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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2267/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2267/2025 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 10.18 innanzi al dott. Veronica Zanin, è comparsa, per parte ricorrente, l'Avv. Florean.
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni, indicando se la domanda di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita di eredità da parte di sia intesa come formulata in Controparte_2 via incidentale ovvero in via principale. L'Avv. Florean precisa le conclusioni come da ricorso, precisando che rispetto all'acquisto della qualità di erede di l'accertamento è richiesto in via principale. Controparte_2 Il Giudice invita parte ricorrente alla discussione. L'Avv. Florean si riporta agli atti e rappresenta che parte di detti beni risultano affittati da CP_1
ciò configura un atto di accettazione tacita dell'eredità. Per quanto attiene ad
[...] [...]
si richiama integralmente al ricorso e ai documenti depositati e alla documentazione CP_2 prodotta in prima udienza. A domanda del Giudice, specifica che si assume la qualità di erede di sulla base della permanenza nell'immobile di provenienza ereditaria. Controparte_2 Il Giudice si ritira in camera di consiglio e darà lettura della sentenza in questa stanza alle ore 13.30. Alle ore 13.30 il Giudice dà lettura della sentenza alla presenza dell'Avv. Florean.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2267/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Kostoris e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Florean ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristina Florean in Verona, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, per le ragioni tutte di cui alla parte narrativa che precede, accertato e dichiarato che la sig.ra , nata a [...] il Controparte_2 02.12.1930 e deceduta il 10.02.2020, rimasta nel possesso dei beni ereditari in morte del coniuge sig.
nato a [...] il [...], sia erede pura e semplice del predetto, deceduto il Persona_1 07.10.2008, accertare e dichiarare altresì che la sig.ra (c.f.: Controparte_1
) abbia tacitamente accettato l'eredità in morte dei propri genitori sigg.ri C.F._2 [...] e sopra generalizzati. Per_1 Controparte_2 Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2/4/2025, ha adito il Tribunale di Verona al fine di vedere Parte_1 accertata: a) la qualità di erede di in capo ad e Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 b) la qualità di erede di in capo a Controparte_2 Controparte_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente da dedotto che: a) parte ricorrente è creditrice di b) per il recupero del proprio credito, ha pignorato diversi immobili siti a Velo Controparte_1 Veronese, di cui risultava proprietaria per la quota di ¼; c) in sede esecutiva è Controparte_1 emersa l'assenza di trascrizione delle accettazioni tacite dell'eredità di e Persona_1 [...] a favore di d) alla morte del coniuge CP_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
ha mantenuto il possesso dei beni ereditari senza procedere all'inventario, cosicché è da Per_1 considerarsi erede pura e semplice;
e) risulta intestataria, quale dante causa, di Controparte_1 contratti di affitto di fondo rustico aventi ad oggetto taluni dei beni ereditari;
f) la convenuta ha, dunque, posto in essere atti dispositivi incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità dei propri genitori. pagina 2 di 5 All'udienza del 16/9/2025, parte ricorrente ha depositato visura catastale degli immobili sottoposti ad esecuzione. Dichiarata la contumacia della resistente, è stata fissata udienza odierna per la discussione orale.
***
Ai fini della decisione, risulta preliminarmente necessario affermare l'interesse ad agire e la legittimazione attiva di parte ricorrente. dichiara di agire quale cessionario del credito Parte_1 vantato nei confronti della convenuta da Non è stato prodotto in giudizio il Controparte_3 contratto di cessione, ma risulta prodotto il titolo in originale e, soprattutto, atto di pignoramento immobiliare. La qualità di pignorante consente di affermare, di per sé sola, l'attuale legittimazione attiva di parte ricorrente.
Ciò chiarito, è opportuno considerare separatamente le domande formulate da parte ricorrente.
Accertamento della qualità di erede di in capo a Persona_1 Controparte_2
Parte ricorrente afferma l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 poiché la stessa, nel possesso dei beni ereditari sin dall'apertura della successione, Controparte_2 non avrebbe provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c.
Dal certificato di residenza di prodotto quale documento 5 di parte ricorrente, risulta Controparte_2 che la stessa sia stata residente in [...] dal 1964 al 2020 (anno in cui è sopravvenuto il decesso della stessa).
Il de cuius risultava proprietario di molteplici immobili siti in via Salita Sant'Angelo. Dalla relazione notarile prodotta quale documento n. 4 di parte ricorrente, risulta, infatti, che al momento del decesso, era proprietario degli immobili siti in via Salita Sant'Angelo, 2, censiti al Fg. 13, Persona_1 mapp. 694, sub. 1, 2 e 3 e 614 sub. 2 e 4. Non è chiaro in quali di questi immobili fosse residente
La residenza in via Salita Sant'Angelo 2 a decorrere dal 1954, in ogni caso, consente Controparte_2 di presumere che, come sostenuto da parte ricorrente, si tratti dell'immobile adibito a casa familiare.
La Corte di legittimità in casi analoghi ha affermato che il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. I diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite, infatti, non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio–derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege (Cass, sez.
6-5 ord. n. 1588 del 27/1/2016).
Ancora più chiaramente, la Suprema Corte ha affermato che "la permanenza, dopo il decesso del coniuge, nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili. Tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.” (id. sez. VI–1, ordinanza 16 novembre 2015 n. 23406).
La contraria opinione, espressa da Cass. 11081/2008, pare in effetti conseguente alla ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi smentita dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 4847/13 (nonché Sez. 2 n. 18354/13; Sez. 5 n. 1920/08).
La domanda di accertamento della qualità di erede di in capo ad Persona_1 Controparte_2 dunque, non può essere accolta.
pagina 3 di 5 Accertamento della qualità di erede di in capo a Persona_1 Controparte_1
Parte ricorrente afferma l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 deducendo il compimento, da parte della convenuta, di atti dispositivi che Controparte_1 implicano l'assunzione della qualità di erede. In particolare, avrebbe sottoscritto Controparte_1 contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto beni ereditari.
Dalla relazione notarile prodotta quale documento n. 4 da parte ricorrente risulta che, al momento del decesso, fosse pieno proprietario dei terreni siti a Velo Veronese censiti al Fg. 13 part. Persona_1 316,317 e 501.
A seguito di istanza formulata ai sensi dell'art. 492bis c.p.c., Agenzia delle Entrate ha confermato l'avvenuta registrazione di contratto di affitto avente ad oggetto i predetti immobili stipulato il giorno 11/11/2016; tra i soggetti locatori, si annovera Controparte_1
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La sottoscrizione di contratto di affitto avente ad oggetto beni facenti parte dell'asse ereditario di
[...] può bene essere considerata atto di accettazione tacita. Per_1
Può, quindi, dichiararsi accertata in capo a la qualità di erede puro e semplice di Controparte_1
Persona_1
Accertamento della qualità di erede di in capo a . Controparte_2 Controparte_1
Anche in questo caso, parte ricorrente afferma l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di
[...] da parte di deducendo il compimento, da parte della convenuta, di atti CP_2 Controparte_1 dispositivi che implicano l'assunzione della qualità di erede. In particolare, Controparte_1 avrebbe sottoscritto contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto beni ereditari.
Come sopra rilevato, tuttavia, non è provato che sia divenuta erede di Controparte_2 [...]
Il compimento di atti dispositivi relativi ai beni immobili di dunque, non Per_1 Persona_1 può rilevare quale atto di accettazione tacita.
Anche volendo diversamente ragionare, la sottoscrizione di nuovo contratto di affitto da parte di in data successiva al decesso di non è atto idoneo ad integrare, Controparte_1 Controparte_2 nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 476 c.c.
Come sopra rilevato, infatti, era già comproprietaria del bene, unitamente ad altri Controparte_1 comproprietari (si presume coeredi di poiché in precedenza lo stesso ne era Persona_1 proprietario esclusivo). L'atto, dunque, può essere stato dalla stessa compiuto in qualità di comproprietaria, non essendo precisato, nel documento 7, le quote di pertinenza di ciascuno dei locatori.
