Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3474 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3250/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3250/2019 R.G.
TRA
ALLA VIA G. BRUNO 15, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, dall'avv.to Mario d'Argenio,
c.f. presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Ponti Rossi C.F._1
n. 188, lotto 2
APPELLANTE PRINCIPALE
E
p.iva rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_2
in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, dagli avv.ti Giuseppe Munno, c.f. , e Aniello Di Noia, c.f. , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, alla via Salvator Rosa n. 44
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5646/2019, pubblicata il 3.06.2019.
Conclusioni per il : in accoglimento dell'appello Controparte_2
principale proposto e in riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda di pagamento formulata dalla e, in subordine, rideterminare le somme Controparte_1
eventualmente dovute dal in virtù del contratto di appalto oggetto di causa, con Parte_1
conseguente vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Conclusioni per dichiarare inammissibile o Controparte_1 comunque rigettare l'appello proposto dal e, in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_1
condannarlo al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio, nella misura richiesta o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1
sito in , alla via Giordano Bruno 15, ed espose che: a) in data 15.05.2008 la Parte_1 Pt_1 stipulava con il un contratto d'appalto per la realizzazione di opere di CP_1 Parte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio condominiale;
b) in seguito alla delibera assembleare del 23.04.2010, le parti concordavano la realizzazione di ulteriori lavori, stipulando un apposito contratto di appalto aggiuntivo;
c) il prezzo complessivo per l'esecuzione delle opere commissionate era determinato nell'importo di euro 560.000,00, comprensivo degli oneri fiscali;
d) il , tuttavia, non provvedeva al pagamento del del 28.05.2011, emesso dal Parte_1 Parte_2
Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di euro 55.178,22.
§ 1.1. Tanto premesso, la società attrice concluse chiedendo di condannare il al Parte_1
pagamento della somma di euro 55.178,22 di cui al S.A.L. n. 4 allegato, oltre interessi decorrenti dalla data di emissione dello stesso.
§ 1.2. Si costituì il convenuto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza di un omologo procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 4045/2011, ottenuto dalla Parte_1
er il pagamento dei lavori contabilizzati nei primi tre S.A.L. relativi al medesimo contratto CP_1 di appalto, per l'importo di euro 70.695,73. Evidenziò che, in tale giudizio, il aveva Parte_1 eccepito l'inadempienza contrattuale della società appaltatrice, domandando in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il pagamento della somma complessiva di euro 94.000,00, necessaria per l'eliminazione dei vizi e delle difformità riscontrati nelle opere realizzate dalla rimaste CP_1
in parte incomplete.
Dunque, richiamate le circostanze già addotte nel precedente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il contestò la richiesta di pagamento del quarto S.A.L., insistendo per il Parte_1
rigetto della domanda proposta dalla società CP_1
§1.3. Valutata la connessione oggettiva e soggettiva tra le due cause, e ritenuta l'opportunità della trattazione congiunta, il Tribunale dispose la riunione dei giudizi. In seguito, preso atto dello smarrimento del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio introdotto dalla er il pagamento del CP_1
quarto S.A.L., e ritenuto che la trattazione unitaria delle cause ritardasse la definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il primo giudice dispose nuovamente la separazione dei procedimenti e, con la sentenza n. 13592/2015, resa nel procedimento connesso, rigettò l'opposizione proposta dal confermando il decreto ingiuntivo ottenuto dalla ditta per il pagamento Parte_1 dell'importo recato dai primi tre S.A.L.
Infine, rinvenuto il fascicolo smarrito, e precisate le conclusioni, il Tribunale di Napoli pronunciò la sentenza n. 5646/2019 in questa sede appellata, con cui, in accoglimento della domanda proposta
2 dalla condannò il al pagamento della somma di euro 55.178,22, oltre iva e CP_1 Parte_1
interessi legali, e dichiarò integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Avuto riguardo alle deduzioni del convenuto, il primo giudice ha ritenuto non pertinente Parte_1
l'eccezione relativa alla mancata ultimazione dei lavori, evidenziando, sul punto, come la pretesa creditoria avanzata dalla ditta appaltatrice nel giudizio in esame non si riferisse alla totalità delle lavorazioni appaltate, asseritamente non concluse, ma alle sole opere contabilizzate nel , Parte_2
azionato in giudizio dalla società.
