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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8923/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8923/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO Controparte_1 TEMPORE
OPPOSTO
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 15.00 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per essuno è collegato Parte_1
Per , NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO Controparte_1 TEMPORE l'avv. FRASCINO ELENA oggi sostituito dall'avv. FARRIS PAOLA la quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di quanto prodotto eccepito e richiesto nonché vista la documentazione allegata chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in giudizio impugna tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto chiedendo l'integrale rigetto, si rileva che la ctu ha concluso per la riconducibilità delle firme apposte sulle firme del contratto all'opponente ed in aggiunta quali pagamento delle rate dell'opponente e della sottoscrizione del contratto.
L'avv. FARRIS si riporta a quanto verbalizzato alla precedente udienza l'avv. FARRIS contatta telefonicamente l'avv. CAVALLI al numero di cellulare ma senza esito per l'opponente non presente che chiede un rinvio per poter precisare le conclusioni.
Il Giudice dà atto di aver tentato di contattare l'avv. CAVALLI al numero di cellulare e di studio indicato nell'atto di opposizione ma senza esito;
rileva che anche all'udienza scorsa l'opponente non era presente senza giustificato motivo e dà atto che il rinvio all'odierna udienza è stato comunicato con pec dalla cancellaria all'avv. CAVALLI in data 20 ottobre 2025; terminata la discussione orale della causa autorizza l'opposto a lasciare la stanza virtuale e si ritira in camera di consiglio, uscitone alle ore pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc allegata al verbale ed in assenza delle parti 17.43 dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8923/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLI MAURO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MASINI, 12 BOLOGNA presso il difensore
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PACEVECCHIA , 14 B/C BENEVENTO presso il difensore
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A.Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il D.I. n.1216/2024 (RG n.3268/2024) emesso in data 3 aprile 2024 dal Tribunale di Bologna, , con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 16.744,55 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura a fronte del contratto di finanziamento n. 4643219 erogato da in data 19 febbraio 2013 ottenuto dalla società presso Controparte_3 CP_4 la CONSUM.IT, originator contrattuale, nel quale risultava obbligato in solido al richiedente principale del finanziamento..
Parte attrice eccepiva il disconoscimento di firma;
la nullità del contratto di finanziamento e la mancanza di prova del credito residuo.
Si costituiva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare e Controparte_1 pregiudiziale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
concedere un rinvio della prima udienza ad altra tornata allo scopo di poter espletare la procedura di mediazione afferente il presente giudizio e successivamente verificarne l'esito; in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, pagina 2 di 4 annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, così condannando controparte al pagamento della somma di 16.744,55 euro, oltre spese e interessi come ingiunti nel suddetto decreto;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 16.744,55 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse ritenere ammissibile il preteso disconoscimento delle firme, l'esponente società dichiara, ancora una volta, di volersi avvalere del contratto di finanziamento personale n. 4643219 sottoscritto dall'ingiunto presso la CONSUM.IT - e, pertanto, formula/reitera, ex art. 216 c.p.c., istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento a nome (per l'appunto) di . in ogni caso Parte_1 condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo opposto – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge.
Alla prima udienza di comparizione parti, veniva dato atto dell'espletato procedimento di mediazione con esito negativo, del mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc di parte opponente, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la ctu grafologica.
Successivamente era fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies cpc
B. L'opposizione è fondata
1. Partendo dalla principale contestazione dell'opponente relativa al disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento de quo è rilevante osservare che questo giudice pur non discostandosi dall'orientamento prevalente della Corte di Cassazione (da ultimo ord. n. 2777/2025) secondo cui una perizia grafologica su fotocopia non è scientificamente attendibile per verificare l'autenticità di una sottoscrizione disconosciuta non potendo essere equiparato il valore probatorio della perizia sulla copia a quella sull'originale, è rilevante osservare che la stessa Corte ha poi specificato che, “qualora l'originale di una scrittura privata non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotta l'autenticità della sottoscrizione può essere comunque dimostrata attraverso altri mezzi di prova. Se la parte che invoca la scrittura privata non può presentare l'originale, può avvalersi di testimonianze, presunzioni o altri elementi probatori che consentano di ricostruire la volontà effettiva delle parti”.