Neppure rilievo può darsi in questo caso alla presentazione della dichiarazione di successione.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto (Cass. 22769/2024).
Nel caso di specie, la dichiarazione di successione non risulta prodotta, cosicché non è possibile pagina 4 di 5 verificare se la stessa sia stata sottoscritta da Al contrario, la visura catastale Controparte_1 relativa a parte degli immobili prodotta evidenzia che la voltura non è avvenuta su richiesta dei soggetti che si sono affermati eredi ma d'ufficio.
Il contratto, dunque, non integra in ogni caso il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di di accettare l'eredità di o che la Controparte_1 Controparte_2 convenuta non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La domanda, dunque, non può essere accolta.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente nella domanda di accertamento della qualità di erede di in capo a e della Controparte_2 Controparte_1 domanda di accertamento della qualità di erede di in capo ad ma Persona_1 Controparte_2 dell'accoglimento dell'ulteriore domanda formulata, deve disporsi la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3. Il restante 1/3 dev'essere posto a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, avendo riguardo ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa Controparte_1 di e ne è divenuta erede puro e semplice;
Persona_1
b) rigetta le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
c) condanna e rimborsare a 1/3 delle spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in euro 2.538,70, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Verona 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Veronica Zanin
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2267/2025 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 dicembre 2025 ad ore 10.18 innanzi al dott. Veronica Zanin, è comparsa, per parte ricorrente, l'Avv. Florean.
Il Giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni, indicando se la domanda di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita di eredità da parte di sia intesa come formulata in Controparte_2 via incidentale ovvero in via principale. L'Avv. Florean precisa le conclusioni come da ricorso, precisando che rispetto all'acquisto della qualità di erede di l'accertamento è richiesto in via principale. Controparte_2 Il Giudice invita parte ricorrente alla discussione. L'Avv. Florean si riporta agli atti e rappresenta che parte di detti beni risultano affittati da CP_1
ciò configura un atto di accettazione tacita dell'eredità. Per quanto attiene ad
[...] [...]
si richiama integralmente al ricorso e ai documenti depositati e alla documentazione CP_2 prodotta in prima udienza. A domanda del Giudice, specifica che si assume la qualità di erede di sulla base della permanenza nell'immobile di provenienza ereditaria. Controparte_2 Il Giudice si ritira in camera di consiglio e darà lettura della sentenza in questa stanza alle ore 13.30. Alle ore 13.30 il Giudice dà lettura della sentenza alla presenza dell'Avv. Florean.
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2267/2025 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Kostoris e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cristina Florean ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cristina Florean in Verona, giusta procura in atti;
ATTORE/I contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, per le ragioni tutte di cui alla parte narrativa che precede, accertato e dichiarato che la sig.ra , nata a [...] il Controparte_2 02.12.1930 e deceduta il 10.02.2020, rimasta nel possesso dei beni ereditari in morte del coniuge sig.
nato a [...] il [...], sia erede pura e semplice del predetto, deceduto il Persona_1 07.10.2008, accertare e dichiarare altresì che la sig.ra (c.f.: Controparte_1
) abbia tacitamente accettato l'eredità in morte dei propri genitori sigg.ri C.F._2 [...] e sopra generalizzati. Per_1 Controparte_2 Con vittoria di spese.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2/4/2025, ha adito il Tribunale di Verona al fine di vedere Parte_1 accertata: a) la qualità di erede di in capo ad e Persona_1 Controparte_2 Controparte_1 b) la qualità di erede di in capo a Controparte_2 Controparte_1
A sostegno della propria domanda, la ricorrente da dedotto che: a) parte ricorrente è creditrice di b) per il recupero del proprio credito, ha pignorato diversi immobili siti a Velo Controparte_1 Veronese, di cui risultava proprietaria per la quota di ¼; c) in sede esecutiva è Controparte_1 emersa l'assenza di trascrizione delle accettazioni tacite dell'eredità di e Persona_1 [...] a favore di d) alla morte del coniuge CP_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
ha mantenuto il possesso dei beni ereditari senza procedere all'inventario, cosicché è da Per_1 considerarsi erede pura e semplice;
e) risulta intestataria, quale dante causa, di Controparte_1 contratti di affitto di fondo rustico aventi ad oggetto taluni dei beni ereditari;
f) la convenuta ha, dunque, posto in essere atti dispositivi incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità dei propri genitori. pagina 2 di 5 All'udienza del 16/9/2025, parte ricorrente ha depositato visura catastale degli immobili sottoposti ad esecuzione. Dichiarata la contumacia della resistente, è stata fissata udienza odierna per la discussione orale.
