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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Sara Cargasacchi GIUDICE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 633/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BANFI GIOVANNA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. con l'avv. SCAMONI GIOVANNA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“I sottoscritti avvocati Giovanna Scamoni e Giovanna Banfi, in qualità di procuratori rispettivamente dei signori e , nella causa per la separazione Controparte_1 Parte_2
consensuale dei coniugi iscritta al ruolo n. 633/24 R.G. avanti Codesto Tribunale, chiedendo
l'emissione di sentenza di omologa della separazione secondo le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta 7 novembre 2024 che qui si riportano integralmente:
CONDIZIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
pagina 1 di 4 2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con possibilità per gli stessi di stabilire la loro residenza ove meglio riterranno, con obbligo reciproco di comunicarsi eventuali cambiamenti della residenza stessa;
4) la casa coniugale sita in Sondrio (SO), Via De Simoni, 48, verrà assegnata al marito;
5) il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori che si assumono l'onere e il compito Persona_1
di curarsi del suo benessere materiale e psicofisico, con collocamento prevalente presso la madre;
6) Il diritto di visita del padre sarà disciplinato nel seguente modo: due giorni a settimana Per_1
potrà stare con il padre dall'uscita di scuola con il pernottamento e il padre lo
[...] riaccompagnerà la mattina successiva a scuola, oltre weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola. In considerazione del fatto che il padre, svolgendo l'attività di tecnico radiologo è soggetto a turnistica, lo stesso si impegna a consegnare i propri turni alla madre appena ne sarà in possesso in modo da organizzare i giorni di sua spettanza;
7) i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua saranno suddivisi ad anni alternati e il relativo periodo di vacanza sarà suddiviso equamente tra i coniugi;
8) vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio 15 giorni di cui almeno una settimana consecutiva, il relativo periodo dovrà essere comunicato alla madre entro la fine di ogni anno scolastico;
9) il padre concorrerà al mantenimento del figlio versando, con obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro, ex Art. 473-bis.37 c.p.c., la somma mensile pari ad € 500,00., rivalutabili secondo gli
Indici Istat, mediante accredito su conto corrente intestato alla moglie.
10) il padre contribuirà, nella misura del 70%, alle spese straordinarie come definite dal Protocollo adottato dal Presidente del Tribunale di Sondrio con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Sondrio.
11) il verserà a titolo di mantenimento a favore della moglie , la CP_1 Parte_1 somma mensile pari ad € 150,00 sempre mediante detrazione diretta, con obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro;
12) l'assegno unico universale verrà percepito dalla madre;
pagina 2 di 4 13) la casa sita in Cernobbio (CO), via Nazario Sauro, 33, Piano S1- 1, foglio 3, numero 1763, Sub 11,
Categoria A/3, è stata messa in vendita, il relativo ricavato verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
14) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898; una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg e Parte_1 [...]
in data 18 settembre 2010, trascritto nei registri del Comune di Lanzo D'NT (CO), CP_1 all'anno 2010, Atto n. 23, parte 2 , ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere Pt_3
alle dovute annotazioni”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02.09.2024 , premesso che in data Parte_1
18/09/2010 contraeva matrimonio con a Lanzo D'NT (CO), dalla Controparte_1
cui unione era nato il figlio (C.F il 03.03.2011, proponeva Persona_1 C.F._3
domanda per la pronuncia della separazione giudiziale e del divorzio, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva , rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di Controparte_1
risposta.
All'udienza del 11.12.2024, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento dell'accordo sopra trascritto. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'articolo 473bis 22, comma quarto, c.p.c.
Con note scritte, le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Infine, con ordinanza del 10.02.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 L'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l.
