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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/09/2025, n. 1565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1565 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GG, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giacoma
Fanizza, sciogliendo la riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa in primo grado, avente ad oggetto: servitù iscritta nel Ruolo
Generale degli affari civili sotto il numero 9474/2017, da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Marottoli Stefano
-ATTRICE- contro
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Bruno Michela e Ferrazzano C.F._3
Salvatore
-CONVENUTI-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione dell'11.12.2017, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, e - CP_1 CP_2 comproprietari del fondo distinto in catasto del Comune di GG al fl. 52, part. 39 - chiedendo l'accertamento e la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del proprio fondo censito al catasto del predetto Comune al fl. 77, part. 585, assumendo che quest'ultimo fosse intercluso e privo di accesso alla pubblica via, e deducendo l'uso pacifico e continuativo del passaggio attraverso il fondo dei convenuti (“…l'accesso sui luoghi ed i vari edifici insistenti sull'area di proprietà della qui deducente, fino ad oggi e da tempo immemorabile, si è reso possibile per mezzo di una strada, realizzata in terra battuta e breccia circa un decennio fa dalla qui deducente sul tracciato già in pendenza esistente, munita di cancello elettrico sulla parte prospiciente la via pubblica, che attraversa il fondo attualmente di proprietà comune dei Sigg.ri e , identificato CP_3 CP_2
in C.T. del Comune di GG al fl. 52, p.lla 39…”).
Costituiti ritualmente in giudizio, i germani contestavano integralmente la domanda. CP_2
In particolare, sostenevano che il fondo attoreo non fosse intercluso in quanto “…dotato di apposito accesso alla strada vicinale ttraverso un cancello scorrevole di confine…”; CP_4 eccepivano che l'utilizzo del passaggio sulla loro particella fosse avvenuto per mera tolleranza familiare (“…l'attrice è nipote dei convenuti, figlia del germano e Parte_2 già reale proprietario del fondo, premorto ai convenuti…”); in via riconvenzionale, chiedevano il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione di un preliminare di vendita del fondo (“…nel contratto preliminare, la parte venditrice aveva dichiarato che la proprietà oggetto di vendita, fosse libera da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, diritti e pretese di terzi, pesi o vincoli di qualsiasi natura e, pertanto, si era impegnata a provvedere, entro e non oltre il 31/12/2017, alla chiusura del cancello che permette il passaggio di tolleranza alla proprietaria del fondo confinante. Il compratore, messo al corrente del presente giudizio e considerato che i venditori non avevano potuto provvedere alla chiusura del cancello nei termini stabiliti da contratto a causa del presente giudizio, si era rivolto all'agenzia immobiliare affinché convocasse gli odierni convenuti al fine di provvedere, consensualmente, alla risoluzione del predetto preliminare di compravendita, con conseguente restituzione delle somme già versate.
2 Al sol fine di evitare ulteriori ed onerose cause giudiziarie, i convenuti erano stati costretti
a sottoscrivere, presso l'agenzia immobiliare investita anch'essa della questione, una risoluzione del predetto preliminare di compravendita, con conseguente restituzione dei due assegni rilasciati dal venditore (dell'importo di € 10.000,00 cadauno), non incassati, e la dazione di un assegno, dell'importo di € 20.000,00, quale doppio della caparra…”).
Disposto l'espletamento della procedura di mediazione che sortiva esito negativo e concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di C.T.U., affidata al per. agr. , al fine di accertare l'interclusione del fondo e l'eventuale tracciato Persona_1
alternativo.
