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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/11/2025, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 218/2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Daniela Marrabello (PEC: Parte_1 esenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC:
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: interposizione fittizia di manodopera Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 2/2/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di aver lavorato alle dipendenze della al 3 Controparte_2 novembre 2008 al 31 dicembre 2013 e di essere in servizio presso al 9 Controparte_3 settembre 2019; II) di aver lavorato dapprima con contratto a temp ato e dal 1°.
9.2021 con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operatore, mansione di
“usciere” ed inquadramento nel Livello D del C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari;
III) di essere stato solo formalmente alle dipendenze delle suddette società succedutesi nel tempo nell'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di pulizie, portierato e ausiliariato, ma di fatto essere stato utilizzato dal committente dell'appalto ovvero l' ; IV) di aver chiesto all' di , per Controparte_1 CP_4 CP_1 tramite dell'Organizzazione Sindacale CISL di , l'attivazione di un tavolo tecnico CP_1
1 sull'adozione di misure di salvaguardia dei livelli occupazionali coinvolti, rimanendo tale istanza priva di riscontro. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere dalla in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., relativamente alle presta te sig. , a partire dal 9 settembre 2019 o dalla diversa data che sarà ritenuta Parte_1 di nvenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900
[...]
e con sede operativa “ ”, ubica CP_1 Controparte_6 CP_7 leming, 89900 Vibo V t - accertare e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la qualifica di operatore e mansione di “usciere” di cui al CCNL applicato ai dipendenti del comparto sanitario, tra il ricorrente e l , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_8 sede legale in Via Dante e con sede operativa CP_1 [...]
“ ”, ubic eming, 89900 Vibo Valen Controparte_6 CP_7 partire dal 9 settembre 2019 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le argomentazioni testè esposte;
- condannare, per l'effetto, l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
e con sede operativa CP_1 Controparte_9 ubicata i ing, 89900 Vibo Va giuridicamente in essere con il ricorrente, , con la mansione di Controparte_10
“usciere”, qualifica di operatore, applica ento contrattuale corrispondente a quello di cui al CCNL per i dipendenti del comparto sanitario;
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento, da parte del l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle differenze retributive
[...] uadramento contrattuale e di livello (qualifica operatore, mansione usciere, Livello D) del C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato dalla e il compenso, a medesimo inquadramento e livello Controparte_5 contrattuale (qualifica operatore, mansione usciere) dovuto in applicazione del CCNL comparto sanitario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio, a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l di CP_4
; - condannare, altresì, l in CP_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ad effettuare la regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro del ricorrente, a decorrere dal a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l di;
- condannare CP_4 CP_1
l , on presentante p.t., Controparte_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l di , che CP_4 CP_1 contesta la domanda di parte ricorrente chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Lo deduce interposizione fittizia di manodopera. In particolare, sostiene Pt_1
l'irregolarità dell'appalto posto in essere tra la propria datrice e l'Azienda convenuta e,
2 pertanto, ne fa discendere di fatto l'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente e la fondatezza delle proprie pretese creditorie. A tal fine, precisa di aver eseguito la sua prestazione lavorativa a Caraffa (CZ) fino alla scadenza naturale dell'appalto il 6 giugno 2022.
3. Con sentenza parziale del 20 aprile 2022 il Giudice adito pronunciandosi non definitivamente acclarava che: “va fin dapprincipio esclusa l'accessibilità della parte ricorrente alla costituzione – in proprio favore – di un rapporto lavorativo alle dirette dipendenze dell'Azienda convenuta.
9. La vertenza, tuttavia, prosegue – mercé le disposizioni impartite con ordinanza separata – per l'apprezzamento in concreto della genuinità ovvero dell'insincerità dell'appalto controverso, in vista della delibazione delle ulteriori domande patrimoniali presentate in questa sede.” e, concordemente alla parte motiva, provvedeva nei termini seguenti: “- rigetta il ricorso parzialmente, nei sensi di cui alla motivazione;
- detta con ordinanza separata le disposizioni propedeutiche alla prosecuzione della causa, limitatamente alle domande patrimoniali avanzate dalla parte ricorrente;
- rimette alla statuizione conclusiva la regolamentazione delle spese processuali.” L'appello promosso da avverso la suddetta statuizione giudiziale è stato Parte_1 rigettato con sentenza n. 50/2025 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 18.2.2025 all'esito del procedimento iscritto al n. 639/2022 R.g.