L'ordinanza sottolinea che, laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte interessata deve necessariamente provvedervi per consentire la perizia grafologica. In mancanza di tale produzione, la scrittura non potrà essere utilizzata come prova documentale. Tuttavia, nel caso in cui l'originale sia andato perduto o risulti irreperibile per motivi indipendenti dalla volontà della parte, è consentito provare il contenuto e l'autenticità del documento con ogni altro mezzo di prova ammissibile valendo la perizia sulla copia come mero indizio
Sull'autografia delle sottoscrizioni la ctu demandata alla dott.ssa , pur avendo potuto Persona_1 prendere in considerazione unicamente la copia del contratto e pur dando atto dei limiti di un'indagine di questo tipo, ha nondimeno chiarito che :”Alla luce dei riscontri emersi si ritiene che le sottoscrizioni pagina 3 di 4 in verifica XX siano riconducibili con buona probabilità alla mano di con tutte le riserve Parte_1 del caso in esame (copia fotostatica di pessima qualità) in quanto non si potrà mai essere certi dell'autenticità (copia conforme all'originale) del documento in cui le firme in verifica sono inserite” ( pag.25). Degli inconvenienti derivanti dall'analisi su copia anziché sull'originale, l'unico che potrebbe, in astratto, inficiare tale conclusione è quello di una possibile estrapolazione delle firme da un altro contesto e a tal riguardo la ctu prosegue rispondendo alle osservazioni di parte opponente, oggetto anche di una successiva istanza di chiarimenti ritenuta superflua in quanto già oggetto di risposta precisando a pag. 26 della perizia :” ritengo che con il metodo del copia e incolla è oggettivamente possibile realizzare documenti ex novo come nella fattispecie in oggetto”.
2.Detto ciò nel caso di specie l'esposizione suffragata da documentazione di parte opposta anche se da un lato induce a ritenere plausibile la genuinità della sottoscrizione nella considerazione che l'opponente era l'amministratore unico, legale rappresentante della società contraente CP_4 del contratto de quo ed è di comune esperienza che di fronte ad una società a responsabilità limitata vi siano atti di coobbligazione di soci o di legali rappresentanti apparendo quindi dubbia l'estraneità affermata dall'opponente.
Tuttavia alla luce delle conclusioni della ctu ed in particolare vista la risposta alle osservazioni di parte opponente verso le quali questo giudice non ha motivo di disattendere, gli elementi dedotti dall'opposto non consentono di dimostrare che la sottoscrizione in qualità di coobbligato sia riconducibile all'opponente nella considerazione che il possesso di copia carta di identità, codice fiscale, fatti pervenire alla cessionaria, documentazione che stante la natura strettamente personale, si può ragionevolmente presumere, in mancanza di allegazione e prova contraria, che sia stata consegnata dal sig. a .it. nella sua qualità di rappresentante legale della società Pt_1 CP_5
Inoltre la mancata contestazione ante giudizio a fronte degli atti di intervenuta cessione del credito comunicategli (raccomandate del 21 agosto 2018 - all.6 monitorio- relativa alla cessione del credito de quo da alla Banca IFIS spa e del 27 luglio 2022 -all.9 monitorio relativa alla Controparte_3 cessione alla società ex art. 1264 c.c) non sono determinanti ai fini della decisione su CP_1 questo punto.
C.Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate
D. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa ( da euro 5201,00 a 26.000,00) con applicazione valori medi prime due fasi e minimi per fase istruttoria limitata con riduzione per la fase decisionale , svolta in forma semplificata ai sensi degli artt. 281 sexies cpc, oltre rimborso spese di ctu documentate
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo D.I n.1216/2024;
2) CO l'opposto alla refusione, in favore dell'opponente., delle spese di lite, liquidate in € 3387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge oltre rimborso spese ctu
Bologna 23 ottobre 2025
Dott.ssa Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8923/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO Controparte_1 TEMPORE
OPPOSTO
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 15.00 innanzi al dott. Patrizia Bellettati, sono collegati da remoto:
Per essuno è collegato Parte_1
Per , NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO Controparte_1 TEMPORE l'avv. FRASCINO ELENA oggi sostituito dall'avv. FARRIS PAOLA la quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di quanto prodotto eccepito e richiesto nonché vista la documentazione allegata chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate in giudizio impugna tutto quanto ex adverso dedotto eccepito e richiesto chiedendo l'integrale rigetto, si rileva che la ctu ha concluso per la riconducibilità delle firme apposte sulle firme del contratto all'opponente ed in aggiunta quali pagamento delle rate dell'opponente e della sottoscrizione del contratto.
