Art. 5.
All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 2.700.000.000, risultante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con il secondo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.