU 23 settembre
2013, n. 21677); "se in base al suddetto criterio del "petitum" sostanziale da determinare all'esito dell'indagine sull'effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio si accerta che la controversia stessa attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (Cass. SU 28 giugno 2006, n. 14846; Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21677) o che comunque nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti", in quanto al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive di cui si tratta (Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276) e del dipendente pubblico in genere” (fra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276)"; al contrario, "spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 “( cfr. Cass. SU n. 22779 del
2010; Cass. SU n. 3052 del 2009; Cass. SU n. 22733 del 2011; Cass. SU n. 25210 del 2015); dunque, "possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimità degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l'effettivo oggetto del giudizio, ma, per così dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva del ricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto”; in questo caso, "non può operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, in quanto esso presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro organizzazione".(Cass. SU n. 21592 del 2005; Cass.
SU n. 23605 del 2006; Cass. SU n. 25254 del 2009; Cass. SU n. 11712 del 2016, cit.)".
In altri termini, se il ricorrente è titolare di un diritto soggettivo preesistente all'atto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario il quale, ove l'atto amministrativo pregiudichi effettivamente tale diritto, lo disapplica;
se, invece, l'interesse del ricorrente pregiudicato dall'atto amministrativo non può essere qualificato come diritto soggettivo preesistente all'atto, bensì soltanto come interesse legittimo al corretto esercizio della potestà amministrativa, la valutazione di legittimità dell'atto compete al giudice amministrativo.
Sulla base dei richiamati principi non si può dubitare della non applicabilità, nella fattispecie in esame, del potere di disapplicazione da parte del g.o essendo la giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico contrattualizzato recessiva in favore di quella generale di legittimità del giudice amministrativo in caso di impugnazione, come nella specie, di atti organizzativi a contenuto generale e/o di un atto regolamentare di normazione sub primaria e/o di atti amministrativi a contenuto generale ed astratto, sebbene privi di natura regolamentare, ove il contenuto degli stessi sia riconducibile al cit. art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001. Non è possibile, pertanto, per l'istante invocare, nella fattispecie in esame - previa disapplicazione degli atti dell'Amministrazione inerenti la procedura di selezione pubblica ritenuti illegittimi - il diritto alla stabilizzazione (ed ancor prima, all'assunzione della stessa con contratto a tempo determinato) nella categoria EP ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca e, conseguentemente, operare l'equiparazione del trattamento economico della stessa ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 761/1979 a quello di Dirigente sanitario del SSN. Nel caso di specie si tratta proprio di sindacato sulla legittimità di atti amministrativi di contenuto generale ed astratto in relazione ai quali l'invocato potere di disapplicazione da parte del g.o. non è applicabile”.
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato nella citata sentenza n. 6966/2024, che si condivide anche sotto questo profilo, la domanda giudiziale formulata in via principale dal
- per le ragioni sopra prospettate - deve essere rigettata. Parte_1
Domanda formulata dal in via subordinata (cfr. capi 5 e 6 delle conclusioni) Parte_1
Anche relativamente alla domanda proposta in via subordinata occorre richiamare la citata sentenza n. 6966/2024.
Ed infatti sebbene la ricorrente del giudizio deciso con la sentenza 6966/2024 fosse una psicologa mentre l'attuale ricorrente è un Biologo/Biotecnologo Molecolare esperto in virologia molecolare entrambi hanno lamentato nei rispettivi atti introduttivi del giudizio la non correttezza del loro mancato inquadramento nella Dirigenza Sanitaria non medica la prima quale Dirigente Psicologa l'altro quale Dirigente Biologo/Biotecnologo Molecolare esperto in virologia molecolare e tanto sulla base dello sviluppo della medesima carriera
(anche la aveva prestato la propria attività lavorativa come Psicologa Clinica (il Per_4
come detto, quale Biologo/Biotecnologo Molecolare esperto in virologia Parte_1 molecolare) presso l' Controparte_1 Controparte_9
(già dapprima con
[...] CP_4 Controparte_5 contratto di collaborazione coordinata e continuativa dal 04/11/2013 al 03/11/2014 prorogato sino al 31/12/2016 e poi ancora dall'01/01/2017 al 30/04/2017 con nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa prorogato sino al 31/08/2017 con medesimo incarico conferito con il precedente contratto per il periodo dal 04/11/2013 al 31/12/2016; poi dal 02/11/2017 al 01/11/2018 con contratto a tempo determinato prorogato sino al
31/10/2019 a seguito del bando di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzato al conferimento di un incarico a tempo determinato di un anno, poi prorogato e poi dall'01/10/2019 all'attualità con contratto a tempo pieno ed indeterminato con mansioni di Psicologa a seguito di procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017 del personale precario dell'AOU.