Depositata la C.T.U., con ordinanza del 23.11.2021 “…considerato, inoltre, che il consulente già nominato – tenuto conto della natura della domanda formulata dalla CP_2 diretta a conseguire la costituzione di una servitù coattiva di passaggio al suo fondo che assume intercluso – debba esprimersi in ordine ai possibili tracciati alternativi sui quali costituire la servitù per cui è causa secondo i criteri di cui all'art. 1051 c.c., argomentando le utilità che derivano da ciascuno di esso correlate ai sacrifici per il fondo servente e agli oneri da sostenere;
tanto al fine di conseguire tutti gli elementi utili ai fini del decidere…” veniva invitava la nominata consulente, a rendere la specificazione di cui in premessa e, depositata la successiva integrazione della stessa, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii, alla udienza del 06.02.2025, il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Al fine di valutare la res controversa (domande ed eccezioni), si osserva quanto segue.
Com'è noto, l'art. 1051 c.c. prevede al comma 1 che “…il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo del vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo…”.
Come si evince dalla formulazione letterale della norma, il diritto di ottenere una servitù coattiva di passaggio sorge a vantaggio di un fondo che abbisogna imprescindibilmente, per essere coltivato o convenientemente utilizzato, di un'uscita sulla via pubblica della quale risulta privo, o perché l'accesso alla via pubblica è reso del tutto impossibile dalla
3 circostanza che esso è interamente circondato da fondi altrui (c.d. interclusione assoluta) o perché l'accesso alla via pubblica, che pure sarebbe teoricamente possibile procurargli, comporterebbe un dispendio o un disagio eccessivo (c.d. interclusione relativa).
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti cui la legge subordina il diritto alla costituzione della servitù coattiva di passaggio, occorre, poi, fare riferimento, in linea di principio, al fondo considerato unitariamente nella sua interezza (e quindi all'insieme dei terreni appartenenti ad un unico proprietario) e non invece alle singole parti o porzioni nelle quali il fondo si presta ad essere suddiviso (ancorché le destinazioni economiche cui il proprietario ha assoggettato ciascuna di esse siano diverse (Cass. n.1258 del 02.02.1995;
Cass. n.18372 del 19.09.2004; Cass. - Ord. n. 24367 del 04.10.2018), potendo una servitù di passaggio coattivo essere costituita soltanto a vantaggio del fondo nel suo complesso e non a favore di singole parti di esso (Cass. n. 22834 del 28.10.2009; Cass. n. 55 del
04.01.2018).
Sotto il profilo probatorio, il proprietario di un fondo intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, nel convenire in giudizio il proprietario del fondo finitimo, ha solo l'onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto della costituenda servitus viae attesi i criteri ( di cui all'art. 1051 c.c.) della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minore lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo status giuridico e materiale dei fondi interessati) e del minor aggravio per il fondo servente (sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo dell'indennità da corrispondere, commisurata appunto, al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente) entrambi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del
“minimo mezzo”, inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile (Cass. n. 10045 del 16.04.2008; Cass. Ord. n. 29579 del 22.10.2021).
4 Orbene, applicando tali principi al caso in esame, deve escludersi che il fondo di proprietà dell'attrice presenti i requisiti dell'interclusione assoluta o relativa.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio, che si ritiene di dover integralmente recepire in quanto svolta con correttezza metodologica, approfondimento istruttorio e immune da vizi logici
(“…L'individuazione dei percorsi alternativi per menare al fondo dominante ha comportato, in primo luogo, lo studio dell'origine della part. 585 e, a tal fine, la scrivente ha preso visione dell'atto del notaio del 14/03/1946 in cui si rileva che la sig.ra Per_2
dante causa della sig.ra , nonna dell'attore, Parte_3 Persona_3
acquistava l'appezzamento di terreno in agro di GG … della estensione di are 81 e centiare 9, confinante ad ovest con la strada vicinale CP_4
Dalla lettura del suddetto atto emerge altresì che l'attuale particella 585 era frazione (sub.
