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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL IO, EL
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200248/2024 SANZIONI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200248/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200248/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200248/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 726/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato n. TDY03T20024/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate, in esito ad attività di verifica fiscale relativa all'anno di imposta 2018, aveva rettificato le somme dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA.
Ha evocato in giudizio l'ufficio e d eccepito:
a) Il difetto di motivazione;
b) l'irregolare costituzione del responsabile del procedimento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo l'esistenza di una corposa motivazione e la mancanza di deduzioni idonee a ribaltare gli esiti tratti dagli accertamenti svolti nei confronti del contribuente.
All'udienza del 18.9.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il preteso difetto di motivazione appare eccezione infondata.
Gli avvisi di accertamento in esame traggono infatti origine da un invito che l'Agenzia aveva rivolto al ricorrente per effettuare una verifica fiscale, rispetto al quale lo stesso non aveva dato alcun seguito, omettendo di presentarsi e di depositare la documentazione contabile richiestagli.
All'esito, pertanto, l'Agenzia ha emesso l'avviso di accertamento sulla scorta dei dati in suo possesso secondo il criterio dell'accertamento induttivo.
Con il presente ricorso, il ricorrente, senza contestare in alcun modo le argomentazioni e le conclusioni contenute nel provvedimento impugnato, si è limitato ad una generica confutazione in ordine alla motivazione del provvedimento e ad un presunto cambio del funzionario responsabile.
Entrambe le eccezioni, di natura pretestuosa ed al limite dell'inammissibilità, sono ampiamente infondate.
L'Agenzia delle entrate ha ritenuto di contestare un reddito di impresa superiore a quello ricavato, valutando la documentazione in suo possesso, rispetto alla quale la società non ha fornito alcun elemento chiarificatore, avendo peraltro anche omesso il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2018. Per il resto, la Corte osserva, infatti, che il provvedimento risulta completo in punto motivazione e che dalla lettura dell'atto risultano correttamente individuati i soggetti passivi, i fondamenti giuridici e gli elementi fattuali che hanno consentito a parte contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa.
Del resto, sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (per tutte la n. 30560/2017) in cui si afferma: "In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, nella specie avviso di rettifica di modello unico, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio."
Appare evidente, per quanto già trattato, che il ricorrente non ha trovato alcuna difficoltà nel costituirsi in giudizio e sostenere le proprie ragioni.
L'ufficio, nel caso di specie, ha effettuato un accertamento analitico – induttivo (art. 39 comma 1 lett. d), rettificando i ricavi con metodologia analitico – induttiva, ovvero ha ricostruito una singola posta reddituale
(i ricavi) partendo da dati e dalla contabilità esaminata, valorizzando gli elementi certi a disposizione ovvero il valore degli acquisti effettuati nell'anno.
Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d), l'accertamento analitico – induttivo è consentito se "l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".
Nel caso di specie, sussistono numerosi presupposti per la legittimità dell'accertamento analitico – induttivo.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che non è intervenuto alcun cambio di responsabile e che la società, regolarmente invitata ha omesso di presentarsi dinanzi al funzionario delegato per l'istruttoria della pratica.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in
€ 2.100,00, oltre iva ed accessori come per legge.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
GL IO, EL
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l.s - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200248/2024 SANZIONI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200248/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200248/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T200248/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 726/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato n. TDY03T20024/2024 con il quale l'Agenzia delle Entrate, in esito ad attività di verifica fiscale relativa all'anno di imposta 2018, aveva rettificato le somme dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA.
Ha evocato in giudizio l'ufficio e d eccepito:
a) Il difetto di motivazione;
b) l'irregolare costituzione del responsabile del procedimento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate deducendo l'esistenza di una corposa motivazione e la mancanza di deduzioni idonee a ribaltare gli esiti tratti dagli accertamenti svolti nei confronti del contribuente.
All'udienza del 18.9.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il preteso difetto di motivazione appare eccezione infondata.
Gli avvisi di accertamento in esame traggono infatti origine da un invito che l'Agenzia aveva rivolto al ricorrente per effettuare una verifica fiscale, rispetto al quale lo stesso non aveva dato alcun seguito, omettendo di presentarsi e di depositare la documentazione contabile richiestagli.
All'esito, pertanto, l'Agenzia ha emesso l'avviso di accertamento sulla scorta dei dati in suo possesso secondo il criterio dell'accertamento induttivo.
Con il presente ricorso, il ricorrente, senza contestare in alcun modo le argomentazioni e le conclusioni contenute nel provvedimento impugnato, si è limitato ad una generica confutazione in ordine alla motivazione del provvedimento e ad un presunto cambio del funzionario responsabile.
Entrambe le eccezioni, di natura pretestuosa ed al limite dell'inammissibilità, sono ampiamente infondate.
L'Agenzia delle entrate ha ritenuto di contestare un reddito di impresa superiore a quello ricavato, valutando la documentazione in suo possesso, rispetto alla quale la società non ha fornito alcun elemento chiarificatore, avendo peraltro anche omesso il deposito del bilancio relativo all'esercizio 2018. Per il resto, la Corte osserva, infatti, che il provvedimento risulta completo in punto motivazione e che dalla lettura dell'atto risultano correttamente individuati i soggetti passivi, i fondamenti giuridici e gli elementi fattuali che hanno consentito a parte contribuente di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa.
Del resto, sul punto è sufficiente richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (per tutte la n. 30560/2017) in cui si afferma: "In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria, nella specie avviso di rettifica di modello unico, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio."
Appare evidente, per quanto già trattato, che il ricorrente non ha trovato alcuna difficoltà nel costituirsi in giudizio e sostenere le proprie ragioni.
L'ufficio, nel caso di specie, ha effettuato un accertamento analitico – induttivo (art. 39 comma 1 lett. d), rettificando i ricavi con metodologia analitico – induttiva, ovvero ha ricostruito una singola posta reddituale
(i ricavi) partendo da dati e dalla contabilità esaminata, valorizzando gli elementi certi a disposizione ovvero il valore degli acquisti effettuati nell'anno.
Ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d), l'accertamento analitico – induttivo è consentito se "l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti".
Nel caso di specie, sussistono numerosi presupposti per la legittimità dell'accertamento analitico – induttivo.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che non è intervenuto alcun cambio di responsabile e che la società, regolarmente invitata ha omesso di presentarsi dinanzi al funzionario delegato per l'istruttoria della pratica.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese di lite che liquida in
€ 2.100,00, oltre iva ed accessori come per legge.