Anche la come il era stata assegnata alla UOC di Malattie Infettive diretta Per_4 Parte_1 dal prof. (con il quale entrambi hanno lavorato a stretto contatto ed in Persona_1 precedenza diretta dal prof collocato in quiescenza nell'anno 2019 ed anche la Parte_2 deduceva che l'organico che afferiva alla suddetta struttura era composto, oltre che Per_4 da lei medesima, da Dirigenti Medici specialisti in Infettivologia, un caposala, infermieri ed
Operatori e che per quanto concerne lo svolgimento delle sue attività CP_20 lavorative ella faceva capo (come il unicamente al Responsabile della struttura, Parte_1 prof. direttore della suddetta UOC;
che aveva provveduto allo svolgimento Persona_1 delle mansioni analiticamente indicate nella richiamata sentenza 6966/2024. Più in particolare dalla documentazione in atti è emerso che entrambi - sin dall'inizio del rapporto e quindi già con contratto di prestazione d'opera professionale – erano stati assegnati (una quale Psicologa e l'altro quale Biologo/Biotecnologo Molecolare esperto in virologia molecolare) alla UOC di Malattie Infettive attualmente diretta dal Prof. ed Persona_1 in precedenza diretta dal Prof collocato in quiescenza nell'anno 2019 e che Parte_2 entrambi nell'ambito delle rispettive mansioni si interfacciavano direttamente col Dirigente Medico per la parte che concerne la specifica indicazione della migliore Persona_1 terapia da seguire sotto l'aspetto medico (e sotto l'aspetto psicologico) in conseguenza dell'esito del test e degli esami svolti. Il inoltre, ha provato di esseri occupato di elaborare i referti riportando i risultati Parte_1 di tutti gli studi di biologia molecolare effettuati sui virus, referti sui quali il direttore della
UOC, Prof. inserisce (essendo questo il suo ambito di competenza quale Persona_1
Dirigente Medico) le indicazioni mediche circa la miglior terapia da effettuare per ciascun paziente. Si legge nelle sentenza 6966/2024 nella parte in cui si esamina la domanda proposta in via subordinata che “di tale domanda è meritevole di accoglimento quella proposta in via alternativa ai capi 5 e 6 delle conclusioni, avente ad oggetto, previo accertamento delle mansioni superiori svolte dalla ricorrente, il suo diritto a percepire, ex art. 52 D. Lgs.
165/2001, come successivamente modificato, nonché, ex art. 36 Cost., il solo trattamento economico spettante al Dirigente Medico e Sanitario, così come previsto dal CCNL
Dirigenza Area Sanità (2016-2018), con la conseguente condanna delle convenute
Amministrazioni, alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive tra il trattamento economico spettante al Dirigente Medico e Sanitario previsto dal CCNL
Dirigenza Area Sanità (2016-2018) e quello percepito come dipendente inquadrato nella categoria DS del CCNL Comparto Sanità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da calcolarsi con separato giudizio.
Trattasi di una domanda che, così come formulata, può, invece, trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono. Ed, infatti, l'art. 52 del D. Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art. 62 del D. Lgs. n. 150/09, così sancisce: “…2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4.
Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore….” In materia di svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, a seguito delle modifiche intervenute con il D. Lgs. n. 165/01 e n. 150/09, può dirsi, pertanto, consacrato il diritto in capo al pubblico dipendente che svolge mansioni superiori a percepire le differenze retributive maturate. Ciò posto, premessa la non contestazione, in punto di fatto, dell'avvenuto svolgimento, da parte della ricorrente, in via prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, nella sua qualità di unica Psicologa all'interno della UOC Malattie Infettive, delle mansioni analiticamente descritte nel corpo del ricorso introduttivo - da intendersi, in ogni caso, anche documentalmente provate dalla copiosa documentazione ad esso allegata e già in precedenza puntualmente richiamata e pur non potendo le stesse configurarsi - in senso stretto - quali “mansioni superiori” rispetto a quelle corrispondenti all'inquadramento contrattuale riconosciutole dal contratto di assunzione essendo state espletate nei termini suindicati fin dall'inizio, esse, in ogni caso, ad avviso del Tribunale, sono da ritenersi pienamente ascrivibili a quelle del Dirigente Psicologo che opera nel SSN. Si ritiene, infatti, di aderire a quanto, su tale specifico profilo, prospettato dall'istante in merito all'avvenuta decretazione, in sede di contrattazione collettiva di comparto, dell'espunzione dal sistema delle figure professionali intermedie in favore di una riserva alle qualifiche dirigenziali di figure professionali quali medico, farmacista, biologo, chimico, fisico ed, appunto, psicologo ( ritenendo, quindi, il Tribunale di condividere pienamente alla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale inerente la figura professionale dello psicologo di cui al ricorso introduttivo e sopra richiamato). In altri termini, ad avviso della scrivente, l'attività dello psicologo dipendente del SSN non corrisponde affatto ai contenuti delle declaratorie ed ai profili professionali indicati dal
CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto Sanità (cfr. doc. 18_CCNL Comparto Sanita del 20-09-2001 Integrativo del CCNL 07-04-1999.pdf ) ed è inquadrabile, ad oggi, all'interno di un unico ruolo di livello dirigenziale. All'interno di quest'unico ruolo, come previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità 2016-2018 (già CCNL
Controparte_21
Amministrativa, comprendente i dirigenti amministrativi, i chimici, i biologi i fisici e gli psicologi), ciascun dirigente, anche in relazione all'anzianità di servizio, può essere titolare di un incarico dirigenziale di direzione di struttura semplice, di direzione di struttura complessa, di natura professionale e di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettiva, di verifica e di controllo. Ciò posto, le attività svolte dalla ricorrente presso l'AOU convenuta sin dalla sua assunzione devono essere ascritte, per le peculiarità che le hanno caratterizzate, nell'ambito delle definizioni normative di cui alla Legge 56/1989 al DPR 328/2001 ed alla Legge 3/2018, in quanto attività tipiche della professione di Psicologo e, come tali, pienamente assimilabili a quelle svolte dal Dirigente Psicologo alle dipendenze del SSN. La ricorrente, difatti, ha svolto, nelle strutture dell'
[...]
ed, in particolare, nell'ambito Controparte_9 dell'UOC Malattie Infettive, funzioni finalizzate all'assistenza sanitaria, uguali a quelle ospedaliere svolte dai dipendenti – Dirigenti Psicologi - del Servizio , di Parte_8 pari funzioni e mansioni essendosi occupata della cura del benessere psicofisico dell'individuo utilizzando strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico tipicamente adoperati dallo psicologo professionista, con assunzione della relativa responsabilità legale.
In proposito, pur in mancanza di una specifica declaratoria contrattuale della Dirigenza del Ruolo Sanitario, l'art. 15 D. Lgs.vo n. 502/92, prevede che:
“3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico- professionale, con le connesse responsabilità, si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualità. Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici.” La declaratoria generale della categoria DS CCNL Comparto Sanità prevede:
“Appartengono altresì a questa categoria (D) - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente: autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta”. La declaratoria del profilo professionale relativa alla qualifica di “Collaboratore Tecnico Professionale Esperto” (di cui la ricorrente percepisce il trattamento economico) prevede, invece: “Collaboratore tecnico - professionale esperto: Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione assicura, oltre all'espletamento dei compiti direttamente affidati, il coordinamento ed il controllo delle attività tecniche di unità operative semplici, avvalendosi della collaborazione di altro personale del ruolo tecnico cui fornisce istruzioni;
assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli e per la semplificazione o snellimento delle procedure eventualmente connesse.