***
Ai fini della decisione, risulta preliminarmente necessario affermare l'interesse ad agire e la legittimazione attiva di parte ricorrente. dichiara di agire quale cessionario del credito Parte_1 vantato nei confronti della convenuta da Non è stato prodotto in giudizio il Controparte_3 contratto di cessione, ma risulta prodotto il titolo in originale e, soprattutto, atto di pignoramento immobiliare. La qualità di pignorante consente di affermare, di per sé sola, l'attuale legittimazione attiva di parte ricorrente.
Ciò chiarito, è opportuno considerare separatamente le domande formulate da parte ricorrente.
Accertamento della qualità di erede di in capo a Persona_1 Controparte_2
Parte ricorrente afferma l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 poiché la stessa, nel possesso dei beni ereditari sin dall'apertura della successione, Controparte_2 non avrebbe provveduto alla redazione dell'inventario nel termine di cui all'art. 485 c.c.
Dal certificato di residenza di prodotto quale documento 5 di parte ricorrente, risulta Controparte_2 che la stessa sia stata residente in [...] dal 1964 al 2020 (anno in cui è sopravvenuto il decesso della stessa).
Il de cuius risultava proprietario di molteplici immobili siti in via Salita Sant'Angelo. Dalla relazione notarile prodotta quale documento n. 4 di parte ricorrente, risulta, infatti, che al momento del decesso, era proprietario degli immobili siti in via Salita Sant'Angelo, 2, censiti al Fg. 13, Persona_1 mapp. 694, sub. 1, 2 e 3 e 614 sub. 2 e 4. Non è chiaro in quali di questi immobili fosse residente
La residenza in via Salita Sant'Angelo 2 a decorrere dal 1954, in ogni caso, consente Controparte_2 di presumere che, come sostenuto da parte ricorrente, si tratti dell'immobile adibito a casa familiare.
La Corte di legittimità in casi analoghi ha affermato che il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà del de cuius non può ritenersi necessariamente una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare il mero esercizio dei diritti di abitazione e di uso. I diritti di abitazione e di uso previsti dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite, infatti, non sorgono in capo a quest'ultimo a titolo successorio–derivativo, bensì a diverso titolo, costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge e prescindente dai diritti successori. Cosicché il titolo che abilita il coniuge al possesso del bene trova giustificazione nella norma civilistica che lo attribuisce indipendentemente dalla qualità di erede, con cui del resto il diritto di abitazione non ha nulla da spartire, essendo tale diritto acquisito, semmai, in forza di legato ex lege (Cass, sez.
6-5 ord. n. 1588 del 27/1/2016).
Ancora più chiaramente, la Suprema Corte ha affermato che "la permanenza, dopo il decesso del coniuge, nell'abitazione familiare, integra l'ipotesi di esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili. Tale diritto è posto in capo al coniuge superstite dalla legge ai sensi dell'art. 540 c.c. ed è, pertanto, escluso che lo stesso possa ritenersi possessore di bene ereditario per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c.” (id. sez. VI–1, ordinanza 16 novembre 2015 n. 23406).
La contraria opinione, espressa da Cass. 11081/2008, pare in effetti conseguente alla ritenuta insussistenza del diritto di abitazione a favore del coniuge nella successione legittima, tesi smentita dalle Sezioni Unite della Corte con sentenza n. 4847/13 (nonché Sez. 2 n. 18354/13; Sez. 5 n. 1920/08).