L'avv. FARRIS si riporta a quanto verbalizzato alla precedente udienza l'avv. FARRIS contatta telefonicamente l'avv. CAVALLI al numero di cellulare ma senza esito per l'opponente non presente che chiede un rinvio per poter precisare le conclusioni.
Il Giudice dà atto di aver tentato di contattare l'avv. CAVALLI al numero di cellulare e di studio indicato nell'atto di opposizione ma senza esito;
rileva che anche all'udienza scorsa l'opponente non era presente senza giustificato motivo e dà atto che il rinvio all'odierna udienza è stato comunicato con pec dalla cancellaria all'avv. CAVALLI in data 20 ottobre 2025; terminata la discussione orale della causa autorizza l'opposto a lasciare la stanza virtuale e si ritira in camera di consiglio, uscitone alle ore pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc allegata al verbale ed in assenza delle parti 17.43 dott. Patrizia Bellettati
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8923/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLI MAURO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MASINI, 12 BOLOGNA presso il difensore
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PACEVECCHIA , 14 B/C BENEVENTO presso il difensore
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opposta ha concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A.Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il D.I. n.1216/2024 (RG n.3268/2024) emesso in data 3 aprile 2024 dal Tribunale di Bologna, , con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 16.744,55 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura a fronte del contratto di finanziamento n. 4643219 erogato da in data 19 febbraio 2013 ottenuto dalla società presso Controparte_3 CP_4 la CONSUM.IT, originator contrattuale, nel quale risultava obbligato in solido al richiedente principale del finanziamento..
Parte attrice eccepiva il disconoscimento di firma;
la nullità del contratto di finanziamento e la mancanza di prova del credito residuo.
Si costituiva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare e Controparte_1 pregiudiziale: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
concedere un rinvio della prima udienza ad altra tornata allo scopo di poter espletare la procedura di mediazione afferente il presente giudizio e successivamente verificarne l'esito; in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, la nullità, pagina 2 di 4 annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità, ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, della opposizione ex adverso proposta;
in conseguenza e per l'effetto, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa e, ancora, in conseguenza e per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, così condannando controparte al pagamento della somma di 16.744,55 euro, oltre spese e interessi come ingiunti nel suddetto decreto;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della opposizione avversaria, comunque accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, improseguibilità ed infondatezza, sia in fatto che in Diritto, delle ragioni della controparte, per tutte le motivazioni rappresentate in atti e verbali di causa, condannare la stessa controparte al pagamento della somma di 16.744,55 euro o di quella altra e diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso o all'esito del presente giudizio, oltre interessi come domandati con il ricorso monitorio;
in via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On.le Giudice adito dovesse ritenere ammissibile il preteso disconoscimento delle firme, l'esponente società dichiara, ancora una volta, di volersi avvalere del contratto di finanziamento personale n. 4643219 sottoscritto dall'ingiunto presso la CONSUM.IT - e, pertanto, formula/reitera, ex art. 216 c.p.c., istanza di verificazione giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento a nome (per l'appunto) di . in ogni caso Parte_1 condannare controparte per lite temeraria, ex art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio – oltreché, comunque, del procedimento monitorio, laddove malauguratamente parzialmente revocato il decreto ingiuntivo opposto – nonché successive occorrende oltre rimborso forfettario ed imposte come per Legge.
Alla prima udienza di comparizione parti, veniva dato atto dell'espletato procedimento di mediazione con esito negativo, del mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc di parte opponente, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la ctu grafologica.
Successivamente era fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies cpc
B. L'opposizione è fondata
1. Partendo dalla principale contestazione dell'opponente relativa al disconoscimento della firma apposta sul contratto di finanziamento de quo è rilevante osservare che questo giudice pur non discostandosi dall'orientamento prevalente della Corte di Cassazione (da ultimo ord. n. 2777/2025) secondo cui una perizia grafologica su fotocopia non è scientificamente attendibile per verificare l'autenticità di una sottoscrizione disconosciuta non potendo essere equiparato il valore probatorio della perizia sulla copia a quella sull'originale, è rilevante osservare che la stessa Corte ha poi specificato che, “qualora l'originale di una scrittura privata non sia disponibile per cause non imputabili alla parte che l'ha prodotta l'autenticità della sottoscrizione può essere comunque dimostrata attraverso altri mezzi di prova. Se la parte che invoca la scrittura privata non può presentare l'originale, può avvalersi di testimonianze, presunzioni o altri elementi probatori che consentano di ricostruire la volontà effettiva delle parti”.
