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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA MAURIZIO ANTONIO PAS, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6882/2020 depositato il 11/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2836/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 17/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003508784 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte appellante si riporta e insiste nell'accoglimento dell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2836/2020 depositata il 17 novembre 2020 la Commissione Tributaria Provinciale di
Messina, sez. V, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese del giudizio.
Con il proposto appello il contribuente contestava la statuizione sulle spese processuali perché lo sgravio che aveva determinato la cessazione della materia del contendere era stato disposto e comunicato soltanto in corso di causa dall'Agenzia delle Entrate, peraltro volontariamente intervenuta in giudizio. Pertanto, il contribuente invoca l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in suo favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate opponendosi all'accoglimento dell'appello.
L'appellante replicava alle difese dell'Agenzia delle Entrate depositando un'apposita memoria.
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, dopo avere udito le parti, tratteneva l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, la precedente versione dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 (rispetto alla novella di cui all'art. 9, comma
1, D.Lgs. n. 156/2015), al terzo comma, prevedeva che le spese del giudizio estinto, senza eccezioni di sorta e quindi anche nei casi di cessazione della materia del contendere tout court, restavano a carico della parte che le aveva anticipate.
Siffatta disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 274/2005 nella parte in cui stabiliva detta regola anche alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributaria previste dalla legge.
La nuova disposizione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, introdotta dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n.
156/2015 ed applicabile alla fattispecie in esame, ha previsto che soltanto nei casi di definizione delle pendenze tributaria previste dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Di conseguenza, nei casi non riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, il giudice tributario deve regolare le spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale o compensarle al ricorrere delle gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente in motivazione, considerando anche il comportamento della parte soccombente (cfr., su tali principi, tra le tante, Cass. n. 33157/2023 e Cass. n.
3950/2017).
Deve, dunque, procedersi all'esame della fattispecie per poter definire la controversia.
L'Agenzia delle Entrate è volontariamente intervenuta dichiarando di avere effettuato lo sgravio della cartella impugnata, senza indicare le ragioni della decisione assunta.
Deve, dunque, presumersi che le doglianze del contribuente siano state ritenute dall'Ente Impositore fondate, in assenza di elementi di segno contrario.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, le spese del doppio grado di giudizio sostenute dal contribuente devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e del Concessionario del servizio di riscossione, in solido tra loro, nella misura di € 150,00 oltre oneri accessori per il primo grado ed in € 200,00 oltre oneri accessori per il grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, sez. 16, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate ed il Concessionario per la riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal contribuente nella misura di € 150,00 oltre oneri accessori per il primo grado ed in € 200,00 oltre oneri accessori per il presente grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Francola Maurizio Antonio Pasquale
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FRANCOLA MAURIZIO ANTONIO PAS, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6882/2020 depositato il 11/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2836/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 17/11/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190003508784 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Parte appellante si riporta e insiste nell'accoglimento dell'appello.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2836/2020 depositata il 17 novembre 2020 la Commissione Tributaria Provinciale di
Messina, sez. V, dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese del giudizio.
Con il proposto appello il contribuente contestava la statuizione sulle spese processuali perché lo sgravio che aveva determinato la cessazione della materia del contendere era stato disposto e comunicato soltanto in corso di causa dall'Agenzia delle Entrate, peraltro volontariamente intervenuta in giudizio. Pertanto, il contribuente invoca l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, con distrazione in suo favore delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate opponendosi all'accoglimento dell'appello.
L'appellante replicava alle difese dell'Agenzia delle Entrate depositando un'apposita memoria.
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, dopo avere udito le parti, tratteneva l'appello in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, la precedente versione dell'art. 46 D.Lgs. n. 546/1992 (rispetto alla novella di cui all'art. 9, comma
1, D.Lgs. n. 156/2015), al terzo comma, prevedeva che le spese del giudizio estinto, senza eccezioni di sorta e quindi anche nei casi di cessazione della materia del contendere tout court, restavano a carico della parte che le aveva anticipate.
Siffatta disposizione venne dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 274/2005 nella parte in cui stabiliva detta regola anche alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributaria previste dalla legge.
La nuova disposizione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, introdotta dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n.
156/2015 ed applicabile alla fattispecie in esame, ha previsto che soltanto nei casi di definizione delle pendenze tributaria previste dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Di conseguenza, nei casi non riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, il giudice tributario deve regolare le spese di giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale o compensarle al ricorrere delle gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente in motivazione, considerando anche il comportamento della parte soccombente (cfr., su tali principi, tra le tante, Cass. n. 33157/2023 e Cass. n.
3950/2017).
Deve, dunque, procedersi all'esame della fattispecie per poter definire la controversia.
L'Agenzia delle Entrate è volontariamente intervenuta dichiarando di avere effettuato lo sgravio della cartella impugnata, senza indicare le ragioni della decisione assunta.
Deve, dunque, presumersi che le doglianze del contribuente siano state ritenute dall'Ente Impositore fondate, in assenza di elementi di segno contrario.
Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, le spese del doppio grado di giudizio sostenute dal contribuente devono essere poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e del Concessionario del servizio di riscossione, in solido tra loro, nella misura di € 150,00 oltre oneri accessori per il primo grado ed in € 200,00 oltre oneri accessori per il grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sicilia, sez. 16, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia delle Entrate ed il Concessionario per la riscossione, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dal contribuente nella misura di € 150,00 oltre oneri accessori per il primo grado ed in € 200,00 oltre oneri accessori per il presente grado di giudizio, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Francola Maurizio Antonio Pasquale