Articolo 74 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 73Articolo 75
Versione
24 ottobre 1942
Art. 74. Equiparazione del delitto tentato a quello consumato.

Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942
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