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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 06/02/2026, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1978/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4838/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020834330 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.2.2025 alla Agenzia delle entrate IO e alla Regione Campania Ricorrente_1 ha impugnato della cartella di pagamento n. 07120240020834330 000, notificata a mezzo del servizio postale in data 20.12.2024, di importo complessivo pari ad euro 397,84 avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di presunti debiti a titolo di Tassa Automobilistica per l'annualità 2018, oltre relative sanzioni ed interessi, nonché interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Si sono costituiti la Regione Campania e l'Ader contestando le eccezioni di parte ricorrente.
L'Ader ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito delle pretese creditorie atteso che si è limitato, nell'ambito delle competenze ex lege attribuitegli, a portare ad esecuzione il ruolo n.2669/2024 così come formato e reso esecutivo dalla Regione Campania.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 13.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato della cartella di pagamento n. 07120240020834330 000, notificata a mezzo del servizio postale in data 20.12.2024, di importo complessivo pari ad euro 397,84 avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di presunti debiti a titolo di Tassa Automobilistica per l'annualità 2018, oltre relative sanzioni ed interessi, nonché interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Oggetto dell'atto impugnato è l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018 con riferimento alla quale sarebbero decorsi i termini di prescrizione in base all'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.
953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
In base a quanto stabilito dalla citata disposizione normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2021.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate IO rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero l'assenza di profili di responsabilità ad essa imputabili rispetto ai fatti di causa atteso che i vizi eccepiti da parte ricorrente attengono esclusivamente alle competenze dell'Ente impositore, l'attività dell'Ader si è limitata a portare ad esecuzione il ruolo n.2669/2024 così come formato e reso esecutivi dalla Regione
Campania.Peraltro, l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente non costituisce di per sé il trasferimento della titolarità del credito all'agente della riscossione, giacché l'ente continua ad essere l'esclusivo creditore anche dopo l'iscrizione a ruolo e la formazione della successiva cartella di pagamento ad opera del soggetto solamente incaricato.
La Regione Campania, nelle sue controdeduzioni, premessa la regolare notifica degli avvisi di accertamenti prodromici all'atto impugnato, ha eccepito l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. In particolare, la resistente Regione Campania ha rilevato che nel processo tributario i vizi dell'accertamento devono essere fatti valere, pena la sua definitività, o autonomamente o, se l'atto non è stato notificato, mediante l'impugnazione del successivo atto d'esazione. Pertanto, quando si è in presenza di una sequela di atti di imposizione e riscossione, la facoltà di denunciare il difetto della pretesa tributaria. Nel caso in esame doveva essere esercitata con riferimento al primo di essi che è risultato notificato
- così come non è stato nel caso di specie e come risulta dal deposito delle notifiche - operando altrimenti la preclusione processuale derivante dalla scadenza del termine concesso alla parte per proporre impugnazione.
Sicchè, ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri e che esclusivamente la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel merito ha documentato la notifica dei seguenti avvisi di accertamento:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834235757533 ANNO D'IMPOSTA 2018 notificato il 4.10.2021
AVVISO DI ACCERTAMENTO n.834279891927 ANNO D'IMPOSTA 2018 notificato il 4.10.2021
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834114680113 ANNO D'IMPOSTA 2018 notificato l'11/10/2021
Ha infine eccepito il difetto di legittimazione della Regione per i vizi concernenti l'attività di competenza dell'Agenzia di riscossione.
Parte ricorrente, nelle memorie depositate in atti, ha precisato che l'eccezione di prescrizione riguarda il periodo intercorrente dalla notifica degli avvisi di accertamento alla notifica della cartella di pagamento impugnata. Dunque, le pretese risultano estinte per il decorso del termine triennale di prescrizione tra la notificazione degli avvisi di accertamento (4.10.2021/11.10.2021) e quella della cartella qui impugnata
(20.12.2024) non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento”.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non ha considerato lo slittamento del termine di prescrizione di 85 giorni che non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da OV (Cass. ordinanza n. 960/2025 1° sez. civile).
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite, con tale provvedimento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025, la cui portata è stata così estesa in via definitiva anche all'ambito tributario.
Successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento, estendendolo a casi specifici di accertamento fiscale e confermando la legittimità degli atti notificati entro il termine prorogato di 85 giorni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori se dovuti che si liquidano in euro 200,00.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4838/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240020834330 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.2.2025 alla Agenzia delle entrate IO e alla Regione Campania Ricorrente_1 ha impugnato della cartella di pagamento n. 07120240020834330 000, notificata a mezzo del servizio postale in data 20.12.2024, di importo complessivo pari ad euro 397,84 avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di presunti debiti a titolo di Tassa Automobilistica per l'annualità 2018, oltre relative sanzioni ed interessi, nonché interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Si sono costituiti la Regione Campania e l'Ader contestando le eccezioni di parte ricorrente.
L'Ader ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al merito delle pretese creditorie atteso che si è limitato, nell'ambito delle competenze ex lege attribuitegli, a portare ad esecuzione il ruolo n.2669/2024 così come formato e reso esecutivo dalla Regione Campania.
Il ricorso è stato iscritto nel registro generale il 13.3.2025 ed assegnato a questa 28° sezione, il presidente, esclusa la ricorrenza dei presupposti di inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in pubblica udienza la data del 5 febbraio 2026 all'esito della quale il giudice monocratico ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato della cartella di pagamento n. 07120240020834330 000, notificata a mezzo del servizio postale in data 20.12.2024, di importo complessivo pari ad euro 397,84 avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo di presunti debiti a titolo di Tassa Automobilistica per l'annualità 2018, oltre relative sanzioni ed interessi, nonché interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e la conseguente prescrizione del credito tributario.
Oggetto dell'atto impugnato è l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018 con riferimento alla quale sarebbero decorsi i termini di prescrizione in base all'art. 5, comma 51, del D.L. 30/12/1982 n.
953 convertito con legge 28/02/1983 n. 53 che espressamente prevede: “L'azione della amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto della iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
In base a quanto stabilito dalla citata disposizione normativa l'attività di accertamento andava esercitata entro il corso del triennio successivo all'anno d'imposta e quindi entro il 31/12/2021.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate IO rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero l'assenza di profili di responsabilità ad essa imputabili rispetto ai fatti di causa atteso che i vizi eccepiti da parte ricorrente attengono esclusivamente alle competenze dell'Ente impositore, l'attività dell'Ader si è limitata a portare ad esecuzione il ruolo n.2669/2024 così come formato e reso esecutivi dalla Regione
Campania.Peraltro, l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente non costituisce di per sé il trasferimento della titolarità del credito all'agente della riscossione, giacché l'ente continua ad essere l'esclusivo creditore anche dopo l'iscrizione a ruolo e la formazione della successiva cartella di pagamento ad opera del soggetto solamente incaricato.
La Regione Campania, nelle sue controdeduzioni, premessa la regolare notifica degli avvisi di accertamenti prodromici all'atto impugnato, ha eccepito l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. In particolare, la resistente Regione Campania ha rilevato che nel processo tributario i vizi dell'accertamento devono essere fatti valere, pena la sua definitività, o autonomamente o, se l'atto non è stato notificato, mediante l'impugnazione del successivo atto d'esazione. Pertanto, quando si è in presenza di una sequela di atti di imposizione e riscossione, la facoltà di denunciare il difetto della pretesa tributaria. Nel caso in esame doveva essere esercitata con riferimento al primo di essi che è risultato notificato
- così come non è stato nel caso di specie e come risulta dal deposito delle notifiche - operando altrimenti la preclusione processuale derivante dalla scadenza del termine concesso alla parte per proporre impugnazione.
Sicchè, ognuno degli atti autonomamente impugnabili, può essere impugnato solo per vizi propri e che esclusivamente la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel merito ha documentato la notifica dei seguenti avvisi di accertamento:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834235757533 ANNO D'IMPOSTA 2018 notificato il 4.10.2021
AVVISO DI ACCERTAMENTO n.834279891927 ANNO D'IMPOSTA 2018 notificato il 4.10.2021
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 834114680113 ANNO D'IMPOSTA 2018 notificato l'11/10/2021
Ha infine eccepito il difetto di legittimazione della Regione per i vizi concernenti l'attività di competenza dell'Agenzia di riscossione.
Parte ricorrente, nelle memorie depositate in atti, ha precisato che l'eccezione di prescrizione riguarda il periodo intercorrente dalla notifica degli avvisi di accertamento alla notifica della cartella di pagamento impugnata. Dunque, le pretese risultano estinte per il decorso del termine triennale di prescrizione tra la notificazione degli avvisi di accertamento (4.10.2021/11.10.2021) e quella della cartella qui impugnata
(20.12.2024) non essendo intervenuti ulteriori atti interruttivi. Dal giorno dopo la notifica dell'avviso di accertamento inizierà a decorrere un ulteriore termine triennale di prescrizione ai fini della notifica della cartella di pagamento”.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente non ha considerato lo slittamento del termine di prescrizione di 85 giorni che non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da OV (Cass. ordinanza n. 960/2025 1° sez. civile).
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
L'autorevolezza di tale principio è stata definitivamente consacrata dal decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 delle Sezioni Unite, con tale provvedimento, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali delle corti di merito, proprio perché la questione era già stata risolta dalla citata ordinanza n. 960/2025, la cui portata è stata così estesa in via definitiva anche all'ambito tributario.
Successive pronunce della Corte (cfr. sentenza n. 21765 del 29 luglio 2025) hanno ulteriormente consolidato tale orientamento, estendendolo a casi specifici di accertamento fiscale e confermando la legittimità degli atti notificati entro il termine prorogato di 85 giorni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori se dovuti che si liquidano in euro 200,00.