Muovendo da tale presupposto, il Tribunale ha inoltre respinto l'ulteriore eccezione formulata dal concernente la mancata esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate. Parte_1
A tal riguardo, il primo giudice ha osservato come parte convenuta non avesse mosso contestazioni
Pt_ puntuali rispetto ai lavori riportati nel citato S.A.L. , essendosi limitata, piuttosto, a sollevare doglianze relative ad anomalie riguardanti l'intero complesso degli interventi eseguiti, senza alcuna distinzione tra i diversi stati di avanzamento. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come le contestazioni sollevate dall'ente committente rinvenissero il proprio fondamento nella medesima relazione predisposta dal Direttore dei Lavori, già prodotta dal nel separato giudizio Parte_1
relativo ai lavori contabilizzati nei primi tre S.A.L., ricavandone un difetto di specificità
4 contestato. Del Parte_2 resto le anomalie nell'esecuzione dei lavori segnalate dal Direttore dei Lavori riguardavano i lavori eseguiti fino al , vale a dire fino al 10.12.2010 e non anche i lavori successivi, relativi al Parte_3
, del quale la società appaltatrice chiedeva il pagamento. Parte_3
Infine, il Tribunale ha dichiarato integralmente compensate le spese di lite tra le parti, a tal fine valorizzando, quali ragioni “eccezionali” idonee a giustificare la disposta compensazione, “il quadro complessivo sotteso alla vicenda in esame, la difficoltà d'interpretazione dei fatti sottoposti al vaglio del Tribunale e l'obiettiva controvertibilità degli stessi”.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado il ha proposto appello, a cui ha Controparte_2 resistito, proponendo a propria volta appello in via incidentale, l'originaria attrice
[...]
Controparte_1
Le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.04.2025, ha riservato la causa in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c., assegnando alle parti il termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed il successivo termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla fondata sull'asserita carenza di legittimazione dell'amministratore del a CP_1 Parte_1 proporre l'impugnazione, in assenza della preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini.
3 La società appellata fa rilevare, a tal fine, che la delibera assembleare di ratifica del mandato è intervenuta solo successivamente alla scadenza del termine previsto per la proposizione dell'appello, con conseguente tardività della sanatoria e dell'impugnazione.
L'eccezione è infondata.
Secondo l'insegnamento reso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.
18331/2010, “l'amministratore del , potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle Parte_1 parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131 secondo e terzo comma cod. civ., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
Pertanto, nella prospettiva segnalata dalle Sezioni Unite, nel quadro generale di tutela dell'interesse comune che integra la ratio della legittimazione passiva generale dell'amministratore di condominio,
è fatta salva la possibilità per quest'ultimo di impugnare la sentenza sfavorevole al anche Parte_1 senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea. L'operato dell'amministratore deve essere tuttavia oggetto di ratifica da parte dell'assemblea dei condomini, necessaria per paralizzare l'avversa eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, eventualmente dedotta dalla controparte. Ed infatti,
“la ratifica assembleare vale a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell'amministratore sprovvisto di autorizzazione dell'assemblea, e perciò vanifica ogni avversa eccezione di inammissibilità” (Cass. n. 12525/2018).
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione sollevata dalla la difesa del ha CP_1 Parte_1 depositato la delibera del 13.02.2020, con cui l'assemblea dei condomini ha ratificato all'unanimità il mandato conferito all'avv.to Mario d'Argenio per la proposizione dell'appello in esame, così sanando, con efficacia retroattiva, l'impugnazione già proposta.
§ 2.2. Nel merito, l'appello proposto in via principale dal è volto a censurare il rigetto Parte_1 dell'eccezione di inadempimento proposta nel giudizio di prime cure.
Il difensore dell'appellante, a sostegno del gravame, deduce che la sentenza appellata non avrebbe fatto corretta applicazione delle regole operanti in materia di riparto dell'onere probatorio, in quanto il giudice di prime cure, nel qualificare l'eccezione proposta dal avrebbe fatto Parte_1
erroneamente riferimento alla disciplina speciale prevista in materia di appalto con riferimento alla garanzia per vizi e difformità dell'opera, omettendo di considerare i principi generali costantemente affermati in tema di inadempimento contrattuale, pacificamente applicabili anche ai contratti di appalto.