4. All'udienza del 29/6/2023, il teste escusso , sentito nella qualità di Testimone_1 direttore medico del Presidio ospedalier dichiarato: "è vero si CP_1 concordavano con la ditta fornitrice, la qual servizio in particolare la su la quale si poggiava sulla che garantiva CP_3 CP_1 Parte_2
s opea e qualcosa su ero sul punto Persona_1 posso riferire che i turni di servizio erano predispost rice;
la direzione medica, che coincide con il DEC (direttore esecuzione contratti) secondo le necessità di servizio, che devono essere attinenti al contratto in essere, concordava con la ditta che predisponeva i turni: i dipendenti erano a diretto contatto con la ditta fornitrice come avanti indicato." Dalla testimonianza anzidetta non è possibile desumere i caratteri dell'interferenza o dell'ingerenza del committente convenuto nelle modalità di gestione ed organizzative di realizzazione dei servizi appaltati né la non genuinità dell'appalto sotteso.
5. Per le ragioni anzidette la domanda non si presta ad essere accolta nei termini dal ricorrente rappresentati, senza tralasciare in ogni caso quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione che stabilisce che nei rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni si accede solo a seguito di superamento di concorso.
6. Per le superiori ragioni, la domanda non può trovare accoglimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite dell' Parte_1 CP_8
, liquidate complessivamente, in 1000,00 euro, oltre accessori, come per legge.
[...]
Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Daniela Marrabello (PEC: Parte_1 esenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE E
, IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC:
, dell'avvocatura interna, che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: interposizione fittizia di manodopera Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 2/2/2022 parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede deducendo: I) di aver lavorato alle dipendenze della al 3 Controparte_2 novembre 2008 al 31 dicembre 2013 e di essere in servizio presso al 9 Controparte_3 settembre 2019; II) di aver lavorato dapprima con contratto a temp ato e dal 1°.
9.2021 con contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operatore, mansione di
“usciere” ed inquadramento nel Livello D del C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari;
III) di essere stato solo formalmente alle dipendenze delle suddette società succedutesi nel tempo nell'aggiudicazione dell'appalto dei servizi di pulizie, portierato e ausiliariato, ma di fatto essere stato utilizzato dal committente dell'appalto ovvero l' ; IV) di aver chiesto all' di , per Controparte_1 CP_4 CP_1 tramite dell'Organizzazione Sindacale CISL di , l'attivazione di un tavolo tecnico CP_1
1 sull'adozione di misure di salvaguardia dei livelli occupazionali coinvolti, rimanendo tale istanza priva di riscontro. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare l'illegittima interposizione di manodopera posta in essere dalla in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., relativamente alle presta te sig. , a partire dal 9 settembre 2019 o dalla diversa data che sarà ritenuta Parte_1 di nvenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Via Dante Alighieri, 67, 89900
[...]
e con sede operativa “ ”, ubica CP_1 Controparte_6 CP_7 leming, 89900 Vibo V t - accertare e dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la qualifica di operatore e mansione di “usciere” di cui al CCNL applicato ai dipendenti del comparto sanitario, tra il ricorrente e l , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_8 sede legale in Via Dante e con sede operativa CP_1 [...]
