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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12048 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
NRG. 9367 del 2025;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
CP_1 ricorrente in opposizione, rappresentata e difesa dagli avv.ti A. Piacentini e C. Salvato e
CP_2 in persona del legale rappresentante resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso bonario di pagamento n. 241536129067, notificatole in data 1.2.25, relativo a contributi previdenziali luglio – settembre 2010.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione e l'assenza dei criteri di calcolo del credito.
Ora, parte ricorrente ha avuto conoscenza del debito (anche) il 14.6.19 (v. doc. 3 fascicolo . CP_2
La parte ricorrente sostiene che tale atto le è stato recapitato in via dell'Acqua Traversa 195, dove aveva avuto sì la residenza, ma non più dal 2018, avendola spostata in via dei Giuochi Istmici 53: ora chiaramente la raccomandata è stata recapitata in via dei Giuochi Istmici 53 (v. doc. 3 fascicolo . CP_2
Parte ricorrente, allora, disconosce la sottoscrizione sulla raccomandata, ma non si tratta della sua firma, ma di altro soggetto che l'ha presa a suo nome ricevendola alla residenza della ricorrente.
Si tratta di consegna pienamente valida.
L'art. 14, l. 890/82 prevede che: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.”.
L'art. 26, dpr. 602/73 sancisce che: “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notifica diretta a mezzo posta non è disciplinata dalla Legge n. 890/1982, ma esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario:
“la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982” (Cass. Civ., Sez. VI, 4 giugno 2020, n. 10585). Anche la più recente giurisprudenza di merito ha precisato: “Del tutto inconferente, quindi, per come ben evidenziato dall' nei propri CP_2 scritti, è il richiamo effettuato dall'appellante all'art. 8 della L. n. 890 del 1982, relativa alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari, in quanto la notifica diretta a mezzo del servizio postale non è disciplinata dalla L. n. 10 890 del 1982, ma esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (tra le tante v. Cass. n. 10037 del 2019, Cass. n. 29710 del 2018, Cass. n. 28882 del 2018, Cass. n. 19270 del 2018). […] In definitiva, per la notificazione degli atti impositivi e degli avvisi di addebito non è previsto l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAD), come correttamente evidenziato dal primo giudice” (Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, 29 marzo 2023, n. 1343).
Pertanto, tutte le eccezioni formali e di merito sono inammissibili in quanto tardive, con la sola eccezione della prescrizione successiva, tuttavia, dal 14.6.19 al 1.2.25 (comunicazione atto impugnato) non è decorso il termine quinquennale alla luce della disciplina speciale per l'emergenza covid.
Invero il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha previsto la sospensione di tutti i termini dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione è stata, inoltre, di volta in volta prorogata, fino al 31 agosto 2021 per effetto dei seguenti provvedimenti: Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77): proroga al 31 agosto 2020;
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126): proroga al 15 ottobre 2020;
Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159): proroga al 31 dicembre 2020;
Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21): proroga al 28 febbraio 2021;
Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69): proroga al 30 aprile 2021;
Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106): proroga finale al 31 agosto 2021.
Pertanto, in virtù di tali provvedimenti, il decorso del termine prescrizionale risulta sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la regola generale della soccombenza.
Tali le ragioni della pronuncia in epigrafe.
Roma, 19 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro