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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 27/02/2026, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1770/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6175/2025 depositato il 04/11/2025, relativo alla sentenza n. 5948/2022 sezione 14
proposto da
Ricorrente1
- P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Dipendente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Parco Del Sole 22 -Zona Ardizzone 95047 Paterno' CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 579/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinuncia al ricorso
Resistente/Appellato: ----
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto presentato in data 04/11/2025, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania, C.F.: P.IVA1, con sede legale in Catania, via Dottor Nominativo_1 n. 80, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., Sig. Ricorrente_4, propone ricorso ex art. 70 del D.lgs. 546/1992 per giudizio di ottemperanza contro il Comune di Paternò, e premesso:
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Catania (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania) - Sezione n. 14 - con sentenza n. 5948/2022, pronunciata il 03.06.2022 e depositata in segreteria il 25.07.2022, accoglieva il ricorso R.G. n. 296/2022 proposto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di
Catania - a ministero dell'Avvocatura interna dell'Ente - contro il Comune di Paternò, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 4561/2021 per IMU anno 2016, emesso dal Comune medesimo, e per l'effetto lo annullava;
- che con la sentenza richiamata, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania condannava altresì il resistente Comune di Paternò al pagamento in favore del ricorrente I.A.C.P. di Catania delle spese processuali liquidate in €. 1.000,00;
- che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania, in difetto di spontaneo adempimento ha attivato la procedura di cui all'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, ed a tal fine ha notificato al Comune di Paternò, a mezzo
Ufficiale Giudiziario, atto di diffida e messa in mora con pedissequa sentenza n. 5948/2022, depositata in segreteria il 25.07.2022, della Commissione Tributaria Provinciale di Catania – Sez. 14 – attestata conforme all'originale, e con unita attestazione di passaggio in giudicato per mancata proposizione di appello rilasciata in data 17.06.2025 dalla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, come da relata di notificazione “a mani” a firma dell' Uff. Giud. UNEP Catania del 01/07/2025;
- che sono trascorsi i termini dilatori (30 giorni dalla notifica dell'atto di messa in mora) previsti dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'adempimento spontaneo da parte del Comune intimato;
ritenendo, altresì:
- che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, come mod. dal D.Lgs. n.156/2015, “le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”;
- che, nella specie, il CUT versato per il ricorso R.G. n. 296/2022 era stato di euro 500,00;
- che le spese generali, ex. art. 13, comma 10, L. 247/2012, ammontano al 15% degli onorari;
- che allorquando, come nella specie, a difendere nel processo la parte a favore della quale sia stata resa la condanna alle spese sia un difensore-dipendente dell'Ente pubblico vincitore, il “contributo previdenziale” coincide con i c.d. “oneri riflessi” (pari al 23,89% sugli onorari);
- che nella specie dunque, sono dovuti, sulla scorta del giudicato cui ottemperare: € 1.000,00 per diritti e onorari di difesa;
€ 500,00 per contributo unificato tributario;
€ 150,00 per spese generali (15% su onorari); ed altresì €. 238,90, quali “oneri riflessi”; ed esposto, infine che il Comune di Paternò non ha provveduto, alla data di avanzamento della domanda di ottemperanza, al pagamento delle spese di lite liquidate nella citata sentenza in favore del ricorrente I.A.C.P. di Catania;
chiedeva:
- la dichiarazione giudiziale della mancata esecuzione/ottemperanza spontanea del giudicato di cui alla
Sentenza n. 5948/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Sezione 14, da parte del
Comune di Paternò;
- l'adozione di tutti i provvedimenti del caso per l'ottemperanza del giudicato, ed il pagamento in favore dello
I.A.C.P. di Catania ricorrente dell'importo complessivo di euro 1.888,90 per le causali indicate, eventualmente delegando un componente di questa Corte di Giustizia Tributaria, o nominando un Commissario ad acta che, presso la sede della Tesoreria Comunale, disponga emettersi speciale ordinativo di pagamento in conto sospeso per l'importo complessivo ad oggi di euro 1.888,90, per le causali in premesse indicate, in via estensiva o analogica di quanto previsto dall'art. 14 commi 1 e 2 D.L. 31.12.1996 n.669 (ordine di pagamento in conto sospeso) per le amministrazioni dello Stato, come previsto dalla Circolare n. 5/E Agenzia delle
Entrate - Direz. Centr. Norm. e Contenz. del 04 febbraio 2003, e dalla Nota n. 0032882 del 25 marzo 2002 del Dipartimento della Ragioneria Gen.le dello Stato del M.E.F., secondo orientamento recepito dalla Direz.
Centr. Amm.va dell'Agenzia delle Entrate con la Nota n. 2002/81152 dell'11 aprile 2002;
- la condanna del Comune al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori quali: “oneri riflessi” (previdenziali ed assist. al 23,89% sui compensi) in luogo di IVA e CPA, spese generali (al 15% sui compensi), e C.U.T., come per legge.
Al ricorso si allegavano: 1) copia conforme dell'atto di diffida e messa in mora notificato a ministero di Uff.
Giudiz., con copia conf. della sentenza n. 5948/2022, pronunciata il 03.06.2022 dalla CTP di Catania, sez.
14, con attestazione di pass. in giudicato;
2) copia conforme della medesima sentenza con attestaz. di passaggio in giudicato;
3) Determ. D.G. n. 677/2025 di incarico legale;
4) ricevuta di pagamento C.U.T. MEF- pagoPA - giudizio RG n. 296/2022; 5) Circolare n. 5/E del 04.02.2003 dell'Agenzia delle Entrate -Direz. Centr. Norm. e Cont.
Il Comune di Paternò non si è costituito nel procedimento.
La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 20 febbraio 2026. Quivi il difensore di parte ricorrente, avv. Difensore_1, dichiarato verbalmente che il Comune di Paternò ha emesso il mandato di pagamento dovuto, ha rinunciato al ricorso. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica prende atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso espressa dal difensore di parte ricorrente nel corso della discussione. Stante la contumacia del Comune di Paternò, per un verso, e la mancata prova agli atti della dichiarata causa di rinuncia al ricorso, per altro verso: a) non rileva l'accettazione da parte del Comune di Paternò quale condizione di efficacia della rinuncia al ricorso;
e b) nulla ha da disporsi per le spese a carico del ricorrente rinunciante. Il giudizio ha da dichiararsi estinto a mente dell'art. 44 del D. lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. Nulla da disporsi per le spese, stante la contumacia del Comune di Paternò.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RAITI GIOVANNI ANTONIO GIU, Giudice monocratico per ottemperanza in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 6175/2025 depositato il 04/11/2025, relativo alla sentenza n. 5948/2022 sezione 14
proposto da
Ricorrente1
- P.IVA1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Dipendente - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Paterno' - Parco Del Sole 22 -Zona Ardizzone 95047 Paterno' CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 579/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: rinuncia al ricorso
Resistente/Appellato: ----
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto presentato in data 04/11/2025, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania, C.F.: P.IVA1, con sede legale in Catania, via Dottor Nominativo_1 n. 80, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., Sig. Ricorrente_4, propone ricorso ex art. 70 del D.lgs. 546/1992 per giudizio di ottemperanza contro il Comune di Paternò, e premesso:
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Catania (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Catania) - Sezione n. 14 - con sentenza n. 5948/2022, pronunciata il 03.06.2022 e depositata in segreteria il 25.07.2022, accoglieva il ricorso R.G. n. 296/2022 proposto dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari di
Catania - a ministero dell'Avvocatura interna dell'Ente - contro il Comune di Paternò, avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 4561/2021 per IMU anno 2016, emesso dal Comune medesimo, e per l'effetto lo annullava;
- che con la sentenza richiamata, la Commissione Tributaria Provinciale di Catania condannava altresì il resistente Comune di Paternò al pagamento in favore del ricorrente I.A.C.P. di Catania delle spese processuali liquidate in €. 1.000,00;
- che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania, in difetto di spontaneo adempimento ha attivato la procedura di cui all'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, ed a tal fine ha notificato al Comune di Paternò, a mezzo
Ufficiale Giudiziario, atto di diffida e messa in mora con pedissequa sentenza n. 5948/2022, depositata in segreteria il 25.07.2022, della Commissione Tributaria Provinciale di Catania – Sez. 14 – attestata conforme all'originale, e con unita attestazione di passaggio in giudicato per mancata proposizione di appello rilasciata in data 17.06.2025 dalla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, come da relata di notificazione “a mani” a firma dell' Uff. Giud. UNEP Catania del 01/07/2025;
