Art. 31. (Consiglieri ed esperti) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) . ((5)) 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) . ((5)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) . ((5)) 4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 LUGLIO 1999, N. 303)) . ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12, comma 5) che l'abrogazione del commi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo "ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9".