g) di un FONDO ORIGINARIAMENTE UNICO, la part. 3, costituito dalle attuali particelle
112, 111, 60, 59 e la 220 e quelle a sud di quest'ultima, (denominato sub.f, venduto con lo stesso atto a ) confinante con il Regio tratturo GG- Campolato Persona_4
(attualmente confinanti con Viale Alfonso d'Aragona) che fu frazionato e venduto a più acquirenti nel 1946, come si evince dal tipo di frazionamento relativo alla partita 2094 intesta ai venditori, (ALL.6) ma non fu necessario, evidentemente, individuare alcun passaggio, in seguito alla divisione e successiva alienazione, perché la particella 585 confinava con il tratturo vicinale di CP_4
In breve, se la particella 585 fosse interclusa, lo sarebbe dal lontano 1946 e la sig.ra
dante causa di , avrebbe potuto rivolgersi al Parte_3 Persona_3 venditore o ai suoi eredi per ottenere la servitù coattiva e gratuita spettantele per legge, sul bene che ha cagionato l'interclusione (sub f, la attuale part. 220) e che ha determinato la necessità della costituzione della servitù…”), è emerso che la particella 585 di proprietà della sig.ra confina ad ovest con il tratturo vicinale denominato Parte_1
“ , cui accede mediante un cancello in ferro scorrevole posto sul muro perimetrale del CP_4
fondo (“….Il fondo di proprietà della sig.ra , individuato al NCT Parte_1 di GG, F.77, part. 585, confina ad ovest con il Tratturo vicinale di a cui accede CP_4 tramite un cancello scorrevole situato sul muro di confine della sua proprietà…”).
La nominata consulente - per. agr. – ha accertato, tramite rilievi plano– Persona_1 altimetrici e sopralluoghi, che il suddetto tratturo, sebbene ricadente nella categoria delle
5 strade vicinali ad uso privato, è in concreto pienamente fruibile e già utilizzato dai fondi limitrofi per l'accesso alla via pubblica (“…il suddetto , che si collega alla pubblica Per_5 via dopo aver percorso 380 metri, è attualmente utilizzato dai proprietari dei fondi situati a nord della part. 585 ed è pienamente fruibile, così come asseverato dal rilievo plano- altimetrico effettuato in data 24/10/2020…”).
La relazione di valutazione delle osservazioni, datata 7 marzo 2022, ha ribadito come “…la realizzazione, quindi l'utilizzo, dei tracciati alternativi individuati su fondo altrui (p.lla 39 e
p.lla 220), arrecherebbe utilità al fondo dell'attore in termini di mera “comodità
d'accesso”, atteso che il fondo preteso intercluso già possiede un'uscita sulla via pubblica, il “tratturo vicinale di , attraverso un cancello situato nel muro perimetrale del CP_4
proprio fondo…”.
Ne discende che il fondo dell'attrice non può dirsi intercluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1051 c.c., poiché è dotato di accesso alla pubblica via, ancorché non coincidente con quello che la parte attrice avrebbe ritenuto più comodo.
Del resto, è pacifico che la costituzione coattiva di servitù non possa essere invocata per esigenze di mera comodità o per realizzare la via più breve, ma esclusivamente per rimuovere una situazione di effettiva interclusione.
Le diverse soluzioni prospettate dal CTU sulle particelle 39 e 220, pur ipotizzate a fini comparativi, comporterebbero l'onere di realizzare ex novo una strada, con indennità e costi di sistemazione oscillanti fra € 17.000 ed € 20.000, oltre spese tecniche, e si risolverebbero in un sacrificio ben maggiore per i fondi serventi, senza alcuna necessità giuridica che lo giustifichi (“…La realizzazione, quindi l'utilizzo, dei tracciati alternativi individuati su fondo altrui (p.lla 39 e p.lla 220), arrecherebbe utilità al fondo dell'attore in termini di mera “comodità d'accesso”, atteso che il fondo preteso intercluso già possiede un'uscita sulla via pubblica, il “tratturo vicinale di , attraverso un cancello situato nel muro CP_4 perimetrale del proprio fondo.
