TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/09/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
26.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 2227/25 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residnte in Parte_1
via Mirone n. 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio Mario Gambino per procura in atti;
CONTRO
l Controparte_1
P. IVA n. , Cod. Fisc. n. , in persona ex lege
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
del Direttore Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto
Origlio, nel cui Ufficio in Catania, via Cifali 76/A è elettivamente domiciliato giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. Per_1 n. 2536, depositata nella Cancelleria della Corte d'Appello.
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 il sign Parte_1
proponeva opposizione avverso la richiesta di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 29328202400000941000 (doc.1), notificata in data
25.01.2025 (doc.2) nei limiti della cartella di pagamento n. 29320140028780411000
dell'Ente Impositore – per un ammontare pari ad € 3.593,71 dovuti per CP_1
mancato versamento dei contributi e relative somme aggiuntive con riferimento CP_1
all' annualità 2012-2013-2014.
Parte opponente deduceva che in data 25.01.2025 l' Controparte_2
Provincia di Catania, Riscossione Sicilia spa oggi , Controparte_3
recapitava la notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73
n. 29328202400000941000 con la quale invitava il ricorrente alla compensazione del proprio credito con diverse partite di debito portate da cartelle esattoriale tra le quali quella oggi impugnata e come di seguito indicato: cartella di pagamento n.
29320140028780411000 dell' sede di Catania indicato come notificato secondo CP_1
quanto indicato nella proposta di compensazione in data 15/03/2015 e con la quale viene richiesto il pagamento di € 3.593,71 per “contributi previdenziali ” relativi CP_1
al periodo di imposta 2012-2013-2014;
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'annullamento del ruolo impugnato e della cartella di pagamento impugnata, nonché della proposta di compensazione per l'intervenuta estinzione del credito derivante dalla cartella di pagamento impugnata per prescrizione successiva alla notifica della stessa.
Pag. 2 di 11 Si costituiva in giudizio l' , ente impositore, eccependo in via preliminare, CP_1
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e in ogni caso, ove non CP_1
regolarmente convenuto, onerare l'opponente a chiamare in causa il Concessionario
della riscossione che ha emesso l'atto impugnato;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di competenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la CP_1
decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs. 46/99 e 617
c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art. 24 D.Lgs.46/99; 4) in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto CP_1
che in diritto e, in ulteriore subordine, condannare il ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; 5) ove si accerti la responsabilità del Concessionario CP_1
della Riscossione in ordine alla irregolarità e/o nullità degli atti di sua esclusiva competenza che hanno determinato l'estinzione del credito, condannare il medesimo a manlevare l' delle conseguenti perdite economiche ed alla rifusione delle spese di CP_1
lite.
La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione veniva delegata a questo Giudice e rinviata per decisione all'udienza del 26.09.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Depositate le note dalle parti nel rispetto della superiore normativa il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Pag. 3 di 11 Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che,
ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d.
statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame l'opponente ha impugnato una richiesta di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 29328202400000941000 (doc.1),
Pag. 4 di 11 notificata in data 25.01.2025 che non costituisce titolo esecutivo, ne tantomeno minaccia un' esecuzione ma ha quale scopo, quello di proporre al contribuente iscritto a ruolo di compensare il suo debito con un credito d'imposta.
Pertanto trattasi di un atto di per se inidoneo ad arrecare un qualche pregiudizio a parte ricorrente, tant'è vero che l'agente della riscossione non si è attivato in tutti questi anni in alcun modo per il recupero delle pretese ad essa sottesa.
Ciò posto l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Sulla questione dell'impugnabilità diretta del ruolo è da ultimo intervenuto il legislatore con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n.
215/21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, che prevede: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/22 la quale ha affermato “ in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella
Pag. 5 di 11 non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283 del 6.9.2022).
E' utile è utile riportare di seguito, per la loro chiarezza espositiva e la valenza nomofilattica, i passaggi essenziali della motivazione della citata Cass. S.U. n. 26283 del
06.09.2022, che, ripercorrendo gli orientamenti preesistenti, formatisi con riferimento ai giudizi non tributari (dunque, per esempio, previdenziali, come il presente procedimento), così si esprime: <11.- Per i giudizi non tributari, che questa struttura
(impugnatoria, n.d.a.) non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n.