898/1970. Le parti dovranno altresì confermare l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni della separazione con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanzo D'NT (CO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2010, Atto n. 23, parte 2 S.;
- dispone quanto ai rapporti personali ed economici in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara Licitra PRESIDENTE
Sara Cargasacchi GIUDICE
Francesca Riccardi GIUDICE RELATORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 633/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BANFI GIOVANNA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. con l'avv. SCAMONI GIOVANNA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale e divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“I sottoscritti avvocati Giovanna Scamoni e Giovanna Banfi, in qualità di procuratori rispettivamente dei signori e , nella causa per la separazione Controparte_1 Parte_2
consensuale dei coniugi iscritta al ruolo n. 633/24 R.G. avanti Codesto Tribunale, chiedendo
l'emissione di sentenza di omologa della separazione secondo le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta 7 novembre 2024 che qui si riportano integralmente:
CONDIZIONI
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
pagina 1 di 4 2) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
3) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, con possibilità per gli stessi di stabilire la loro residenza ove meglio riterranno, con obbligo reciproco di comunicarsi eventuali cambiamenti della residenza stessa;
4) la casa coniugale sita in Sondrio (SO), Via De Simoni, 48, verrà assegnata al marito;
5) il figlio verrà affidato ad entrambi i genitori che si assumono l'onere e il compito Persona_1
di curarsi del suo benessere materiale e psicofisico, con collocamento prevalente presso la madre;
6) Il diritto di visita del padre sarà disciplinato nel seguente modo: due giorni a settimana Per_1
potrà stare con il padre dall'uscita di scuola con il pernottamento e il padre lo
[...] riaccompagnerà la mattina successiva a scuola, oltre weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola. In considerazione del fatto che il padre, svolgendo l'attività di tecnico radiologo è soggetto a turnistica, lo stesso si impegna a consegnare i propri turni alla madre appena ne sarà in possesso in modo da organizzare i giorni di sua spettanza;
7) i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua saranno suddivisi ad anni alternati e il relativo periodo di vacanza sarà suddiviso equamente tra i coniugi;
8) vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio 15 giorni di cui almeno una settimana consecutiva, il relativo periodo dovrà essere comunicato alla madre entro la fine di ogni anno scolastico;
9) il padre concorrerà al mantenimento del figlio versando, con obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro, ex Art. 473-bis.37 c.p.c., la somma mensile pari ad € 500,00., rivalutabili secondo gli
Indici Istat, mediante accredito su conto corrente intestato alla moglie.
10) il padre contribuirà, nella misura del 70%, alle spese straordinarie come definite dal Protocollo adottato dal Presidente del Tribunale di Sondrio con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Sondrio.
11) il verserà a titolo di mantenimento a favore della moglie , la CP_1 Parte_1 somma mensile pari ad € 150,00 sempre mediante detrazione diretta, con obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro;
12) l'assegno unico universale verrà percepito dalla madre;
pagina 2 di 4 13) la casa sita in Cernobbio (CO), via Nazario Sauro, 33, Piano S1- 1, foglio 3, numero 1763, Sub 11,
Categoria A/3, è stata messa in vendita, il relativo ricavato verrà suddiviso al 50% tra i coniugi;
14) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898; una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg e Parte_1 [...]
in data 18 settembre 2010, trascritto nei registri del Comune di Lanzo D'NT (CO), CP_1 all'anno 2010, Atto n. 23, parte 2 , ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere Pt_3
alle dovute annotazioni”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02.09.2024 , premesso che in data Parte_1
18/09/2010 contraeva matrimonio con a Lanzo D'NT (CO), dalla Controparte_1
cui unione era nato il figlio (C.F il 03.03.2011, proponeva Persona_1 C.F._3
domanda per la pronuncia della separazione giudiziale e del divorzio, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva , rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di Controparte_1
risposta.
All'udienza del 11.12.2024, i procuratori delle parti davano atto del raggiungimento dell'accordo sopra trascritto. La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'articolo 473bis 22, comma quarto, c.p.c.
Con note scritte, le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra trascritte.
Infine, con ordinanza del 10.02.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 L'accordo raggiunto dai coniugi sulle condizioni della separazione può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l.
898/1970. Le parti dovranno altresì confermare l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni della separazione con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanzo D'NT (CO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2010, Atto n. 23, parte 2 S.;
- dispone quanto ai rapporti personali ed economici in conformità all'accordo di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritto
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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