4 A tal riguardo l'appellante deduce: “le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto integrano ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, che sono applicabili quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex art. 1453 c.c. sorge allorquando egli non esegue integralmente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., ricorre quando il suddetto ha consegnato un'opera completa ma affetta da vizi o non conforme”.
Pertanto, evidenzia che, nel caso di specie, la avrebbe dovuto provare di aver esattamente CP_1 adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Infine, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che l'eccezione di inadempimento sollevata dal non riguardasse le lavorazioni contabilizzate Parte_1 nel S.A.L. dedotto in giudizio, atteso che quest'ultimo, non accettato dalla committenza, era stato dettagliatamente contestato dal Direttore dei Lavori, che aveva compiutamente relazionato rispetto alle mancanze rinvenute e alle opere ritenute non soddisfacenti.
L'appello è infondato.
Anzitutto, non coglie nel segno l'assunto del appellante, secondo cui il primo giudice Parte_1 avrebbe erroneamente applicato la disciplina della garanzia per vizi dell'opera in luogo dei principi generali in tema di inadempimento contrattuale.
Il Tribunale ha correttamente ricondotto la contestazione sollevata dal committente allo schema dell'eccezione di inadempimento – o, più precisamente, di inesatto adempimento – ex art. 1460 c.c., tuttavia ritenendo che le doglianze del non specificamente riferite alle lavorazioni Parte_1
oggetto della richiesta di pagamento della ditta, relative al , non fossero idonee a Parte_2 determinare l'onere di provare la corretta esecuzione delle opere a carico dell'appaltatrice.
Ed infatti, sul punto, il primo giudice ha osservato che “non essendo, quindi, stata formulata in maniera specifica l'eccezione d'inesatto adempimento, non sorge alcun obbligo, a carico del creditore, di fornire prova rigorosa del proprio esatto adempimento”.
La motivazione di prime cure, come premesso, si fonda sulla considerazione secondo cui le contestazioni formulate dal committente non risultano specificamente riferite alle opere di cui al
Pt_ S.A.L. , su cui è fondata la richiesta di pagamento oggetto del presente giudizio.
L'assunto merita condivisione, imponendosi, tuttavia, una precisazione.
In linea di principio, va rilevato che l'eccezione di inadempimento proposta dal committente, traendo origine dal medesimo contratto di appalto che costituisce il presupposto della domanda di pagamento,
5 può non essere circoscritta ai lavori contabilizzati nel singolo S.A.L. allegato dall'impresa. Infatti, i
S.A.L. rappresentano strumenti di rilevazione parziale e progressiva dell'esecuzione dell'opera, privi di autonomia negoziale rispetto al contratto d'appalto, e, in quanto tali, non sono idonei a limitare l'ambito oggettivo delle contestazioni che il committente è legittimato a sollevare in ordine alla corretta esecuzione dell'intera prestazione contrattuale, da ciò conseguendo che, anche qualora la domanda dell'appaltatore sia fondata su un singolo stato di avanzamento, il committente ha facoltà di eccepire l'inadempimento con riferimento all'intera esecuzione dell'appalto.
Tanto premesso, va tuttavia evidenziato che, inerendo all'equilibrio sinallagmatico del contratto,
l'eccezione di inadempimento del committente va valutata nel più ampio contesto dei rapporti, anche processuali, in essere tra le parti.
Infatti, l'eccezione di inadempimento disciplinata dall'art. 1460 c.c. è soggetta alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione, non sia contrario a buona fede, laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè, con riferimento a una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'idem sentire comune. In particolare, è stato affermato che, per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (tra le più recenti,
Cass. n. 36295/2023).