La domanda di accertamento della qualità di erede di in capo ad Persona_1 Controparte_2 dunque, non può essere accolta.
pagina 3 di 5 Accertamento della qualità di erede di in capo a Persona_1 Controparte_1
Parte ricorrente afferma l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1 deducendo il compimento, da parte della convenuta, di atti dispositivi che Controparte_1 implicano l'assunzione della qualità di erede. In particolare, avrebbe sottoscritto Controparte_1 contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto beni ereditari.
Dalla relazione notarile prodotta quale documento n. 4 da parte ricorrente risulta che, al momento del decesso, fosse pieno proprietario dei terreni siti a Velo Veronese censiti al Fg. 13 part. Persona_1 316,317 e 501.
A seguito di istanza formulata ai sensi dell'art. 492bis c.p.c., Agenzia delle Entrate ha confermato l'avvenuta registrazione di contratto di affitto avente ad oggetto i predetti immobili stipulato il giorno 11/11/2016; tra i soggetti locatori, si annovera Controparte_1
Ai sensi dell'art. 476 c.c., si ha accettazione tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La sottoscrizione di contratto di affitto avente ad oggetto beni facenti parte dell'asse ereditario di
[...] può bene essere considerata atto di accettazione tacita. Per_1
Può, quindi, dichiararsi accertata in capo a la qualità di erede puro e semplice di Controparte_1
Persona_1
Accertamento della qualità di erede di in capo a . Controparte_2 Controparte_1
Anche in questo caso, parte ricorrente afferma l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di
[...] da parte di deducendo il compimento, da parte della convenuta, di atti CP_2 Controparte_1 dispositivi che implicano l'assunzione della qualità di erede. In particolare, Controparte_1 avrebbe sottoscritto contratto di affitto di fondo rustico avente ad oggetto beni ereditari.
Come sopra rilevato, tuttavia, non è provato che sia divenuta erede di Controparte_2 [...]
Il compimento di atti dispositivi relativi ai beni immobili di dunque, non Per_1 Persona_1 può rilevare quale atto di accettazione tacita.
Anche volendo diversamente ragionare, la sottoscrizione di nuovo contratto di affitto da parte di in data successiva al decesso di non è atto idoneo ad integrare, Controparte_1 Controparte_2 nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 476 c.c.
Come sopra rilevato, infatti, era già comproprietaria del bene, unitamente ad altri Controparte_1 comproprietari (si presume coeredi di poiché in precedenza lo stesso ne era Persona_1 proprietario esclusivo). L'atto, dunque, può essere stato dalla stessa compiuto in qualità di comproprietaria, non essendo precisato, nel documento 7, le quote di pertinenza di ciascuno dei locatori.
Neppure rilievo può darsi in questo caso alla presentazione della dichiarazione di successione.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto (Cass. 22769/2024).
Nel caso di specie, la dichiarazione di successione non risulta prodotta, cosicché non è possibile pagina 4 di 5 verificare se la stessa sia stata sottoscritta da Al contrario, la visura catastale Controparte_1 relativa a parte degli immobili prodotta evidenzia che la voltura non è avvenuta su richiesta dei soggetti che si sono affermati eredi ma d'ufficio.
Il contratto, dunque, non integra in ogni caso il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di di accettare l'eredità di o che la Controparte_1 Controparte_2 convenuta non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
La domanda, dunque, non può essere accolta.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
tenuto conto della soccombenza di parte ricorrente nella domanda di accertamento della qualità di erede di in capo a e della Controparte_2 Controparte_1 domanda di accertamento della qualità di erede di in capo ad ma Persona_1 Controparte_2 dell'accoglimento dell'ulteriore domanda formulata, deve disporsi la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3. Il restante 1/3 dev'essere posto a carico della convenuta, nella misura liquidata in dispositivo, avendo riguardo ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) accerta e dichiara che ha accettato tacitamente l'eredità morendo dismessa Controparte_1 di e ne è divenuta erede puro e semplice;
Persona_1
b) rigetta le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
c) condanna e rimborsare a 1/3 delle spese di lite, che liquida Controparte_1 Parte_1 in euro 2.538,70, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al 15%, IVA, se dovuta, e CPA sull'imponibile.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Verona 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Veronica Zanin
pagina 5 di 5