6723/19). 11.1.- Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento
l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto
13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che
l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)>>.
Pag. 6 di 11 La Suprema ha poi dato conto delle ripercussioni causate da tali variegate configurazioni dell'interesse ad agire e dell'intervento legislativo operato nel 2021:
<12.- In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta
d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese,
e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela». 12.1.-
L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I.
n. 190/14), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' , Controparte_4
da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata. 13.- È allora intervenuto il legislatore, il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n.
146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma
4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
Pag. 7 di 11 riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del
d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art.
49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 14.-
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.
Cass. n. 31240/19)>>.
Come già segnalato dalla Suprema Corte, infatti, la novella legislativa risponde all'esigenza di deflazionare il contenzioso e di scoraggiare la prassi di azioni giudiziarie
Pag. 8 di 11 proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla notifica delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione.
Dopo aver chiarito l'inammissibilità dell'impugnazione del solo estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata , le Sezioni Unite della Cassazione procedono ad esaminare la seconda parte della disposizione introdotta dal legislatore del 2021, relativa alla diversa ipotesi della cartella non validamente notificata.
In tali casi, l'impugnazione del ruolo e della sottostante cartella sarà ammissibile solo alle precise condizioni stabilite dalla nuova norma, che ha identificato i casi in cui l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente (dimostrazione, a cura del debitore, che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione) e che si applica anche ai processi pendenti, “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
La Suprema Corte ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui <In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma ai fini della diretta impugnabilità.
Pag. 9 di 11 Da ultimo, circa la compatibilità costituzionale della nuova disciplina sopra richiamata, la stessa Cassazione a sezioni Unite nel respingere varie obiezioni mosse dalla Procura
Generale della stessa Corte e dalla dottrina in merito alla conformità alla normativa europea e alla Carta CO , ha sottolineato come l'intervento scaturisca da una situazione, rilevata dalla Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria nel giugno 2021, di proliferazione di cause per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela», per cui l'intervento legislativo è stato mosso dall'” esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”.
Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate, avuto riguardo alla novità dell'intervento della Cassazione a Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato, nel procedimento n. 2227/2025 Rg definitivamente pronunciando;
dichiara inammissibile l'opposizione;
compensa le spese di lite tra le altri parti in causa.
Pag. 10 di 11 Cosi deciso il 30.09.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del
26.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 2227/25 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residnte in Parte_1
via Mirone n. 4 rappresentato e difeso dall'Avv. Alfio Mario Gambino per procura in atti;
CONTRO
l Controparte_1
P. IVA n. , Cod. Fisc. n. , in persona ex lege
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
del Direttore Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetto
Origlio, nel cui Ufficio in Catania, via Cifali 76/A è elettivamente domiciliato giusta procura generale alle liti in Notar di Palermo del 19.1.2023, rep. Per_1 n. 2536, depositata nella Cancelleria della Corte d'Appello.
Con ricorso depositato in data 06.03.2025 il sign Parte_1
proponeva opposizione avverso la richiesta di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 29328202400000941000 (doc.1), notificata in data
25.01.2025 (doc.2) nei limiti della cartella di pagamento n. 29320140028780411000
dell'Ente Impositore – per un ammontare pari ad € 3.593,71 dovuti per CP_1
mancato versamento dei contributi e relative somme aggiuntive con riferimento CP_1
all' annualità 2012-2013-2014.
Parte opponente deduceva che in data 25.01.2025 l' Controparte_2
Provincia di Catania, Riscossione Sicilia spa oggi , Controparte_3
recapitava la notifica rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73
n. 29328202400000941000 con la quale invitava il ricorrente alla compensazione del proprio credito con diverse partite di debito portate da cartelle esattoriale tra le quali quella oggi impugnata e come di seguito indicato: cartella di pagamento n.