Le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”. Pertanto, oltre a non contemplare la figura dello psicologo, tali declaratorie non si attagliano in alcun modo alle mansioni svolte, di fatto, dalla ricorrente presso l'UOC Malattie Infettive dell'AOU convenuta, non avendo le stesse alcuna attinenza al contenuto delle attività da lei espletate se solo si consideri che, per espressa previsione della declaratoria di cui alla categoria DS, “Le attività lavorative del collaboratore tecnico- professionale esperto si svolgono nell'ambito dei settori tecnico, informatico e professionale”, laddove, si ribadisce, la professione di psicologo svolta dalla ricorrente è da considerarsi, ai sensi di legge, una professione sanitaria a tutti gli effetti. La figura professionale dello Psicologo del SSN va, pertanto, ricompresa nell'area della Dirigenza Sanitaria (CCNL Area Sanità) e ciò è desumibile – a contrario - anche dalla stessa contrattazione collettiva relativa al Comparto Sanità nella quale tale figura professionale non risulta affatto contemplata, così come si evince dal contenuto sia della declaratoria generale della categoria DS, sia di quella afferente il profilo professionale “Collaboratore Tecnico Professionale Esperto” relativa all'inquadramento riconosciuto alla ricorrente. In definitiva, con riferimento alle mansioni svolte dalla ricorrente alle dipendenze dell'AOU, si ritiene che, per le peculiarità che le hanno caratterizzate, le stesse debbano essere ascritte nell'ambito delle definizioni normative di cui alla Legge 56/1989, al DPR 328/2001 ed alla Legge 3/2018, in quanto attività tipiche della professione di psicologo e, come tali, pienamente assimilabili a quelle svolte dal Dirigente Psicologo alle dipendenze del SSN.
Alla luce delle suesposte considerazioni, alla ricorrente, il cui inquadramento nella fascia IX del Università non è sindacabile, spettano, dunque, nel rispetto delle previsioni di CP_6 cui all'art. 52, co. 5 D.Lgs. 165/2001, per il periodo dal 01/10/2019 alla data di deposito del presente ricorso ( 16.11.2023), le differenze retributive maturate intercorrenti tra il trattamento economico effettivamente percepito di cui alla categoria DS, fascia economica iniziale, profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale Esperto” CCNL Comparto Sanità ed il trattamento economico spettante previsto per il personale Dirigente Psicologo di cui al CCNL Area Sanità 2016-2018 (doc. 14_CCNL 2016-2018), con Controparte_22 espresso riconoscimento di tutte le voci stipendiali previste da tale tipologia contrattuale in relazione al solo “ trattamento fondamentale” nei limiti del dovuto, mentre nulla potrà esserle riconosciuto a titolo di “ trattamento accessorio” in mancanza di puntuali allegazioni in ordine alle singole voci contrattuali ivi ricomprese”.
Sono evidentemente valutazioni e considerazione che valgono ancor più per il ricorrente
Parte_1
Dagli atti di causa, infatti, si evince con riferimento al che il laboratorio dove egli Parte_1 esplicava le mansioni di Biologo/Biotecnologo Molecolare esperto in virologia molecolare, era non solo un laboratorio di alta specializzazione ma che era anche un punto di riferimento sia aziendale sia anche regionale (ivi vi giungono, infatti, i campioni da tutti i centri di
Epatologia e Malattie Infettive della Regione, quali AORN Antonio Cardarelli, A.O.U.