L'ordinanza sottolinea che, laddove la produzione dell'originale sia possibile, la parte interessata deve necessariamente provvedervi per consentire la perizia grafologica. In mancanza di tale produzione, la scrittura non potrà essere utilizzata come prova documentale. Tuttavia, nel caso in cui l'originale sia andato perduto o risulti irreperibile per motivi indipendenti dalla volontà della parte, è consentito provare il contenuto e l'autenticità del documento con ogni altro mezzo di prova ammissibile valendo la perizia sulla copia come mero indizio
Sull'autografia delle sottoscrizioni la ctu demandata alla dott.ssa , pur avendo potuto Persona_1 prendere in considerazione unicamente la copia del contratto e pur dando atto dei limiti di un'indagine di questo tipo, ha nondimeno chiarito che :”Alla luce dei riscontri emersi si ritiene che le sottoscrizioni pagina 3 di 4 in verifica XX siano riconducibili con buona probabilità alla mano di con tutte le riserve Parte_1 del caso in esame (copia fotostatica di pessima qualità) in quanto non si potrà mai essere certi dell'autenticità (copia conforme all'originale) del documento in cui le firme in verifica sono inserite” ( pag.25). Degli inconvenienti derivanti dall'analisi su copia anziché sull'originale, l'unico che potrebbe, in astratto, inficiare tale conclusione è quello di una possibile estrapolazione delle firme da un altro contesto e a tal riguardo la ctu prosegue rispondendo alle osservazioni di parte opponente, oggetto anche di una successiva istanza di chiarimenti ritenuta superflua in quanto già oggetto di risposta precisando a pag. 26 della perizia :” ritengo che con il metodo del copia e incolla è oggettivamente possibile realizzare documenti ex novo come nella fattispecie in oggetto”.
2.Detto ciò nel caso di specie l'esposizione suffragata da documentazione di parte opposta anche se da un lato induce a ritenere plausibile la genuinità della sottoscrizione nella considerazione che l'opponente era l'amministratore unico, legale rappresentante della società contraente CP_4 del contratto de quo ed è di comune esperienza che di fronte ad una società a responsabilità limitata vi siano atti di coobbligazione di soci o di legali rappresentanti apparendo quindi dubbia l'estraneità affermata dall'opponente.
Tuttavia alla luce delle conclusioni della ctu ed in particolare vista la risposta alle osservazioni di parte opponente verso le quali questo giudice non ha motivo di disattendere, gli elementi dedotti dall'opposto non consentono di dimostrare che la sottoscrizione in qualità di coobbligato sia riconducibile all'opponente nella considerazione che il possesso di copia carta di identità, codice fiscale, fatti pervenire alla cessionaria, documentazione che stante la natura strettamente personale, si può ragionevolmente presumere, in mancanza di allegazione e prova contraria, che sia stata consegnata dal sig. a .it. nella sua qualità di rappresentante legale della società Pt_1 CP_5
Inoltre la mancata contestazione ante giudizio a fronte degli atti di intervenuta cessione del credito comunicategli (raccomandate del 21 agosto 2018 - all.6 monitorio- relativa alla cessione del credito de quo da alla Banca IFIS spa e del 27 luglio 2022 -all.9 monitorio relativa alla Controparte_3 cessione alla società ex art. 1264 c.c) non sono determinanti ai fini della decisione su CP_1 questo punto.
C.Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate
D. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa ( da euro 5201,00 a 26.000,00) con applicazione valori medi prime due fasi e minimi per fase istruttoria limitata con riduzione per la fase decisionale , svolta in forma semplificata ai sensi degli artt. 281 sexies cpc, oltre rimborso spese di ctu documentate
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo D.I n.1216/2024;
2) CO l'opposto alla refusione, in favore dell'opponente., delle spese di lite, liquidate in € 3387,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge oltre rimborso spese ctu
Bologna 23 ottobre 2025
Dott.ssa Patrizia Bellettati
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