29320140028780411000 dell' sede di Catania indicato come notificato secondo CP_1
quanto indicato nella proposta di compensazione in data 15/03/2015 e con la quale viene richiesto il pagamento di € 3.593,71 per “contributi previdenziali ” relativi CP_1
al periodo di imposta 2012-2013-2014;
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'annullamento del ruolo impugnato e della cartella di pagamento impugnata, nonché della proposta di compensazione per l'intervenuta estinzione del credito derivante dalla cartella di pagamento impugnata per prescrizione successiva alla notifica della stessa.
Pag. 2 di 11 Si costituiva in giudizio l' , ente impositore, eccependo in via preliminare, CP_1
dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' e in ogni caso, ove non CP_1
regolarmente convenuto, onerare l'opponente a chiamare in causa il Concessionario
della riscossione che ha emesso l'atto impugnato;
2) in via pregiudiziale dichiarare la carenza di competenza in materia esattoriale e/o responsabilità dell' , nonché la CP_1
decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al combinato disposto degli artt.29 D.Lgs. 46/99 e 617
c.p.c.; 3) Sempre in via pregiudiziale, dichiarare la decadenza del ricorrente e/o l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza dei termini di impugnazione di cui al comma 5, art. 24 D.Lgs.46/99; 4) in subordine e nel merito, rigettare ogni domanda ed eccezione avanzata dal ricorrente nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto CP_1
che in diritto e, in ulteriore subordine, condannare il ricorrente al pagamento di quanto in ogni caso dovuto all' ; 5) ove si accerti la responsabilità del Concessionario CP_1
della Riscossione in ordine alla irregolarità e/o nullità degli atti di sua esclusiva competenza che hanno determinato l'estinzione del credito, condannare il medesimo a manlevare l' delle conseguenti perdite economiche ed alla rifusione delle spese di CP_1
lite.
La causa veniva istruita documentalmente e ritenuta matura per la decisione veniva delegata a questo Giudice e rinviata per decisione all'udienza del 26.09.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.
Depositate le note dalle parti nel rispetto della superiore normativa il Giudice decide la causa con sentenza emessa fuori udienza.
Pag. 3 di 11 Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che,
ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d.
statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame l'opponente ha impugnato una richiesta di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 29328202400000941000 (doc.1),
Pag. 4 di 11 notificata in data 25.01.2025 che non costituisce titolo esecutivo, ne tantomeno minaccia un' esecuzione ma ha quale scopo, quello di proporre al contribuente iscritto a ruolo di compensare il suo debito con un credito d'imposta.
Pertanto trattasi di un atto di per se inidoneo ad arrecare un qualche pregiudizio a parte ricorrente, tant'è vero che l'agente della riscossione non si è attivato in tutti questi anni in alcun modo per il recupero delle pretese ad essa sottesa.
Ciò posto l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Sulla questione dell'impugnabilità diretta del ruolo è da ultimo intervenuto il legislatore con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n.
215/21, che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, che prevede: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Sull'ambito di applicabilità di questa norma si è espressa la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26283/22 la quale ha affermato “ in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella
Pag. 5 di 11 non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283 del 6.9.2022).
E' utile è utile riportare di seguito, per la loro chiarezza espositiva e la valenza nomofilattica, i passaggi essenziali della motivazione della citata Cass. S.U. n. 26283 del
06.09.2022, che, ripercorrendo gli orientamenti preesistenti, formatisi con riferimento ai giudizi non tributari (dunque, per esempio, previdenziali, come il presente procedimento), così si esprime: <11.- Per i giudizi non tributari, che questa struttura
(impugnatoria, n.d.a.) non hanno, l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo è stato variamente configurato. Lo si è escluso, qualora la cartella sia stata notificata in precedenza, in mancanza di iniziative esecutive, per l'insussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale (Cass. nn. 20618 e e 22946/16, in relazione a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
conf., con riguardo all'estratto di ruolo contributivo, n.
6723/19). 11.1.- Si è, però, anche sottolineato che in un'azione di mero accertamento
l'interesse ad agire non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo (tra varie, Cass. n. 16022/02; n. 16262/15). Sicché si è ravvisato l'interesse nella contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notificazione della cartella (Cass., n. 29294/19, nonché sez. un., n. 7514/22, cit., punto
13, che lo identifica con la negazione di essere debitore, ma che risolve altra questione di diritto;
in termini, n. 7593/22, relativa a un caso in cui si discuteva della regolarità della notificazione della cartella). 11.2.- In posizione mediana si è poi stabilito che
l'istante non si può limitare ad affermare l'acquisita conoscenza, tramite l'estratto di ruolo, della pretesa indicata come prescritta, ma deve specificare da quali elementi disponibili emerga lo stato d'incertezza che sorregge l'azione (Cass. n. 7353/22)>>.
Pag. 6 di 11 La Suprema ha poi dato conto delle ripercussioni causate da tali variegate configurazioni dell'interesse ad agire e dell'intervento legislativo operato nel 2021:
<12.- In questo composito panorama le impugnazioni degli atti e le contestazioni dei crediti riportati negli estratti di ruolo hanno continuato a proliferare, come emerge dalla relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021, per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta
d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese,
e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela». 12.1.-
L'inefficienza della riscossione coattiva, difatti, che ha indotto la Corte costituzionale a sollecitare il legislatore a riformarne i meccanismi (Corte cost., n. 120/21; in precedenza, anche Corte cost. n. 51/19 stigmatizzava le inefficienze del sistema riscossivo), e l'adozione, in esito a distinti processi di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, del sistema scalare inverso, che prevede lo scaglionamento in ordine cronologico, inverso a quello dell'affidamento in carico, dei termini di presentazione e controllo delle comunicazioni di inesigibilità (art. 1, comma 684, della I.
n. 190/14), hanno determinato l'accumularsi di un magazzino della riscossione caratterizzato, secondo quanto segnala in memoria l' , Controparte_4
da una stratificazione di crediti vetusti, non riscossi e, di fatto, non suscettibili di riscossione, rispetto ai quali, essa sostiene, nessuna iniziativa esecutiva verrà giammai attivata. 13.- È allora intervenuto il legislatore, il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n.
146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R.
n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma
4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la
Pag. 7 di 11 riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 13.1.- La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del
d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art.
49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della l. n.
689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). 14.-
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v.
Cass. n. 31240/19)>>.
Come già segnalato dalla Suprema Corte, infatti, la novella legislativa risponde all'esigenza di deflazionare il contenzioso e di scoraggiare la prassi di azioni giudiziarie
Pag. 8 di 11 proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla notifica delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione.
Dopo aver chiarito l'inammissibilità dell'impugnazione del solo estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata e non impugnata , le Sezioni Unite della Cassazione procedono ad esaminare la seconda parte della disposizione introdotta dal legislatore del 2021, relativa alla diversa ipotesi della cartella non validamente notificata.
In tali casi, l'impugnazione del ruolo e della sottostante cartella sarà ammissibile solo alle precise condizioni stabilite dalla nuova norma, che ha identificato i casi in cui l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente (dimostrazione, a cura del debitore, che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione) e che si applica anche ai processi pendenti, “perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”.
La Suprema Corte ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui <In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione>>.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha dedotto uno dei pregiudizi tassativamente individuati dalla nuova norma ai fini della diretta impugnabilità.
Pag. 9 di 11 Da ultimo, circa la compatibilità costituzionale della nuova disciplina sopra richiamata, la stessa Cassazione a sezioni Unite nel respingere varie obiezioni mosse dalla Procura
Generale della stessa Corte e dalla dottrina in merito alla conformità alla normativa europea e alla Carta CO , ha sottolineato come l'intervento scaturisca da una situazione, rilevata dalla Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria nel giugno 2021, di proliferazione di cause per «far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela», per cui l'intervento legislativo è stato mosso dall'” esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte cost. n.
155/14). In particolare le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, «a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera”.
Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate, avuto riguardo alla novità dell'intervento della Cassazione a Sezioni Unite.
P.Q.M.
Il Giudice Dott.ssa Alessia Trovato, nel procedimento n. 2227/2025 Rg definitivamente pronunciando;
dichiara inammissibile l'opposizione;
compensa le spese di lite tra le altri parti in causa.
Pag. 10 di 11 Cosi deciso il 30.09.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 11 di 11