Nella specie, il contratto di appalto oggetto di causa ha costituito oggetto di due separati giudizi, nell'ambito dei quali il ha resistito alle richieste di pagamento formulate dall'appaltatore. Parte_1
Nel primo giudizio, avente ad oggetto la domanda di pagamento dei lavori contabilizzati nei primi tre il Condominio ha richiesto in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di appalto per Pt_2 inadempimento dell'appaltatore, domandando altresì il riconoscimento, a titolo di riduzione del prezzo, della somma di euro 94.000,000 oltre iva, di cui euro 40.529,53 per i vizi riscontrati nelle opere ultimate, ritenute non soddisfacenti, ed euro 53.901,84 quale somma necessaria per la realizzazione delle opere che, pur pattuite, non erano state completate dalla ditta. In particolare, il ha eccepito l'omessa realizzazione di alcune delle lavorazioni concordate, quali, Parte_1
segnatamente, il risanamento delle tre facciate cieche del fabbricato, il risanamento della parte basamentale dei tratti di facciate prospettanti il cortile interno, il risanamento dei travetti, il rifacimento della copertura sovrastante con pannelli coibentati, e la pulitura del rivestimento in lastre di marmo per le facciate esterne del fabbricato, allegando, inoltre, una serie di vizi relativi alle opere
6 già ultimate, quali la cattiva tinteggiatura delle facciate principali e interne, e la presenza di infiltrazioni di acque meteoriche dal cornicione relativo alle facciate prospettanti sul cortile.
Richiamando tali vizi, e riportandosi alle difese già spiegate nel primo giudizio, il si è Parte_1 opposto, nella presente sede, alla richiesta di pagamento da parte della ell'ulteriore somma CP_1
di euro 55.178,22, relativa alle sole opere contabilizzate nel S.A.L. n. 4.
Dunque, risulta dagli atti che il committente ha sollevato eccezioni sostanzialmente identiche in entrambi i giudizi, dapprima opponendosi al pagamento dei lavori contabilizzati nei primi tre S.A.L.,
e successivamente contestando, sulla base delle medesime deduzioni, anche la pretesa dell'appaltatore relativa al quarto stato di avanzamento.
Inoltre, risulta agli atti che la controversia relativa alla domanda di pagamento delle opere contabilizzate nei primi tre è tuttora sub iudice, come attestato dal ricorso per cassazione Pt_2 proposto dall'impresa appellata nei confronti della sentenza n. 4620/2022, con cui questa Corte di
Appello, compensando le reciproche poste creditorie delle parti, ha riconosciuto un credito del per l'importo di euro 8.632,53, oltre iva. Parte_1
In tale contesto, in cui è tuttora controverso il pagamento degli acconti relativi ai primi tre S.A.L.,
l'eccezione di inadempimento sollevata nel presente procedimento non può che essere valutata con esclusivo riferimento alle opere oggetto della domanda di pagamento attualmente in esame, ossia con riferimento alle opere contabilizzate nel S.A.L. n.
4. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per attribuire all'eccezione proposta un effetto paralizzante sull'intera pretesa creditoria dell'appaltatore, in evidente contrasto con il richiamato principio secondo cui l'eccezione di inadempimento può operare solo nei limiti in cui l'inadempimento risulti effettivamente incidente sul sinallagma contrattuale, nei limiti del valore delle opere non eseguite o eseguite in modo difforme.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “nell'ambito di un contratto di appalto, l'eccezione di inadempimento, formulata in considerazione di alcuni vizi ed incompletezze dei lavori, opera nei limiti del corrispondente importo, sicché non esclude che per il residuo il committente, una volta effettuata la parziale compensazione tra i reciproci crediti delle parti, sia tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per i lavori esenti da vizi, ed i relativi interessi di mora” (Cass. n. 5869/2007, Cass. n. 4446/2012).
Nel caso di specie, come già evidenziato dal primo giudice, il non ha allegato quali siano Parte_1
i vizi e le anomalie delle opere eseguite dalla oggetto del quarto S.A.L.- del quale CP_1 quest'ultima chiede il pagamento - richiamando, peraltro, a sostegno della doglianza, il contenuto di una relazione del Direttore dei Lavori riguardante i lavori di cui ai precedenti tre S.A.L. non afferenti ad opere oggetto di uno stato di avanzamento dei lavori successivo, specie a fronte del fatto che l'appellante non ha dedotto che le difformità delle opere - neanche specificate - oggetto dei primi tre
7 S.A.L. avessero avuto una ripercussione, per la loro tipologia, sulle opere oggetto dei lavori del S.A.L.
n. 4, e non ha censurato efficacemente la sentenza del primo giudice, rappresentando sotto quale profilo essa sia viziata per aver considerato, implicitamente, i lavori del S.A.L. n. 4 come autonomi e non pregiudicati dalle anomalie relative alle opere oggetto dei S.A.L. precedenti.