Gli oneri totali da sostenere, a carico del fondo dominante, scaturiscono dal coacervo delle seguenti voci:
- indennità per l'imposizione della servitù di passaggio, da rimettere al proprietario del fondo servente:
Tracciato 1 - € 5.394.00 (confine sud p.lla 220);
6 Tracciato 2 - € 6.084,00 (confine nord p.lla 220);
Tracciato 3 - € 7.647,00 (confine sud p.lla 39).
- oneri da sostenere per la realizzazione della servitù di passaggio (nuova strada, recinzione del fondo, cancello d'accesso):
Tracciato 1 - € 19.470,50
Tracciato 2 - € 17.880,15
Tracciato 3 - € 20.402,40
- per la realizzazione di ogni tracciato devono essere altresì addizionate le seguenti spese tecniche:
1) per pratiche amministrative per l'inizio dei lavori, direzione di cantiere e chiusura lavori
= € 3.000,00;
2) per l'individuazione sulle mappe catastali del nuovo tracciato della servitù di passaggio
= € 1.000,00.
La sistemazione del tratturo vicinale di comporterebbe, in linea di massima, un onere CP_4 di € 5.601,38…”).
Alla luce del principio del “minimo mezzo”, deve dunque preferirsi il percorso già esistente e transitabile, con la conseguenza che la domanda principale dell'attrice non può essere accolta.
Ciò chiarito, i convenuti hanno spiegato domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito della risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato con il , deducendo di aver dovuto restituire il Controparte_5 doppio della caparra (€ 20.000,00), nonché corrispondere il compenso all'agenzia immobiliare (€ 1.000,00), oltre alla perdita della chance di vendita del fondo.
La domanda riconvenzionale non merita accoglimento.
In proposito, va osservato che, l'accordo transattivo per la risoluzione del contratto del
22.02.2018 - prodotto in atti - menziona sì la pendenza del presente giudizio quale circostanza sopravvenuta (“…il sig. e dichiarano che CP_1 CP_2 successivamente all'accettazione della proposta di vendita sono stati convenuti in giudizio dalla sig.ra , nipote e confinante, la quale pretenderebbe la costituzione di Persona_6
una servitù di passaggio sul terreno oggetto dell'acquisto per cui vi è pendenza di giudizio civile presso il Tribunale di GG…”), ma non consente di affermare con certezza che tale
7 controversia abbia costituito la causa determinante ed esclusiva della risoluzione consensuale del preliminare.
La scelta del promissario acquirente di liberarsi dal vincolo, così come la determinazione dei convenuti di aderire ad una transazione onerosa, si collocano nell'alveo dell'autonomia negoziale delle parti e interrompono il nesso eziologico con la condotta processuale dell'attrice.
Con le note di trattazione scritta datate 07.04.2022, l'attrice ha dichiarato l'intervenuto decesso del convenuto Tale circostanza, tuttavia, non risulta CP_1
documentalmente provata né è stata oggetto di rituale dichiarazione, come confermato dal fatto che nelle successive difese e conclusioni i convenuti hanno agito ancora congiuntamente in nome di entrambi i germani Essa può pertanto essere menzionata CP_2 solo per completezza, senza alcuna incidenza sulla validità del contraddittorio o sulla presente decisione
Restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale (ex multis: Cass.,Sez. Un, 12/12/2014; Cass., Sez. Un.,18.12.2008, n.
29523).
Quanto alle spese di lite, alla luce del rigetto sia della domanda principale proposta dall'attrice sia della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, si configura una reciproca soccombenza delle parti, che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice, quale parte soccombente in merito alla pretesa azionata, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dei convenuti di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M
8 il TRIBUNALE DI FOGGIA, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 9474/2017, sulla domanda proposta da
(C.F.: ), contro Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
), reietta ogni contraria istanza, così decide: C.F._3
− RIGETTA la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva;
− RIGETTA la domanda riconvenzionale per le ragioni esposte in motivazione;
− COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
− Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice, quale parte soccombente in merito alla pretesa azionata, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dei convenuti di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in GG (data dep tel) il Giudice
Giacoma Fanizza
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