- che sono trascorsi i termini dilatori (30 giorni dalla notifica dell'atto di messa in mora) previsti dall'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 per l'adempimento spontaneo da parte del Comune intimato;
ritenendo, altresì:
- che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, come mod. dal D.Lgs. n.156/2015, “le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti”;
- che, nella specie, il CUT versato per il ricorso R.G. n. 296/2022 era stato di euro 500,00;
- che le spese generali, ex. art. 13, comma 10, L. 247/2012, ammontano al 15% degli onorari;
- che allorquando, come nella specie, a difendere nel processo la parte a favore della quale sia stata resa la condanna alle spese sia un difensore-dipendente dell'Ente pubblico vincitore, il “contributo previdenziale” coincide con i c.d. “oneri riflessi” (pari al 23,89% sugli onorari);
- che nella specie dunque, sono dovuti, sulla scorta del giudicato cui ottemperare: € 1.000,00 per diritti e onorari di difesa;
€ 500,00 per contributo unificato tributario;
€ 150,00 per spese generali (15% su onorari); ed altresì €. 238,90, quali “oneri riflessi”; ed esposto, infine che il Comune di Paternò non ha provveduto, alla data di avanzamento della domanda di ottemperanza, al pagamento delle spese di lite liquidate nella citata sentenza in favore del ricorrente I.A.C.P. di Catania;
chiedeva:
- la dichiarazione giudiziale della mancata esecuzione/ottemperanza spontanea del giudicato di cui alla
Sentenza n. 5948/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania - Sezione 14, da parte del
Comune di Paternò;
- l'adozione di tutti i provvedimenti del caso per l'ottemperanza del giudicato, ed il pagamento in favore dello
I.A.C.P. di Catania ricorrente dell'importo complessivo di euro 1.888,90 per le causali indicate, eventualmente delegando un componente di questa Corte di Giustizia Tributaria, o nominando un Commissario ad acta che, presso la sede della Tesoreria Comunale, disponga emettersi speciale ordinativo di pagamento in conto sospeso per l'importo complessivo ad oggi di euro 1.888,90, per le causali in premesse indicate, in via estensiva o analogica di quanto previsto dall'art. 14 commi 1 e 2 D.L. 31.12.1996 n.669 (ordine di pagamento in conto sospeso) per le amministrazioni dello Stato, come previsto dalla Circolare n. 5/E Agenzia delle
Entrate - Direz. Centr. Norm. e Contenz. del 04 febbraio 2003, e dalla Nota n. 0032882 del 25 marzo 2002 del Dipartimento della Ragioneria Gen.le dello Stato del M.E.F., secondo orientamento recepito dalla Direz.
Centr. Amm.va dell'Agenzia delle Entrate con la Nota n. 2002/81152 dell'11 aprile 2002;
- la condanna del Comune al pagamento dei compensi e delle spese del giudizio di ottemperanza, oltre accessori quali: “oneri riflessi” (previdenziali ed assist. al 23,89% sui compensi) in luogo di IVA e CPA, spese generali (al 15% sui compensi), e C.U.T., come per legge.
Al ricorso si allegavano: 1) copia conforme dell'atto di diffida e messa in mora notificato a ministero di Uff.
Giudiz., con copia conf. della sentenza n. 5948/2022, pronunciata il 03.06.2022 dalla CTP di Catania, sez.
14, con attestazione di pass. in giudicato;
2) copia conforme della medesima sentenza con attestaz. di passaggio in giudicato;
3) Determ. D.G. n. 677/2025 di incarico legale;
4) ricevuta di pagamento C.U.T. MEF- pagoPA - giudizio RG n. 296/2022; 5) Circolare n. 5/E del 04.02.2003 dell'Agenzia delle Entrate -Direz. Centr. Norm. e Cont.
Il Comune di Paternò non si è costituito nel procedimento.
La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 20 febbraio 2026. Quivi il difensore di parte ricorrente, avv. Difensore_1, dichiarato verbalmente che il Comune di Paternò ha emesso il mandato di pagamento dovuto, ha rinunciato al ricorso. Dichiarata chiusa la discussione, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica prende atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso espressa dal difensore di parte ricorrente nel corso della discussione. Stante la contumacia del Comune di Paternò, per un verso, e la mancata prova agli atti della dichiarata causa di rinuncia al ricorso, per altro verso: a) non rileva l'accettazione da parte del Comune di Paternò quale condizione di efficacia della rinuncia al ricorso;
e b) nulla ha da disporsi per le spese a carico del ricorrente rinunciante. Il giudizio ha da dichiararsi estinto a mente dell'art. 44 del D. lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. Nulla da disporsi per le spese, stante la contumacia del Comune di Paternò.
Così deciso in Catania, all'udienza del 20 febbraio 2026.