In conclusione, l'eccezione formulata dal committente risulta priva di concreta efficacia impeditiva, non essendo supportata da elementi idonei a dimostrare un inadempimento specificamente riferibile alle prestazioni oggetto della domanda e rivelandosi finalizzata a elidere integralmente la domanda dell'appaltatore, benché risulti incontestata la materiale esecuzione – da parte della ditta – di una parte delle opere dedotte in contratto.
Per quanto esposto, l'appello principale del va rigettato. Parte_1
§ 2.3. L'appello proposto in via incidentale dalla oncerne, invece, il solo regolamento delle CP_1
spese di lite.
In particolare, la società censura l'incongruenza della motivazione adottata dal Tribunale a sostegno della disposta compensazione delle spese del giudizio, fondata sulla difficoltà di interpretazione dei fatti oggetto di causa e sull'obiettiva controvertibilità degli stessi.
L'appello è fondato.
Giova premettere che rispetto al presente giudizio, introdotto nel 2013, trova applicazione l'art. 92
c.p.c. nella formulazione introdotta dalla l. 69/2009 e anteriore alle modifiche apportate dal d.l.
132/2014, sicché la compensazione delle spese di lite è consentita in ipotesi di soccombenza reciproca, o se concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.
Con riferimento al presupposto delle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, trattandosi di nozione elastica, la compensazione delle spese legali può essere disposta anche in ipotesi di obiettiva incertezza sul diritto controverso, derivante dall'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o dall'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza (sul punto, Cass. n. 21157/2019).
Nel rispetto del tenore rigoroso della norma si è tuttavia soggiunto che la formula motivazionale non soddisfa il precetto normativo ove non superi la soglia della genericità, dovendo risultare ancorata a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. n. 221/2016).
Nel caso di specie, “l'obiettiva controvertibilità” dei fatti valorizzata dal Tribunale non trova riscontro né nella motivazione della sentenza gravata, né nell'esito sostanziale della decisione. Difatti,
l'incertezza che ha caratterizzato il giudizio non è imputabile alla oggettiva difficoltà interpretativa della vicenda trattata o delle questioni giuridiche dedotte, bensì all'imprecisione difensiva della parte soccombente, che, come sottolineato anche dal primo giudice, ha omesso di articolare contestazioni
8 puntuali e pertinenti con riferimento alle lavorazioni oggetto della domanda di pagamento della società attrice relativa al quarto S.A.L.
Ne consegue che, in mancanza di elementi concreti idonei a fondare una reale obiettiva incertezza, non sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la deroga al principio della soccombenza.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza appellata, le spese di lite del primo grado vanno poste a carico del soccombente. I compensi vanno quantificati in base ai parametri del DM Parte_1
147/2022 (scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00), in misura vicina ai minimi di tariffa, attesa la limitata e contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, e tenuto conto della prossimità del valore della causa all'importo minimo dello scaglione di riferimento.
Le spese del presente grado di appello si pongono a carico dell'appellante principale e si liquidano, per le medesime ragioni esposte con riguardo al primo grado, nella misura pari ai minimi di tariffa.
In considerazione del rigetto dell'appello principale, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012,
n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento al , di un Controparte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dal sito in alla via G. Bruno n.15; Parte_1 Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale proposto dalla e Controparte_1
condanna il sito in alla via G. Bruno n. 15, al pagamento a favore della Parte_1 Parte_1
delle spese processuali del giudizio di primo grado, Controparte_1
spese che si liquidano in euro 675,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
3) condanna il sito in alla via G. Bruno n. 15, al pagamento a favore della Parte_1 Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, Controparte_1
spese che si liquidano in euro 355,50 per esborsi ed euro 7.160,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
9 4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale, sito in alla via G. Bruno 15, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 Parte_1
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 27 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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