“ ”, ubic eming, 89900 Vibo Valen Controparte_6 CP_7 partire dal 9 settembre 2019 o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le argomentazioni testè esposte;
- condannare, per l'effetto, l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
e con sede operativa CP_1 Controparte_9 ubicata i ing, 89900 Vibo Va giuridicamente in essere con il ricorrente, , con la mansione di Controparte_10
“usciere”, qualifica di operatore, applica ento contrattuale corrispondente a quello di cui al CCNL per i dipendenti del comparto sanitario;
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al pagamento, da parte del l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle differenze retributive
[...] uadramento contrattuale e di livello (qualifica operatore, mansione usciere, Livello D) del C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari applicato dalla e il compenso, a medesimo inquadramento e livello Controparte_5 contrattuale (qualifica operatore, mansione usciere) dovuto in applicazione del CCNL comparto sanitario, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da quantificarsi in separato giudizio, a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l di CP_4
; - condannare, altresì, l in CP_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ad effettuare la regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro del ricorrente, a decorrere dal a decorrere dal 9 settembre 2019 sino all'effettiva costituzione del rapporto di lavoro con l di;
- condannare CP_4 CP_1
l , on presentante p.t., Controparte_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l di , che CP_4 CP_1 contesta la domanda di parte ricorrente chiedendone il rigetto con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Lo deduce interposizione fittizia di manodopera. In particolare, sostiene Pt_1
l'irregolarità dell'appalto posto in essere tra la propria datrice e l'Azienda convenuta e,
2 pertanto, ne fa discendere di fatto l'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente e la fondatezza delle proprie pretese creditorie. A tal fine, precisa di aver eseguito la sua prestazione lavorativa a Caraffa (CZ) fino alla scadenza naturale dell'appalto il 6 giugno 2022.
3. Con sentenza parziale del 20 aprile 2022 il Giudice adito pronunciandosi non definitivamente acclarava che: “va fin dapprincipio esclusa l'accessibilità della parte ricorrente alla costituzione – in proprio favore – di un rapporto lavorativo alle dirette dipendenze dell'Azienda convenuta.
9. La vertenza, tuttavia, prosegue – mercé le disposizioni impartite con ordinanza separata – per l'apprezzamento in concreto della genuinità ovvero dell'insincerità dell'appalto controverso, in vista della delibazione delle ulteriori domande patrimoniali presentate in questa sede.” e, concordemente alla parte motiva, provvedeva nei termini seguenti: “- rigetta il ricorso parzialmente, nei sensi di cui alla motivazione;
- detta con ordinanza separata le disposizioni propedeutiche alla prosecuzione della causa, limitatamente alle domande patrimoniali avanzate dalla parte ricorrente;
- rimette alla statuizione conclusiva la regolamentazione delle spese processuali.” L'appello promosso da avverso la suddetta statuizione giudiziale è stato Parte_1 rigettato con sentenza n. 50/2025 emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro il 18.2.2025 all'esito del procedimento iscritto al n. 639/2022 R.g.
4. All'udienza del 29/6/2023, il teste escusso , sentito nella qualità di Testimone_1 direttore medico del Presidio ospedalier dichiarato: "è vero si CP_1 concordavano con la ditta fornitrice, la qual servizio in particolare la su la quale si poggiava sulla che garantiva CP_3 CP_1 Parte_2
s opea e qualcosa su ero sul punto Persona_1 posso riferire che i turni di servizio erano predispost rice;
la direzione medica, che coincide con il DEC (direttore esecuzione contratti) secondo le necessità di servizio, che devono essere attinenti al contratto in essere, concordava con la ditta che predisponeva i turni: i dipendenti erano a diretto contatto con la ditta fornitrice come avanti indicato." Dalla testimonianza anzidetta non è possibile desumere i caratteri dell'interferenza o dell'ingerenza del committente convenuto nelle modalità di gestione ed organizzative di realizzazione dei servizi appaltati né la non genuinità dell'appalto sotteso.
5. Per le ragioni anzidette la domanda non si presta ad essere accolta nei termini dal ricorrente rappresentati, senza tralasciare in ogni caso quanto disposto dall'art. 97 della Costituzione che stabilisce che nei rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni si accede solo a seguito di superamento di concorso.
6. Per le superiori ragioni, la domanda non può trovare accoglimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, il ricorso;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite dell' Parte_1 CP_8
, liquidate complessivamente, in 1000,00 euro, oltre accessori, come per legge.
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Vibo Valentia, 20/11/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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