Federico II, Ospedale Controparte_23 Controparte_24
, ,
[...] Controparte_25 Controparte_26
, , 3); che, inoltre, detto
[...] Controparte_27 CP_28 laboratorio di Alta specializzazione è stato tra i primi in Italia e primo in ad CP_1 effettuare test di resistenza ai farmaci HCV ed attualmente è il laboratorio di riferimento per la Regione Campania;
che tutti i test di resistenza ai farmaci per la cura di HCV, HBV, HIV prevedono una serie di passaggi predeterminati di competenza del personale biologo.
ha, dunque, diritto a vedersi riconoscere il trattamento economico Parte_1 personale previsto - dalla contrattazione collettiva della Dirigenza Sanitaria non Medica
(Dirigenza Sanitaria non medica Area III - SPTA, comprendente i dirigenti amministrativi, i chimici, i biologi, i fisici e gli psicologi) - per il Dirigente Biologo con espresso riconoscimento di tutte le voci stipendiali previste da tale tipologia contrattuale, inesistenti nel contratto collettivo del comparto sanità, quale, a titolo esemplificativo, l'indennità di esclusività e l'indennità di posizione. Pertanto, alla stregua di tutto quanto sopra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale formulata in via subordinata (capi 5 e 6 delle conclusioni), previo accertamento dell'avvenuto svolgimento, da parte del ricorrente, a far data dalla sua assunzione a tempo pieno ed indeterminato decorrente dall'1/10/2019 a seguito di procedura di stabilizzazione, delle mansioni di Biologo/Biotecnologo Molecolare esperto in virologia molecolare, accerta il diritto di parte ricorrente a percepire il trattamento economico spettante al Dirigente Medico
e Sanitario, così come previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità (2016-2018) e per l'effetto entrambe le parti convenute (ovvero l' Controparte_1
“ e 'UNIVERSITÀ
[...] Controparte_1 [...]
" ) vanno condannate, in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo dal 01/10/2019 alla data di deposito del presente ricorso (19.1.2024), delle differenze retributive conteggiate tra il trattamento economico spettante al Dirigente Medico e Sanitario previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità (2016-2018) e quello percepito come dipendente inquadrato nella categoria DS del
CCNL Comparto Sanità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da calcolarsi con separato giudizio.
Ogni altra e diversa domanda deve essere rigettata L'accoglimento parziale della domanda determinata la compensazione delle spese processuali nella misura della metà.
Per la restante metà delle spese processuali deve seguirsi la regola della soccombenza con somme che vengono liquidate come da dispositivo e poste a carico di entrambi gli Enti resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, dr. Federico Bile, all'udienza del 4.2.2025 sulla domanda proposta con ricorso del 19.1.2024 contrassegnato dal N.R.G. 1313/2024, da nei confronti dell' Parte_1 [...] e Controparte_1 dell' ciascuno Controparte_3 in persona del rispettivo legale p.t. così provvede:
a) in parziale accoglimento della domanda giudiziale, previo accertamento dell'avvenuto svolgimento - da parte del ricorrente, a far data dalla sua assunzione a tempo pieno ed indeterminato decorrente dal 01/10/2019 a seguito di procedura di stabilizzazione – delle mansioni di Biologo/Biotecnologo Molecolare esperto in virologia molecolare, accerta il diritto di parte ricorrente a percepire il trattamento economico spettante al Dirigente Medico
e Sanitario, così come previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità (2016-2018); b) per l'effetto condanna l' Controparte_1 nonché l'
[...] [...] ciascuno in persona del rispettivo legale Controparte_3 rapp.te p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo dal
01/10/2019 alla data di deposito del presente ricorso (19.1.2024), delle differenze retributive conteggiate tra il trattamento economico spettante al Dirigente Medico e Sanitario previsto dal CCNL Dirigenza Area Sanità (2016-2018) e quello percepito come dipendente inquadrato nella categoria DS del Sanità, oltre interessi e rivalutazione monetaria come CP_7 per legge, da calcolarsi con separato giudizio;
c) rigetta ogni altra e diversa domanda;
d) condanna le parti convenute al pagamento, in solido fra loro, di metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi € 1.600,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione ed € 118,50 a titolo di contributo unificato;
e) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Napoli, 4.02.2025
Il Giudice
Dott. Federico Bile